Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2024, n. 45399
CASS
Sentenza 2 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente in base al solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, da intendersi come verifica aggiuntiva, elaborata sulla base dell'intera vicenda, in ordine all'attendibilità della legge statistica impiegata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di condanna per omicidio colposo a carico di medici, sul rilievo era stato omesso lo svolgimento del giudizio di alta probabilità logica circa l'idoneità del tempestivo ricovero del paziente, in preda a patologia fulminante e di difficile diagnosi, ad impedirne ovvero a ritardarne, in misura significativa, la morte).

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    Sei un endocrinologo e ti trovi in difficoltà a causa di debiti fiscali, contributivi o bancari? In questi casi, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, le banche o i fornitori possono avviare azioni di recupero nei tuoi confronti, mettendo a rischio i tuoi compensi professionali e il tuo patrimonio personale. Le conseguenze possono essere molto pesanti: cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche e, nei casi più gravi, vere e proprie procedure esecutive. Tuttavia, esistono strumenti legali e strategie efficaci che consentono di gestire, ridurre e in alcuni casi estinguere i debiti, permettendoti di continuare la tua attività con serenità. Quando un endocrinologo …

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  • 2Avv. Filippo Portoghese
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  • 3M. Trimboli | Responsabilità medica e leggi statistiche
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    Cass., Sez. IV, 2 ottobre 2024 (dep. 11 dicembre 2024), n. 45399, Pres. Di Salvo, Rel. Ranaldi Cass. 45399/2024 1. Con la sentenza che si segnala, la Corte di cassazione si è pronunciata su una questione di rilevante interesse in tema di responsabilità medica e utilizzo di coefficienti di probabilità statistica nell'accertamento del nesso causale, ribadendo che «non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica di riferimento la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza …

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  • 4Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 5Il Giudizio Controfattuale Spiegato dalla Cassazione
    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    La Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi in tema di responsabilità medica, con sentenza n. 45399/2024, confermando l'orientamento delle Sezioni Unite[1] secondo cui non è sufficiente il coefficiente di probabilità statistica espressa dalla legge statistica per confermare l'ipotesi accusatoria circa l'esistenza del nesso causale. Il giudice, difatti, è tenuto a verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, in modo tale che, all'esito del ragionamento probatorio - esclusa l'interferenza di fattori eziologici alternativi - risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2024, n. 45399
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45399
Data del deposito : 2 ottobre 2024

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