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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/12/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 342/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 342/25 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: , entrambi elettivamente domiciliati in Rieti via C.F._2
Borsellino n. 6 presso lo studio dell' Avv. Carlo Frutti da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in calce al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14.07.2012 in Rieti, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rieti (anno 2012, numero 42,
P. II, S.A.), optando per il regime di separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione matrimoniale sono nati Per_1
il 03.05.2016, e il 29.09.2020 e che il matrimonio non
[...] Persona_2 aveva effetti felici.
1 Con sentenza n. 63/2025 depositata il 26.3.2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sopra indicata sita in Rieti via Paterno n. 33 int. 2, viene assegnata al marito. La ha già lasciato l'abitazione coniugale Parte_2 unitamente ai minori e trasferendosi presso altra abitazione di Per_1 Per_2 sua proprietà (in ragione del 50% pro indiviso con il proprio fratello Per_3
), in Rieti, località Madonna del Passo, Rieti, via Veneto n. 23, ove vive
[...] unitamente ai propri genitori. La stessa ha già prelevato dall'abitazione coniugale
i propri effetti personali.
3) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori e Per_1 Persona_2 collocati presso la madre nella casa di cui sopra. Entrambi i genitori pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione medesima, impegnandosi comunque a cooperare per la loro equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della loro vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Compatibilmente con le esigenze dei figli, il padre trascorrerà due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 e sino alle 22,00, allorquando li ricondurrà presso
l'abitazione materna. I genitori trascorreranno con i figli e i fini Per_1 Per_2 settimana in modo alternato, dalle ore 10,00 del sabato alle 22,00 della domenica, incluso il pernottamento. Durante le festività natalizie ad anni alterni, i figli trascorreranno la vigilia con uno dei genitori ed il S. Natale con l'altro; altrettanto per il 31 dicembre ed il primo dell'anno; per la S. Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Nel periodo estivo il padre avrà con se i figli e per due settimane, Per_1 Per_2 anche non consecutive, ed anche conducendoli in località di vacanza;
altrettanto spetterà alla madre. I coniugi dovranno preventivamente comunicarsi reciprocamente i periodi prescelti e le reciproche disponibilità. In ogni caso il
2 padre potrà tenere e vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà, sempre previo accordo con la moglie e comunque fatte salve le esigenze e gli impegni dei figli stessi.
Quanto precede da valere anche quale piano genitoriale per la prole.
3) I coniugi sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e pertanto nulla viene stabilito in relazione al loro reciproco mantenimento;
4) il sig. quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli Parte_1
e corrisponderà alla l'importo mensile di € Per_1 Per_2 Parte_2
600,00 complessive, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, mediante disposizione fissa bancaria recante le coordinate: IT
62T0887114600000030102785;
5) continuerà a percepire interamente gli assegni familiari per Parte_1 entrambi i figli;
6) i coniugi provvederanno a ripartire in ragione del 50 % ciascuno le eventuali spese straordinarie per entrambi i figli, comunque previamente concordate tra gli stessi e secondo il noto protocollo adottato dal Tribunale di Rieti.
7) L'autovettura FIAT Panda targata ER769 YT già appartenente a Parte_2
resterà definitivamente alla stessa.
[...]
8) I coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, anche con l'annotazione dei minori, e rinunciano sin da ora ad ogni forma di impugnazione dell'emanando provvedimento di omologa della presente separazione.
All'esito della udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473- bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta
e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
3 La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 63/2025 depositata il 26.3.2025 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario
[...] Parte_2 in data 14.07.2012 in Rieti, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rieti (anno 2012, numero 42, P. II, S.A.);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Rieti ove l'atto è trascritto;
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 17.12.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 342/25 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: , entrambi elettivamente domiciliati in Rieti via C.F._2
Borsellino n. 6 presso lo studio dell' Avv. Carlo Frutti da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in calce al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14.07.2012 in Rieti, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rieti (anno 2012, numero 42,
P. II, S.A.), optando per il regime di separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione matrimoniale sono nati Per_1
il 03.05.2016, e il 29.09.2020 e che il matrimonio non
[...] Persona_2 aveva effetti felici.
1 Con sentenza n. 63/2025 depositata il 26.3.2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sopra indicata sita in Rieti via Paterno n. 33 int. 2, viene assegnata al marito. La ha già lasciato l'abitazione coniugale Parte_2 unitamente ai minori e trasferendosi presso altra abitazione di Per_1 Per_2 sua proprietà (in ragione del 50% pro indiviso con il proprio fratello Per_3
), in Rieti, località Madonna del Passo, Rieti, via Veneto n. 23, ove vive
[...] unitamente ai propri genitori. La stessa ha già prelevato dall'abitazione coniugale
i propri effetti personali.
3) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori e Per_1 Persona_2 collocati presso la madre nella casa di cui sopra. Entrambi i genitori pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione medesima, impegnandosi comunque a cooperare per la loro equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della loro vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Compatibilmente con le esigenze dei figli, il padre trascorrerà due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 e sino alle 22,00, allorquando li ricondurrà presso
l'abitazione materna. I genitori trascorreranno con i figli e i fini Per_1 Per_2 settimana in modo alternato, dalle ore 10,00 del sabato alle 22,00 della domenica, incluso il pernottamento. Durante le festività natalizie ad anni alterni, i figli trascorreranno la vigilia con uno dei genitori ed il S. Natale con l'altro; altrettanto per il 31 dicembre ed il primo dell'anno; per la S. Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Nel periodo estivo il padre avrà con se i figli e per due settimane, Per_1 Per_2 anche non consecutive, ed anche conducendoli in località di vacanza;
altrettanto spetterà alla madre. I coniugi dovranno preventivamente comunicarsi reciprocamente i periodi prescelti e le reciproche disponibilità. In ogni caso il
2 padre potrà tenere e vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà, sempre previo accordo con la moglie e comunque fatte salve le esigenze e gli impegni dei figli stessi.
Quanto precede da valere anche quale piano genitoriale per la prole.
3) I coniugi sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e pertanto nulla viene stabilito in relazione al loro reciproco mantenimento;
4) il sig. quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli Parte_1
e corrisponderà alla l'importo mensile di € Per_1 Per_2 Parte_2
600,00 complessive, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, mediante disposizione fissa bancaria recante le coordinate: IT
62T0887114600000030102785;
5) continuerà a percepire interamente gli assegni familiari per Parte_1 entrambi i figli;
6) i coniugi provvederanno a ripartire in ragione del 50 % ciascuno le eventuali spese straordinarie per entrambi i figli, comunque previamente concordate tra gli stessi e secondo il noto protocollo adottato dal Tribunale di Rieti.
7) L'autovettura FIAT Panda targata ER769 YT già appartenente a Parte_2
resterà definitivamente alla stessa.
[...]
8) I coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, anche con l'annotazione dei minori, e rinunciano sin da ora ad ogni forma di impugnazione dell'emanando provvedimento di omologa della presente separazione.
All'esito della udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473- bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta
e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
3 La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 63/2025 depositata il 26.3.2025 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario
[...] Parte_2 in data 14.07.2012 in Rieti, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rieti (anno 2012, numero 42, P. II, S.A.);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Rieti ove l'atto è trascritto;
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 17.12.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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