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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ENNA
Verbale con provvedimento contestuale
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.sa Marika Motta,
dato atto che parte ricorrente ha depositato note nei termini assegnati;
dato atto che l' , sebbene costituito, non ha depositato note nei CP_1
termini assegnati;
letti gli atti, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, ritendendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris
e del periculum in mora ha incoato il presente procedimento d'urgenza al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e
Dichiarare l'illegittimità della sospensione del pagamento dell'Assegno
di Invalidità di cui era titolare l'odierno ricorrente e,
consequenzialmente, Condannare l' , Controparte_2
in persona del legale rappresentate pro tempore, a fissare e comunicare
una nuova data di visita medica di revisione ed a corrispondere al
ricorrente i Ratei dell'Assegno d'Invalidità dal mese di Maggio 2024
sino al mese della nuova visita medica di revisione.
2. Condannare, in
ogni caso, l' , in persona del legale Controparte_2
1 rappresentate pro tempore, alla refusione in favore del sig.
delle spese legali di ogni fase del presente Parte_1
procedimento, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori
come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore
antistatario, il quale dichiara avere anticipate le spese e di non aver
riscosso alcun onorario”.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
a) di essere titolare di assegno mensile di assistenza perché invalido al 75%;
b) di essere stato convocato a visita di revisione, da parte dell' , CP_1
alla quale non si è presentato solo per ragioni sanitarie e di avere giustificato l'assenza chiedendo conseguentemente di essere riconvocato;
c) di non avere ricevuto alcuna riconvocazione da parte dell'ente che nel frattempo ha sospeso la prestazione precedentemente riscossa.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la sussistenza dei requisiti CP_1
del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedendo il rigetto del ricorso d'urgenza.
In particolare, l' , se per un verso, ha ritenuto inidonea la CP_1
giustificazione inoltrata dal ricorrente, essendo tardiva e trattandosi di una semplice attestazione della struttura dove alloggia il ricorrente, per
2 altro verso ha dedotto l'assenza di prova circa l'asserita mancanza di altri mezzi di sostentamento.
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, in tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d'urgenza richiesto dal ricorrente ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del cd. fumus boni iuris, ossia l'evidente fondatezza della pretesa e del periculum in mora, costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente.
Il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti.
Nella specie, ritiene questo Giudice, non è stata fornita alcuna prova del
periculum in mora, ovvero non è stata dimostrata l'assenza di altri mezzi di sostentamento del ricorrente.
L'esistenza del periculum in mora deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica della parte che la invoca, talché il ricorrente era tenuto ad allegare e provare circostanze
(in ordine alla sua situazione familiare, alla sua situazione reddituale,
alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico - fisico) dalle quali emerga che la sospensione della
3 prestazione potesse configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile,
così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il
"periculum in mora" reputarsi esistente "in re ipsa".
Ciò posto, appare superfluo analizzare il profilo dell'altro elemento imprescindibile della tutela azionata, ovvero del fumus boni iuris.
In ordine alle spese di lite, considerata la particolarità e delicatezza delle questioni trattate, le stesse devono essere compensate.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1545/2024 R.G.,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di giudizio;
Così deciso in Enna il 22.4.2025
Il giudice
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