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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3393/2022, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti - (CF: Parte_2
, con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC indicato C.F._1 nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti GENNARO CAVALLARO (CF: ), C.F._2
(CF: ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(CF: ) C.F._4
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a d.i. n. 579/2022, messo dall'intestato Tribunale in data 24.2.2022, all'esito del procedimento RG n. 1472/2022
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa ed in specie tenuto conto delle richieste effettuate dalle parti nella nota congiunta ex art. 127-ter c.p.c., depositata in limine all'udienza del 27.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente alla controparte, la ha Parte_1 proposto opposizione a d.i. n. 579/2022, messo dall'intestato Tribunale in data 24.2.2022, all'esito del procedimento RG n. 1472/2022.
2. Si è costituita la società opposta che ha contraddetto a tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
3. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.3.2025.
4. Nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in limine alla suddetta udienza, le parti hanno dato atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo, chiedendo, concordemente: a) di revocare il d.i. oggetto di opposizione;
b) di dichiarare cessata la materia del contendere;
c) di compensare le spese di lite.
5. Va dato del costante orientamento secondo cui “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto – nella specie per avvenuta compensazione – travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione” (Trib. Milano, 7.2.2020, 1099).
6. Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere e per l'effetto – in applicazione dei suesposti principi – revocato il d.i. oggetto di opposizione.
7. Avuto riguardo all'accordo delle parti anche su tale punto, non è necessario scrutinare i motivi di opposizione ai soli fini della delibazione sulle spese, potendosi, al contrario, e conformemente a quanto richiesto, procedere alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 3393/2022, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto, REVOCA il d.i. n. 579/2022, meglio identificato in epigrafe;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, l'1.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3393/2022, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti - (CF: Parte_2
, con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC indicato C.F._1 nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti GENNARO CAVALLARO (CF: ), C.F._2
(CF: ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(CF: ) C.F._4
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a d.i. n. 579/2022, messo dall'intestato Tribunale in data 24.2.2022, all'esito del procedimento RG n. 1472/2022
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa ed in specie tenuto conto delle richieste effettuate dalle parti nella nota congiunta ex art. 127-ter c.p.c., depositata in limine all'udienza del 27.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente alla controparte, la ha Parte_1 proposto opposizione a d.i. n. 579/2022, messo dall'intestato Tribunale in data 24.2.2022, all'esito del procedimento RG n. 1472/2022.
2. Si è costituita la società opposta che ha contraddetto a tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
3. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.3.2025.
4. Nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in limine alla suddetta udienza, le parti hanno dato atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo, chiedendo, concordemente: a) di revocare il d.i. oggetto di opposizione;
b) di dichiarare cessata la materia del contendere;
c) di compensare le spese di lite.
5. Va dato del costante orientamento secondo cui “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto – nella specie per avvenuta compensazione – travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione” (Trib. Milano, 7.2.2020, 1099).
6. Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere e per l'effetto – in applicazione dei suesposti principi – revocato il d.i. oggetto di opposizione.
7. Avuto riguardo all'accordo delle parti anche su tale punto, non è necessario scrutinare i motivi di opposizione ai soli fini della delibazione sulle spese, potendosi, al contrario, e conformemente a quanto richiesto, procedere alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 3393/2022, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto, REVOCA il d.i. n. 579/2022, meglio identificato in epigrafe;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, l'1.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta