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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2403/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. IRicorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 233/2025 del 20/3/2025 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Giudice osserva, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nelle more del giudizio è intervenuto, da parte del Comune di Palermo, il provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto opposto e la richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L'art. 46 d.lgs. 546/1992 dispone che "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere".
Ciò premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, addì 27.11.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2403/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. IRicorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 233/2025 del 20/3/2025 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Giudice osserva, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nelle more del giudizio è intervenuto, da parte del Comune di Palermo, il provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto opposto e la richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L'art. 46 d.lgs. 546/1992 dispone che "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere".
Ciò premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, addì 27.11.2025
Il Giudice Monocratico