Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 08/05/2026, n. 8543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8543 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08855/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8855 del 2025, proposto da
“ Nuova Florit ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati US Ciaglia, Patrizio Leozappa ed Alessandro Pallottino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO LE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di RO, Sez. II civile, n. 13670/2024, in R.G. 43734/2022, pubblicata il 5.9.2024, portante la condanna di RO LE a risarcimento del danno per equivalente, oltre interessi spese di giudizio, in favore della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. US ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con ricorso ritualmente proposto, la società ricorrente aveva chiesto l’esatta ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 13670/2024 del Tribunale ordinario di RO, sez. II, all’esito del giudizio R.G. n. 43734/2022, pubblicata il 5.9.2024;
- con sentenza n. 20100 del 12 novembre 2025, questa Sezione accoglieva il gravame proposto ordinando a RO LE di prestare piena ed intera esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla notificazione, se anteriore nominando, in caso di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno p.t., con facoltà di delega a funzionario dipendente in possesso di idonea professionalità affinché, “ decorso infruttuosamente il termine sopra assegnato all’amministrazione ”, si insediasse e prestasse esecuzione al giudicato entro i successivi 90 giorni;
- in pari data (12 novembre 2025), la decisione veniva comunicata in via amministrativa alle parti, mentre il successivo 19 novembre 2025 il Commissario ad acta designato provvedeva a delegare le funzioni attribuitegli
- con nota del 12 febbraio 2026 (depositata agli atti di causa il successivo 16 febbraio), parte ricorrente, allegando il persistente inadempimento di RO LE agli obblighi discendenti dal giudicato, chiedeva al Commissario ad acta delegato di insediarsi e portare a termine il mandato conferitogli;
- in vista della camera di consiglio fissata per il 28 aprile 2026, il Commissario ad acta depositava relazione conclusiva corredata da documentazione;
- del pari, anche RO LE depositava documentazione inerente le attività svolte, mentre entrambe le parti scambiavano memorie, parte ricorrente dichiarando essere stata integralmente soddisfatta la pretesa azionata in giudizio e chiedendo, pertanto, una pronuncia in conformità;
- infine, all’udienza camerale sopra indicata, l’affare passava in decisione.
Ritenuto che :
- in linea con quanto dichiarato da parte ricorrente, il gravame proposto va definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- difatti, risulta documentalmente provato che, con deliberazione n. 45 del 19 febbraio 2026 assunta dall’Assemblea Capitolina, sia stato riconosciuto il debito fuori bilancio occorrente per individuare la provvista contabile sufficiente a prestare esecuzione al giudicato azionato, mentre con mandati di pagamento del successivo 4 marzo venivano liquidate le somme in questione, che parte ricorrente riceveva come da ricevuta contabile del 6 marzo seguente;
- pertanto, è indiscutibile che sia stata data integrale esecuzione al decisum del Tribunale ordinario di RO, da cui consegue la soddisfazione della pretesa della ricorrente e la cessazione della materia dell’odierno contendere;
- resta da prendere posizione in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso avanzata da parte dell’ausiliario giudiziale a tal fine delegato dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno;
- egli, al termine della propria relazione, avanzava la richiesta di liquidazione del compenso pari ad Euro 7.686,35, calcolato sulla scorta dei valori medi previsti dall’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002;
- tale conclusione veniva contestata da RO LE la quale, al contrario, riteneva che nulla fosse dovuto al Commissario delegato giacché l’esecuzione del giudicato fosse da ricondurre ad atti posti in essere esclusivamente dall’amministrazione capitolina nell’esercizio della propria, ordinaria, competenza;
- ritiene il Collegio che la decisione in ordine al compenso dovuto all’ausiliario delegato non possa che discendere dalla piana applicazione dei principi elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 8 del 2021;
- in quella occasione, il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa ebbe a chiarire che “ Ai fini dell'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, il potere dell'amministrazione e quello del commissario ad acta sono concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall'ordinanza cautelare, fintanto che l'altro soggetto non abbia concretamente provveduto ”, di talché l’eventuale concorrenza, in concreto, dell’esercizio di entrambi i poteri non può che risolversi nel senso che l’atto adottato per primo determini l’inefficacia del secondo (rilevabile dal Giudice dell’ottemperanza nell’ambito del rimedio previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a.);
- il precipitato logico di quanto sopra (anch’esso evidenziato dalla pronuncia da ultimo richiamata) è che “ Gli atti emanati dall'amministrazione, pur in presenza della nomina e dell'insediamento del commissario ad acta, non possono essere considerati di per sé affetti da nullità, in quanto gli stessi sono adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina o l'insediamento del commissario ”;
- applicando le coordinate ermeneutiche sopra tratteggiate al caso di specie, emerge quanto segue;
- non v’è dubbio che l’esecuzione del giudicato sia avvenuta dopo la scadenza del termine di 90 giorni assegnato all’amministrazione resistente e, precisamente, con la deliberazione assunta dall’A.C. il 19 febbraio 2026, n. 45 e la conseguente adozione dei mandati di pagamento del 4 marzo successivo;
- tuttavia, tali atti sono da riferirsi, tanto soggettivamente quanto oggettivamente, all’esercizio delle competenze ordinariamente spettanti a RO LE, l’intervenuta nomina del Commissario ad acta (e l’avvenuto suo insediamento) non alterando, come visto, il riparto di competenze previsto dalla legge in favore dell’amministrazione locale né determinando, per ciò solo, l’inefficacia (o, ancor meno, l’invalidità) degli atti compiuti dall’amministrazione dopo l’insediamento dell’ausiliario giudiziale;
- pertanto, priva di fondamento è la pretesa di quest’ultimo che RO LE facesse seguito alla propria diffida del 2 marzo 2026 dall’astenersi “ dall’adottare e/o sottoscrivere autonomamente qual si voglia atto o provvedimento attinente all’ottemperanza di che trattasi ”, e tanto sul presupposto di un’asserita “ propria competenza esclusiva ” a prestare ottemperanza al giudicato che, per le ragioni anzidette, non poteva sussistere, di talché egli non può vedersi riconosciuto un compenso nella misura richiesta in applicazione dell’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002, tale emolumento trovando la propria giustificazione causale nell’adozione di atti amministrativi sotto la propria diretta responsabilità;
- di contro, è da riconoscere che, nello spirito di leale collaborazione che, come impronta i rapporti tra Stato ed autonomie locali (arg. ex art. 120 Cost., comma terzo), così non può non informare di sé i rapporti tra singole strutture amministrative, l’ausiliario giudiziale abbia assolto ad una funzione di cooperazione nell’esecuzione del giudicato che il Collegio ritiene di dover remunerare riconoscendo, il compenso omnicomprensivo di Euro 1.500,00, già posto a carico di RO LE con la sentenza n. 20100/2025;
- nulla per le spese della fase successiva alla sentenza di ottemperanza, non avendo le parti articolato domande e svolto attività difensiva al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese del presente incidente;
- riconosce al Commissario ad acta delegato il compenso omnicomprensivo di Euro 1.500,00 per l’attività prestata di cooperazione con la parte intimata all’esecuzione del giudicato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo RA, Presidente
US ER, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| US ER | Michelangelo RA |
IL SEGRETARIO