Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1785/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Borgomanero, via De Amicis n. 11, presso lo studio dell'avv. BARINOTTI MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Busto
Arsizio, via Cascina Favana n. 36, presso lo studio dell'avv. TONALI TIZIANA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“che la S.V. Ill.ma voglia autorizzarli a vivere separatamente e provveda con sentenza ad omologare la separazione alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati con gli obblighi di legge;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, che rilascerà la casa coniugale sita in ON d'Agogna (NO), via
Giovanni Valsesia 6, e trasferirà la propria residenza unitamente al minore in Busto Arsizio (VA), via Domodossola 35;
1
(composta da un letto matrimoniale, due comodini, due settimini e un divanetto) e la cabina armadio, che, in quanto di proprietà della moglie, verranno prelevati da quest'ultima entro e non oltre il
12/6/2024. Il SInor ON, inoltre, autorizza la moglie a prelevare e tenere il televisore attualmente posto nella camera da letto matrimoniale;
- quanto al regime di visita e frequentazione del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1 quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici del medesimo, e in difetto di accordo secondo le seguenti modalità: a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 21.00 e il mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 21.00, nonché per una settimana durante le vacanze natalizie (dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1) in alternanza con la madre, per 3 giorni durante le festività pasquali (comprensivi dei giorni di Pasqua e Pasquetta) in alternanza con la madre (lo stesso valga per le festività del 25 aprile e del 01 maggio) e per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30.4 di ogni anno e, in mancanza di accordo, un anno dal 1° al 15 agosto e il successivo dal 16 al 31 agosto;
anche il giorno del compleanno, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, verrà trascorso in alternanza con la madre;
sarà onere del padre prelevare il bambino presso l'abitazione della madre e ad accompagnarlo a casa nei termini concordati;
- disporre che il SI. versi alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 Controparte_2 mese, quale contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 400,00, Per_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Torino siglato in data 15.03.2016;
- dare atto che il c.d. “assegno unico” continuerà ad essere percepito e riscosso integralmente dalla
SI.ra ; Controparte_2
- dare atto che i signori e si riconoscono piena libertà di recarsi Controparte_1 Controparte_2 all'estero; all'uopo, nel darsi vicendevole assenso all'espatrio, dichiarano sin d'ora di nulla aver in contrario ai fini del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi (carta d'identità, passaporto, ecc.), anche con riferimento al figlio minore Per_1
- i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento, avendo anche separatamente definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio.”;
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Controparte_1 Controparte_2
FONTANETO D'AGOGNA, in data 30 luglio 2022, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte I, anno 2022.
Dall'unione dei ricorrenti è nato il figlio ancora minorenne (26/03/2017). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
2 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Controparte_1 Controparte_2
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]
OM (NO) in data 06/09/1987 e nata a [...]_2
AR (VA) in data 10/10/1993;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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