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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 14/01/2026
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sull'appello proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5259/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 23/12/2024
1 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240052639712000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240052639712000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240087543319000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240087543319000 IVA-ALTRO 2020
nella causa in grado di appello iscritta al n.2086/2025 del Ruolo Generale, all'esito dell'udienza pubblica e visto il dispositivo n.7/2026 depositato il 13.1.2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso 2338/2024 notificato in data 24/04/2024, la società S.R.L. impugnava la cartella di pagamento n. 068/2024/00526397/12, notificata il 27/02/2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 132.259,67. Dette somme derivavano, in parte, dal ruolo straordinario n.2024/000058 reso esecutivo il 04/12/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Controlli, sulla base dell'atto di recupero.
T9BCR2100186/2023; in parte dal ruolo ordinario n. 2024/550048 reso esecutivo l'11.12.2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio territoriale di Milano 5, successivo alla comunicazione di irregolarità, atto n.02691552026, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 per il periodo di imposta 2019.
Con separato ricorso 2437/2024 notificato in data 30/04/2024, la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava la cartella di pagamento n. 68 2024 00875433 19, notificata il 24/04/2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 94.520,92;
Con sentenza n.5259/2024 depositata il 13.12.2024 i primi Giudici così si pronunciavano: ”La Corte
Tributaria di I Grado, sez. 6, rigetta il ricorso (fascicoli riuniti), ferma restando la cessazione della materia del contendere relativamente all'importo sgravato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 10.000,00, di cui € 2.000,00 per la fase cautelare”.
Avverso la suindicata pronunzia, la società ha proposto appello nel merito, ritenendo priva d'idonea motivazione la statuizione di prime cure, nonché, previa delibazione dell'istanza di sospensiva, sostenendo un danno grave e irreparabile al patrimonio della società, derivante, a titolo di fumus boni juris, dalla nullità della sentenza, laddove la stessa ha immotivamente statuito circa la legittima formazione del ruolo straordinario in carenza dei requisiti per la sua emissione (ex artt. 11, comma 3 e
2 15 bis d.p.r. 602/73) e, vieppiù, di motivazione sorreggente le due intimazioni di pagamento circa il fondato pericolo per la riscossione;
ed altresì a titolo di periculum in mora in relazione al pregiudizio incidente sul regolare andamento della società per il notevole aggravio temporale necessario ad ottenere ragione in giudizio sulla scorta di un pronunciamento definitivo.
Si è costituito l'Ufficio DPI di Milano depositando apposite controdeduzioni con le quali ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza camerale in data 27.1.2025, il Collegio ha rigettato con ordinanza la domanda cautelare, regolandone le spese di fase a carico dell'istante soccombente.
In vista dell'udienza di discussione nel merito, il patrocinatore dell'Ricorrente_1 s.r.l. ha depositato
Rappresentante_1istanza di interruzione del processo a seguito della morte del signor verificatasi medio tempore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, per quel che concerne l'istanza d'interruzione del processo per accertata morte dell'amministratore e rappresentante legale di società di capitali dotata di capacità giuridica autonoma, come già trascritto a verbale d'udienza, la Suprema Corte ha da tempo statuito l'inoperatività dell'evento interruttivo, in ragione della natura di persona giuridica con autonomia patrimoniale e personalità distinta e autonoma dalla persona fisica amministratore o legale rappresentante pro tempore, trattandosi di mero rapporto di mandato e non di rappresentanza sostanziale o di tutela o rappresentanza di persone fisiche incapaci (Corte di Cass. ord. n.2817/2018;
Corte di Cass., sent. 2305/2021).
Ne consegue che l'istanza non è accoglibile perché il denunziato evento non si pone quale causa d'interruzione del processo.
Non sono state impugnate le statuizioni che riguardano vizi formali del procedimento di notifica degli atti prodromici e di omesso contraddittorio preventivo, ovvero in ordine alla prescrizione e decadenza dal potere impositivo, unitamente alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, tutte contenute nella sentenza di primo grado.
L'Agenzia Entrate Riscossione, pur chiamata in giudizio non si è pertanto costituita.
L'unico motivo di ricorso afferisce meramente alla legittimità della formazione del ruolo straordinario, senza che siano stati riproposti gli ulteriori motivi già respinti in primo grado. Pertanto,
l'esame del Collegio verte esclusivamente su detto motivo.
Venendo al suo esame, il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e che non possa trovare accoglimento.
3 Al riguardo, si osserva che la doglianza riproduce le medesime argomentazioni svolte e rigettate in primo grado in relazione all'eccezione n.4, senza che si adduca nell'atto gravame una ricostruzione in fatto e diritto alternativa rispetto a quanto accertato dai primi Giudici.
Il ruolo straordinario si è formato ex lege poiché in base al controllo automatizzato circa la dichiarazione fiscale presentata dalla società e trasmessa all'Ufficio, non ha fatto seguito il versamento delle imposte autoliquidate.
Di detta formazione ex lege del ruolo, all'esito di omesso versamento di quanto autoliquidato dal contribuente, ha fornito piena ed approfondita motivazione il Collegio anteriore, laddove ha correttamente osservato, sulla scorta di una ricostruzione fattuale e giuridica scevra da censure, che:
“…non può accogliersi, perché infondata, neppure la contestazione della legittimità dell'iscrizione al ruolo straordinario, che nella fattispecie è previsto per legge come, peraltro, indicato nello stesso atto di recupero crediti, ritualmente notificato in data 8/11/2023, dove al punto 4 delle avvertenze in esso contenute è espressamente specificato quanto segue:“4) Riscossione conseguente alla notifica dell'atto di recupero In caso di mancato versamento diretto l'Ufficio, ai sensi dell'art. 27, comma 19, del dl 185/2008, procede alla riscossione coattiva delle somme complessivamente dovute, maggiorate degli ulteriori interessi maturati, mediante iscrizione a ruolo straordinaria ai sensi dell'art. 15 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602. Per il pagamento delle somme dovute iscritte a ruolo non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31 del dl n. 78/2010. Il rinvio alla disposizione di legge prevista dall'art. 27 comma 19, del dl 185/2008, contenuta sia nella cartella di pagamento che nell'atto di recupero credito, esplicita le ragioni che hanno giustificato l'iscrizione a ruolo straordinaria operata dall'Ufficio, rendendola pienamente legittima, in quanto è la legge stessa a prevedere espressamente che “in caso di mancato pagamento, entro il termine assegnato dall'Ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 15bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602”.
Non sussistono pertanto ragioni che inducono il Collegio a discostarsi dalle statuizioni cui sono pervenuti i Giudici di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico della società appellante e liquidate come da dispositivo a favore dell'Ufficio costituitosi in giudizio, Direzione Provinciale I di Milano.
PQM
1.Conferma la sentenza impugnata;
Ricorrente_12. condanna la società s.r.l. al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre il 15 per cento di spese generali a titolo di contributo forfettario.
4 Così deciso nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Relatore ed Estensore
Dott. Gianluca Braghò
5
Il Presidente
Dott. Mauro Vitiello
Depositata il 14/01/2026
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sull'appello proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5259/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 23/12/2024
1 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240052639712000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240052639712000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240087543319000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240087543319000 IVA-ALTRO 2020
nella causa in grado di appello iscritta al n.2086/2025 del Ruolo Generale, all'esito dell'udienza pubblica e visto il dispositivo n.7/2026 depositato il 13.1.2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso 2338/2024 notificato in data 24/04/2024, la società S.R.L. impugnava la cartella di pagamento n. 068/2024/00526397/12, notificata il 27/02/2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 132.259,67. Dette somme derivavano, in parte, dal ruolo straordinario n.2024/000058 reso esecutivo il 04/12/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Controlli, sulla base dell'atto di recupero.
T9BCR2100186/2023; in parte dal ruolo ordinario n. 2024/550048 reso esecutivo l'11.12.2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio territoriale di Milano 5, successivo alla comunicazione di irregolarità, atto n.02691552026, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 per il periodo di imposta 2019.
Con separato ricorso 2437/2024 notificato in data 30/04/2024, la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava la cartella di pagamento n. 68 2024 00875433 19, notificata il 24/04/2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 94.520,92;
Con sentenza n.5259/2024 depositata il 13.12.2024 i primi Giudici così si pronunciavano: ”La Corte
Tributaria di I Grado, sez. 6, rigetta il ricorso (fascicoli riuniti), ferma restando la cessazione della materia del contendere relativamente all'importo sgravato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 10.000,00, di cui € 2.000,00 per la fase cautelare”.
Avverso la suindicata pronunzia, la società ha proposto appello nel merito, ritenendo priva d'idonea motivazione la statuizione di prime cure, nonché, previa delibazione dell'istanza di sospensiva, sostenendo un danno grave e irreparabile al patrimonio della società, derivante, a titolo di fumus boni juris, dalla nullità della sentenza, laddove la stessa ha immotivamente statuito circa la legittima formazione del ruolo straordinario in carenza dei requisiti per la sua emissione (ex artt. 11, comma 3 e
2 15 bis d.p.r. 602/73) e, vieppiù, di motivazione sorreggente le due intimazioni di pagamento circa il fondato pericolo per la riscossione;
ed altresì a titolo di periculum in mora in relazione al pregiudizio incidente sul regolare andamento della società per il notevole aggravio temporale necessario ad ottenere ragione in giudizio sulla scorta di un pronunciamento definitivo.
Si è costituito l'Ufficio DPI di Milano depositando apposite controdeduzioni con le quali ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza camerale in data 27.1.2025, il Collegio ha rigettato con ordinanza la domanda cautelare, regolandone le spese di fase a carico dell'istante soccombente.
In vista dell'udienza di discussione nel merito, il patrocinatore dell'Ricorrente_1 s.r.l. ha depositato
Rappresentante_1istanza di interruzione del processo a seguito della morte del signor verificatasi medio tempore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, per quel che concerne l'istanza d'interruzione del processo per accertata morte dell'amministratore e rappresentante legale di società di capitali dotata di capacità giuridica autonoma, come già trascritto a verbale d'udienza, la Suprema Corte ha da tempo statuito l'inoperatività dell'evento interruttivo, in ragione della natura di persona giuridica con autonomia patrimoniale e personalità distinta e autonoma dalla persona fisica amministratore o legale rappresentante pro tempore, trattandosi di mero rapporto di mandato e non di rappresentanza sostanziale o di tutela o rappresentanza di persone fisiche incapaci (Corte di Cass. ord. n.2817/2018;
Corte di Cass., sent. 2305/2021).
Ne consegue che l'istanza non è accoglibile perché il denunziato evento non si pone quale causa d'interruzione del processo.
Non sono state impugnate le statuizioni che riguardano vizi formali del procedimento di notifica degli atti prodromici e di omesso contraddittorio preventivo, ovvero in ordine alla prescrizione e decadenza dal potere impositivo, unitamente alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, tutte contenute nella sentenza di primo grado.
L'Agenzia Entrate Riscossione, pur chiamata in giudizio non si è pertanto costituita.
L'unico motivo di ricorso afferisce meramente alla legittimità della formazione del ruolo straordinario, senza che siano stati riproposti gli ulteriori motivi già respinti in primo grado. Pertanto,
l'esame del Collegio verte esclusivamente su detto motivo.
Venendo al suo esame, il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e che non possa trovare accoglimento.
3 Al riguardo, si osserva che la doglianza riproduce le medesime argomentazioni svolte e rigettate in primo grado in relazione all'eccezione n.4, senza che si adduca nell'atto gravame una ricostruzione in fatto e diritto alternativa rispetto a quanto accertato dai primi Giudici.
Il ruolo straordinario si è formato ex lege poiché in base al controllo automatizzato circa la dichiarazione fiscale presentata dalla società e trasmessa all'Ufficio, non ha fatto seguito il versamento delle imposte autoliquidate.
Di detta formazione ex lege del ruolo, all'esito di omesso versamento di quanto autoliquidato dal contribuente, ha fornito piena ed approfondita motivazione il Collegio anteriore, laddove ha correttamente osservato, sulla scorta di una ricostruzione fattuale e giuridica scevra da censure, che:
“…non può accogliersi, perché infondata, neppure la contestazione della legittimità dell'iscrizione al ruolo straordinario, che nella fattispecie è previsto per legge come, peraltro, indicato nello stesso atto di recupero crediti, ritualmente notificato in data 8/11/2023, dove al punto 4 delle avvertenze in esso contenute è espressamente specificato quanto segue:“4) Riscossione conseguente alla notifica dell'atto di recupero In caso di mancato versamento diretto l'Ufficio, ai sensi dell'art. 27, comma 19, del dl 185/2008, procede alla riscossione coattiva delle somme complessivamente dovute, maggiorate degli ulteriori interessi maturati, mediante iscrizione a ruolo straordinaria ai sensi dell'art. 15 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602. Per il pagamento delle somme dovute iscritte a ruolo non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31 del dl n. 78/2010. Il rinvio alla disposizione di legge prevista dall'art. 27 comma 19, del dl 185/2008, contenuta sia nella cartella di pagamento che nell'atto di recupero credito, esplicita le ragioni che hanno giustificato l'iscrizione a ruolo straordinaria operata dall'Ufficio, rendendola pienamente legittima, in quanto è la legge stessa a prevedere espressamente che “in caso di mancato pagamento, entro il termine assegnato dall'Ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 15bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602”.
Non sussistono pertanto ragioni che inducono il Collegio a discostarsi dalle statuizioni cui sono pervenuti i Giudici di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico della società appellante e liquidate come da dispositivo a favore dell'Ufficio costituitosi in giudizio, Direzione Provinciale I di Milano.
PQM
1.Conferma la sentenza impugnata;
Ricorrente_12. condanna la società s.r.l. al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre il 15 per cento di spese generali a titolo di contributo forfettario.
4 Così deciso nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Relatore ed Estensore
Dott. Gianluca Braghò
5
Il Presidente
Dott. Mauro Vitiello