Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 3551 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), quali eredi di , tutti Parte_4 C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Nazzareno Lanni ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
Benevento, G. Pasquali n. 8
Attori
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._5
Giuseppe Bellaroba ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Montecalvo Irpino, V.le Europa,
3
Convenuto
Avente ad oggetto: Regolamento confini.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per parte attrice: accoglimento della domanda.
Per il convenuto: rigetto della domanda ed accoglimento della spiegata riconvenzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, anche quali eredi di convenivano in giudizio Parte_4 Persona_1 CP_1
davanti a questo Tribunale, chiedendo l'emissione di sentenza di accertamento dell'esatto
[...]
confine tra i fondi di rispettiva proprietà ubicati in Ariano Irpino, esponendo che vi era incertezza sul punto, fonte di contrasti tra gli attori ed il predetto convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva in giudizio sostanzialmente aderendo alla richiesta di esatta determinazione del confine Controparte_1
tra i fondi finitimi di rispettiva proprietà.
Il GI disponeva l'espletamento del procedimento di mediazione, rivelatosi infruttuoso ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc, allo spirare dei quali disponeva l'espletamento di CTU
a ministero dell?ing. ; questi assolveva al compito affidatogli e, disattesa ogni Testimone_1
ulteriore richiesta istruttoria, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e riservata la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Può procedersi alla corretta determinazione dei confini tra i fondi di proprietà attorea e quello del convenuto per i seguenti
MOTIVI
Preliminarmente occorre esaminare la sollevata questione di mancata dimostrazione della legittimazione attiva da parte degli attori in ordine all'azione proposta.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella nota massima n. 2951/16, hanno chiarito la portata della titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio e ne hanno chiarito la differenza con la legittimazione ad agire dirimendo un forte contrasto giurisprudenziale.
Questi i principi fissati dalla Corte:
• la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
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• cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
• la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
• può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
• essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
Orbene, nella nota datata 28 ottobre 2020 inviata dall'attuale convenuto agli attori, espressamente richiamata in atti difensivi, il convenuto non esitava a riconoscere che essi erano CP_1 proprietari dei fondi con i suoi confinanti usando l'espressione “…vi chiedo conto della illegittima apposizione di paletti di legno a delimitazione del confine con le Vostre finitime particelle 158 e 156 del foglio 4 …” proseguendo poi con l'affermazione che “…laddove la individuazione e demarcazione del confine dovrà eventualmente avvenire nel pieno contradittorio ed alla presenza dei rispettivi tecnici.”
Richiamati, quindi, i principi espressi dal Supremo Collegio di legittimità, tale posizione assunta dal convenuto, correlata alla avvenuta immissione nel possesso dei fondi operata dal competente
Ufficiale Giudiziario, devesi concludere per la piena titolarità in testa agli attori del diritto alla proposizione della presente azione. 4
L'art. 950 c.c. prevede che, allorquando il confine tra due fondi appaia incerto, ognuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente;
a tal fine è ammesso ogni mezzo di prova e, in mancanza di altri elementi, il giudice deve attenersi al confine delineato dalle mappe catastali.
Assunti tali chiari e semplici principi, non vi è motivo di dissentire dalle conclusioni cui perviene l'ausiliare Ing. il quale riferisce di essere stato in grado di determinare l'esatto Testimone_1
posizionamento dei confini tra i fondi, senza alcuna residua incertezza.
Ciò acclarato, non può condividersi quanto sostenuto da parte convenuta in rilievo critico all'operato del CTU, poiché Egli ha fornito risposta alle osservazioni avanzate in seguito all'invio della bozza di elaborato.
In conclusione, le indicazioni fornite dal CTU devono ritenersi vincolanti per le parti, le quali potranno fare riferimento anche ai grafici ed alle fotoriproduzioni allegate all'elaborato peritale dell'Ing. per la materiale apposizione in loco dei segni delimitanti il confine tra i fondi, come Tes_1
individuato; le parti dovranno liberare da oggetti o altri ingombri a loro riconducibili entro giorni 30 dalla notifica della presente sentenza le porzioni del fondo di proprietà altrui come precisamente individuate nella CTU, termine oltre il quale ognuna delle stesse parti potrà procedere autonomamente alla rimozione, con addebito all'inadempiente.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite vanno compensate, atteso che l'azione di regolamento di confini soddisfa l'interesse reciproco delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da Parte_1 Parte_2 [...]
e , anche quali eredi di e determina i Parte_3 Parte_4 Persona_1
confini tra i fondi di proprietà di detti attori e quelli in proprietà di Controparte_1
come esposto in narrativa e descritto nella relazione redatta dal CTU Ing. Tes_1
[...]
2) Ordina alle parti di liberare da oggetti o altri ingombri a loro riconducibili le porzioni del fondo di proprietà altrui come precisamente individuate nella CTU, termine oltre il quale ognuna delle stesse parti potrà procedere autonomamente alla rimozione, con addebito all'inadempiente. 5
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di CTU.
Benevento, li 26 marzo 2025.
Il GOP Dott. Luigi D'Ambrosio