Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 11516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11516 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11516/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2022, proposto da
TA d’AN, CA TR, rappresentati e difesi entrambi dall’avv. Arturo Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
dei provvedimenti di cessazione dall’incarico alla data del compimento del sessantottesimo anno di età, ai sensi dell’art. l’art. 1 comma 2 d.lgs. 92/16 e dell’art. 29 comma 2 d.lgs. 116/17;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnavano gli atti indicati in epigrafe.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022, veniva rigettata con ordinanza non appellata.
4. Con memoria depositata il 5 maggio 2025, parte ricorrente rappresentava di non avere piú interesse all’annullamento degli atti impugnati: su tali premesse il Collegio tratteneva la causa per la decisione all’esito dell’udienza del 30 maggio 2025.
5. Alla luce dell’inequivocabile dichiarazione di parte ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile.
6. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO