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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/05/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3681 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato il [...] nella città di São AO, Brasile;
Parte_1
, nato il [...] nella città di São AO, Brasile, rappresentato dai Persona_1
genitori e , nata il [...] nella città di São Parte_1 Persona_2
AO, Brasile;
nato il [...] nella città di São AO, Brasile;
Persona_3
, nata l'[...] nella città di São AO, Brasile;
Parte_2
nato il [...] nella città di São AO, Brasile;
Controparte_1
nata il [...] nella città di São AO, Brasile;
Parte_3
, nata il [...] nella città di São AO, Brasile;
Controparte_2
nato il [...] nella città di São AO, Brasile, Controparte_3
rappresentato dai genitori nato il [...] nella città di Januária e Controparte_4
nata l.08.1970 nella città di São AO, Brasile;
Persona_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli, presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_5 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
1 Catanzaro, presso i cui Uffici allavia G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
Codic
C.F. Email_1 P.IVA_2
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_5 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_5
nato il [...] a [...] ed emigrato in Brasile, il quale non aveva
[...]
mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che il 22.12.1898 contraeva Persona_5
matrimonio con e dalla loro unione è nato in [...] il [...]; CP_6 Persona_6
in data13.05.1931 hanno contratto matrimonio e e dalla Persona_6 Controparte_7
loro unione sono nati, in Brasile, , il 17.03.1932, il Persona_7 Persona_8
15.04.1938 e , il 20.11.1942. Persona_9
Linea di discendenza Persona_9
In data 16.09.1975 contraevano matrimonio e e dalla Persona_9 Parte_4
loro unione nascevano il 17.05.1968 e il Persona_3 Persona_4
1.08.1970. Dall'unione tra e Persona_3 Persona_10
nasceva, in Brasile, il 12.02.2005. Dall'unione tra Controparte_1 Persona_4
e nascevano, in Brasile,
[...] Controparte_4 Controparte_3
il 20.12.2005 ed il 24.01.2001; Controparte_2
Linea di discendenza Persona_7
In data 20.06.1963 contraevano matrimonio e Persona_7 Persona_11
e dalla loro unione nasceva, in Brasile, il 08.12.1966; in data
[...] Persona_12
5.01.1991 contraevano matrimonio ed dalla loro unione Persona_12 Persona_13
nasceva, in Brasile, il 25.07.1995. Parte_3
Linea di discendenza Persona_8
In data 05.05.1966 contraevano matrimonio e , dalla loro Persona_8 Controparte_8
unione, in Brasile, il 09.06.1967 ed il 10.08.1969; in Parte_2 Parte_1
2 data 15.12.1998 contraevano matrimonio e e dalla loro Parte_1 Persona_2
unione nasceva, in Brasile, il 10.08.2007. Persona_1
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_5
d'Italia di SA AO (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun Parte_5
fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_5
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 15 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
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In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di NO BR (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al
3 miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_5
odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_5
4 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_5 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 5.06.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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