Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 938 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Capaccio alla via F. Gregorio n. 102 Parte_1
(p.iva ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Dente per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede legale in AP alla via Controparte_1
Santa Brigida n. 39 (c.f. ); P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio de Hippolytis per procura allegata alla comparsa di risposta;
; Controparte_2
contumace
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3407/2024, pubblicata il 27/06/2024 (azione revocatoria ordinaria).
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale dell' e per l'effetto dichiarare estinto il giudizio ex art. 307 CP_1
1
[...]
e, dunque, elasso il termine di cui all'art.353, deve dichiararsi, anche CP_2 per questo ulteriore motivo, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.307 cpc.
3. Nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del requisito per l'azione revocatoria in capo all'appellante non conoscendo quest'ultima il pregiudizio che l'atto arrecava
4. Riformare, di conseguenza, la sentenza impugnata con condanna dell'appellata alle spese del doppio grado con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata “
1. per l'inammissibilità ed il rigetto integrale CP_1 dell'appello, con la conferma in toto della sentenza impugnata (n. 3407/2024
Tribunale di Salerno), con il rigetto di ogni altra richiesta formulata dall'appellante.
1. con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre magg. del 15% ex art. DM 147/2022 nonché Cnap ed Iva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società propone appello avverso la sentenza in Parte_1
oggetto che, accogliendo la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti di del Controparte_1
contratto di compravendita del 28.6.2004, con il quale aveva acquistato da Per_1
alcuni immobili siti nel Comune di Capaccio (un fabbricato sito alla via
[...]
Laura di Paestum, in catasto al fol. 9 part.lla n. 133 sub 2, 3, 4 e 5; terreno alla località Questione in catasto al fol. 11 part.lla n. 37).
La società costituitasi, resiste. Controparte_1
L , non costituita, è stata dichiarata contumace (ordinanza del Controparte_2
24.1.2025).
1. La legittimazione attiva
Con un primo motivo di appello, la società Parte_1 ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
per invalidità della procura alle liti. Controparte_1
1.1. Sul punto, il giudice di primo grado rigetta l'eccezione di carenza di potere rappresentativo in capo al firmatario della procura, esponendo che, come già rilevato con ordinanza resa all'esito dell'udienza di primo comparizione del
4.3.2021, nella procura del 17.4.2018 è espressamente conferita la rappresentanza sostanziale ai Team Leader, soggetti apicali dell'organizzazione aziendale;
che
2 parte attrice ha documentato che il dr. aveva poteri di firma in quanto Per_2
facente parte di Group Leader al quale, secondo procura, erano conferiti poteri di rappresentanza anche processuale;
che, inoltre, ha depositato visura del registro delle imprese da cui si evince, a pag. 35, che sono attribuiti al dr. i poteri Per_2
di rappresentanza processuale con atto per notar del 21.10.2015 rep. Persona_3
13011 e che il dr. era, al momento della proposizione della domanda in Per_2
riassunzione, procuratore della avente Parte_2
il potere di intraprendere azioni giudiziarie di tutti i tipi, ivi incluse azioni revocatorie;
che a ciò aggiungasi che, come rilevato dalla stessa convenuta in data 30.12.2020 è stata conferita nuova procura al dr. Parte_1
(per notar , ratificando implicitamente l'operato. Per_2 CP_3
1.2. Obietta l'appellante che nell'atto di citazione si affermava che i poteri rappresentativi in capo al dott. firmatario del mandato conferito al Per_2
difensore, traggono origine dalla procura del 17.4.2018, con la quale l'amministratore delegato dell' aveva conferito ai componenti del Team CP_1
Leader il potere di “…nominare sostituire e revocare i legali incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio della società…”; che, eccepito il difetto di legittimazione processuale, atteso che dott. non rientrava tra i Persona_4
componenti del Team Leader, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. erano state prodotte due dichiarazioni dell' attestanti la qualifica del dott. e la CP_1 Per_2
sua appartenenza ai componenti il Team Leader, una visura camerale del 22.10.20 e una nuova antecedente procura del notaio del 21.10.2015, dalla quale Per_3
sarebbero derivati i poteri del dott. che è evidente la contraddizione, Per_2
laddove in citazione si afferma che i poteri rappresentativi traggono origine dalla procura del 17.4.2018, mentre nella prima memoria dalla procura del 21.10.2015; che, inoltre, da quest'ultima procura al dott. sono conferiti una serie di Per_2 poteri che vanno a qualificare solo la rappresentanza dell'ente in capo allo stesso ma non vi è alcuna facoltà/potere di nomina e revoca avvocati;
che nella procura del
17.4.2018 si afferma che l'amministratore delegato “agisce nel Parte_3
presente atto in conformità della delibera del CdA del 20 luglio 2017 ed in forza dei poteri conferitile dall'art.11 dello statuto”, ma dalla visura camerale si evince (dalle pag. da 23 a 27) che la dott.ssa da semplice consigliera fu nominata Parte_3
amministratore delegato per un triennio la prima volta nel mese di luglio 2017 con poteri di nomina degli avvocati, che nel mese di aprile 2020 la carica le venne confermata con delibera del CdA;
che in tale delibera si legge che “si confermano i
3 poteri precedenti della delibera del luglio 2017. Inoltre (avverbio che indica in aggiunta, in più, oltre a ciò) il CdA conferisce all'amministratore delegato i seguenti poteri rappresentativi e, quindi il potere di firma per i seguenti atti…”, e tra questi vi è quello di nominare avvocati e conferire procure speciali, come quella che la dott.ssa aveva già conferito nella procura del notaio del 17.4.2018; Pt_3 CP_3
che il potere di firma per poter effettuare tale (sub)delega, come richiamato dal notaio, gli doveva derivare dall'art. 11 dello statuto il quale prevede che la rappresentanza e la firma spettano al presidente del CdA e che tale rappresentanza e firma può essere conferita “…all'amministratore delegato e al direttore generale nei limiti dei poteri a ciascuno conferiti […..] e tale rappresentanza per determinati atti può essere conferita a dipendenti con subdelega dalle persone legittimate della rappresentanza legale”; che, pertanto, solo nell'aprile 2020 l'amministratore delegato (dott.ssa ) ha acquisito il potere di firma e di rappresentanza (tra cui Pt_3
quello di subdelegare la nomina degli avvocati) e pertanto tale potere non le era stato ancora conferito il 17.4.2018 allorquando con la procura del notaio ha CP_3
subdelegato il dott. che ha sottoscritto il mandato, alla nomina Per_2 dell'avvocato; che il conferimento di una nuova procura in data 30.12.2020 tenta di correre ai ripari nella consapevolezza dell'anomalia insita nella precedente procura e per la sanatoria del difetto di rappresentanza;
che la sanatoria prevista dalla nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c. non è applicabile ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, come nel caso di specie, trattandosi di un giudizio iniziato nel 2006; che, in definitiva, la riassunzione della causa dopo la sentenza della Corte d'appello n. 236/20 del 27.2.2020 risulta proposta da soggetto non legittimato, con la conseguenza che, elasso il termine perentorio di cui agli artt.
353 e 354 cpc, doveva dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307
c.p.c.
1.3. Risponde l'appellata che dalla visura camerale si evince (pag. CP_1
35) che il dr. era, al momento della proposizione della domanda Persona_4
in riassunzione, il procuratore della Parte_2
(che, con verbale di assemblea straordinaria del 19.7.2019, ha variato la propria denominazione sociale in e che al dr. Controparte_1
i poteri di rappresentanza processuale sono attribuiti con l'atto notar Per_2
del 21.10.2015; che, inoltre, il dr. fa parte, come certificato e Per_3 Per_2 dichiarato dall'amministratore delegato dell' del Group Leader, ai cui CP_1
componenti sono attribuiti, secondo la procura notar del 17.4.2018, ampi CP_3
4 poteri di rappresentanza anche processuali (a pag. 7 è espressamente indicato che sono conferiti i poteri di firma ai Signori che ricoprono il ruolo di Group Leader, oltre quello di Team Leader, ciascuno con firma singola;
i poteri sono espressamente elencati nella indicata procura); che la documentazione deposita con la memoria (primo termine) art. 183, comma 6, cpc., dimostra che il dr. Per_2
aveva i poteri di firma facendo parte del Group Leader;
che in data 30.12.2020, con la procura notar si è conferita nuova procura al dr. ratificando CP_3 Per_2 implicitamente l'operato già compiuto.
1.4. Il primo motivo di appello ripropone le eccezioni di nullità della procura ad litem in base alla quale la causa è stata riassunta in primo grado e, conseguentemente, di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. per omessa riassunzione della causa entro il termine perentorio previsto, dato che la riassunzione entro tre mesi dalla notifica della sentenza è stata effettuata, secondo l'appellante, “da soggetto non legittimato ed è, pertanto, da considerarsi tamquam non esset”.
A seguito della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 236/2020, pubblicata il 27.2.2020, che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la società ha riassunto la causa dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Salerno, con comparsa notificata in data 3.6.2020 e depositata in data
4.6.2020, allegando la procura speciale al difensore. Questa è stata rilasciata in data
3.6.2020 dal dott. “in qualità di Group Leader, a tanto abilitato Persona_4 in virtù di procura conferita dall'amministratore delegato della società con atto autenticato per notar in data 17 aprile 2018”. Persona_5
Con l'atto pubblico del 17.4.2018 la dott.ssa nella qualità di Parte_3 amministratore delegato della Pt_2 Parte_4
(che ha poi assunto la denominazione di Controparte_1
ed in forza dei poteri riconosciuti dall'art. 11 dello Statuto all'amministratore
[...]
delegato (la facoltà di conferire la rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti e a terzi), aveva conferito “la facoltà di firma” anche ai
“Signori che ricoprono i ruoli di: …. Group Leader;
… ciascuno con CP_4 facoltà di firma” relativamente agli atti e alle operazioni elencate, tra cui “17. nominare, sostituire e revocare i legali incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio della Società in ogni stato e grado del relativo procedimento ……”. Dalla visura del registro delle imprese risulta che la nomina delle dott.ssa Parte_3
5 come amministratore delegato è stata iscritta in data 25.7.2017 e rinnovata con atto del 20.4.2020 fino all'approvazione del bilancio del 31.12.2022. Con la memoria depositata in data 29.3.2021, la società ha allegato una dichiarazione dell'amministratore delegato che attesta che il dott. “riveste, Persona_4 nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Società, il ruolo di Group Leader”.
Risulta, perciò, confermato che la procura ad litem per la riassunzione della causa è stata rilasciata da persona alla quale tale potere era stato attribuito dall'amministratore delegato in forza dell'atto pubblico del 17.4.2018 e del suo ruolo di Group Leader;
a sua volta, l'art. 11 dello statuto attribuiva all'amministratore delegato la facoltà di conferire a dipendenti della società o a terzi il potere rappresentativo per categorie di atti (come il conferimento di procure speciali per la difesa nei giudizi civili).
Di qui la validità della procura ad litem e l'infondatezza del primo motivo di appello.
2. La legittimazione passiva
Il secondo motivo di appello aderisce all'eccezione dell Controparte_2
di carenza di legittimazione passiva.
2.1 La causa era stata introdotta, con atto di citazione notificato il 7.9.2006, da quale mandataria della Controparte_5 Parte_2
cessionaria del credito del NC di AP s.p.a. nei confronti di
[...]
di cui al decreto ingiuntivo n. 718/96 di £ 196.903.411 (€ Persona_1
101.692,13) divenuto esecutivo. Premesso che il debitore alienante Persona_1
era deceduto il 13.1.2005, i suoi familiari ( , Controparte_6 Controparte_7
e , nel costituirsi in giudizio, avevano eccepito il loro difetto di CP_8 legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità di , precisando Persona_1 che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti dell'eredità giacente. Il
Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 2527/2014 del 1.2.2014, aveva accolto la domanda attrice. La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza n. 236/2020, pubblicata il 27.2.2020, aveva accolto l'appello, ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , e Controparte_6 Controparte_7
chiamati all'eredità di per successione legittima, CP_8 Persona_1 avendo questi rinunciato all'eredità.
La causa era stata riassunta in primo grado da (ex CP_1 [...]
anche nei confronti del Parte_2 [...]
, sul presupposto che in data 28.4.2016 il Controparte_9
6 Tribunale di Salerno aveva dichiarato cessata l'eredità giacente di Persona_1
con la revoca del relativo curatore, essendo trascorsi dieci anni dalla morte di senza che i chiamati avessero accettato l'eredità e che, pertanto, Persona_1
l'erede necessario fosse lo Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c., che acquista l'eredità di diritto senza bisogno di accettazione. L' , costituitasi a mezzo Controparte_2 dell'Avvocatura dello Stato, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, “non risultando allo stato perfezionata la procedura di devoluzione dell'eredità ex art. 586 c.c.”, specificando che “non è mai stato notificato all' alcun atto relativo alla eredità giacente di Controparte_2 Per_1
e che, da consultazione effettuata presso il Servizio di Pubblicità
[...]
Immobiliare di Salerno dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio, non risulta alcuna trascrizione a favore dello Stato”.
2.2. Il giudice di primo grado ritiene infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' , essendosi verificata la Controparte_2 successione necessaria dello Stato prevista dall'art. 586 c.c., dal momento che risulta documentato che gli eredi hanno rinunciato all'eredità e che, con provvedimento del 28.4.2016, era stata dichiarata la chiusura dell'eredità giacente.
Inoltre, il curatore nella sua relazione dà atto di aver avvisato l' CP_2
in data 10.3.2015, attraverso una comunicazione inviata via pec, nonché a
[...]
mezzo racc. AR numero del 25.5.2015.
2.3. Sostiene, invece, l'appellante che l'Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e che la sua carenza di legittimazione passiva ha una indiretta influenza sulle ragioni dell'appellante, risultando una non corretta instaurazione del contraddittorio;
che il principio che l'acquisizione di beni allo
Stato provenienti da eredità giacente avviene in maniera automatica sta a significare solo che lo Stato non può rinunciarvi, all'esito di un procedimento amministrativo di “consegna” di tali beni ad opera del curatore dell'eredità giacente;
che la comunicazione del curatore dell'eredità giacente all' non Controparte_2 afferisce alla chiusura dell'eredità, avvenuta solo successivamente (il 28.4.2016), ma è la comunicazione che il curatore è obbligato ad effettuare al momento della sua nomina al fine di notiziare dell'accettazione della carica, e della individuazione catastale dei beni che potrebbero essere devoluti allo Stato;
che ciò è tanto vero che la procedura è stata dichiarata chiusa solo un anno dopo;
che solo allora il curatore deve dare notizia allo Stato del decreto di chiusura, dei dati identificativi del de cuius e di quelli catastali per la individuazione del bene da devolvere;
che, come
7 evidenziando dalla difesa erariale, non risulta alcuna trascrizione a favore dello
Stato […] pertanto non risulta perfezionata la procedura di devoluzione dell'eredità giacente ex art 586 c.p.c.; che, come risulta dalla visura allegata, il bene in oggetto è ancora oggi intestato a e non vi è alcuna trascrizione a favore dello Persona_1
Stato; che, pertanto, l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio, quale litisconsorte necessario, ancora l'eredità giacente in persona del curatore nonostante l'anomala chiusura della procedura, come affermato dalla Suprema Corte (Cass., n.
16428/2009); che la pretermissione di un litisconsorte necessario, elasso il termine di cui all'art. 353 c.p.c., comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307
c.p.c.
2.4. L eccepisce l'inammissibilità del motivo di impugnazione CP_1
formulato da una parte non legittimata e rileva che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è tardiva, dato che l' si era costituita il Controparte_2
giorno prima dell'udienza, ed infondata, essendo pacifico che la devoluzione allo
Stato di beni ereditari è automatica, scaduto il termine di accettare l'eredità da parte dei chiamati, opera senza bisogno di accettazione e senza bisogno di alcuna trascrizione, che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva, e lo Stato non può rinunciarvi.
2.5. Come già evidenziato, il secondo motivo di impugnazione fa propria l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' Controparte_2 dopo la riassunzione della causa ed eccepisce l'estinzione del giudizio, ex art. 307
c.p.c., per omessa notifica dell'atto di riassunzione al legittimato passivo (il curatore dell'eredità giacente).
Dal momento che nell'azione revocatoria ex art. 2901 l'erede del debitore alienante ( ) è litisconsorte necessario, insieme al terzo acquirente, Persona_1
l'eccezione di legittimazione passiva proposta dall' può essere CP_2 CP_2
fatta valere dalla società acquirente ( come motivo di Parte_1 impugnazione, risolvendosi in un'ipotesi di pretermissione del litisconsorte necessario. La questione devoluta in appello consiste nello stabilire se la legittimazione passiva spetta all' (come sostiene l'attrice Controparte_2
o, invece, al curatore dell'eredità Controparte_1 giacente (come sostiene l'appellante); dunque, se la causa è stata validamente riassunta in primo grado nei confronti dell' o se, invece, Controparte_2 risulta pretermesso il curatore dell'eredità giacente quale litisconsorte necessario.
8 A norma dell'art. 529 c.c., il curatore dell'eredità giacente è legittimato attivamente e passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità medesima e tale legittimazione non può che valere fino alla cessazione dell'ufficio, rimanendo legittimato solo in ordine all'adempimento degli obblighi che attengano al periodo di giacenza dell'eredità (Cass., 15.7.2009, n. 16428). Cessate le funzioni per effetto dell'accettazione dell'eredità (art. 532 c.c.) o, come nel caso di specie, per la chiusura dell'eredità giacente, essendo decorso il termine di prescrizione del diritto ad accettare da parte dei chiamati di dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.), la legittimazione passa agli eredi che hanno accettato o allo Stato per devoluzione di diritto ex art. 586 c.c., con efficacia retroattiva. In tal modo si evita una vacanza nella titolarità del patrimonio ereditario, che non incide sulla legittimazione medio tempore esercitata dal curatore. La delazione di diritto allo
Stato, senza bisogno di accettazione, avviene nel momento in cui cessa lo stato di giacenza dell'eredità e l'ufficio del curatore, ed è quello il momento in cui la legittimazione attiva e passiva si trasferisce allo Stato, senza alcuna possibilità di una sua ultrattività se non per fatti che attengono, non all'amministrazione dei beni, ma alla gestione del curatore durante il periodo di giacenza dell'eredità. Pertanto, il decreto di chiusura dell'eredità giacente del 28.4.2016 per decorrenza del termine di dieci anni dalla morte senza alcuna accettazione dell'eredità da parte di coloro che, dopo la rinunzia della moglie e dei figli, sono chiamati all'eredità, comporta automaticamente e di diritto l'acquisto dei beni ereditari da parte dello Stato ed il trasferimento della legittimazione ad causam. A nulla rilevando l'eventualità che il curatore non abbia effettuato le comunicazioni all'ufficio del e che non vi CP_2
è alcuna trascrizione in favore dello Stato nei registri immobiliari, non avendo efficacia costitutiva ma dichiarativa e di pubblicità. Poiché la riassunzione della causa in primo grado è successiva alla chiusura dell'eredità giacente, il litisconsorzio necessario nei confronti dell'erede del debitore alienante deve ritenersi integrato con la notifica dell'atto di riassunzione all' . Controparte_2
Di qui l'infondatezza del secondo motivo di appello.
3. L'eventus damni
Il terzo motivo di impugnazione censura l'affermazione di sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria.
3.1. Il giudice di prime cure ritiene sussistente il presupposto dell'eventus damni, essendo indubbio che l'atto dispositivo sia idoneo a determinare una variazione, quantomeno qualitativa, del patrimonio dell'alienante. “Peraltro, l'attrice ha
9 rappresentato che i beni venduti da costituivano la maggior parte Persona_1
del suo patrimonio e che, successivamente alla predetta vendita, Persona_1
era rimasto proprietario dei soli diritti pari ad 1/6 del terreno in Capaccio loc.
Laura nel NCT fol, 29 n. 16 ora 311 su cui grava, peraltro, un'ipoteca legale a favore di Salerno né risulta fornita prova contraria dai convenuti” CP_10
3.2. L'appellante contesta l'eventus damni, poiché l'attrice non ha mai provato che “nel caso di specie l'atto produce una difficoltà ed incertezza nell'esecuzione coattiva del credito”, ma ha inteso ovviare alla carenza probatoria con la richiesta di una Ctu. Aggiunge l'appellante che la società acquirente ha, invece, dimostrato che il bene residuato in capo al de cuius era (ed è) ampiamente capiente per far fronte al debito che lo stesso aveva nei confronti del NC di AP nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo (£ 195.000.000 pari a circa € 100.000,00), dovendosi valutare la capienza del patrimonio residuo del debitore all'epoca della disposizione;
che, a tal fine, ha depositato una perizia, mai contestata, dalla quale si evince un valore del bene residuo ampiamente capiente per soddisfare le ragione di credito derivanti da un decreto ingiuntivo del 1996 messo in esecuzione dopo dieci anni.
3.3. L'appellata eplica che il residuo patrimonio (1/6 del terreno in CP_1
Capaccio) di è di tale scarso valore che gli stessi eredi hanno Persona_1 rinunciato all'eredità; che per sottoporre ad esecuzione forzata 1/6 di un terreno di mq. 2635 in totale occorre affrontare anche un lungo e complesso giudizio di divisione con gli altri cinque comproprietari;
che su tale quota grava anche un'ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602/1973 per la somma di €
58.562,00 oltre interessi;
che la consulenza tecnica di parte convenuta è errata e priva di riscontro probatorio;
che i beni venduti costituivano la parte di maggior valore del patrimonio del debitore.
3.4. Come è noto, la componente oggettiva dell'azione AN (il pregiudizio arrecato al creditore, c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre, Cass., ord., 18.6.2019, n. 16221; Cass., ord., 19.7.2018, n.
10 19207). Quando il creditore provi la modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale del suo debitore, incombe su quest'ultimo, al fine di evitare che gli atti di disposizione compiuti vengano dichiarati inefficaci, l'onere di provare che il proprio patrimonio è ancora capiente, cioè costituito da altri beni sufficienti a soddisfare le pretese creditorie.
Nel caso di specie, il patrimonio residuo di al momento del Persona_1 compimento dell'atto dispositivo del 28.6.2004 risulta dalla relazione finale del curatore dell'eredità giacente del 18.6.2015, la quale evidenziava che sono compresi nella massa ereditaria i seguenti beni immobili: 1) intera nuda enfiteusi di terreno in
Capaccio di mq 3733 (foglio 9, particella 22/b) acquistato in virtù di sentenza di usucapione;
2) quota di livello su terreno in Capaccio di mq 2635 (foglio 29, particella 311). Per questo secondo immobile, che ricade in zona agricola, l'odierna appellante ha prodotto in primo grado una perizia di stima di € 158.100,00. Anche non considerando l'ipoteca legale della iscritta in data 19.11.2004, CP_10
dopo la vendita oggetto della revocatoria, e considerato, invece, che il de cuius aveva solo una quota del terreno (indicata in 1/6 dall'attrice), appare del tutto evidente l'incapienza del patrimonio residuo in rapporto all'entità del credito vantato dall'attrice in revocatoria (il decreto del Tribunale di Salerno n. 337/96 del
10.4.1996 ingiungeva a il pagamento della somma di lire Persona_1
196.903.411 - pari ad € 101.692,13 - oltre interessi convenzionali del 19,50% con decorrenza dal 1.1.1996 e spese del procedimento monitorio). Di qui l'infondatezza del motivo di appello.
4. La scientia damni
Nel terzo motivo l'appellante avversa anche gli argomenti del giudice di primo grado sulla sussistenza della “scientia damni” in capo alla società appellante, acquirente dei beni.
4.1 Per il primo giudice, il terzo acquirente, “può Parte_1 ben ritenersi consapevole del pregiudizio arrecato all'odierna attrice dall'atto di compravendita del 28.6.2004 posto che, con tale atto dispositivo, il debitore si privava del diritto di proprietà su beni immobili facilmente aggredibili in via esecutiva”. Inoltre, converge, in tal senso anche il legame di parentela che lega
l'alienante e l'acquirente. Invero, al momento della predetta vendita,
l'amministratore della società acquirente, , era figlio del Controparte_6
venditore e che gli stessi soci della società acquirente, e Controparte_6
, erano figli del venditore. Invero, solo successivamente, a far data dal 21 CP_7
11 luglio 2004, è cambiata, in parte, la compagine sociale (cfr. visura immobiliare all. in atto di citazione relativo al giudizio rg n. 4025/06). Parte_1
Il legame di parentela costituisce, infatti, a sua volta, un indice fortemente sintomatico della intesa raggiunta tra le parti di realizzare un'operazione in danno dei creditori sociali”.
4.2. Ribatte l'appellante che alla motivazione sfugge l'iter transattivo, analiticamente descritto e documentato in primo grado, in esito al quale l'intero gruppo familiare ” ha corrisposto al NC di AP la complessiva Per_1 somma di € 1.200.000,00; che, se è vero che l'acquirente era il figlio del venditore e che i soci e erano figli del venditore, è anche vero che il terzo CP_6 CP_7
finanziatore (il suocero del socio ) ha immesso risorse Controparte_7
economiche per desistere al ricorso di fallimento del NC di AP e ha giustamente preteso che fossero regolati i rapporti tra il padre e due figli con la costituzione di nuove società: l'appellante facente capo Parte_1
ad un fratello ( ) e la trasformata CP_7 Controparte_11 facente capo all'altro fratello ( , genero del finanziatore); che, anche nel CP_6
caso in cui l'acquirente avesse avuto consapevolezza dell'esposizione paterna, non può aver scientemente ignorato un modesto debito verso quel creditore al quale aveva corrisposto € 1.200.000,00 esponendosi, in tal modo al rischio di azioni come quella in oggetto;
che, tra l'altro, l'atto di trasferimento è intervenuto a distanza di quattro anni (2006) dalla transazione e, dunque, è in tale momento che deve farsi riferimento alla sussistenza del requisito soggettivo del terzo;
che la Parte_1
non poteva mai immaginare che il creditore NC di AP a distanza di
[...] quattro anni dall'acquisto avrebbe proposto un'azione revocatoria per un credito del
1996 taciuto durante le trattative.
4.3. L'appellata replica che non vi è dubbio che anche la società acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore, dato che aveva la sua sede legale nello stesso domicilio del venditore (via Francesco Gregorio n. 102 fraz. Gromola di Capaccio), l'amministratore ( ) era figlio del venditore, come Controparte_6
anche i soci ( e ); che la società ha contratto, nello Controparte_6 CP_7 stesso giorno dell'acquisto, un mutuo fondiario dalla Banca della Campania Spa per
€. 600.000,00 concedendo ipoteca volontaria sugli stessi beni;
che è lecito dubitare che il prezzo di vendita sia stato effettivamente pagato, ove si consideri i bilanci
2003 e 2004, la sproporzione tra il valore dell'immobile compravenduto, superiore ad oltre un milione di euro, ed il presunto prezzo pattuito nel contratto di vendita
12 (pari ad € 450.100,00) e le modalità dichiarate di pagamento del prezzo (avvenuto prima della sottoscrizione del contratto), in violazione delle norme di cui alla legge
3 maggio 1991 n. 143.
4.4. Osserva la Corte che le ragioni delle vicende societarie riguardanti il gruppo familiare e la circostanza che sia stato estinto con l'esecuzione di una transazione un altro debito della società Parte_5
nei confronti del NC di AP (per il quale, tra l'altro, i soci rispondevano
[...]
solidalmente e illimitatamente), non hanno alcuna attinenza con il presupposto soggettivo della revocatoria in capo alla società acquirente Parte_1
per il quale non occorre un intento fraudolento, essendo sufficiente la
[...]
consapevolezza dell'acquirente di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori dell'alienante. Consapevolezza dimostrata per presunzione da consistenti indizi rappresentati dagli stretti rapporti di parentela tra l'alienante (il padre) e i soci della società acquirente (i figli) e dall'anomala modalità di pagamento del prezzo di €
450.100,00 dichiarato nel contratto, che il venditore ha dichiarato di aver interamente incassato prima del rogito.
In definitiva, l'appello deve essere respinto
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 938/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del Parte_1
grado di appello in favore di che Controparte_1 liquida in € 8.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
13 Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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