Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL SEMINARIO 85, presso lo studio dell'avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY, che la difende unitamente all'avvocato EGIDIO PASTORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EC TO NO, AR AN AT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C. MIRABELLO 7, presso lo studio dell'avvocato MARINA PETROLO, che li difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE M. CALCAGNILE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3111/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 17/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;
udito l'Avvocato PETROLO Marina, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.5.1995 AD EL Conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Santo DA CO ed NA FA, rispettivamente genero e figlia dell'esponente, chiedendo la conferma del provvedimento pretorile di reintegra nel possesso dell'immobile di via Roma in Bresso dal quale era stata estromessa dai convenuti;
l'attrice aggiungeva che, rimasta sola ad abitare nella casa coniugale dopo la morte del marito, aveva deciso di andare a vivere con questi ultimi contribuendo all'acquisto del suddetto immobile di via Roma con il versamento della somma di lire 63.000.000 e con l'intesa che essi l'avrebbero accudita fino alla morte;
chiedeva quindi di essere riconosciuta comproprietaria dell'immobile menzionato o, in subordine, la condanna del CO e della FA alla restituzione delle somme versate.
Costituendosi in giudizio i convenuti chiedevano il rigetto della domanda attrice eccependo il difetto di legittimazione della EL alla proposizione della domanda di reintegra e negando di dover restituire alcuna somma sia per maturata prescrizione sia per non aver mai assunto l'obbligazione di restituzione delle somme eventualmente ricevute.
Il Tribunale adito con sentenza del 16.1.1997 confermava il provvedimento di reintegra nel possesso dell'immobile suddetto, rigettava la domanda attrice tendente alla intestazione in comproprietà di tale bene e, in subordine, la domanda relativa alla restituzione della somma asseritamente data a mutuo e, ritenuto in tale dazione di configurare "contratto di donazione nullo per difetto di forma, condannava i convenuti alla restituzione all'attrice di quanto ricevuto da quest'ultima in forza di tale contratto con interessi dalla data del versamento.
A seguito di gravame da parte del CO e della FA cui resisteva la EL, la Corte di Appello di Milano con sentenza del 17.12.1999, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di restituzione in favore della EL della somma di lire 63.000.000 oltre interessi a titolo di ripetizione di indebito derivante da donazione nulla per vizio di forma. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, riteneva sussistente nella fattispecie la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo posto a fondamento della pronuncia restitutoria l'esistenza, non dedotta da alcuna delle parti, di una donazione da parte della EL in favore del genero e della figlia;
in realtà l'attrice aveva escluso qualsiasi spirito di liberalità a giustificazione della attribuzione patrimoniale effettuata a suo tempo in favore delle controparti, avendo a tal proposito fatto riferimento all'acquisto in comproprietà dell'immobile suddetto o, in subordine, ad un mutuo;
il Tribunale, quindi, non aveva compiuto una semplice diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, ma aveva introdotto un "thema decidendum" estraneo all'oggetto del giudizio medesimo.
Per la cassazione di tale sentenza la EL ha proposto un ricorso affidato a tre motivi;
il CO e la FA hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il giudice di primo grado aveva assunto, a giustificazione della pronuncia restitutoria, l'esistenza di una donazione non dedotta da alcuna delle parti;
in proposito assume che il Tribunale si era limitato a qualificare il rapporto giuridico dedotto in giudizio in modo diverso da quello indicato nell'atto di citazione, lasciando peraltro immutato il reale oggetto della richiesta formulata dall'attrice, tendente ad ottenere la restituzione della somma di lire 63.000.000 oltre interessi legali. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia, censura la sentenza impugnata per aver affermato che la decisione di primo grado aveva introdotto un "thema decidendum" estraneo all'oggetto del giudizio;
la EL assume che il Tribunale di Milano, nel ricondurre la dazione di denaro effettuato dall'esponente in favore del CO e della FA nell'ambito della donazione, lungi dall'operare un mutamento della "causa petendi", si era limitato a rendere una interpretazione dei fatti ed una qualificazione giuridica dell'obbligazione dedotta in giudizio diverse dalla prospettazione letterale fornita dall'attrice.
Le suddette censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione sono infondate.
La Corte territoriale ha evidenziato che la EL aveva giustificato il versamento di lire 63.000.000 in favore della figlia e del genero con il proposito di acquistare in comproprietà con essi l'immobile dal quale era stata poi estromessa dai convenuti o, in subordine, a titolo di mutuo;
pertanto ha ritenuto la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado che aveva ravvisato nella dazione della suddetta somma un contratto di donazione nullo per difetto di forma, così ponendo a fondamento della domanda formulata dalla attrice un fatto costitutivo, ovvero un proprio "animus donandi", in realtà mai prospettato dalla EL. Il convincimento espresso dal giudice di appello deve essere pienamente condiviso, atteso che il ricordato principio fissato dall'art. 112 c.p.c. deve ritenersi violato ogni volta che il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"); in particolare tale vizio di extrapetizione sussiste, per quanto interessa nella fattispecie, allorché il giudice ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte (Cass.
3.2.1999 n. 919); ne' è fondato il richiamo della ricorrente al potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen juris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, posto che tale potere trova un limite nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda e di un nuovo tema di indagine (Cass. 15.5.2001 n. 6712). Orbene la Corte territoriale ha reso puntuale applicazione di tale pacifico orientamento giurisprudenziale, avendo rilevato che il giudice di primo grado, nel prospettare a fondamento della domanda attrice una donazione e quindi un "animus donandi" da parte della EL, aveva ravvisato un fatto costitutivo non dedotto da quest'ultima, ed anzi in palese contrasto con le giustificazioni che l'attrice aveva offerto della dazione della suddetta somma in favore dei convenuti.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando erronea ed insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia, censura la sentenza impugnata per aver affermato che il giudice di primo grado aveva confuso il regime prescrizionale dell'azione di nullità con quello dell'azione di ripetizione di indebito e per aver rilevato l'avvenuto decorso del termine di prescrizione decennale tra dazione della somma e durata di restituzione.
Tale motivo deve ritenersi assorbito all'esito del rigetto dei primi due motivi, considerato che la questione relativa al decorso del suddetto termine prescrizionale si configura quale effetto della nullità della pretesa donazione intercorsa tra la EL da un lato ed il CO e la FA dall'altro, donazione che, per quanto sopra esposto, e rimasta estranea all'oggetto del giudizio. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004