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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 352/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 352/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025, innanzi al dott. ON PU, sono comparsi: l'avv. CARBONI SILVIA per parte ricorrente Parte_2
, per parte resistente l'avv. GUGLIOTTA LIA, che
[...] Controparte_1 eccepisce la tardività della memoria conclusionale di controparte.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON PU
pagina 1 di 8 N. R.G. 352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 352/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. CARBONI SILVIA e dall'Avv. BONACCHI GIACOMO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. GUGLIOTTA LIA e dall'Avv. GUGLIOTTA MARIA CONCETTA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente (già dipendente della società resistente con qualifica impiegatizia) ha agito in giudizio per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento in tronco intimatogli dalla convenuta, in data 26 luglio 2023 (cfr.,
pagina 2 di 8 doc. 9, fasc. ricorrente e 5, fasc. resistente), in quanto non sarebbero sussistenti i fatti contestati e il recesso sarebbe ritorsivo.
Di conseguenza ha domandato al giudice la reintegrazione sul posto di lavoro, con il conseguente risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva la società resistente, contestando nel merito la domanda del insistendo per l'accertamento dei fatti contestati al ricorrente e per la Parte_1 loro gravità, tale da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva.
A) Al ricorrente, con lettera del giorno 11 luglio 2023 (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente e
1, fasc. resistente) è stata contestata l'appropriazione e la sottrazione di materiale della società, per un valore di circa euro 2.000,00, ritrovato da una pattuglia del
Carabinieri all'interno della sua autovettura.
In particolare, parte resistente contesta che non vi fosse alcuna autorizzazione o permesso (anche documentale) idoneo a giustificare la presenza della merce (peraltro già in carico al magazzino), fuori dalla sede aziendale e nella disponibilità del dipendente.
Secondo la parte datoriale, dunque, vi sarebbero gli estremi per il recesso in tronco quale conseguenza delle contestazioni, avendo il ricorrente posto in essere condotte pregiudizievoli per l'azienda, tali da interrompere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
B) Secondo la difesa del al contrario, i fatti si sarebbero svolti in maniera Parte_1 completamente diversa, in quanto lo stesso avrebbe, per consuetudine, sempre avuto l'autorizzazione informale per portare fuori dall'azienda articoli prodotti, sia per testarli e collaudarli, sia per effettuare le riparazioni e sia per uso personale, anche ai fini di sponsorizzazione.
Al contrario, secondo la ricostruzione del ricorrente, la contestazione sarebbe stata soltanto il culmine di condotte datoriali illegittime contro un dipendente scomodo, il quale stava rivendicando mansioni superiori e altre doglianze di tipo economico.
pagina 3 di 8 Come evidente, dunque, la doglianza del ricorrente è relativa, quindi al profilo dell'insussistenza della giusta causa e al recesso ritorsivo, peraltro, intimamente legati tra loro.
C) Con riferimento ai fatti, dall'istruttoria svolta in corso di giudizio, nonché dalla documentazione depositata è emersa la sostanziale conferma circa la sussistenza degli addebiti avanzati nei confronti del ricorrente con la contestazione.
Infatti, pacifico, non contestato e documentato il ritrovamento da parte dei
Carabinieri intervenuti del materiale all'interno dell'autovettura del ricorrente
(fermato dalla pattuglia per un controllo, cfr., doc. 4, fasc. resistente), i testi ascoltati in corso di giudizio hanno effettivamente affermato che, quale che fosse il motivo, nel momento in cui qualche merce aziendale dovesse essere fatta uscire dall'azienda, sarebbe stata necessaria un'attenta formalizzazione dell'uscita (cfr., teste – ud. 15.1.2025: «io mi raccomandavo sempre di fare le bolle, Tes_1 anche se so che il ricorrente ha portato canne a casa sua senza fare le bolle, perché diceva che tanto le avrebbe riportate subito, io presumevo/immaginavo che il ricorrente fosse stato autorizzato a portare le canne a casa per effettuare le riparazioni, ma non lo so con certezza, non ho mai indagato, comunque le canne venivano poi sempre riportate in azienda. […] so che il ricorrente ha avuto canne in uso da parte di , per potere pescare, poi le canne venivano riportate in CP_1 azienda e vendute come usate, questo avveniva anche per altri sponsorizzati, ovvero altri pescatori ai quali veniva dato per un periodo l'uso dell'articolo, per promuoverlo, in questo caso c'è una bolla di conto uso, è una forma di pubblicità, gli sponsorizzati non erano dipendenti della società resistente, ma pescatori»; teste
– ud. 15.1.2025: «poteva capitare che noi consegnassimo prodotti che Tes_2 facevano parte del nostro campionario a negozi, pescatori, società, ecc. venivano fatte le bolle di vendita per i negozi e bolle di campionario per i materiali da esposizione, per quanto ne so, ma non sono sicuro, il ricorrente era autorizzato dal datore di lavoro a portare fuori dall'azienda canne o altri prodotti necessari alla partecipazione a gare o manifestazioni, a seconda del caso doveva essere emessa una bolla di vendita, per la vendita in negozio, la merce poteva essere
pagina 4 di 8 caricata sul furgone o sulla auto personale del ricorrente e o anche mia, io non credo che sia mai stato utilizzato materiale aziendale per l'uso personale, per l'uso proprio, per il resto il materiale era regolarmente scaricato, ma non mi occupavo io della bollettazione, se ne occupava , poi non so se ci fossero altri Persona_1 accordi tra il ricorrente e il datore di lavoro»; teste – ud. 14.5.2025: «Il Tes_3 ricorrente non era stato autorizzato ad uscire dall'azienda con la merce, ci sono solo tre persone che autorizzano, ma sempre con la bolla, mio padre, io e Pt_3 che è il responsabile dell'amministrazione, io non avevo autorizzato e
[...] nemmeno mio padre e lo so perché l'ho chiesto a mio padre mentre Parte_3
c'erano i Carabinieri, l'ho chiamato telefonicamente e gli ho chiesto se aveva autorizzato il ricorrente e lui mi ha detto di no. […] chi ha bisogno della merce per le manifestazioni fa una lista con codice e descrizione dell'articolo, va in magazzino dal responsabile magazzino, all'epoca consegna la lista CP_2
e un magazziniere prepara la roba, spara tutto con i codici a barre, automaticamente viene creata la bolla nel sistema, il documento di trasporto, e viene data la merce, se sono articoli per manifestazioni dopo la manifestazione si riportano gli articoli, si riscontrano e si ricaricano in magazzino, se è ad uso personale a fine anno il dipendente paga con certi sconti quello che ha preso durante l'anno, […] la merce non poteva uscire dai locali aziendali senza bolla/documento di trasporto, non vi era autorizzazione in tal senso e non avveniva»; teste ud. 14.5.2025: «Io non ho autorizzato il ricorrente a portare Pt_3 fuori dai locali aziendali gli articoli reperiti nella sua auto, non sono a conoscenza se altri lo avessero autorizzato, il protocollo aziendale legato all'aspetto fiscale prevede che la merce venga prelevata e possa uscire dai locali aziendali previa emissione del documento di trasporto o di una fattura, preciso che ci sono conti uso per l'uso personale degli articoli da parte dei dipendenti, ma sempre con documento di trasporto […] viene sempre fatto un documento o di conto visione
o di conto uso che contiene l'indicazione di tutti gli articoli presi, al rientro della merce viene verificato il rientro e la merce viene ricaricata in magazzino»).
In questo contesto, anche laddove, in taluni casi, potesse ritenersi sussistente una autorizzazione generica in favore del ricorrente (cfr., teste cit.: «c'era Tes_2
l'abitudine, senza necessità di autorizzazione diretta, di portare al di fuori dei locali
pagina 5 di 8 aziendali prodotti per testarli, anche durante le manifestazioni o le gare, o ripararli, preciso che il ricorrente non aveva le chiavi del magazzino, pertanto presumo che prelevasse il materiale in orario di apertura del magazzino e alla presenza di altri dipendenti, mi è capitato di assistere, può essere successo. […] il ricorrente era autorizzato a prendere il materiale e a gestire la riparazione in autonomia»), in ogni modo la corrispondente uscita avrebbe dovuto essere scaricata formalmente e, così, tracciata.
Ne deriva che non possono esserci dubbi circa il fatto che la condotta tenuta dal ricorrente integri gli estremi di un inadempimento contrattuale, passibile di rilevanza disciplinare, così come è possibile ritenere che un simile episodio possa avere l'effetto di interrompere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente, alla luce del fatto che, com'è noto, per quanto concerne la sanzione del recesso in tronco, occorre analizzare in maniera rigida l'importanza dell'inadempimento del lavoratore che, per quanto riguarda il contratto di lavoro si atteggia in modo ancor più restrittivo di quanto avviene in generale (cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2009, n. 17431: «In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendosi a riguardo considerare la circostanza che, a tutela del lavoratore, il suo inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c.»; cfr., Tribunale Palermo, sez. lav., 19/01/2023, n.
118: «Laddove la condotta del dipendente risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro sussiste la giusta causa di licenziamento. Difatti, ai fini della valutazione di proporzionalità non bisogna limitarsi a verificare se il fatto addebitato consenta
l'irrogazione del licenziamento in base alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva ma è necessario altresì valutare in concreto se la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore faccia ritenere che la prosecuzione del rapporto sia pregiudizievole per gli scopi aziendali»).
pagina 6 di 8 La sussistenza degli addebiti, anche comprensivi del disvalore disciplinare, rende infondata tanto l'eccezione di insussistenza dei fatti, quanto quella del motivo ritorsivo illecito.
Nel caso di specie, infine, pur valutando la mancanza di una contestazione espressa della proporzionalità, ma ammettendo che la stessa sia implicita nella domanda, si può indagare sul se il comportamento tenuto dal ia tale Parte_1 da minare in maniera definitiva il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in particolare dal punto di vista delle sue aspettative per l'eventuale prosieguo del rapporto tra le parti.
Nel caso di specie, partendo dal fatto che il ricorrente svolgeva le mansioni di impiegato addetto (come responsabile, o meno non rileva) allo sviluppo del prodotto, quindi con la disponibilità continua dei beni aziendali, le condotte accertate sono dirette proprio ad intaccare il rapporto fiduciario su aspetti fondamentali, quali il rispetto e la tutela del patrimonio aziendale.
Sotto questo aspetto, infatti, è noto che le dimensioni dell'impresa ricoprono un ruolo fondamentale per la valutazione della proporzionalità del recesso.
Anche in una realtà di medie dimensioni, la dimensione aziendale, se potrebbe rendere meno gravi gli inadempimenti di tipo “comportamentale”, conduce necessariamente ad una maggior severità nei confronti di quelle condotte che rischiano di intaccare l'aspetto patrimoniale dell'impresa.
E ciò sotto il duplice profilo della necessità di reprimere le condotte suddette una volta accertate e di evitare che una reazione eccessivamente tollerante del datore abbia un riflesso negativo in termini emulativi per il restante personale in forza all'azienda e possa comportare una diffusione di una pratica inadempiente che, se ripetuta in maniera diffusa, pregiudicherebbe gravemente l'impresa.
Per tutte le ragioni evidenziate, il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.950,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari se richiesta in atti.
Firenze, il 02/12/2025
Il Giudice
ON PU
pagina 8 di 8
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 352/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025, innanzi al dott. ON PU, sono comparsi: l'avv. CARBONI SILVIA per parte ricorrente Parte_2
, per parte resistente l'avv. GUGLIOTTA LIA, che
[...] Controparte_1 eccepisce la tardività della memoria conclusionale di controparte.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON PU
pagina 1 di 8 N. R.G. 352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 352/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. CARBONI SILVIA e dall'Avv. BONACCHI GIACOMO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. GUGLIOTTA LIA e dall'Avv. GUGLIOTTA MARIA CONCETTA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente (già dipendente della società resistente con qualifica impiegatizia) ha agito in giudizio per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento in tronco intimatogli dalla convenuta, in data 26 luglio 2023 (cfr.,
pagina 2 di 8 doc. 9, fasc. ricorrente e 5, fasc. resistente), in quanto non sarebbero sussistenti i fatti contestati e il recesso sarebbe ritorsivo.
Di conseguenza ha domandato al giudice la reintegrazione sul posto di lavoro, con il conseguente risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva la società resistente, contestando nel merito la domanda del insistendo per l'accertamento dei fatti contestati al ricorrente e per la Parte_1 loro gravità, tale da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva.
A) Al ricorrente, con lettera del giorno 11 luglio 2023 (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente e
1, fasc. resistente) è stata contestata l'appropriazione e la sottrazione di materiale della società, per un valore di circa euro 2.000,00, ritrovato da una pattuglia del
Carabinieri all'interno della sua autovettura.
In particolare, parte resistente contesta che non vi fosse alcuna autorizzazione o permesso (anche documentale) idoneo a giustificare la presenza della merce (peraltro già in carico al magazzino), fuori dalla sede aziendale e nella disponibilità del dipendente.
Secondo la parte datoriale, dunque, vi sarebbero gli estremi per il recesso in tronco quale conseguenza delle contestazioni, avendo il ricorrente posto in essere condotte pregiudizievoli per l'azienda, tali da interrompere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
B) Secondo la difesa del al contrario, i fatti si sarebbero svolti in maniera Parte_1 completamente diversa, in quanto lo stesso avrebbe, per consuetudine, sempre avuto l'autorizzazione informale per portare fuori dall'azienda articoli prodotti, sia per testarli e collaudarli, sia per effettuare le riparazioni e sia per uso personale, anche ai fini di sponsorizzazione.
Al contrario, secondo la ricostruzione del ricorrente, la contestazione sarebbe stata soltanto il culmine di condotte datoriali illegittime contro un dipendente scomodo, il quale stava rivendicando mansioni superiori e altre doglianze di tipo economico.
pagina 3 di 8 Come evidente, dunque, la doglianza del ricorrente è relativa, quindi al profilo dell'insussistenza della giusta causa e al recesso ritorsivo, peraltro, intimamente legati tra loro.
C) Con riferimento ai fatti, dall'istruttoria svolta in corso di giudizio, nonché dalla documentazione depositata è emersa la sostanziale conferma circa la sussistenza degli addebiti avanzati nei confronti del ricorrente con la contestazione.
Infatti, pacifico, non contestato e documentato il ritrovamento da parte dei
Carabinieri intervenuti del materiale all'interno dell'autovettura del ricorrente
(fermato dalla pattuglia per un controllo, cfr., doc. 4, fasc. resistente), i testi ascoltati in corso di giudizio hanno effettivamente affermato che, quale che fosse il motivo, nel momento in cui qualche merce aziendale dovesse essere fatta uscire dall'azienda, sarebbe stata necessaria un'attenta formalizzazione dell'uscita (cfr., teste – ud. 15.1.2025: «io mi raccomandavo sempre di fare le bolle, Tes_1 anche se so che il ricorrente ha portato canne a casa sua senza fare le bolle, perché diceva che tanto le avrebbe riportate subito, io presumevo/immaginavo che il ricorrente fosse stato autorizzato a portare le canne a casa per effettuare le riparazioni, ma non lo so con certezza, non ho mai indagato, comunque le canne venivano poi sempre riportate in azienda. […] so che il ricorrente ha avuto canne in uso da parte di , per potere pescare, poi le canne venivano riportate in CP_1 azienda e vendute come usate, questo avveniva anche per altri sponsorizzati, ovvero altri pescatori ai quali veniva dato per un periodo l'uso dell'articolo, per promuoverlo, in questo caso c'è una bolla di conto uso, è una forma di pubblicità, gli sponsorizzati non erano dipendenti della società resistente, ma pescatori»; teste
– ud. 15.1.2025: «poteva capitare che noi consegnassimo prodotti che Tes_2 facevano parte del nostro campionario a negozi, pescatori, società, ecc. venivano fatte le bolle di vendita per i negozi e bolle di campionario per i materiali da esposizione, per quanto ne so, ma non sono sicuro, il ricorrente era autorizzato dal datore di lavoro a portare fuori dall'azienda canne o altri prodotti necessari alla partecipazione a gare o manifestazioni, a seconda del caso doveva essere emessa una bolla di vendita, per la vendita in negozio, la merce poteva essere
pagina 4 di 8 caricata sul furgone o sulla auto personale del ricorrente e o anche mia, io non credo che sia mai stato utilizzato materiale aziendale per l'uso personale, per l'uso proprio, per il resto il materiale era regolarmente scaricato, ma non mi occupavo io della bollettazione, se ne occupava , poi non so se ci fossero altri Persona_1 accordi tra il ricorrente e il datore di lavoro»; teste – ud. 14.5.2025: «Il Tes_3 ricorrente non era stato autorizzato ad uscire dall'azienda con la merce, ci sono solo tre persone che autorizzano, ma sempre con la bolla, mio padre, io e Pt_3 che è il responsabile dell'amministrazione, io non avevo autorizzato e
[...] nemmeno mio padre e lo so perché l'ho chiesto a mio padre mentre Parte_3
c'erano i Carabinieri, l'ho chiamato telefonicamente e gli ho chiesto se aveva autorizzato il ricorrente e lui mi ha detto di no. […] chi ha bisogno della merce per le manifestazioni fa una lista con codice e descrizione dell'articolo, va in magazzino dal responsabile magazzino, all'epoca consegna la lista CP_2
e un magazziniere prepara la roba, spara tutto con i codici a barre, automaticamente viene creata la bolla nel sistema, il documento di trasporto, e viene data la merce, se sono articoli per manifestazioni dopo la manifestazione si riportano gli articoli, si riscontrano e si ricaricano in magazzino, se è ad uso personale a fine anno il dipendente paga con certi sconti quello che ha preso durante l'anno, […] la merce non poteva uscire dai locali aziendali senza bolla/documento di trasporto, non vi era autorizzazione in tal senso e non avveniva»; teste ud. 14.5.2025: «Io non ho autorizzato il ricorrente a portare Pt_3 fuori dai locali aziendali gli articoli reperiti nella sua auto, non sono a conoscenza se altri lo avessero autorizzato, il protocollo aziendale legato all'aspetto fiscale prevede che la merce venga prelevata e possa uscire dai locali aziendali previa emissione del documento di trasporto o di una fattura, preciso che ci sono conti uso per l'uso personale degli articoli da parte dei dipendenti, ma sempre con documento di trasporto […] viene sempre fatto un documento o di conto visione
o di conto uso che contiene l'indicazione di tutti gli articoli presi, al rientro della merce viene verificato il rientro e la merce viene ricaricata in magazzino»).
In questo contesto, anche laddove, in taluni casi, potesse ritenersi sussistente una autorizzazione generica in favore del ricorrente (cfr., teste cit.: «c'era Tes_2
l'abitudine, senza necessità di autorizzazione diretta, di portare al di fuori dei locali
pagina 5 di 8 aziendali prodotti per testarli, anche durante le manifestazioni o le gare, o ripararli, preciso che il ricorrente non aveva le chiavi del magazzino, pertanto presumo che prelevasse il materiale in orario di apertura del magazzino e alla presenza di altri dipendenti, mi è capitato di assistere, può essere successo. […] il ricorrente era autorizzato a prendere il materiale e a gestire la riparazione in autonomia»), in ogni modo la corrispondente uscita avrebbe dovuto essere scaricata formalmente e, così, tracciata.
Ne deriva che non possono esserci dubbi circa il fatto che la condotta tenuta dal ricorrente integri gli estremi di un inadempimento contrattuale, passibile di rilevanza disciplinare, così come è possibile ritenere che un simile episodio possa avere l'effetto di interrompere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente, alla luce del fatto che, com'è noto, per quanto concerne la sanzione del recesso in tronco, occorre analizzare in maniera rigida l'importanza dell'inadempimento del lavoratore che, per quanto riguarda il contratto di lavoro si atteggia in modo ancor più restrittivo di quanto avviene in generale (cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2009, n. 17431: «In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendosi a riguardo considerare la circostanza che, a tutela del lavoratore, il suo inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c.»; cfr., Tribunale Palermo, sez. lav., 19/01/2023, n.
118: «Laddove la condotta del dipendente risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro sussiste la giusta causa di licenziamento. Difatti, ai fini della valutazione di proporzionalità non bisogna limitarsi a verificare se il fatto addebitato consenta
l'irrogazione del licenziamento in base alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva ma è necessario altresì valutare in concreto se la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore faccia ritenere che la prosecuzione del rapporto sia pregiudizievole per gli scopi aziendali»).
pagina 6 di 8 La sussistenza degli addebiti, anche comprensivi del disvalore disciplinare, rende infondata tanto l'eccezione di insussistenza dei fatti, quanto quella del motivo ritorsivo illecito.
Nel caso di specie, infine, pur valutando la mancanza di una contestazione espressa della proporzionalità, ma ammettendo che la stessa sia implicita nella domanda, si può indagare sul se il comportamento tenuto dal ia tale Parte_1 da minare in maniera definitiva il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in particolare dal punto di vista delle sue aspettative per l'eventuale prosieguo del rapporto tra le parti.
Nel caso di specie, partendo dal fatto che il ricorrente svolgeva le mansioni di impiegato addetto (come responsabile, o meno non rileva) allo sviluppo del prodotto, quindi con la disponibilità continua dei beni aziendali, le condotte accertate sono dirette proprio ad intaccare il rapporto fiduciario su aspetti fondamentali, quali il rispetto e la tutela del patrimonio aziendale.
Sotto questo aspetto, infatti, è noto che le dimensioni dell'impresa ricoprono un ruolo fondamentale per la valutazione della proporzionalità del recesso.
Anche in una realtà di medie dimensioni, la dimensione aziendale, se potrebbe rendere meno gravi gli inadempimenti di tipo “comportamentale”, conduce necessariamente ad una maggior severità nei confronti di quelle condotte che rischiano di intaccare l'aspetto patrimoniale dell'impresa.
E ciò sotto il duplice profilo della necessità di reprimere le condotte suddette una volta accertate e di evitare che una reazione eccessivamente tollerante del datore abbia un riflesso negativo in termini emulativi per il restante personale in forza all'azienda e possa comportare una diffusione di una pratica inadempiente che, se ripetuta in maniera diffusa, pregiudicherebbe gravemente l'impresa.
Per tutte le ragioni evidenziate, il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.950,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari se richiesta in atti.
Firenze, il 02/12/2025
Il Giudice
ON PU
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