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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a intimazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di pagamento pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1584/25 R.G. Affari N. 1584/25 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 25.11.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a intimazione di pagamento”; e vertente N. _______________ tra
, rappresentato e difeso dall'avv. V. Delli Priscoli
[...]Parte_1
N. ______________ del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 152/2025 R.B. Prev.
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Mercato
AN (Sa), Via Ferrovia, n. 16/1;
Discusso nel termine
Ricorrente del 25.11.2025 con scambio di note e scritte ex art. 127 ter cpc
in persona del legale
Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. N. Napolitano
Deposito minuta del Foro di Avellino in virtù di procura allegata alla memoria
_________________ difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Avellino, Via Partenio, n. 17;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 1584/25 R.G. c/o + 1 pag. 1 Pt_1 CP_2
e
in persona del Presidente p.t., con Controparte_3
sede in Roma, Via Pinciana, n. 35;
§§§
Nel termine fissato del giorno 25.11.2025, la parte ricorrente e la resistente hanno discusso la causa con scambio di note scritte CP_1
ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 12.03.2025, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90012175 92 000, notificata dall'
[...]
in data 03.02.2025, relativa a n. 1 cartella di Controparte_1
pagamento per contributi non versati alla per la somma Controparte_3
di euro 121.767,65, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la resistente la quale impugnava l'avversa domanda e ne CP_1
chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
invece, nel termine fissato del giorno 25.11.2025 (da intendersi come termine finale dell'orario di apertura della Cancelleria, come fissato con decreto dal
Capo dell'Ufficio ex art. 162 della legge n. 1196/1960: cfr. Cass. n.
17603/25 in data 15.04/30.06.2025, par. XXIII) non si costituiva in
Giudizio n. 1584/25 R.G. Giuliani c/o + 1 pag. 2 CP_2 giudizio la resistente nonostante la rituale notifica del ricorso in CP_3
data 22.03.2025, la quale pertanto rimaneva contumace.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 25.11.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. ricorso proposto da è infondato e, pertanto, va Parte_1
rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti impositivi, relativi all'intimazione impugnata nel presente giudizio: infatti, la cartella di pagamento risulta notificata in data 20.04.2025 (cfr.
l'estratto di ruolo allegato al fascicolo telematico della resistente
. Successivamente sono stati notificati, a mezzo pec, all'odierno CP_1
ricorrente altri due atti impositivi, cioè le intimazioni di pagamento in data 26.04.2019 e in data 30.12.2019 (cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, con l'attestazione di conformità del difensore costituito, allegate al fascicolo telematico della resistente . CP_1
Pertanto, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (cartelle di pagamento e precedente intimazione di pagamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali la decadenza ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione del credito,
l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre,
Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento oppure,
Giudizio n. 1584/25 R.G. c/o + 1 pag. 3 Pt_1 CP_2 comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Di conseguenza, risulta infondata anche la seconda eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa all'intervenuta prescrizione del credito contributivo azionato. Infatti, alla data della notifica dell'intimazione impugnata, cioè 03.02.2025, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale (applicabile al caso di specie), alla luce dell'intervenuta notifica degli atti interruttivi sopra menzionati, cioè le intimazioni di pagamento in data 26.04.2019 e in data 30.12.2019 (cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, con l'attestazione di conformità del difensore costituito, allegate al fascicolo telematico della resistente Agenzia).
Infatti, nel caso in esame, va tenuto in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
Innanzitutto l'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 (legge stabilità
2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal giorno 01.01.2014 al giorno 30.06.2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
Inoltre, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia Covid-
19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
Giudizio n. 1584/25 R.G. Giuliani c/o + 1 pag. 4 CP_2 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio
2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio
2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a)
…………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Giudizio n. 1584/25 R.G. Giuliani c/o + 1 pag. 5 CP_2 Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020
(ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Controparte_1
dell e dell' e dagli atti Controparte_4 CP_5
esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da in scadenza nello stesso periodo o già scaduti. Parte_2
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr.
Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto
Giudizio n. 1584/25 R.G. Giuliani c/o + 1 pag. 6 CP_2 risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore dell resistente, le CP_1
quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, valore della causa da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; invece, nessuna statuizione va adottata fra la parte ricorrente e la CP_3
resistente, la quale non si è costituiva in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e della
[...] Controparte_1
con ricorso depositato in data Controparte_3
12.03.2025 e ritualmente notificato in data 22.03.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell resistente CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 6.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra il ricorrente e la resistente. CP_3
Così deciso in Salerno in data 25.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1584/25 R.G. c/o + 1 pag. 7 Pt_1 CP_2