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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 5300/2025 R.G. instaurata da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Alfano, domicilio eletto in Barcellona Pozzo di
Gotto, via Kennedy n. 133,
parti ricorrenti contro
, Controparte_1
resistente contumace,
Oggetto: altre ipotesi. All'udienza di discussione, il procuratore delle parti ricorrenti concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno convenuto in giudizio il perché venissero Controparte_1
accolte le seguenti domande:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti pro-capite ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025; -
conseguentemente condannare il in persona del Controparte_1
pro- tempore al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato CP_2
dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per il suddetto anno scolastico;
-
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di €. 500,00 annuo, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e condannare il resistente al pagamento, CP_1
sempre pro capite, della somma di €. 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
- in via ulteriormente subordinata riconoscere il diritto dei ricorrenti e per l'effetto condannare il resistente al pagamento per ciascun ricorrente della somma di €. CP_1
500,00, per l'anno scolastico 2024/2025 il quale è certamente incarico annuale. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore dello scrivente professionista, che rende le dichiarazioni di legge”.
Malgrado la rituale notifica, non si è costituita l'Amministrazione resistente, rimasta contumace per l'intera durata del giudizio
2 La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, si espone in ricorso che:
a) la docente ha svolto servizio, in favore dell'amministrazione Parte_1
resistente, in virtù del seguente contratto e per il perìodo infra specificato:
-A. S. 2024/2025: contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza
01/9/2024 e cessazione al 30/6/2025, per n. 18 ore settimanali di lezioni presso l'Istituto Superiore “B. Cavalieri – D. Marignoni “, Milano MIIS107007 (all.1);
b) il ricorrente ha svolto servizio, in favore Parte_4
dell'amministrazione resistente, in virtù del seguente contratto e per il perìodo
infra specificato:
-A. S. 2024/2025: contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza
01/9/2024 e cessazione al 31/8/2025, per n. 13 ore settimanali di lezioni presso l'IIS
“B. Cavalieri – D. Marignoni “Milano MIIS107007 (all.2);
c) il ricorrente ha svolto servizio, in favore Parte_3
dell'amministrazione resistente, in virtù del seguente contratto e per il perìodo
infra specificato:
- A. S. 2024/25: contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza
01/9/2024 e cessazione al 30/6/2025, per n. 18 ore settimanali di lezioni presso l'Istituto Superiore “B. Cavalieri – D. Marignoni “Milano MIIS107007 (all.3);
d) la ricorrente ha svolto servizio, in favore Parte_2
dell'amministrazione resistente, in virtù del seguente contratto e per il perìodo
infra specificato:
- contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 03/9/2024 e cessazione al 30/6/2025, per n. 18 ore settimanali di lezioni presso l'Istituto Superiore “B.
Cavalieri – D. Marignoni “, Milano MIIS107007 (all.4)
3 Le parti ricorrenti si dolgono che, per i predetti periodi, mai hanno ricevuto la c.d.
“carta docenti” prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali.
In diritto, le parti ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio. Sotto
diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_3
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
4 libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_4
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale,
nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta
medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_6
categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta
Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui CP_7
punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Ciò posto, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano
6 incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo,
di una domanda in tal senso diretta al CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e
2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è
7 decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è
pacifico nonché documentale in causa che il ricorrente abbia prestato servizio, quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato CP_1
né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Va dunque il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti medesimi, per gli anni scolastici oggetto di domanda, della somma di euro 500,00 per ciascun anno, oltre accessori come per legge.
Con specifico riferimento alla pretesa azionata per l'a. s. 2024/2025, si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 572, Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha così modificato l'art. 1, comma
121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500
annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche
8 in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di Controparte_1
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Essa regolamenta, per l'a. s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, quali quelle dei docenti , e Pt_1 Pt_3 Pt_2
Con riferimento, invece, al contratto del docente , avente scadenza al 31 Per_1
agosto 2025, si osserva che la richiamata disposizione non può valere per l'anno scolastico in corso posto che la domanda avrebbe dovuto essere avanzata dai docenti entro il mese di ottobre 2024 a fronte di legge emanata il 30 dicembre 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
9 1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad attribuire a Controparte_1
tutte le parti ricorrenti il beneficio suindicato, in misura di euro 500,00 per ciascuna parte ricorrente in relazione all'anno scolastico 2024/25, tramite la carta elettronica;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 10/07/2025
Il giudice
Francesca Saioni
10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 5300/2025 R.G. instaurata da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Alfano, domicilio eletto in Barcellona Pozzo di
Gotto, via Kennedy n. 133,
parti ricorrenti contro
, Controparte_1
resistente contumace,
Oggetto: altre ipotesi. All'udienza di discussione, il procuratore delle parti ricorrenti concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno convenuto in giudizio il perché venissero Controparte_1
accolte le seguenti domande:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti pro-capite ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025; -
conseguentemente condannare il in persona del Controparte_1
pro- tempore al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato CP_2
dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per il suddetto anno scolastico;
-
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di €. 500,00 annuo, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e condannare il resistente al pagamento, CP_1
sempre pro capite, della somma di €. 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
- in via ulteriormente subordinata riconoscere il diritto dei ricorrenti e per l'effetto condannare il resistente al pagamento per ciascun ricorrente della somma di €. CP_1
500,00, per l'anno scolastico 2024/2025 il quale è certamente incarico annuale. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore dello scrivente professionista, che rende le dichiarazioni di legge”.
Malgrado la rituale notifica, non si è costituita l'Amministrazione resistente, rimasta contumace per l'intera durata del giudizio
2 La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, si espone in ricorso che:
a) la docente ha svolto servizio, in favore dell'amministrazione Parte_1
resistente, in virtù del seguente contratto e per il perìodo infra specificato:
-A. S. 2024/2025: contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza
01/9/2024 e cessazione al 30/6/2025, per n. 18 ore settimanali di lezioni presso l'Istituto Superiore “B. Cavalieri – D. Marignoni “, Milano MIIS107007 (all.1);
b) il ricorrente ha svolto servizio, in favore Parte_4
dell'amministrazione resistente, in virtù del seguente contratto e per il perìodo
infra specificato:
-A. S. 2024/2025: contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza
01/9/2024 e cessazione al 31/8/2025, per n. 13 ore settimanali di lezioni presso l'IIS
“B. Cavalieri – D. Marignoni “Milano MIIS107007 (all.2);
c) il ricorrente ha svolto servizio, in favore Parte_3
dell'amministrazione resistente, in virtù del seguente contratto e per il perìodo
infra specificato:
- A. S. 2024/25: contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza
01/9/2024 e cessazione al 30/6/2025, per n. 18 ore settimanali di lezioni presso l'Istituto Superiore “B. Cavalieri – D. Marignoni “Milano MIIS107007 (all.3);
d) la ricorrente ha svolto servizio, in favore Parte_2
dell'amministrazione resistente, in virtù del seguente contratto e per il perìodo
infra specificato:
- contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 03/9/2024 e cessazione al 30/6/2025, per n. 18 ore settimanali di lezioni presso l'Istituto Superiore “B.
Cavalieri – D. Marignoni “, Milano MIIS107007 (all.4)
3 Le parti ricorrenti si dolgono che, per i predetti periodi, mai hanno ricevuto la c.d.
“carta docenti” prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali.
In diritto, le parti ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio. Sotto
diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_3
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
4 libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_4
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale,
nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta
medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_6
categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta
Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui CP_7
punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Ciò posto, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano
6 incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo,
di una domanda in tal senso diretta al CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e
2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è
7 decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è
pacifico nonché documentale in causa che il ricorrente abbia prestato servizio, quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato CP_1
né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Va dunque il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti medesimi, per gli anni scolastici oggetto di domanda, della somma di euro 500,00 per ciascun anno, oltre accessori come per legge.
Con specifico riferimento alla pretesa azionata per l'a. s. 2024/2025, si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 572, Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha così modificato l'art. 1, comma
121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500
annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche
8 in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di Controparte_1
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Essa regolamenta, per l'a. s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze, quali quelle dei docenti , e Pt_1 Pt_3 Pt_2
Con riferimento, invece, al contratto del docente , avente scadenza al 31 Per_1
agosto 2025, si osserva che la richiamata disposizione non può valere per l'anno scolastico in corso posto che la domanda avrebbe dovuto essere avanzata dai docenti entro il mese di ottobre 2024 a fronte di legge emanata il 30 dicembre 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
9 1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad attribuire a Controparte_1
tutte le parti ricorrenti il beneficio suindicato, in misura di euro 500,00 per ciascuna parte ricorrente in relazione all'anno scolastico 2024/25, tramite la carta elettronica;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 10/07/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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