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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito all'udienza del 20.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3179/2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], e ivi residente in [...]
354, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Fuschino, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, via San Tommaso d'Acquino n.36.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Napoli, via de Gasperi n.55.
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 9.2.2024 l'epigrafata ricorrente esponeva di essere stata riconosciuta invalida al 75% con decreto di omologa emesso d altro giudice di questa sezione nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis recante R.G. 2065/2021; che, convocata a visita di revisione dalla commissione medico legale, la stessa si era conclusa con il riconoscimento del 50 % di invalidità.
Sostenuto di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; di non essersi vista riconoscere dal CTU l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'assegno di invalidità; di avere depositato in data 10.1.2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU;
concludeva chiedendo di “in via principale, per le ragioni di cui alla parte motiva, nominare in rinnovazione un nuovo Consulente tecnico d'Ufficio onde accertare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del diritto soggettivo all'assegno di invalidità civile e sul quale l'Ill.mo Tribunale adito dovrà pronunciarsi e dichiarare il ripristino del beneficio sin dalla data della visita di revisione del 17/04/2023; 3) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della consulenza medico-legale, chiedesi chiarimenti al c.t.u. della fase di a.t.p.; 4) per l'effetto procedere all'emanazione della relativa sentenza di accertamento di cui all'art. 445 bis c.p.c. del requisito sanitario nell'ambito del diritto all'assegno di invalidità civile parziale;
5) condannare l' CP_1
al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario con puntuale e giusta motivazione delle ragioni sottese all'eventuale parziale compensazione delle spese, ai sensi del novellato art. 92 c.p.c.”.
L si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Concludeva chiedendo “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla odierna udienza, la causa è stata decisa, come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 10.1.2024 e il deposito del ricorso al 9.2.2024.
Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi.
In particolare la ricorrente ha sostenuto che le patologie emerse dal quadro clinico afferiscono ad apparati diversi e che il CTU avrebbe dovuto “1) preliminarmente individuare la percentuale di invalidità riconducibile, anche per analogia, ad ogni singola affezione/patologia mediante il ricorso alla tabella di invalidità civile di cui al
D.M. 05/02/1992; 2) applicare la formula Salomonica per le patologie insistenti sullo stesso apparato;
3) successivamente eseguire il calcolo riduzionistico a scalare cd. di
Balthazard con le patologie afferenti agli altri apparati/organi”; che l'erronea valutazione del tasso invalidante riguarda la prima fase dell'attività di consulenza. Ha contestato in particolare la valutazione del CTU nel punto in cui “la sindrome depressiva endoreattiva da lutto complicato era stata valutata al 40% (codice 2206), con revisione a febbraio 2023, per controllarne l'evoluzione. Orbene, l'ultimo controllo risale al dicembre 2022 e non vi è documentazione di persistenza della malattia in un severo stadio di gravità, o di un suo aggravamento. Pertanto, tenuto conto che si tratta di una depressione reattiva da lutto, ormai allontanatosi nel tempo,
e in assenza di altra documentazione, riteniamo verosimile un miglioramento del quadro clinico, come ritenuto dai sanitari della commissione di verifica, accreditando, tuttavia, un tasso di invalidità del 20% (voci 2204- 2205)”; pertanto chiedeva il codice.
2206(40%)”; che aveva fornito copioso materiale sanitario atto a provare la gravità della sindrome depressiva inquadrata al cod. 2206 (40%); ha ribadito la sussistenza della patologia psichica, determinata dalla lapalissiana chiusura relazionale, ( e dal)le crisi di pianto e l'atteggiamento remissivo che permangono nonostante il trascorrere del tempo”; ha rilevato, in particolare, ha sostenuto che vi sarebbe stato un aggravamento delle condizioni di salute, stante la certificazione attestante il percorso di cura presso il Dipartimento di Salute Mentale ASL Na 1 del 22.11.2023.
Ha rilevato, inoltre, che vi sarebbe stata nella relazione peritale una omissione circa la documentazione sanitaria versata in atti in quanto ellaì è affetta da cardiopatia ipertensiva la quale “potrebbe essere inquadrata nella I classe NYHA, senza danno d'organo e valutata in misura del 21% (cod. 6441 per analogia)”; che da “un'analisi comparativa con le risultanze emerse nell'elaborato medico-legale redatto dalla Dott.ssa nominato c.t.u. nell'ambito del procedimento di a.t.p. Persona_1 instaurato dinanzi all'On.Le Giucante, R.G. 2065/21, Dott.ssa ” veniva Per_2 riconosciuto il 75% di invalidità con revisione;
infatti “la Dott.ssa Per_1 correttamente, attribuiva la riduzione della capacità lavorativa generica della ricorrente in misura del 21% sulla scorta della medesima documentazione sanitaria
(attestante la cardiopatia) prodotta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo”.
Quanto al merito, la domanda è fondata poiché ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto al ripristino della prestazione assegno di invalidità, che postula, come noto, la sussistenza del requisito sanitario rappresentato da una percentuale invalidante pari quanto meno al 74% dalla domanda amministrativa, solo a decorrere da data che si dirà.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il primo C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che parte ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire “diabete mellito tipo 2 complicato da ipertensione arteriosa, in buon compenso. spondilodiscoartrosi. sindrome depressiva reattiva”.
Il detto c.t.u. ha sostenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal
12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, cagionerebbero una invalidità del 62% dalla data di revisione (17.4.2023). Questo giudicante, tuttavia, non ritenendo esaustiva la motivazione addotta dal c.t.u. anche in esito ai chiarimenti richiesti, ha disposto la nomina di altro c.t.u., specialista in psichiatria, anche alla luce della nuova documentazione medica depositata unitamente alle note di t.s. a cura della ricorrente ( certificazione del 22/11/2023 dell'unità operativa di salute mentale 32/33 ASL NA/1 Centro;
Prescrizione farmacologica rilasciata il 29/11/2024 dalla ASL Napoli 1 centro;
prescrizione farmacologica psichiatrica rilasciata il 22/11/2023 dalla ASL Napoli 1 centro) .
Orbene, il secondo c.t.u. ha evidenziato la sussistenza nella ricorrente delle seguenti patologie: Artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale (analogia con il codice 7009 21%) 2. Diabete mellito NID (codice 9309 41%) 3. Sindrome depressiva endoreattiva grave (codice 2206 40%) 4. Ipertensione arteriosa (codice 6441 21%). Ha sostenuto che : Il complesso morboso da me evidenziato è stato già esaminato dalla Commissione Invalidi Civili, che ha valutato il complesso patologico nella misura del 50%, e dal CTU per l'atpo, che ha valutato un'invalidità nella misura del 62%. Va premesso che in entrambe le valutazioni la sindrome depressiva di cui soffre la ricorrente è stata, a mio avviso, sottostimata.
In qualità di specialista in psichiatria, specifico che sebbene si tratti di una forma apparentemente a genesi reattiva, in effetti è un disturbo dell'umore ascrivibile ai disturbi dell'area nevrotica. I numerosi eventi luttuosi hanno determinato un peggioramento della sindrome depressiva, ma non ne rappresentano semplicemente l'origine. Risulta, pertanto, scorretto parlare di depressione reattiva ma va definita endoreattiva. Si tratta di una forma che nel caso della ricorrente ha una rilevanza clinica di gravità. Vengono evidenziati nelle certificazioni in atti aspetti psicotici, non emersi in maniera particolarmente evidente al mio esame clinico, per cui ritengo si tratti di una sindrome depressiva endoreattiva grave. Per quanto concerne il trattamento, la ricorrente è in cura presso l'UOCSM di Ponticelli, di cui ho chiesto copia della cartella clinica, da me attentamente esaminata. Nella cartella si evidenzia un periodo di assenza dal servizio di circa un anno, da novembre 2022, giustificato con il fatto che il marito, già operato di carcinoma prostatico, ha avuto problemi di salute. La ricorrente è affetta da diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali ( Dapagliflozinetformina). Per quanto concerne l'artrosi polidistrettuale, si tratta di una condizione degenerativa del tessuto osteoarticolare che interessa le principali articolazioni ed in particolare il rachide cervicale. L'interessamento del rachide cervicale determina limitazioni funzionali a carico degli arti superiori, ed in particolare quello sinistro.
Ha pertanto concluso ritenendo che: Globalmente il potere invalidante del complesso patologico esaminato risulta essere di 78%, calcolato secondo le tabelle di Legge del DM febbraio 1992. Tale grado di invalidità può essere considerato nell'attualità, e a far data dalla visita di revisione del 17/04/2023. Le conclusioni cui è pervenuto il secondo consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
La domanda va pertanto accolta.
Sussistono, infatti, i necessari elementi medico-legali previsti dalla legge per la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile a far data dalla data della data di revisione. Va rammentato, sul piano generale, mutando questo Giudice sul punto il proprio precedente orientamento, che nel presente giudizio si disquisisce del solo requisito sanitario;
ciò in adesione a quanto ritenuto dalla Cassazione (v. ordinanza 05 novembre 2019, n. 28450), la quale ha in tal sede ribadito la soluzione già adottata con le sentenze nn. 6010, 6084 e 6085 del 2014 e n. 8533 del 2015, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto. La domanda originaria deve pertanto essere per quanto detto e con la decorrenza indicata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, anche se la sussistenza di discordante valutazione da parte di altro c.t.u. ne rende corretta la compensazione per un terzo,
Le spese di c.t.u, vengono poste a carico dell e liquidate come da separati decreti. CP_1
Ai sensi dell'art. 447 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
accoglie il ricorso in esito al dissenso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità in favore della ricorrente a decorrere dalla data della visita di revisione (17.4.23); dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l al pagamento dei restanti due terzi, quantificando questi ultimi in euro 1420,00, CP_1 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. condanna l al pagamento delle spese delle c.t.u., liquidate come da separati CP_1 decreti. Napoli, 20.3.25
Il G.L. Dr. Elisa Tomassi