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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/09/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 197 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), (CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), tutti con il patrocinio dell'avv. FRATI Parte_3 C.F._3
SILVIA
con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale in epigrafe.
Oggetto: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 10.9.2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.1.2025 i ricorrenti chiedevano che venisse pronunciata l'adozione di
, nato il [...], da parte di e nati rispettivamente Parte_3 Parte_1 Parte_2
l'1.02.1967 e il 12.2.1965.
A fondamento del ricorso le parti deducevano:
- che gli adottanti avevano accolto l'adottando presso la propria abitazione sin dal gennaio 2013 con progetto di affido a seguito del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano del 18.06.2010;
- che quest'ultimo dal 2013 continuava a vivere con la famiglia affidataria;
- che i genitori del erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Pt_3
All'udienza del 7.5.2025 comparivano le parti, che prestavano il consenso all'adozione, e il figlio degli adottanti, maggiorenne, che prestava l'assenso. Persona_1
Il 25.6.2025 prestava l'assenso all'adozione madre del . Persona_2 Pt_3
Non era invece possibile acquisire l'assenso del padre dell'adottando, in quanto irreperibile. La prima notifica non andava a buon fine in quanto risultava sconosciuto all'indirizzo di Parte_4 residenza e la all'udienza del 25.6.2026 dichiarava di non avere sue notizie da 8 anni. La Per_2 notifica a si perfezionava ex art. 143 c.p.c. Parte_4
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda della parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Le vicende esposte nel ricorso hanno trovato riscontro nell'istruttoria e negli allegati documentali.
L'adozione conviene certamente all'adottando in quanto consente di essere riconosciuto a pieno titolo parte integrante della famiglia degli adottanti con i quali convive da oltre dieci anni e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intendono ottenere gli adottanti.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
L'adozione non può essere impedita dal mancato assenso del padre dell'adottando, essendo Parte_4
irreperibile e considerate le limitazioni alla responsabilità genitoriale dei genitori
[...] dell'odierno adottando (si veda il progetto di affido sottoscritto dal tutore – doc. 1).
Si precisa, infine, che, in mancanza di diversa richiesta, l'adottando assume il cognome da Pt_1 anteporre al proprio.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) accertato quanto in premessa, in accoglimento del ricorso, fa luogo all'adozione di Pt_3
nato a [...] il [...] (CF ) da parte di
[...] C.F._3 Parte_1 nato a [...] l'[...] (CF ), e di nata a [...] il C.F._1 Parte_2
12.02.1965 (CF , con conseguente assunzione da parte del primo del C.F._2 cognome , da anteporre al proprio;
Pt_1
2) manda alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la comunicazione della sentenza definitiva all'Ufficiale di Stato civile del Comune di iscrizione anagrafica della persona adottata per l'annotazione una volta concretizzati i presupposti di cui all'art. 314 c.c.
Busto Arsizio, camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Miro Santangelo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), (CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), tutti con il patrocinio dell'avv. FRATI Parte_3 C.F._3
SILVIA
con l'intervento del
P.M. presso il Tribunale in epigrafe.
Oggetto: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 10.9.2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.1.2025 i ricorrenti chiedevano che venisse pronunciata l'adozione di
, nato il [...], da parte di e nati rispettivamente Parte_3 Parte_1 Parte_2
l'1.02.1967 e il 12.2.1965.
A fondamento del ricorso le parti deducevano:
- che gli adottanti avevano accolto l'adottando presso la propria abitazione sin dal gennaio 2013 con progetto di affido a seguito del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano del 18.06.2010;
- che quest'ultimo dal 2013 continuava a vivere con la famiglia affidataria;
- che i genitori del erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Pt_3
All'udienza del 7.5.2025 comparivano le parti, che prestavano il consenso all'adozione, e il figlio degli adottanti, maggiorenne, che prestava l'assenso. Persona_1
Il 25.6.2025 prestava l'assenso all'adozione madre del . Persona_2 Pt_3
Non era invece possibile acquisire l'assenso del padre dell'adottando, in quanto irreperibile. La prima notifica non andava a buon fine in quanto risultava sconosciuto all'indirizzo di Parte_4 residenza e la all'udienza del 25.6.2026 dichiarava di non avere sue notizie da 8 anni. La Per_2 notifica a si perfezionava ex art. 143 c.p.c. Parte_4
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda della parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Le vicende esposte nel ricorso hanno trovato riscontro nell'istruttoria e negli allegati documentali.
L'adozione conviene certamente all'adottando in quanto consente di essere riconosciuto a pieno titolo parte integrante della famiglia degli adottanti con i quali convive da oltre dieci anni e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intendono ottenere gli adottanti.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
L'adozione non può essere impedita dal mancato assenso del padre dell'adottando, essendo Parte_4
irreperibile e considerate le limitazioni alla responsabilità genitoriale dei genitori
[...] dell'odierno adottando (si veda il progetto di affido sottoscritto dal tutore – doc. 1).
Si precisa, infine, che, in mancanza di diversa richiesta, l'adottando assume il cognome da Pt_1 anteporre al proprio.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) accertato quanto in premessa, in accoglimento del ricorso, fa luogo all'adozione di Pt_3
nato a [...] il [...] (CF ) da parte di
[...] C.F._3 Parte_1 nato a [...] l'[...] (CF ), e di nata a [...] il C.F._1 Parte_2
12.02.1965 (CF , con conseguente assunzione da parte del primo del C.F._2 cognome , da anteporre al proprio;
Pt_1
2) manda alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la comunicazione della sentenza definitiva all'Ufficiale di Stato civile del Comune di iscrizione anagrafica della persona adottata per l'annotazione una volta concretizzati i presupposti di cui all'art. 314 c.c.
Busto Arsizio, camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Miro Santangelo
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