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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4812/2019 R.G, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale dell'5.3.2025,
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv. Mattia Palumbo (C.F.: , C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Calvizzano (NA), al Viale della Resistenza n.127
-RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Maria
Palmiero (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio in Aversa (NA), alla Via F. Saporito 56
-RESISTENTE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio del 31.10.2019, con un primo tentativo di notifica al (di Controparte_1 seguito, “ ”), non andato a buon fine e notificato in data 21.2.2020, CP_1 dopo l'iscrizione a ruolo del procedimento, , ha premesso: Parte_1
-di essere affittuario di un fondo rustico sito in agro di Giugliano in Campania
(NA), località Licola, individuato in catasto al foglio 83/D, particella 576, dell'estensione di Ha 01.06.60, in virtù di contratto prodotto in atti;
- detto fondo, denominato “podere 10”, è delimitato ad est ed ovest da scoline ed a sud confina con il canale secondario del Controparte_1
, denominato “Nove”, che defluisce nel canale
[...] principale detto “degli Abbruzzesi”;
- il fondo in questione è diviso in tre appezzamenti che, all'inizio del mese di ottobre 2019, erano così destinati: a) il primo appezzamento (a destra per chi guarda il fondo dallo stradone interpoderale), di circa 5.000 mq, presentava diecimila piantine di OR con trapianto eseguito nella seconda decade di settembre e con previsione di raccolta metà dicembre fino alla metà di gennaio;
b) il secondo appezzamento quello centrale presenta due serre di 2000 mq e con i restanti 1000 mq era stato preparato per la semina ma non era stato ancora investito con colture;
c)il terzo appezzamento (posto a sinistra per chi guarda dallo stradone interpoderale) di circa 3000 mq presentava 6000 piantine di cicoria SP con trapianto eseguito nella seconda metà di settembre con previsione di raccolta dalla metà di dicembre fino alla metà di gennaio;
- nei giorni compresi tra il giorno 1 e il 4 ottobre 2018, a causa di normali piogge, stante l'assenza di manutenzione dei canali del , le acque CP_1 meteoriche hanno ristagnato sul terreno condotto dal ricorrente per diversi giorni, così da arrecare gravissimi danni al fondo, distruggendo le colture di cavolfiori e cicoria SP, presenti nel primo e nel terzo appezzamento di terreno, impedendo la semina nelle due serre centrali e nella restante parte del fondo;
- la causa dei danni è da ascriversi alla mancata manutenzione dei canali consortili principali e secondari, invasi da vegetazione spontanea e detriti di varia natura, che hanno impedito il deflusso delle acque meteoriche nel canale, determinandone la stagnazione sui terreni detenuti dal ricorrente;
- prima di promuovere l'attuale contenzioso, a seguito dell'evento descritto, il ricorrente ha promosso un procedimento di ATP, iscritto al R.G.V.G. n. 2062/2018 del TRAP presso la Corte di Appello di Napoli, in cui si era costituito il che aveva eccepito, tra l'altro, il carattere di eccezionalità CP_1 dell'evento: circostanza smentita dall'esito della CTU.
Tutto ciò premesso, ha chiesto, previa acquisizione agli Parte_1 atti di causa della ATP esperita, l'accertamento della responsabilità del in relazione ai danni lamentati, con condanna dello stesso al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.778,60, così come determinata in sede di ATP ovvero quella somma maggiore o minore da accertarsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.
*
Si è costituito il in data 5.6.2020 ed ha eccepito l'incompetenza del CP_1
Tribunale adito, l'infondatezza della domanda e l'eccessiva quantificazione dei danni.
*
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il G.D. ha ammesso la prova per testi. Espletato il mezzo istruttorio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di rito, risulta priva di pregio l'eccezione di incompetenza formulata dal poiché, la prospettazione della domanda, declinando CP_1 un'ipotesi di responsabilità dell' convenuto per i danni cagionati dal ristagno CP_2 dell'acqua piovana per impossibilità di deflusso nel canale di bonifica a causa della cattiva manutenzione dello stesso, rientra nell'ambito operativo dell'art. 140, lett. e) R.D. 1775/1933, ai fini dell'attribuzione della competenza al
Tribunale Regionale delle Acque e non al giudice ordinario.
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un.,
20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass.,
16/4/2009, n. 9026; Cass., 29/7/2010, n. 17699; Cass., 15/4/2011, n. 8722, e
Cass., 11/1/2012, n. 172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v. Cass., 16/4/2009, n.
9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass., 28/9/2012, n. 16535)” (così da ultimo
Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass., 16636/2019).
L'eccezione sollevata dal sul punto, quindi, deve essere rigettata. CP_1
*
In via preliminare di merito, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente, come risultante dalla documentazione versata in atti, allegata alla produzione di parte relativa al procedimento per ATP e depositata anche nel presente giudizio (contratto di affittanza agraria del 25.11.2004, avente durata di quindici anni). Inoltre, la legittimazione attiva risulta provata anche mediante le dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato la detenzione del fondo da parte del con destinazione ad attività agricole. Pt_1 La legittimazione passiva del verrà, invece, delibata infra, CP_1 trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
*
Il ricorrente ha dedotto che la causa del ristagno di acqua piovana sui terreni in questione, dopo le piogge avvenute tra il 1° ed il 4 ottobre 2018, è stato il pessimo stato di manutenzione in cui si trovava all'epoca dei fatti il canale di bonifica.
Al fine di provare quanto asserito, ha depositato nel fascicolo telematico alcune fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi dopo l'evento riferito ai giorni
1-4.10.2018: fotografie non espressamente contestate dalla parte resistente da cui risulta per immagine che le coltivazioni erano invase dall'acqua.
Entrambi i testi escussi, poi, ( ed ) hanno Tes_1 Tes_2 Testimone_3 confermato l'avvenuto allagamento del mese di ottobre 2018.
Inoltre, risulta dall'esito della prova che le coltivazioni erano praticate a distanza di 15-20 metri dal canale ( cfr. dichiarazioni del teste ). Testimone_3
Passando all'esame della CTU, risulta che, stante l'iniziale impossibilità e successiva difficoltà di accedere al fondo in occasione degli accessi del
30.1.2019, 9.2.2019 e 1° marzo 2019 per la persistenza dell'acqua sul terreno, il ricorrente chiedeva ed otteneva dal Tribunale, previa comparizione delle parti all'udienza del 20.3.2019, l'integrazione del mandato al CTU, al fine di accertare i danni derivanti dall'impossibilità di procedere alla semina con conseguente perdita del ciclo primaverile estivo.
In particolare, il CTU riferisce che in occasione dell'accesso del 30.1.2019 - a cui era presente il assistito dal CTP, dott. , Pt_1 Persona_1 mentre era assente il - il terreno, su cui risultavano ancora presenti i CP_1 residui delle coltivazioni impiantate precedentemente - risultava impraticabile e che nel corso dei successivi accessi l'acqua persisteva sul fondo in questione, nonostante l'assenza di piogge nei giorni precedenti, rendendo impossibile l'accesso con i mezzi meccanici per la lavorazione.
Nella relazione peritale, depositata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, il CTU descrive il terreno ed evidenzia che esso “…confina con uno dei canali secondari, più precisamente il n. 10, del
[...]
, che confluisce, come peraltro anche Controparte_1 gli altri, in quello principale denominato “canale degli Abbruzzesi” …”.
Precisa che il terreno “…è attraversato da quattro scoline di raccolta delle acque dai campi (direzione nord-sud), di cui due ubicate lungo i confini e due interne al fondo, che vanno a immettersi nel canale secondario n. 10 del CP_1
. Tutto il fondo, quindi, risulta diviso in n. 3 appezzamenti (campi
[...] coltivati) divisi tra loro dalle scoline ubicate internamente al fondo…”.
Risulta dalla relazione tecnica che nel corso dei quattro sopralluoghi, che si sono tenuti nell'arco temporale di quattro mesi, tutto il terreno si presentava coperto da una rigogliosa vegetazione di erba spontanea e infestante.
Inoltre, il CTU ha accertato, dandone anche rappresentazione fotografica, che sull'appezzamento ubicato sul lato sinistro, entrando dallo stradone, vi era una coltivazione di (c.d. puntarelle), le cui piante “…a causa della Persona_2 invasione della vegetazione spontanea e delle avverse condizioni di saturazione idrica del terreno presentavano un disagevole e anomalo sviluppo di crescita, tale da rendere il prodotto non più commerciabile”, evidenziando che entrambi i canali, ovvero quello secondario (n. 10) e quello principale (degli Abbruzzesi), presentavano le sponde coperte da una rigogliosa vegetazione di piante spontanee poliennali (canneti), con accumuli di residui di materiale plastico, legnoso e polistirolo, trattenuti dalla vegetazione spontanea: uno stato di fatto che il CTU ha attribuito ad una evidente assente o scarsa manutenzione.
Giova evidenziare che il CTU, anche sulla scorta dell'archivio storico meteo e dei grafici reperiti dal sito “3B METEO” ha escluso l'eccezionalità della pioggia caduta nei giorni compresi tra l'1 e il 4.10.2018 ed ha attribuito l'evento dannoso unicamente al mancato deflusso delle acque dal canale secondario n. 10 al canale principale “dell'Abbruzzese”, evidenziando che tale stato di fatto abbia determinato, a sua volta, il mancato deflusso dell'acqua dalle scoline che, per poter adempiere alla loro funzione, devono essere sempre vuote d'acqua in modo tale da liberare il terreno dagli eccessi di acqua e garantire, con l'abbassamento della falda acquifera, il giusto “franco di coltivazione” che, annota il perito, nel caso di specie è di circa 50 cm. di terreno.
Non solo. Sempre il CTU ha riferito che il fondo in questione, nel periodo in cui sono avvenuti i quattro sopralluoghi, si è sempre presentato in condizioni tali da non permettere né l'accesso a mezzi meccanici per le necessarie lavorazioni al terreno né le cure agronomiche alle coltivazioni, anch'esse necessarie, poiché il terreno si presentava sempre saturo di acqua. A tal proposito, ha evidenziato
(documentando il rilievo tecnico anche mediante fotografie) che le scoline, che avevano la funzione di liberare l'acqua dai campi, debordavano a causa dell'abbondante acqua che non riusciva a defluire nel canale secondario il quale,
a sua volta, presentava un livello di acqua alta e stagnante.
Il , nel costituirsi in giudizio, ha contestato le conclusioni a cui è CP_1 pervenuto il CTU sul presupposto che non si sia tenuto conto che l'effettiva causa del mancato deflusso delle acque meteoriche dal terreno in questione derivi dall'anomala conformazione orografica, in quanto il fondo ricade all'interno di un bacino idrografico a prosciugamento meccanico, composto da un reticolo di canali artificiali collegati tramite un collettore principale (il canale
Abruzzese) alla centrale idrovora di Licola.
Inoltre , ha eccepito che il CTU non ha rilevato il mancato rispetto delle distanze prescritte dalla buona pratica agronomica e che vi sia stato un comportamento colposo da parte del ricorrente nella produzione dei danni. Ha chiesto, quindi, una rinnovazione della CTU.
A tal proposito, osserva il Collegio che risulta dagli atti relativi al procedimento di ATP che si è svolto dinanzi a questo Tribunale R.G.V.G. n. 2062/2018 - di cui i ricorrenti hanno chiesto l'acquisizione e posto all'evidenza di questo stesso
Ufficio anche mediante accesso diretto al fascicolo telematico – che il , CP_1 dopo essersi costituito nel procedimento ante causam, a seguito dell'invio della bozza di CTU alle parti, non ha sollevato nessuna contestazione in merito alle valutazioni operate dal CTU, dimostrando in tal modo, di non dissentire da quanto accertato in quella fase dall'ausiliare.
In ogni caso, non può essere accolta la richiesta di rinnovazione di CTU avanzata dal in questa fase di giudizio, sia in considerazione del CP_1 tempo trascorso dagli eventi descritti in ricorso sia per il carattere esplorativo della CTU sollecitata, Pertanto, in questa fase di giudizio, un eventuale rinnovo di CTU sarebbe del tutto ingiustificato e, in aggiunta, di pregiudizio in relazione ad esigenze di economia processuale.
*
L'Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia dei detti canali è il convenuto . Ed invero, l'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933 Controparte_1 stabilisce che “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”. Anche la legge n° 4/2003 attribuisce ai consorzi l'esecuzione e la Controparte_3 manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed il canale in esame, in quanto canale di scolo, è un'opera di bonifica con funzione scolante.
In definitiva, in quanto custode del canale in questione, il è CP_1 responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dal fondo agricolo di parte ricorrente in ragione della omessa manutenzione dei canali stessi.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Allo stesso tempo, il CTU ha accertato in modo inequivocabile che proprio l'omessa manutenzione del canale da parte dell' convenuto, con le CP_2 conseguenze sopra descritte, ha determinato i danni lamentati.
SUL QUANTUM DEBEATUR Accertato, quindi, il verificarsi, a carico del fondo del ricorrente, degli eventi dannosi descritti in ricorso e l'imputabilità al di tali eventi dannosi, CP_1 ascrivibili ad un difetto di manutenzione del canale di bonifica, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dei fatti di cui si discute.
Anzitutto, i testi escussi hanno confermato che il terreno in questione era coltivato ad ortaggi, tra cui cavolfiori e cicorie.
Nel rispondere al mandato, con riferimento alla quantificazione dei danni il
CTU ha premesso: “I mancati redditi derivano dalla impossibilità da parte del conduttore di poter mettere a coltivazione il fondo a causa della costante presenza di acqua nel terreno. Pertanto, è legittimo dover riconoscere al conduttore la mancata redditività, che sarà data dalla differenza tra il valore della PLV (Produzione Lorda Vendibile) derivante dalla coltivazione del fondo e le mancate spese, cioè quelle spese non sostenute, nel caso in questione quelle che vanno dalla concimazione e preparazione del terreno fino al raccolto e quelle di trasporto e commercializzazione del prodotto”.
Per la quantificazione del danno ha fatto riferimento alle seguenti voci: a)
Anticipazioni colturali per le coltivazioni della “cicoria SP” e del
“OR” tenuto conto che l'evento dannoso si è verificato a pochi giorni dall'avvenuto trapianto;
b) Mancati redditi per l'intera superficie agricola utilizzata (circa mq.
9.000), che sarebbero derivati dalle coltivazioni nel ciclo autunno-inverno: OR, cicoria SP e HI (sotto serre); c) Mancati redditi per l'intera superficie agricola utilizzata (circa mq. 9.000), che sarebbero derivati dalle coltivazioni nel ciclo primaverile-estivo: HI, NZ e IN
(sotto serre); d) Spese per il ripristino dell'originaria fertilità del suolo.
Ha rilevato che l'effettiva superficie coltivata (S.A.U.) è di mq.9.000, che all'epoca dei sopralluoghi era così suddivisa: a) appezzamento di mq.
4.000 circa, ubicato a destra entrando dallo stradone sul quale erano state trapiantate piantine di cavolfiori;
b) appezzamento ubicato al centro del terreno sul quale erano state realizzate due serre, ognuna dalla superficie di mq. 1.000, con entrambi i terreni pronti per la semina;
c) appezzamento di mq.
3.000 circa, ubicato a sinistra entrando dallo stradone, sul quale è stata riscontrata la coltivazione della cicoria SP.
Il CTU ha tenuto conto delle anticipazioni colturali, da intendersi riferite a tutte le spese che vengono anticipate per una data coltura fino al prodotto finale
(frutto pendente), limitandone la quantificazione dall'inizio del ciclo fino al giorno della stima, essendo la coltivazione da poco avvenuta e non configurandosi ancora come un prodotto prossimo alla raccolta.
Il calcolo ha tenuto conto delle spese per l'acquisto e messa a dimora della coltivazione del e della , per cui il costo delle piantine Parte_2 Persona_2
(anche sulla scorta delle fatture allegate agli atti di causa) è stata indicata in €
1.168,00, a cui il CTU ha aggiunto € 440,00 per la loro messa a dimora per
7000 mq circa.
Per i mancati redditi riferiti a coltivazioni del ciclo autunno- inverno e primavera- estate, derivanti dalla impossibilità da parte del conduttore di poter mettere a coltivazione il fondo a causa della costante presenza di acqua nel terreno, il
CTU ha calcolato la mancata redditività, data dalla differenza tra il valore della
PLV (Produzione Lordo Vendibile) derivante dalla coltivazione del fondo e le mancate spese, cioè quelle spese non sostenute (nel caso concreto, concimazione e preparazione del terreno fino al raccolto e quelle di trasporto e commercializzazione del prodotto).
A tal proposito ha considerato che le produzioni medie ordinarie delle singole coltivazioni sono ricavabili dai dati contenuti nella Deliberazione n. 102 del
27/05/2013 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto:
“Determinazione delle produzioni unitarie medie per le Assicurazioni Agricole
Agevolate …” (All. 4 della CTU), mentre i prezzi sono stati desunti listino dei prezzi n. 19.039 emesso dal Centro Agro Alimentare di Napoli il 21/05/2019
(All.5 della CTU).
Ha precisato che, trattandosi di coltivazioni non effettuate, tutte le mancate spese vengono quantificate nella misura del 70% del valore della PLV.
Per il calcolo del mancato reddito relativo al ciclo produttivo autunno-inverno
2018, avendo calcolato la PLV in euro 18.826,00 (per cavolfiori, cicorie e HI), ha operato il seguente calcolo: euro 18.826,00 x 0,30 = euro
5.647,80. Per il calcolo del mancato reddito relativo al ciclo produttivo primavera-estate
2019, avendo calcolato la PLV in euro 23.940,00, trattandosi di coltivazioni non effettuate, tutte le mancate spese sono state quantificate nella misura del 70% del valore della PLV e quindi, euro 23.940,00 x 0,30 = euro 7.182,00 (per NZ, HI e IN).
Per il ripristino della fertilità e risagomatura delle scoline, il CTU, tenendo conto delle operazioni necessarie e specificamente individuate nell'elaborato peritale, ha stimato una spesa di € 2.948,80.
Il danno totale, quindi, è stato quantificato dal CTU in € 17.385,80.
Questo Collegio, ritiene di poter aderire ai criteri di stima adottati dal consulente, perché riconosciuti validi scientificamente, con esclusione del calcolo riferito al mancato reddito relativo alla coltivazione di NZ, HI e IN per il ciclo primavera-estate 2019, quantificati in €
7.182,00, poiché di tali coltivazioni non si fa menzione nel ricorso introduttivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di quantificare il danno come segue: €
17.385,80 ( importo totale danno indicato dal CTU) - € 7.182,00 (mancato reddito ciclo primavera- estate per NZ, HI e IN) = €
10.203,80.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'ATP (26-6-2019) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U.
n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass.
n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte da
[...] contro il Pt_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni
[...] altra istanza così provvede:
• accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
in persona del l.r.p.t. al risarcimento Controparte_1 dei danni in favore di per € 10.203,80, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria dalla data dell'ATP (26-6-2019) fino alla data di pubblicazione di questa sentenza, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• condanna il in Controparte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite anticipate dal ricorrente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida in euro 1.1.70,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge nonché al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese vive, oltre spese generali del 15% sui compensi, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Mattia Palumbo, che ne ha fatto richiesta.
• Pone le spese di CTU, già liquidate dal Tribunale nella relativa fase di ATP, a carico del resistente in persona del l.r.p.t. CP_1
Così deciso in Napoli, 5-3-2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4812/2019 R.G, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale dell'5.3.2025,
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'avv. Mattia Palumbo (C.F.: , C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Calvizzano (NA), al Viale della Resistenza n.127
-RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Maria
Palmiero (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio in Aversa (NA), alla Via F. Saporito 56
-RESISTENTE-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio del 31.10.2019, con un primo tentativo di notifica al (di Controparte_1 seguito, “ ”), non andato a buon fine e notificato in data 21.2.2020, CP_1 dopo l'iscrizione a ruolo del procedimento, , ha premesso: Parte_1
-di essere affittuario di un fondo rustico sito in agro di Giugliano in Campania
(NA), località Licola, individuato in catasto al foglio 83/D, particella 576, dell'estensione di Ha 01.06.60, in virtù di contratto prodotto in atti;
- detto fondo, denominato “podere 10”, è delimitato ad est ed ovest da scoline ed a sud confina con il canale secondario del Controparte_1
, denominato “Nove”, che defluisce nel canale
[...] principale detto “degli Abbruzzesi”;
- il fondo in questione è diviso in tre appezzamenti che, all'inizio del mese di ottobre 2019, erano così destinati: a) il primo appezzamento (a destra per chi guarda il fondo dallo stradone interpoderale), di circa 5.000 mq, presentava diecimila piantine di OR con trapianto eseguito nella seconda decade di settembre e con previsione di raccolta metà dicembre fino alla metà di gennaio;
b) il secondo appezzamento quello centrale presenta due serre di 2000 mq e con i restanti 1000 mq era stato preparato per la semina ma non era stato ancora investito con colture;
c)il terzo appezzamento (posto a sinistra per chi guarda dallo stradone interpoderale) di circa 3000 mq presentava 6000 piantine di cicoria SP con trapianto eseguito nella seconda metà di settembre con previsione di raccolta dalla metà di dicembre fino alla metà di gennaio;
- nei giorni compresi tra il giorno 1 e il 4 ottobre 2018, a causa di normali piogge, stante l'assenza di manutenzione dei canali del , le acque CP_1 meteoriche hanno ristagnato sul terreno condotto dal ricorrente per diversi giorni, così da arrecare gravissimi danni al fondo, distruggendo le colture di cavolfiori e cicoria SP, presenti nel primo e nel terzo appezzamento di terreno, impedendo la semina nelle due serre centrali e nella restante parte del fondo;
- la causa dei danni è da ascriversi alla mancata manutenzione dei canali consortili principali e secondari, invasi da vegetazione spontanea e detriti di varia natura, che hanno impedito il deflusso delle acque meteoriche nel canale, determinandone la stagnazione sui terreni detenuti dal ricorrente;
- prima di promuovere l'attuale contenzioso, a seguito dell'evento descritto, il ricorrente ha promosso un procedimento di ATP, iscritto al R.G.V.G. n. 2062/2018 del TRAP presso la Corte di Appello di Napoli, in cui si era costituito il che aveva eccepito, tra l'altro, il carattere di eccezionalità CP_1 dell'evento: circostanza smentita dall'esito della CTU.
Tutto ciò premesso, ha chiesto, previa acquisizione agli Parte_1 atti di causa della ATP esperita, l'accertamento della responsabilità del in relazione ai danni lamentati, con condanna dello stesso al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.778,60, così come determinata in sede di ATP ovvero quella somma maggiore o minore da accertarsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.
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Si è costituito il in data 5.6.2020 ed ha eccepito l'incompetenza del CP_1
Tribunale adito, l'infondatezza della domanda e l'eccessiva quantificazione dei danni.
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Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il G.D. ha ammesso la prova per testi. Espletato il mezzo istruttorio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di rito, risulta priva di pregio l'eccezione di incompetenza formulata dal poiché, la prospettazione della domanda, declinando CP_1 un'ipotesi di responsabilità dell' convenuto per i danni cagionati dal ristagno CP_2 dell'acqua piovana per impossibilità di deflusso nel canale di bonifica a causa della cattiva manutenzione dello stesso, rientra nell'ambito operativo dell'art. 140, lett. e) R.D. 1775/1933, ai fini dell'attribuzione della competenza al
Tribunale Regionale delle Acque e non al giudice ordinario.
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un.,
20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass.,
16/4/2009, n. 9026; Cass., 29/7/2010, n. 17699; Cass., 15/4/2011, n. 8722, e
Cass., 11/1/2012, n. 172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v. Cass., 16/4/2009, n.
9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass., 28/9/2012, n. 16535)” (così da ultimo
Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass., 16636/2019).
L'eccezione sollevata dal sul punto, quindi, deve essere rigettata. CP_1
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In via preliminare di merito, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente, come risultante dalla documentazione versata in atti, allegata alla produzione di parte relativa al procedimento per ATP e depositata anche nel presente giudizio (contratto di affittanza agraria del 25.11.2004, avente durata di quindici anni). Inoltre, la legittimazione attiva risulta provata anche mediante le dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato la detenzione del fondo da parte del con destinazione ad attività agricole. Pt_1 La legittimazione passiva del verrà, invece, delibata infra, CP_1 trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
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Il ricorrente ha dedotto che la causa del ristagno di acqua piovana sui terreni in questione, dopo le piogge avvenute tra il 1° ed il 4 ottobre 2018, è stato il pessimo stato di manutenzione in cui si trovava all'epoca dei fatti il canale di bonifica.
Al fine di provare quanto asserito, ha depositato nel fascicolo telematico alcune fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi dopo l'evento riferito ai giorni
1-4.10.2018: fotografie non espressamente contestate dalla parte resistente da cui risulta per immagine che le coltivazioni erano invase dall'acqua.
Entrambi i testi escussi, poi, ( ed ) hanno Tes_1 Tes_2 Testimone_3 confermato l'avvenuto allagamento del mese di ottobre 2018.
Inoltre, risulta dall'esito della prova che le coltivazioni erano praticate a distanza di 15-20 metri dal canale ( cfr. dichiarazioni del teste ). Testimone_3
Passando all'esame della CTU, risulta che, stante l'iniziale impossibilità e successiva difficoltà di accedere al fondo in occasione degli accessi del
30.1.2019, 9.2.2019 e 1° marzo 2019 per la persistenza dell'acqua sul terreno, il ricorrente chiedeva ed otteneva dal Tribunale, previa comparizione delle parti all'udienza del 20.3.2019, l'integrazione del mandato al CTU, al fine di accertare i danni derivanti dall'impossibilità di procedere alla semina con conseguente perdita del ciclo primaverile estivo.
In particolare, il CTU riferisce che in occasione dell'accesso del 30.1.2019 - a cui era presente il assistito dal CTP, dott. , Pt_1 Persona_1 mentre era assente il - il terreno, su cui risultavano ancora presenti i CP_1 residui delle coltivazioni impiantate precedentemente - risultava impraticabile e che nel corso dei successivi accessi l'acqua persisteva sul fondo in questione, nonostante l'assenza di piogge nei giorni precedenti, rendendo impossibile l'accesso con i mezzi meccanici per la lavorazione.
Nella relazione peritale, depositata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, il CTU descrive il terreno ed evidenzia che esso “…confina con uno dei canali secondari, più precisamente il n. 10, del
[...]
, che confluisce, come peraltro anche Controparte_1 gli altri, in quello principale denominato “canale degli Abbruzzesi” …”.
Precisa che il terreno “…è attraversato da quattro scoline di raccolta delle acque dai campi (direzione nord-sud), di cui due ubicate lungo i confini e due interne al fondo, che vanno a immettersi nel canale secondario n. 10 del CP_1
. Tutto il fondo, quindi, risulta diviso in n. 3 appezzamenti (campi
[...] coltivati) divisi tra loro dalle scoline ubicate internamente al fondo…”.
Risulta dalla relazione tecnica che nel corso dei quattro sopralluoghi, che si sono tenuti nell'arco temporale di quattro mesi, tutto il terreno si presentava coperto da una rigogliosa vegetazione di erba spontanea e infestante.
Inoltre, il CTU ha accertato, dandone anche rappresentazione fotografica, che sull'appezzamento ubicato sul lato sinistro, entrando dallo stradone, vi era una coltivazione di (c.d. puntarelle), le cui piante “…a causa della Persona_2 invasione della vegetazione spontanea e delle avverse condizioni di saturazione idrica del terreno presentavano un disagevole e anomalo sviluppo di crescita, tale da rendere il prodotto non più commerciabile”, evidenziando che entrambi i canali, ovvero quello secondario (n. 10) e quello principale (degli Abbruzzesi), presentavano le sponde coperte da una rigogliosa vegetazione di piante spontanee poliennali (canneti), con accumuli di residui di materiale plastico, legnoso e polistirolo, trattenuti dalla vegetazione spontanea: uno stato di fatto che il CTU ha attribuito ad una evidente assente o scarsa manutenzione.
Giova evidenziare che il CTU, anche sulla scorta dell'archivio storico meteo e dei grafici reperiti dal sito “3B METEO” ha escluso l'eccezionalità della pioggia caduta nei giorni compresi tra l'1 e il 4.10.2018 ed ha attribuito l'evento dannoso unicamente al mancato deflusso delle acque dal canale secondario n. 10 al canale principale “dell'Abbruzzese”, evidenziando che tale stato di fatto abbia determinato, a sua volta, il mancato deflusso dell'acqua dalle scoline che, per poter adempiere alla loro funzione, devono essere sempre vuote d'acqua in modo tale da liberare il terreno dagli eccessi di acqua e garantire, con l'abbassamento della falda acquifera, il giusto “franco di coltivazione” che, annota il perito, nel caso di specie è di circa 50 cm. di terreno.
Non solo. Sempre il CTU ha riferito che il fondo in questione, nel periodo in cui sono avvenuti i quattro sopralluoghi, si è sempre presentato in condizioni tali da non permettere né l'accesso a mezzi meccanici per le necessarie lavorazioni al terreno né le cure agronomiche alle coltivazioni, anch'esse necessarie, poiché il terreno si presentava sempre saturo di acqua. A tal proposito, ha evidenziato
(documentando il rilievo tecnico anche mediante fotografie) che le scoline, che avevano la funzione di liberare l'acqua dai campi, debordavano a causa dell'abbondante acqua che non riusciva a defluire nel canale secondario il quale,
a sua volta, presentava un livello di acqua alta e stagnante.
Il , nel costituirsi in giudizio, ha contestato le conclusioni a cui è CP_1 pervenuto il CTU sul presupposto che non si sia tenuto conto che l'effettiva causa del mancato deflusso delle acque meteoriche dal terreno in questione derivi dall'anomala conformazione orografica, in quanto il fondo ricade all'interno di un bacino idrografico a prosciugamento meccanico, composto da un reticolo di canali artificiali collegati tramite un collettore principale (il canale
Abruzzese) alla centrale idrovora di Licola.
Inoltre , ha eccepito che il CTU non ha rilevato il mancato rispetto delle distanze prescritte dalla buona pratica agronomica e che vi sia stato un comportamento colposo da parte del ricorrente nella produzione dei danni. Ha chiesto, quindi, una rinnovazione della CTU.
A tal proposito, osserva il Collegio che risulta dagli atti relativi al procedimento di ATP che si è svolto dinanzi a questo Tribunale R.G.V.G. n. 2062/2018 - di cui i ricorrenti hanno chiesto l'acquisizione e posto all'evidenza di questo stesso
Ufficio anche mediante accesso diretto al fascicolo telematico – che il , CP_1 dopo essersi costituito nel procedimento ante causam, a seguito dell'invio della bozza di CTU alle parti, non ha sollevato nessuna contestazione in merito alle valutazioni operate dal CTU, dimostrando in tal modo, di non dissentire da quanto accertato in quella fase dall'ausiliare.
In ogni caso, non può essere accolta la richiesta di rinnovazione di CTU avanzata dal in questa fase di giudizio, sia in considerazione del CP_1 tempo trascorso dagli eventi descritti in ricorso sia per il carattere esplorativo della CTU sollecitata, Pertanto, in questa fase di giudizio, un eventuale rinnovo di CTU sarebbe del tutto ingiustificato e, in aggiunta, di pregiudizio in relazione ad esigenze di economia processuale.
*
L'Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia dei detti canali è il convenuto . Ed invero, l'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933 Controparte_1 stabilisce che “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”. Anche la legge n° 4/2003 attribuisce ai consorzi l'esecuzione e la Controparte_3 manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed il canale in esame, in quanto canale di scolo, è un'opera di bonifica con funzione scolante.
In definitiva, in quanto custode del canale in questione, il è CP_1 responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dal fondo agricolo di parte ricorrente in ragione della omessa manutenzione dei canali stessi.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Allo stesso tempo, il CTU ha accertato in modo inequivocabile che proprio l'omessa manutenzione del canale da parte dell' convenuto, con le CP_2 conseguenze sopra descritte, ha determinato i danni lamentati.
SUL QUANTUM DEBEATUR Accertato, quindi, il verificarsi, a carico del fondo del ricorrente, degli eventi dannosi descritti in ricorso e l'imputabilità al di tali eventi dannosi, CP_1 ascrivibili ad un difetto di manutenzione del canale di bonifica, resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dei fatti di cui si discute.
Anzitutto, i testi escussi hanno confermato che il terreno in questione era coltivato ad ortaggi, tra cui cavolfiori e cicorie.
Nel rispondere al mandato, con riferimento alla quantificazione dei danni il
CTU ha premesso: “I mancati redditi derivano dalla impossibilità da parte del conduttore di poter mettere a coltivazione il fondo a causa della costante presenza di acqua nel terreno. Pertanto, è legittimo dover riconoscere al conduttore la mancata redditività, che sarà data dalla differenza tra il valore della PLV (Produzione Lorda Vendibile) derivante dalla coltivazione del fondo e le mancate spese, cioè quelle spese non sostenute, nel caso in questione quelle che vanno dalla concimazione e preparazione del terreno fino al raccolto e quelle di trasporto e commercializzazione del prodotto”.
Per la quantificazione del danno ha fatto riferimento alle seguenti voci: a)
Anticipazioni colturali per le coltivazioni della “cicoria SP” e del
“OR” tenuto conto che l'evento dannoso si è verificato a pochi giorni dall'avvenuto trapianto;
b) Mancati redditi per l'intera superficie agricola utilizzata (circa mq.
9.000), che sarebbero derivati dalle coltivazioni nel ciclo autunno-inverno: OR, cicoria SP e HI (sotto serre); c) Mancati redditi per l'intera superficie agricola utilizzata (circa mq. 9.000), che sarebbero derivati dalle coltivazioni nel ciclo primaverile-estivo: HI, NZ e IN
(sotto serre); d) Spese per il ripristino dell'originaria fertilità del suolo.
Ha rilevato che l'effettiva superficie coltivata (S.A.U.) è di mq.9.000, che all'epoca dei sopralluoghi era così suddivisa: a) appezzamento di mq.
4.000 circa, ubicato a destra entrando dallo stradone sul quale erano state trapiantate piantine di cavolfiori;
b) appezzamento ubicato al centro del terreno sul quale erano state realizzate due serre, ognuna dalla superficie di mq. 1.000, con entrambi i terreni pronti per la semina;
c) appezzamento di mq.
3.000 circa, ubicato a sinistra entrando dallo stradone, sul quale è stata riscontrata la coltivazione della cicoria SP.
Il CTU ha tenuto conto delle anticipazioni colturali, da intendersi riferite a tutte le spese che vengono anticipate per una data coltura fino al prodotto finale
(frutto pendente), limitandone la quantificazione dall'inizio del ciclo fino al giorno della stima, essendo la coltivazione da poco avvenuta e non configurandosi ancora come un prodotto prossimo alla raccolta.
Il calcolo ha tenuto conto delle spese per l'acquisto e messa a dimora della coltivazione del e della , per cui il costo delle piantine Parte_2 Persona_2
(anche sulla scorta delle fatture allegate agli atti di causa) è stata indicata in €
1.168,00, a cui il CTU ha aggiunto € 440,00 per la loro messa a dimora per
7000 mq circa.
Per i mancati redditi riferiti a coltivazioni del ciclo autunno- inverno e primavera- estate, derivanti dalla impossibilità da parte del conduttore di poter mettere a coltivazione il fondo a causa della costante presenza di acqua nel terreno, il
CTU ha calcolato la mancata redditività, data dalla differenza tra il valore della
PLV (Produzione Lordo Vendibile) derivante dalla coltivazione del fondo e le mancate spese, cioè quelle spese non sostenute (nel caso concreto, concimazione e preparazione del terreno fino al raccolto e quelle di trasporto e commercializzazione del prodotto).
A tal proposito ha considerato che le produzioni medie ordinarie delle singole coltivazioni sono ricavabili dai dati contenuti nella Deliberazione n. 102 del
27/05/2013 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto:
“Determinazione delle produzioni unitarie medie per le Assicurazioni Agricole
Agevolate …” (All. 4 della CTU), mentre i prezzi sono stati desunti listino dei prezzi n. 19.039 emesso dal Centro Agro Alimentare di Napoli il 21/05/2019
(All.5 della CTU).
Ha precisato che, trattandosi di coltivazioni non effettuate, tutte le mancate spese vengono quantificate nella misura del 70% del valore della PLV.
Per il calcolo del mancato reddito relativo al ciclo produttivo autunno-inverno
2018, avendo calcolato la PLV in euro 18.826,00 (per cavolfiori, cicorie e HI), ha operato il seguente calcolo: euro 18.826,00 x 0,30 = euro
5.647,80. Per il calcolo del mancato reddito relativo al ciclo produttivo primavera-estate
2019, avendo calcolato la PLV in euro 23.940,00, trattandosi di coltivazioni non effettuate, tutte le mancate spese sono state quantificate nella misura del 70% del valore della PLV e quindi, euro 23.940,00 x 0,30 = euro 7.182,00 (per NZ, HI e IN).
Per il ripristino della fertilità e risagomatura delle scoline, il CTU, tenendo conto delle operazioni necessarie e specificamente individuate nell'elaborato peritale, ha stimato una spesa di € 2.948,80.
Il danno totale, quindi, è stato quantificato dal CTU in € 17.385,80.
Questo Collegio, ritiene di poter aderire ai criteri di stima adottati dal consulente, perché riconosciuti validi scientificamente, con esclusione del calcolo riferito al mancato reddito relativo alla coltivazione di NZ, HI e IN per il ciclo primavera-estate 2019, quantificati in €
7.182,00, poiché di tali coltivazioni non si fa menzione nel ricorso introduttivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di quantificare il danno come segue: €
17.385,80 ( importo totale danno indicato dal CTU) - € 7.182,00 (mancato reddito ciclo primavera- estate per NZ, HI e IN) = €
10.203,80.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'ATP (26-6-2019) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U.
n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass.
n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte da
[...] contro il Pt_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni
[...] altra istanza così provvede:
• accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
in persona del l.r.p.t. al risarcimento Controparte_1 dei danni in favore di per € 10.203,80, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria dalla data dell'ATP (26-6-2019) fino alla data di pubblicazione di questa sentenza, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• condanna il in Controparte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite anticipate dal ricorrente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida in euro 1.1.70,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge nonché al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese vive, oltre spese generali del 15% sui compensi, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Mattia Palumbo, che ne ha fatto richiesta.
• Pone le spese di CTU, già liquidate dal Tribunale nella relativa fase di ATP, a carico del resistente in persona del l.r.p.t. CP_1
Così deciso in Napoli, 5-3-2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo