Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Sentenza 27 settembre 2024
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 10342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10342 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10342/2025REG.PROV.COLL.
N. 09646/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9646 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Randellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 1049/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. NI UL e udita per la parte appellante l'Avvocato Francesca Rauso in sostituzione per delega dell’Avvocato Roberta Randellini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1049/2024 il T.A.R. della Toscana ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del decreto del Questore di Arezzo dell’11 dicembre 2023 con il quale è stato revocato il titolo di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. 2069/2025 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata, in ragione degli effetti che sarebbero potuti derivare dall’esecuzione della stessa nelle more della decisione di merito.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2025.
2. Il dato fattuale – incontestato fra le parti – che ha condotto alla revoca del titolo di soggiorno impugnata in primo grado è l’accertamento della circostanza che il ricorrente si sia introdotto in Italia nel 2007 sotto falso nome.
Lamenta il ricorso in appello che la sentenza di primo grado - limitandosi a prendere atto, quale presupposto giustificativo del provvedimento, della falsità (iniziale) riscontrata - non ha considerato che nel frattempo l’interessato ha maturato i requisiti (reddituale ed alloggiativo) e si è radicato con la sua famiglia, composta anche da figli minori.
Il T.A.R. ha ritenuto assolutamente ostativo il titolo di reato di cui all’art. 5, comma 8-bis, d. lgs. 286/1998.
L’appellante invoca l’applicazione del comma 5, del citato art. 5: “ Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”.
Secondo il T.A.R. “ anche a prescindere dalla circostanza che il ricorrente non abbia formalmente attivato il percorso di ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 del T.U.I., la norma non può essere interpretata nel senso di attribuire alla presenza dei legami familiari, anche medio tempore formatisi, valore sanante di condotte ritenute di estrema gravità dall’ordinamento ”.
Conclude il T.A.R. nel senso che “ la sussistenza del diritto al ricongiungimento familiare, invocato nel ricorso, ben potrebbe costituire oggetto di un permesso di soggiorno richiesto a questo titolo, il cui mancato rilascio dovrebbe essere contestato innanzi al giudice ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 (il quale così recita “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria”) ”.
3. Ad avviso del Collegio l’appello è infondato, e la sentenza impugnata da confermare, alla luce della giurisprudenza della Sezione, e in particolare della sentenza n. 7859/2022, che il Collegio condivide e alla quale si riporta: “ La Sezione ha già rilevato in più occasioni (Consiglio di Stato, sez. III, n. 7319/2022; 7377/2022; n. 6626/2022; n. 5032/2017) che da tali norme si ricava il principio secondo cui l'utilizzo di documentazione contraffatta, quale l'allegazione di rapporti di lavoro fittizi, è sufficiente a motivare il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno”) .
Nello stesso senso la sentenza n. 8552/2022, relativa ad una fattispecie leggermente diversa.
Non può infatti condividersi l’impostazione che sorregge il gravame, secondo la quale il vizio genetico del rapporto, relativo all’ingresso dello straniero sul territorio nazionale, debba ritenersi sanato dall’avveramento delle condizioni che – come nel caso di specie - rendono in sostanza inutile ex post la condotta di falso (in forza di una sorta di estensione della teoria del falso innocuo ai presupposti per l’adozione di un provvedimento amministrativo, corollario dell’autonomia della valutazione dell’amministrazione rispetto a condotte concretanti fattispecie di reato).
Osta invero a una tale affermazione anzitutto il rilievo che l’offensività della condotta nel caso di specie non può dirsi assente, posto che essa viola la disciplina prevista dal c.d. decreto flussi; in ogni caso essa comunque si sostanzia in una ipotesi di sostituzione di persona rispetto alla quale correttamente l’amministrazione ha esercitato il potere di autotutela.
Tale peculiare fattispecie non consente di affermare pertanto che l’amministrazione abbia agito al di fuori dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere, ma al più può consentire un diverso percorso che valorizzi nell’attualità le esigenze legate al ricongiungimento familiare.
4. Dalle superiori considerazioni discende, assorbito quant’altro, che il ricorso in appello è infondato e che come tale deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nel caso di specie sia nella peculiarità della fattispecie, sia nella circostanza che l’amministrazione non ha svolto difese scritte nel giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH NO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
NI UL, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI UL | CH NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.