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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4334/2024
TRA
in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Lucia con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito a Bologna, via Guelfa n. 5
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Perazzolo con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE : come da Parte_2 citazione.
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 6 giugno 2024, il Fallimento
[...]
d'ora in poi il , chiedeva che fosse ingiunto a Parte_3 CP_1 CP_2
[...
[...] quale titolare dell'impresa individuale Beyond di di pagare l'importo
[...] Parte_2 di euro 13.750,62 portato dalle fatture n. 210752 del 23.08.2021 di euro 1.827,56, n.
210870 del 07.09.2021 di euro 5.906,02 e n. 211498 del 15.12.2021 di euro 6.017,04, oltre agli interessi moratori e spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 3 luglio 2024, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 13.750,62, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione eccependo esclusivamente l'intervenuta estinzione dell'obbligazione a suo carico per intervenuto pagamento.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del ex art. CP_1
96 c.p.c..
Si costituiva il il quale allegava che dalla contabilità della fallita risultava il CP_1 credito azionato in via monitoria e che dalla documentazione bancaria non emergeva alcun incasso riferibile alle predette fatture in quanto i versamenti e gli accrediti erano contabilizzati in via cumulativa.
Evidenziava che l'ingiunta non aveva mai riscontrato le diffide di pagamento e che neppure dopo la notifica del decreto ingiuntivo il debitore aveva ritenuto di interfacciarsi con il legale del ed aveva preferito notificare direttamente la citazione CP_1 producendo, per la prima volta, la documentazione comprovante il pagamento del credito azionato e chiedendo la condanna del ex art. 96 c.p.c.. CP_1
Allegava di aver immediatamente preso contatti con l'ingiunta e di aver proposto l'abbandono del giudizio a spese compensate, che l'attrice aveva rifiutato.
Dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo opposto e chiedeva che il Giudice preso atto della rinuncia del Fallimento al decreto ingiuntivo e alla domanda, dichiarasse cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite e rigetto della domanda attorea ex art. 96 c.p.c..
Con decreto del 14.11.2024 veniva fissata l'udienza al 03.12.2024 nella quale veniva disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e tentata la conciliazione con esito negativo.
****
2 In primo luogo si rileva che l'ingiunta ha precisato le proprie conclusioni come da citazione, mentre il ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia CP_1 del contendere.
Ciò detto si rileva che la pronuncia della cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. 19568/2017; Cass. 10728/2017).
Va, peraltro, precisato che non è neppure corretto affermare che la richiesta della parte di declaratoria della cessazione della materia del contendere costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso (cfr. Cass. 1625/2020).
Ciò premesso, si rileva che il non ha contestato l'intervenuto pagamento CP_1 delle fatture azionate in via monitoria con le modalità indicate e documentate dall'ingiunta (in contanti la fattura n. 210751 del 23.08.2021 di euro 1.827,56, con due assegni bancari le altre due fatture incassati dalla società in bonis – v. docc. 3 e 4 att.) e ha Controparte_1 dichiarato di rinunciare al decreto ingiuntivo e alla domanda di adempimento, dichiarazione che rivela il sopravvenuto difetto di interesse del alla CP_1 prosecuzione del giudizio e che è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Si ritiene, pertanto, che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere in merito all'azione di adempimento promossa dal con conseguente revoca del CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
Va, quindi, statuito in merito alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale ritiene che le spese del giudizio di opposizione debbano essere integralmente compensate tra le parti per le seguenti ragioni.
Le spese di lite sono regolate dal principio di causalità.
Nel caso in esame l'attrice-opponente ha dato causa, con il suo comportamento, alla presente lite in quanto non ha risposto all'intimazione di pagamento del curatore del
Fallimento dott.ssa del 21.07.2022 comunicata a mezzo pec in data Controparte_3
25.07.2022 né a quella del 19.10.2022 comunicata a mezzo pec in pari data (v. documenti
3 prodotti all'udienza del 03.12.2024 e, su invito del giudice, depositati anche telematicamente in data
06.12.2024); né all'intimazione di pagamento dell'avv. Simone Perazzolo del 26.05.2023 comunicata a mezzo pec in data 30.05.2023 (doc. 8 monit.), nonostante nelle medesime il abbia espressamente invitato l'ingiunta a inviare la documentazione CP_1 comprovante l'eventuale pagamento delle fatture.
Non solo.
L'ingiunta non ha ritenuto di comunicare al di essere in possesso della CP_1 documentazione comprovante il pagamento neppure dopo la notifica del decreto ingiuntivo del 04.07.2024 e il conferimento dell'incarico al difensore del 25.07.2024 (v. data apposta alla procura alle liti), nonostante abbia avuto tutto il tempo per prendere contatti con la controparte;
ma ha preferito notificare direttamente la citazione in data
11.09.2024.
Ciò detto si rileva che non vi è dubbio che la pretesa di pagamento del era CP_1 infondata tant'è che quest'ultimo ha rinunciato al decreto ingiuntivo e alla domanda.
Tuttavia si rileva che il curatore fallimentare si trova in una particolare condizione in quanto non può essere a conoscenza del fatto del pagamento se questo non emerge dalla contabilità del fallito o, comunque, per tabulas.
Circostanza che si è verificata nel caso in esame, in cui le fatture sono state pagate in contanti o con assegni bancari versati in via cumulativa nel conto corrente della fallita
(docc. 1 e 2 conv.) e, quindi, con mezzi non tracciabili o difficilmente identificabili, per cui il curatore era nell'impossibilità di sapere dell'avvenuto incasso delle fatture, senza la collaborazione del debitore.
L'azione monitoria, quindi, e la conseguente opposizione di parte attrice si sono rese necessarie a causa dell'inerzia dell'ingiunta la quale, con la sua condotta, ha senza dubbio contribuito a dare causa alla lite.
Tale fatto integra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Per le medesime ragioni si ritiene che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 4334/2024, rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
4 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1400/2024 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il
3 luglio 2024;
3) Dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Padova, lì 13 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4334/2024
TRA
in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Lucia con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito a Bologna, via Guelfa n. 5
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Perazzolo con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE : come da Parte_2 citazione.
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA Controparte_1 come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 6 giugno 2024, il Fallimento
[...]
d'ora in poi il , chiedeva che fosse ingiunto a Parte_3 CP_1 CP_2
[...
[...] quale titolare dell'impresa individuale Beyond di di pagare l'importo
[...] Parte_2 di euro 13.750,62 portato dalle fatture n. 210752 del 23.08.2021 di euro 1.827,56, n.
210870 del 07.09.2021 di euro 5.906,02 e n. 211498 del 15.12.2021 di euro 6.017,04, oltre agli interessi moratori e spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 3 luglio 2024, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 13.750,62, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione eccependo esclusivamente l'intervenuta estinzione dell'obbligazione a suo carico per intervenuto pagamento.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del ex art. CP_1
96 c.p.c..
Si costituiva il il quale allegava che dalla contabilità della fallita risultava il CP_1 credito azionato in via monitoria e che dalla documentazione bancaria non emergeva alcun incasso riferibile alle predette fatture in quanto i versamenti e gli accrediti erano contabilizzati in via cumulativa.
Evidenziava che l'ingiunta non aveva mai riscontrato le diffide di pagamento e che neppure dopo la notifica del decreto ingiuntivo il debitore aveva ritenuto di interfacciarsi con il legale del ed aveva preferito notificare direttamente la citazione CP_1 producendo, per la prima volta, la documentazione comprovante il pagamento del credito azionato e chiedendo la condanna del ex art. 96 c.p.c.. CP_1
Allegava di aver immediatamente preso contatti con l'ingiunta e di aver proposto l'abbandono del giudizio a spese compensate, che l'attrice aveva rifiutato.
Dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo opposto e chiedeva che il Giudice preso atto della rinuncia del Fallimento al decreto ingiuntivo e alla domanda, dichiarasse cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite e rigetto della domanda attorea ex art. 96 c.p.c..
Con decreto del 14.11.2024 veniva fissata l'udienza al 03.12.2024 nella quale veniva disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e tentata la conciliazione con esito negativo.
****
2 In primo luogo si rileva che l'ingiunta ha precisato le proprie conclusioni come da citazione, mentre il ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia CP_1 del contendere.
Ciò detto si rileva che la pronuncia della cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. 19568/2017; Cass. 10728/2017).
Va, peraltro, precisato che non è neppure corretto affermare che la richiesta della parte di declaratoria della cessazione della materia del contendere costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso (cfr. Cass. 1625/2020).
Ciò premesso, si rileva che il non ha contestato l'intervenuto pagamento CP_1 delle fatture azionate in via monitoria con le modalità indicate e documentate dall'ingiunta (in contanti la fattura n. 210751 del 23.08.2021 di euro 1.827,56, con due assegni bancari le altre due fatture incassati dalla società in bonis – v. docc. 3 e 4 att.) e ha Controparte_1 dichiarato di rinunciare al decreto ingiuntivo e alla domanda di adempimento, dichiarazione che rivela il sopravvenuto difetto di interesse del alla CP_1 prosecuzione del giudizio e che è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Si ritiene, pertanto, che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere in merito all'azione di adempimento promossa dal con conseguente revoca del CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
Va, quindi, statuito in merito alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale ritiene che le spese del giudizio di opposizione debbano essere integralmente compensate tra le parti per le seguenti ragioni.
Le spese di lite sono regolate dal principio di causalità.
Nel caso in esame l'attrice-opponente ha dato causa, con il suo comportamento, alla presente lite in quanto non ha risposto all'intimazione di pagamento del curatore del
Fallimento dott.ssa del 21.07.2022 comunicata a mezzo pec in data Controparte_3
25.07.2022 né a quella del 19.10.2022 comunicata a mezzo pec in pari data (v. documenti
3 prodotti all'udienza del 03.12.2024 e, su invito del giudice, depositati anche telematicamente in data
06.12.2024); né all'intimazione di pagamento dell'avv. Simone Perazzolo del 26.05.2023 comunicata a mezzo pec in data 30.05.2023 (doc. 8 monit.), nonostante nelle medesime il abbia espressamente invitato l'ingiunta a inviare la documentazione CP_1 comprovante l'eventuale pagamento delle fatture.
Non solo.
L'ingiunta non ha ritenuto di comunicare al di essere in possesso della CP_1 documentazione comprovante il pagamento neppure dopo la notifica del decreto ingiuntivo del 04.07.2024 e il conferimento dell'incarico al difensore del 25.07.2024 (v. data apposta alla procura alle liti), nonostante abbia avuto tutto il tempo per prendere contatti con la controparte;
ma ha preferito notificare direttamente la citazione in data
11.09.2024.
Ciò detto si rileva che non vi è dubbio che la pretesa di pagamento del era CP_1 infondata tant'è che quest'ultimo ha rinunciato al decreto ingiuntivo e alla domanda.
Tuttavia si rileva che il curatore fallimentare si trova in una particolare condizione in quanto non può essere a conoscenza del fatto del pagamento se questo non emerge dalla contabilità del fallito o, comunque, per tabulas.
Circostanza che si è verificata nel caso in esame, in cui le fatture sono state pagate in contanti o con assegni bancari versati in via cumulativa nel conto corrente della fallita
(docc. 1 e 2 conv.) e, quindi, con mezzi non tracciabili o difficilmente identificabili, per cui il curatore era nell'impossibilità di sapere dell'avvenuto incasso delle fatture, senza la collaborazione del debitore.
L'azione monitoria, quindi, e la conseguente opposizione di parte attrice si sono rese necessarie a causa dell'inerzia dell'ingiunta la quale, con la sua condotta, ha senza dubbio contribuito a dare causa alla lite.
Tale fatto integra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Per le medesime ragioni si ritiene che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 4334/2024, rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
4 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1400/2024 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il
3 luglio 2024;
3) Dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Padova, lì 13 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
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