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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/11/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 376/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 376/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ADAMO ENNIO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. ADAMO ENNIO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1 contratto a Niscemi matrimonio concordatario il 30.4.1996, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Niscemi, anno 1996 Parte II, Serie A n. 30, unione dalla quale sono nati i
1 figli (nato a [...] il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente, e (nato a [...] il [...]), chiedevano la pronuncia cumulativa di Persona_2 separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 23/2024 del 30.9.2024, il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma, da parte dei ricorrenti, delle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.5.2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza resa in data 6.8.2025, veniva infine rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice designato quale relatore del collegio in sede di separazione personale, udienza celebrata in data 2.7.2024, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento e mantenimento del figlio minore non sono in Persona_2 contrasto con i suoi interessi;
pertanto, considerato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento, le omologa.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 30.4.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Niscemi al n.30 Parte II Serie A dell'anno 1996;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e indicate nel ricorso congiunto e ciò a tutti gli Parte_1 CP_1 effetti di legge;
2 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
TR EN BE IO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 376/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ADAMO ENNIO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. ADAMO ENNIO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1 contratto a Niscemi matrimonio concordatario il 30.4.1996, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Niscemi, anno 1996 Parte II, Serie A n. 30, unione dalla quale sono nati i
1 figli (nato a [...] il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente, e (nato a [...] il [...]), chiedevano la pronuncia cumulativa di Persona_2 separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 23/2024 del 30.9.2024, il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma, da parte dei ricorrenti, delle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.5.2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza resa in data 6.8.2025, veniva infine rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice designato quale relatore del collegio in sede di separazione personale, udienza celebrata in data 2.7.2024, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento e mantenimento del figlio minore non sono in Persona_2 contrasto con i suoi interessi;
pertanto, considerato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento, le omologa.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 30.4.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Niscemi al n.30 Parte II Serie A dell'anno 1996;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e indicate nel ricorso congiunto e ciò a tutti gli Parte_1 CP_1 effetti di legge;
2 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
TR EN BE IO
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