Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 2133
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Sentenza 25 novembre 2025

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Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato sentenza nel giudizio di opposizione a intimazione di pagamento promosso da un soggetto privato, il quale impugnava una cartella esattoriale per contributi non versati, emessa dall'ente di riscossione e relativa a una somma di euro 121.767,65. Il ricorrente sollevava due motivi di impugnazione: l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito. Si costituiva in giudizio l'ente di riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso. Non si costituiva invece l'ente terzo chiamato in causa, rimanendo contumace.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando l'atto impugnato. Quanto al primo motivo, relativo all'omessa notifica degli atti prodromici, il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione, evidenziando che la cartella di pagamento era stata notificata in data 20.04.2025 e che, successivamente, erano state notificate altre due intimazioni di pagamento in data 26.04.2019 e 30.12.2019. Il Tribunale ha applicato il principio secondo cui l'omessa impugnazione degli atti prodromici o di almeno un atto successivo preclude l'impugnazione di atti successivi, qualora vengano sollevate eccezioni non afferenti all'atto impugnato in sé, ma relative al merito della controversia o alla notifica di atti precedenti. Per quanto concerne la prescrizione, il giudice ha ritenuto infondata anche questa eccezione, poiché alla data di notifica dell'intimazione impugnata (03.02.2025) non risultava decorso il termine prescrizionale quinquennale, considerando le intimazioni di pagamento del 2019 quali atti interruttivi. Il Tribunale ha inoltre richiamato le disposizioni legislative che hanno sospeso i termini di prescrizione e di versamento durante il periodo emergenziale legato al COVID-19, in particolare l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che hanno comportato una sospensione dei termini di riscossione e, di conseguenza, dei termini di prescrizione e decadenza. Infine, il Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell'ente di riscossione, liquidate in euro 6.750,00 per compenso, oltre accessori, e ha dichiarato non luogo a provvedere sulle spese tra il ricorrente e l'ente terzo contumace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 2133
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 2133
    Data del deposito : 25 novembre 2025

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