Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5410/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5410/2024, promossa con ricorso depositato il 31/12/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...], in data [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], rappresentato e assistito dall'Avv. Manuela Squellati del Foro di Varese;
e
2) Parte_2
nata a [...] in data [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], rappresentata e assistita dall'Avv. Laura Serino del Foro di Varese;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Tradate (VA) in data 09/07/2022 (anno
2022, atto n. 65, parte II, serie C); con il seguente figlio minore: , nato in [...]_1
12.04.2020 a Tradate (VA).
pagina 1 di 4
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31/12/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) pronunciata la separazione personale dei coniugi, gli stessi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della Per_1
responsabilità genitoriale e collocamento preferenziale presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
3) il signor dà atto di aver già lasciato, con il consenso della NO Parte_1
, la casa coniugale e di essersi trasferito, in via provvisoria, in Varese presso i Pt_2
genitori in attesa di reperire una nuova abitazione, in prossimità della casa materna e ove poter garantire spazi adeguati alle esigenze del minore;
4) la casa coniugale sita in Castel Seprio (Va), via Alberto da Giussano n.36, di cui la NO è usufruttuaria rimarrà alla stessa con quanto l'arreda, fatta Parte_2
eccezione per gli effetti personali e per i beni di esclusiva proprietà del signor che sono PT
già stati asportati o che comunque lo stesso si impegna ad asportare dall'abitazione entro 15 giorni dalla data di omologa di separazione;
5) il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno tre pomeriggi alla settimana, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 17 sino alle ore 19 e il giovedi nella settimana in cui il padre non terrà il figlio il fine settimana.
Il signor potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal venerdì PT
alle ore 17,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando lo riporterà presso l'abitazione materna.
In via d'urgenza e occasionalmente i genitori, si riservano la possibilità di variare comunque i giorni in base ad esigenze lavorative o personali, previo adeguato preavviso tra loro.
6) le festività del Santo Natale e della Pasqua seguono il criterio dell'alternanza. Per i primi anni, aprirà i regali alla presenza di entrambi i genitori. Per_1
Quanto alla pausa scolastica prevista per dette festività e per le ulteriori previste dal pagina 2 di 4 calendario scolastico, l'esercizio del diritto di visita verrà regolamentato secondo le esigenze lavorative dei genitori e gli accordi che di volta in volta gli stessi prenderanno.
7) Durante il periodo estivo di vacanza scolastico, i genitori potranno vedere e tenere con sé
per due settimane anche non consecutive nei mesi di giugno, luglio o agosto. A tal Per_1
fine i genitori si impegnano a concordare e a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di fruizione feriale possibilmente entro il mese di giugno di ogni anno. I costi inerenti eventuali viaggi e soggiorni verranno sostenuti in via esclusiva dal genitore che li effettua. Le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente le rispettive destinazioni.
8) Il signor corrisponderà alla NO , a titolo di contributo al PT Pt_2 mantenimento del figlio minore , l'importo mensile omnicomprensivo di euro Per_1
300,00, per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...].
Allorquando il signor dovrà sostenere le rate del mutuo, corrisponderà alla NO PT
, a titolo di mantenimento del figlio , la somma di euro 250,00 mensili per Pt_2 Per_1
dodici mensilità; anche in questo caso la NO percepirà in via esclusiva Pt_2
l'assegno unico.
Il suddetto importo verrà annualmente rivalutato in base alle variazioni degli indici Istat.
9) Le spese straordinarie verranno divise tra i genitori nella misura del 50%, purché previamente concordate e comunicate e previa, laddove necessaria, esibizione di eventuali preventivi di spesa, fatta salva, ovviamente l'urgenza. Il pagamento delle predette spese è subordinato all'esibizione di documenti giustificativi fiscalmente validi. In caso di mancata preventiva comunicazione e/o mancato accordo, dette spese rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le ha sopportate. In ipotesi di disaccordo tra i genitori in relazione alla qualificazione della spesa sostenuta, le parti faranno riferimento al Protocollo in essere presso il Tribunale di Varese o, in alternativa, a quello emanato dal CNF;
10) Le autovetture rispettivamente intestate ai ricorrenti resteranno assegnate in proprietà esclusiva agli stessi che sosterranno i relativi obblighi assicurativi e fiscali;
11) I ricorrenti prestano, sin da ora, il loro assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi documenti di identità e validi per l'espatrio relativi al figlio minore;
12) I coniugi, ad eccezione delle obbligazioni qui disciplinate, dichiarano di aver precedentemente definito ogni altro rapporto tra i medesimi intercorrente e rinunciano a pagina 3 di 4 qualsivoglia reciproca pretesa economica in quanto economicamente autosufficienti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 10/03/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
nato a [...], in data [...], e , nata a Varese in [...]_2
31/07/1989, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 09.07.2022 in
Tradate (VA), trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Tradate (VA) (anno
2022, atto n. 65, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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