TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2978/2025 V.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Michela Alba Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“ PREMESSO CHE
1) In data 27.04.1991, i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Decimoputzu, con rito concordatario, in regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Decimoputzu all'atto n. 6 parte II serie A - anno 1991.
2) Dalla suddetta unione, sono nati 8 figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti,
tranne il più piccolo, nato a [...] il [...], cittadino italiano, Persona_1
collocato presso l'abitazione materna in Siliqua.
3) L'unione matrimoniale, un tempo felice e soddisfacente, si è progressivamente deteriorata e così, nel mese di maggio 2015, la SI.ra ha richiesto, nanti il Tribunale di Cagliari, la Pt_1
separazione personale dal marito, procedimento definito, sulla base dell'accordo raggiunto tra le parti, con la sentenza n. 148/2017, pubblicata il 14.01.2017.
4) Successivamente, con sentenza n. 2098/2023 del 21.09.2023, il Tribunale di Cagliari, su accordo delle parti, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (doc. 1).
Nel suddetto accordo, le parti nulla concordavano in ordine all'affido del figlio minore R_
, giacché, all'epoca del divorzio, pendente il procedimento V.G. n. 82/2021 nanti il
[...]
Tribunale per i Minorenni di Cagliari, entrambi i genitori erano stati sospesi dalla responsabilità genitoriale (doc. 2).
5) Attualmente, benché il suindicato procedimento continui a pendere, i genitori sono stati entrambi reintegrati nella responsabilità genitoriale, giacché, con provvedimento del
11.11.2024, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha revocato la sospensione dalla responsabilità genitoriale dei genitori relativamente al figlio minore (doc. 3).
6) A seguito della suddetta revoca, ha trovato automaticamente vigenza il regime dell'affido condiviso del piccolo , che vive con la madre a Siliqua (SU). Persona_1
Pag. 2 a 4 Purtroppo tale regime non si è dimostrato congruo per le necessità del figlio minore della coppia, giacché in più occasioni il SI. a causa della distanza (vive in provincia di CP_1
Sassari – doc. 4) e di problemi di salute, non è riuscito a provvedere tempestivamente a prestare il consenso necessario per i diversi incombenti relativi alle esigenze del figlio minore (salute,
scuola, ecc.), con conseguente pregiudizio del piccolo . Persona_1
7) Pertanto, nell'interesse preminente del figlio minore, come anche dichiarato dal SI. CP_1
all'udienza del 19.03.2025 nanti il Tribunale per i Minorenni di Cagliari (doc. 5), gli odierni ricorrenti convengono che, ferme tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
2098/2023 del 21.09.2023, il figlio minore della coppia sia affidato alla madre, in regime di affido esclusivo.
Tutto quanto sopra premesso, i ricorrenti, come innanzi rappresentati, difesi e domiciliati
CHIEDONO
previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice
relatore, che l'Ill.mo Tribunale adito, tenuto conto di quanto sopra, ferme tutte le altre condizioni di cui alla sentenza n. 2098/2023 del 21.09.2023, voglia disporre, in parziale modifica della suindicata sentenza di divorzio, l'affido esclusivo del figlio minore delle parti,
, nato a [...] il [...], alla madre”. Persona_1
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Pt_1
e
[...] CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere Parte_1 CP_1
omologati non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
Pag. 3 a 4
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 2098/2023 del Tribunale di Cagliari – Sezione
Civile del 21.09.2023 nel procedimento RG 4678/2023,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 03.06.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 4 a 4