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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 15/01/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 464/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4171/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Procida - Via Libertà 12-Bis 80079 Procida NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
IN RI RI TT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15026/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi: - INTIM. DI PAGAM n. 2023-31 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31409 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 15026/28/2024 del 24.10.2024 depositata il 4.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di euro 1.912,84 n. 2023/31, notificata in data 04/01/2024 e relativa all'avviso di accertamento IMU n. 31409 per l'anno 2017.
Eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva del concessionario in ordine all'attività di accertamento e riscossione tributi;
- la carenza del presupposto impositivo relativamente all'immobile con p.lla 183 sub 7, fl. 3;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- l'omessa notifica dell'atto presupposto;
- la mancata indicazione degli elementi essenziali, del calcolo delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva la SO.GE.R.T. Spa contestando specificamente le difese della controparte e deducendo, in particolare, di essere legittimata all'attività di riscossione sulla base di concessione da parte del comune di
Procida, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento ai motivi che riguardano l'attività
dell'ente impositore.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva infondato il ricorso, rilevando che dall'avviso di ricevimento postale, sottoscritto dalla ricorrente e prodotto dalla resistente, si evinceva che l'avviso di accertamento esecutivo prodromico all'intimazione impugnata, nr. 31409, era stato regolarmente notificato in data 02/02/2023 con raccomandata nr. 61899606362-2; dall'intimazione non era dato rilevare la riconducibilità della somma richiesta o di parte di essa all'immobile che si assumeva essere stato venduto nel 1980. Ad ogni modo la mancata impugnazione di detto accertamento determinava la definitività e, pertanto, l'irretrattabilità delle questioni riguardanti il merito della pretesa.
Circa l'eccepita carenza di motivazione, si osservava che nell'intimazione erano individuabili i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che avevano determinato l'attività di riscossione (mancato pagamento delle somme richieste;
indicazione dell'accertamento presupposto, delle determinazioni comunali, norme di legge ecc.).
Proponeva appello la contribuente, deducendo – la nullità della sentenza per carenza di legittimazione attiva del concessionario in tema di accertamento, in particolare eccepiva la nullità radicale dell'avviso impugnato, l'inesistenza della pretesa impositiva, la violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 in relazione agli artt. 117, 118 e 119 cost. E del d.lgs. n. 446 del 1997, articolo 52;
– la nullità della sentenza per illegittimità della pretesa IMU per carenza del presupposto impositivo per l'immobile p.lla 183sub 7fl.3 in assenza del titolo di proprietà o altro titolo-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 in relazione all'art.53cost.nonché dell'art.13,d.l.n.201/2011.
- sussistenza di un giudicato di merito favorevole attinente a diverse annualità;
Iii – nullità della sentenza per inutilizzabilità della documentazione depositata in quanto priva della attestazione di conformità. Violazione dell'art. 25-bis d.lgs. 546/92, nullità della sentenza per difetto di motivazione dell'avviso impugnato, violazione dell'art. 7 legge 212/2000 e dell'art. 1, c. 162, legge 296/2006 in ragione della omessa notifica atto presupposto;
- omessa valutazione dei presupposti di fatto evidenziati nel procedimento e nell'istanza di autotutela
– difetto di sottoscrizione dell'avviso impugnato;
- nullità della sentenza per mancata indicazione degli elementi essenziali, del calcolo delle sanzioni e degli interessi. Violazione dell'artt. 7, 10 e 17 l. 212/2000 – violazione dell'art. 50 dpr 602/73.
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, ER spa, ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Nella seduta del 12.1.2026, sentiti il relatore e le parti, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.
Va, preliminarmente, superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, tenuto conto che (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9083 del 07/04/2017 Rv. 643625 - 01), nella fattispecie, sia stato osservato il requisito della specificità dei motivi di appello previsto dall'art. 53 D.Lgs. 546/1992, posto che “la valutazione circa la necessaria specificità dei motivi di appello deve essere correlata con la motivazione della sentenza impugnata;
tale specificità sussiste quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellante in modo da contestare il fondamento logico-giuridico delle prime;
non è quindi necessario l'esame dei singoli passaggi della motivazione ove l'appellante, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata” (Cass. civ., sez. trib.,
23-10-2003, n. 15936". Inoltre, “nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione non deve necessariamente consistere in una rigorosa formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, ben potendo i motivi d'appello essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso” (Cass., sez. trib., 14-01-2011, n.
802).
Appare, invero, legittimo ed ammissibile l'atto di appello che ribadisca le motivazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, purché sia chiaro il contenuto delle contestazioni nonché a quali parti della pronuncia si riferiscano.
La riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”.
Tale principio era già stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla ordinanza n.
14908/2014 della Sezione Sez. VI - 5 Civile della Corte di Cassazione, che aveva ulteriormente precisato che “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni - perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi”.
Il confine tra il legittimo richiamo delle argomentazioni già svolte in primo grado e l'inammissibilità dell'atto per genericità dei motivi, tuttavia, non è sempre nitido. La Suprema Corte ha comunque delineato diverse ipotesi di inammissibilità per violazione dell'art.53 D.Lgs. n.546/92, sanzionando in particolare atti di appello che si limitavano ad un richiamo ad altri atti di appello proposti dalla medesima parte (Cass. sent. n.
18006/2006), o non permettevano di individuare il contenuto pregnante della contestazione svolta avverso la sentenza impugnata (Cass. sent. n. 26842/2007 che ha precisato che “l'appello proposto avanti al Giudice tributario deve dichiararsi inammissibile solo quando l'esposizione dei motivi di impugnazione manchi ovvero sia assolutamente incerta, cioè allorquando l'enunciazione del motivo, che pure può essere sommaria e, quindi, non deve attingere ad un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta contro la decisione impugnata, cioè da non far comprendere quali siano i punti di essa che si intendono sottoporre a nuova valutazione del Giudice dell'appello e quali siano le ragioni per le quali non si condivide la motivazione adottata su di essi dalla stessa decisione”).
Con riferimento alla eccezione sollevata dalla appellante relativamente alla carenza di legittimazione attiva del concessionario in ordine all'attività di accertamento e riscossione tributi, occorre richiamare l'art. 52, comma 5, del D.lgs. 446/1997 che testualmente recita alla lett. b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1.
Ebbene, tale eccezione risulta destituita di ogni fondamento, in quanto la SO.GE.R.T. S.P.A. – è soggetto legittimato, infatti, risulta regolarmente iscritta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto del Ministero delle
Finanze 11/9/2000 n. 289 alla prima sezione n. 55 dell'Albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali, istituito dall'art. 53 del D.L. 446/97. Nel contesto di tale quadro normativo, risulta documentato che il Comune di
Procida, con la determinazione N.1207 del 28.09.2023, ha affidato il servizio di riscossione alla Società SO.
GE.R.T..
Quanto al motivo di appello relativo alla carenza del presupposto impositivo relativamente all'immobile con p.lla 183 sub 7 fl. 3 non essendone proprietaria già a decorrere dall'anno 1980, deve evidenziarsi che: dall'avviso di ricevimento postale, sottoscritto dalla ricorrente e prodotto dalla odierna appellata, si evince che l'avviso di accertamento esecutivo prodromico all'intimazione impugnata, n. 31409, è stato regolarmente notificato in data 02/02/2023 con raccomandata n. 61899606362-2; dall'intimazione non è dato rilevare la riconducibilità della somma richiesta o di parte di essa all'immobile che si assume essere stato venduto nel
1980. Ad ogni modo la mancata impugnazione di detto accertamento determina la definitività e, pertanto, l'irretrattabilità delle questioni riguardanti il merito della pretesa.
Nel caso de quo, la pretesa di pagamento è divenuta definitiva e incontestabile poiché alla ricorrente sono stati notificati tutti gli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, per cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. Pertanto, sugli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, si è formato il giudicato per difetto di impugnativa nei termini;
dalla mancata proposizione della opposizione non discendono effetti processuali ma solo la irretrattabilità del credito qualunque ne sia la fonte sia pubblica che privata
(Cass 8335/2003), sul medesimo punto si riporta anche la recentissima pronuncia della Suprema Corte «
L'omessa tempestiva impugnazione dell'atto – benché di formazione stragiudiziale o amministrativa – suscettibile di successiva riscossione coattiva comporta l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.» (Cass. Civ. ordinanza 5265 del 1 marzo 2017). I Giudici di legittimità hanno, dunque, escluso, che nel caso cui sia stata provata la notifica dell'atto presupposto, si possa applicare il principio per cui colui nei cui confronti è emessa una cartella esattoriale/avviso di accertamento possa recuperare la tutela ordinaria avverso l'atto presupposto deducendone la mancata la notifica. Inoltre, si evidenzia che i vizi di nullità o illegittimità della pretesa, dovevano farsi valere con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, che la ER spa ha provato, in mancanza vi sarà l'irretrattabilità del credito. Inoltre nelle nullità, di qualsiasi natura esse siano opera il principio generale della cristallizzazione (cd. consolidamento) della pretesa del titolare del poter impositivo: in sostanza anche l'atto astrattamente “nullo”, se non oggetto di specifica censura ed impugnativa giurisdizionale da parte del contribuente, si evolve e si trasforma in atto sano e, conseguentemente, creatore di effetti giuridici. Si conclude, affermando quindi l'inammissibilità delle eccezioni relative alla debenza del credito per irretrattabilità, né tantomeno le contestazioni sull'ingiunzione fiscale, stante la mancata impugnazione degli atti prodromici.
Si aggiunga che, contrariamente a quanto dedotto dalla appellante, l'avviso di ricevimento postale prodotto
è riconducibile all'atto presupposto in quanto reca in alto a sinistra la seguente dicitura stampata: “IMU prt.
31908 acc. n. 31409 12-12-2022.” Ne discende anche la infondatezza del terzo motivo del ricorso relativo alla invocata omessa notifica dell'atto presupposto.
L'atto impugnato appare immune da ogni censura in ordine ad un presunto vizio di motivazione per i motivi che seguono.
La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21065/2022, ha ribadito il principio di diritto secondo cui l'avviso di intimazione ex art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602/1973 è un atto vincolato, siccome redatto in relazione a un modello ministeriale, avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
L'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque L'intimazione di pagamento redatta in conformità al modello ministeriale non è annullabile per difetto di motivazione. Ne deriva che l'avviso in discorso non è annullabile per insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990 – norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi, tra cui quelli tributari – poiché, per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Pertanto, nel caso in cui il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, considerata l'esaustività del solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, appare fuorviante parlare di difetto di motivazione.
L'atto impugnato è sufficientemente motivato perché vi è il richiamo per relationem sia ad atti già in possesso del contribuente (avviso di accertamento) sia ad atti che possono essere richiesti dal contribuente con una semplice richiesta di accesso agli atti o perché già accessibili con la normale diligenza, la sollevata eccezione di insufficienza della motivazione e o omessa allegazione è del tutto infondata e pertanto deve essere rigettata. Restano assorbite le altre deduzioni anche perché la appellante avrebbe dovuto sollevarle con l'impugnazione dell'avviso di accertamento prodromico.
L'appello va, pertanto, respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro
800 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore di parte appellata, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento in favore della ER delle spese di lite del grado che liquida in euro 800,00 oltre accessori con attribuzione
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4171/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Procida - Via Libertà 12-Bis 80079 Procida NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
IN RI RI TT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15026/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi: - INTIM. DI PAGAM n. 2023-31 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31409 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 15026/28/2024 del 24.10.2024 depositata il 4.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di euro 1.912,84 n. 2023/31, notificata in data 04/01/2024 e relativa all'avviso di accertamento IMU n. 31409 per l'anno 2017.
Eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva del concessionario in ordine all'attività di accertamento e riscossione tributi;
- la carenza del presupposto impositivo relativamente all'immobile con p.lla 183 sub 7, fl. 3;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- l'omessa notifica dell'atto presupposto;
- la mancata indicazione degli elementi essenziali, del calcolo delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva la SO.GE.R.T. Spa contestando specificamente le difese della controparte e deducendo, in particolare, di essere legittimata all'attività di riscossione sulla base di concessione da parte del comune di
Procida, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento ai motivi che riguardano l'attività
dell'ente impositore.
Il giudice di prime cure, con motivazione cui si rinvia, riteneva infondato il ricorso, rilevando che dall'avviso di ricevimento postale, sottoscritto dalla ricorrente e prodotto dalla resistente, si evinceva che l'avviso di accertamento esecutivo prodromico all'intimazione impugnata, nr. 31409, era stato regolarmente notificato in data 02/02/2023 con raccomandata nr. 61899606362-2; dall'intimazione non era dato rilevare la riconducibilità della somma richiesta o di parte di essa all'immobile che si assumeva essere stato venduto nel 1980. Ad ogni modo la mancata impugnazione di detto accertamento determinava la definitività e, pertanto, l'irretrattabilità delle questioni riguardanti il merito della pretesa.
Circa l'eccepita carenza di motivazione, si osservava che nell'intimazione erano individuabili i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che avevano determinato l'attività di riscossione (mancato pagamento delle somme richieste;
indicazione dell'accertamento presupposto, delle determinazioni comunali, norme di legge ecc.).
Proponeva appello la contribuente, deducendo – la nullità della sentenza per carenza di legittimazione attiva del concessionario in tema di accertamento, in particolare eccepiva la nullità radicale dell'avviso impugnato, l'inesistenza della pretesa impositiva, la violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 in relazione agli artt. 117, 118 e 119 cost. E del d.lgs. n. 446 del 1997, articolo 52;
– la nullità della sentenza per illegittimità della pretesa IMU per carenza del presupposto impositivo per l'immobile p.lla 183sub 7fl.3 in assenza del titolo di proprietà o altro titolo-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 in relazione all'art.53cost.nonché dell'art.13,d.l.n.201/2011.
- sussistenza di un giudicato di merito favorevole attinente a diverse annualità;
Iii – nullità della sentenza per inutilizzabilità della documentazione depositata in quanto priva della attestazione di conformità. Violazione dell'art. 25-bis d.lgs. 546/92, nullità della sentenza per difetto di motivazione dell'avviso impugnato, violazione dell'art. 7 legge 212/2000 e dell'art. 1, c. 162, legge 296/2006 in ragione della omessa notifica atto presupposto;
- omessa valutazione dei presupposti di fatto evidenziati nel procedimento e nell'istanza di autotutela
– difetto di sottoscrizione dell'avviso impugnato;
- nullità della sentenza per mancata indicazione degli elementi essenziali, del calcolo delle sanzioni e degli interessi. Violazione dell'artt. 7, 10 e 17 l. 212/2000 – violazione dell'art. 50 dpr 602/73.
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, ER spa, ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Nella seduta del 12.1.2026, sentiti il relatore e le parti, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.
Va, preliminarmente, superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, tenuto conto che (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9083 del 07/04/2017 Rv. 643625 - 01), nella fattispecie, sia stato osservato il requisito della specificità dei motivi di appello previsto dall'art. 53 D.Lgs. 546/1992, posto che “la valutazione circa la necessaria specificità dei motivi di appello deve essere correlata con la motivazione della sentenza impugnata;
tale specificità sussiste quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellante in modo da contestare il fondamento logico-giuridico delle prime;
non è quindi necessario l'esame dei singoli passaggi della motivazione ove l'appellante, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata” (Cass. civ., sez. trib.,
23-10-2003, n. 15936". Inoltre, “nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione non deve necessariamente consistere in una rigorosa formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, ben potendo i motivi d'appello essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso” (Cass., sez. trib., 14-01-2011, n.
802).
Appare, invero, legittimo ed ammissibile l'atto di appello che ribadisca le motivazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, purché sia chiaro il contenuto delle contestazioni nonché a quali parti della pronuncia si riferiscano.
La riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”.
Tale principio era già stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla ordinanza n.
14908/2014 della Sezione Sez. VI - 5 Civile della Corte di Cassazione, che aveva ulteriormente precisato che “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni - perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi”.
Il confine tra il legittimo richiamo delle argomentazioni già svolte in primo grado e l'inammissibilità dell'atto per genericità dei motivi, tuttavia, non è sempre nitido. La Suprema Corte ha comunque delineato diverse ipotesi di inammissibilità per violazione dell'art.53 D.Lgs. n.546/92, sanzionando in particolare atti di appello che si limitavano ad un richiamo ad altri atti di appello proposti dalla medesima parte (Cass. sent. n.
18006/2006), o non permettevano di individuare il contenuto pregnante della contestazione svolta avverso la sentenza impugnata (Cass. sent. n. 26842/2007 che ha precisato che “l'appello proposto avanti al Giudice tributario deve dichiararsi inammissibile solo quando l'esposizione dei motivi di impugnazione manchi ovvero sia assolutamente incerta, cioè allorquando l'enunciazione del motivo, che pure può essere sommaria e, quindi, non deve attingere ad un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta contro la decisione impugnata, cioè da non far comprendere quali siano i punti di essa che si intendono sottoporre a nuova valutazione del Giudice dell'appello e quali siano le ragioni per le quali non si condivide la motivazione adottata su di essi dalla stessa decisione”).
Con riferimento alla eccezione sollevata dalla appellante relativamente alla carenza di legittimazione attiva del concessionario in ordine all'attività di accertamento e riscossione tributi, occorre richiamare l'art. 52, comma 5, del D.lgs. 446/1997 che testualmente recita alla lett. b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1.
Ebbene, tale eccezione risulta destituita di ogni fondamento, in quanto la SO.GE.R.T. S.P.A. – è soggetto legittimato, infatti, risulta regolarmente iscritta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto del Ministero delle
Finanze 11/9/2000 n. 289 alla prima sezione n. 55 dell'Albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali, istituito dall'art. 53 del D.L. 446/97. Nel contesto di tale quadro normativo, risulta documentato che il Comune di
Procida, con la determinazione N.1207 del 28.09.2023, ha affidato il servizio di riscossione alla Società SO.
GE.R.T..
Quanto al motivo di appello relativo alla carenza del presupposto impositivo relativamente all'immobile con p.lla 183 sub 7 fl. 3 non essendone proprietaria già a decorrere dall'anno 1980, deve evidenziarsi che: dall'avviso di ricevimento postale, sottoscritto dalla ricorrente e prodotto dalla odierna appellata, si evince che l'avviso di accertamento esecutivo prodromico all'intimazione impugnata, n. 31409, è stato regolarmente notificato in data 02/02/2023 con raccomandata n. 61899606362-2; dall'intimazione non è dato rilevare la riconducibilità della somma richiesta o di parte di essa all'immobile che si assume essere stato venduto nel
1980. Ad ogni modo la mancata impugnazione di detto accertamento determina la definitività e, pertanto, l'irretrattabilità delle questioni riguardanti il merito della pretesa.
Nel caso de quo, la pretesa di pagamento è divenuta definitiva e incontestabile poiché alla ricorrente sono stati notificati tutti gli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, per cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. Pertanto, sugli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, si è formato il giudicato per difetto di impugnativa nei termini;
dalla mancata proposizione della opposizione non discendono effetti processuali ma solo la irretrattabilità del credito qualunque ne sia la fonte sia pubblica che privata
(Cass 8335/2003), sul medesimo punto si riporta anche la recentissima pronuncia della Suprema Corte «
L'omessa tempestiva impugnazione dell'atto – benché di formazione stragiudiziale o amministrativa – suscettibile di successiva riscossione coattiva comporta l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.» (Cass. Civ. ordinanza 5265 del 1 marzo 2017). I Giudici di legittimità hanno, dunque, escluso, che nel caso cui sia stata provata la notifica dell'atto presupposto, si possa applicare il principio per cui colui nei cui confronti è emessa una cartella esattoriale/avviso di accertamento possa recuperare la tutela ordinaria avverso l'atto presupposto deducendone la mancata la notifica. Inoltre, si evidenzia che i vizi di nullità o illegittimità della pretesa, dovevano farsi valere con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, che la ER spa ha provato, in mancanza vi sarà l'irretrattabilità del credito. Inoltre nelle nullità, di qualsiasi natura esse siano opera il principio generale della cristallizzazione (cd. consolidamento) della pretesa del titolare del poter impositivo: in sostanza anche l'atto astrattamente “nullo”, se non oggetto di specifica censura ed impugnativa giurisdizionale da parte del contribuente, si evolve e si trasforma in atto sano e, conseguentemente, creatore di effetti giuridici. Si conclude, affermando quindi l'inammissibilità delle eccezioni relative alla debenza del credito per irretrattabilità, né tantomeno le contestazioni sull'ingiunzione fiscale, stante la mancata impugnazione degli atti prodromici.
Si aggiunga che, contrariamente a quanto dedotto dalla appellante, l'avviso di ricevimento postale prodotto
è riconducibile all'atto presupposto in quanto reca in alto a sinistra la seguente dicitura stampata: “IMU prt.
31908 acc. n. 31409 12-12-2022.” Ne discende anche la infondatezza del terzo motivo del ricorso relativo alla invocata omessa notifica dell'atto presupposto.
L'atto impugnato appare immune da ogni censura in ordine ad un presunto vizio di motivazione per i motivi che seguono.
La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21065/2022, ha ribadito il principio di diritto secondo cui l'avviso di intimazione ex art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602/1973 è un atto vincolato, siccome redatto in relazione a un modello ministeriale, avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
L'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque L'intimazione di pagamento redatta in conformità al modello ministeriale non è annullabile per difetto di motivazione. Ne deriva che l'avviso in discorso non è annullabile per insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990 – norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi, tra cui quelli tributari – poiché, per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Pertanto, nel caso in cui il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, considerata l'esaustività del solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, appare fuorviante parlare di difetto di motivazione.
L'atto impugnato è sufficientemente motivato perché vi è il richiamo per relationem sia ad atti già in possesso del contribuente (avviso di accertamento) sia ad atti che possono essere richiesti dal contribuente con una semplice richiesta di accesso agli atti o perché già accessibili con la normale diligenza, la sollevata eccezione di insufficienza della motivazione e o omessa allegazione è del tutto infondata e pertanto deve essere rigettata. Restano assorbite le altre deduzioni anche perché la appellante avrebbe dovuto sollevarle con l'impugnazione dell'avviso di accertamento prodromico.
L'appello va, pertanto, respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro
800 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore di parte appellata, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento in favore della ER delle spese di lite del grado che liquida in euro 800,00 oltre accessori con attribuzione