TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5288/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 5288/2021 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento del danno”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Parte_1
Francesca Piccolo;
- RICORRENTE –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Caruso;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.11.2021, adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1
con qualifica di Agente Tecnico Esattore (ATE) in virtù di molteplici
[...]
contratti a tempo determinato, dal 1991 al 30 maggio 2005, e di avere poi partecipato alla selezione pubblica del 24 aprile 2003 (riservata a coloro che avevano prestato
1 servizio per un periodo non inferiore a 90 giorni: i c.d. trimestrali storici) venendo quindi assunto a decorrere dal 1 giugno 2005 con la medesima qualifica in forza di un contratto a tempo parziale (30 ore) e indeterminato, lamentava che in data 13 novembre 2014 senza alcun preavviso detto rapporto era stato annullato dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza n. 301/2008 con la quale questo Ufficio, disapplicate sia la graduatoria del 2003 che la successiva deliberazione del
Commissario Straordinario n. 49/Comm del 12 maggio 2005, ritenute illegittime per mancata applicazione delle riserve di legge, aveva condannato il CAS ad assumere
24 soggetti, tra articolisti e LSU. Deduceva che da quella data si era innescato un aspro contenzioso con il per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, CP_1
ma sia in primo che in secondo grado le istanze del ricorrente erano state rigettate;
i
Giudici di prime e seconde cure, hanno ritenuto che, pur in assenza di una condanna specifica del all'annullamento dei contratti in corso, la sentenza n. CP_1
301/2008, spiegasse nei confronti dei controinteressati, che erano stati chiamati in giudizio, l'automatico effetto dell'annullamento del loro contratto di lavoro
(Sentenza n. 1785-2015 Abbriano ed altri). Riferiva che lo stesso, in presenza di un doppio conforme, non aveva potuto rivolgere le sue doglianze al Supremo Collegio
e, pertanto, la sua situazione si era amaramente consolidata e stante, peraltro, le preclusioni del rito Fornero, non aveva neppure potuto avanzare, in quelle sedi,
Contr domanda di risarcimento del danno. Aggiungeva che il aveva continuato a mantenere in servizio il dipendente fino al 2014 per la carenza cronica di personale, circostanza questa acclarata sia dai bandi per gli interinali (in atti) sia dalla delibera n. 35/2008. Inoltre la sentenza 301/2008, che tanto aveva inciso sulla vita dello stesso, era passata in giudicato solo nel 2018 (Cassazione 8558/2018) e fino a quella data lo stesso aveva in sé la speranza che i giudici della legittimità potessero censurare la sentenza di per la inapplicabilità al CAS della normativa Parte_2
invocata dal primo Giudice. Riferiva che che il nel 2014 aveva licenziato CP_1
24 dei dipendenti assunti nel 2005, ma aveva assunto nel 2008 (alla notifica della sentenza ) solo 20 riservisti: circostanza che era stata appresa dallo stesso, con la notifica, quale controinteressato, di due ricorsi depositati davanti a questa sezione
(RG 632/2013 RG 3234/2015) da altri LSU e ARTICOLISTI volti a ricoprire quei 4 posti rimasti liberi rispetto alla delibera di programmazione di copertura di posti vacanti in pianta organica fatta del 2005 e ciò, purtroppo, solo dopo il rigetto del reclamo . Per_1
2 Contr
Pertanto chiedeva la condanna del al risarcimento di tutti i danni derivatigli dalla lesione del legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto di lavoro
Contr ingenerato dal che aveva continuato a mantenerlo in servizio fino al 2014, avvantaggiandosi della sua prestazione lavorativa vista la carenza cronica di personale, anche dopo la pronuncia del 2008 e la declaratoria di improcedibilità dell'appello del 2012. In particolare chiedeva il ristoro dei danni patrimoniali, quantificati in complessivi € 431.744,04 quali retribuzioni che avrebbe percepito dal dicembre 2014 al 04.07.2032 (raggiungimento del 65.mo anno d'età) ed € 135720,00 quale ratei di pensione da 65 anni fino a 80 anni quale sopravvivenza media al netto della pensione sociale che allo stesso spetterebbe e che presuntivamente viene calcolata in € 780,00 ( 780X13 X15 anni = 152100) ed al netto di altri eventuali redditi conseguiti nelle more del giudizio.
Nella resistenza del convenuto, esperito il tentativo di conciliazione e sostituita l'udienza del 15.04.2025 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
Va preliminarmente rilevato che con le note del 9 ottobre 2023 il ricorrente ha
Contr dedotto di essere stato assunto alle dipendenze del in data 21 giugno 2023 con contratto a tempo indeterminato e parziale al 25%, seppur all'esito del superamento del concorso pubblico per titoli e prova idoneativa per la copertura di n. 105 posti di
Agente Tecnico Esattore, indetto con delibera n. 54/CD del 28 dicembre 2021. Ha chiesto, dunque, di decurtare dal preteso risarcimento le somme percepite con decorrenza dal 21 giugno 2023 e quelle percipiende, insistendo per il resto nella pretesa risarcitoria.
A fondamento della domanda egli ha sostenuto l'illiceità della condotta datoriale per avere il : - dapprima formato illegittimamente una graduatoria senza CP_1
applicazione delle riserve in favore degli LSU e degli Articolisti, ledendo il suo diritto all'espletamento di una procedura concorsuale legittima;
- e poi mantenuto in essere il rapporto di lavoro con lo stesso instaurato, superando le 49 unità programmate con delibera del 2005, anche dopo la condanna ricevuta con sentenza nel 2008 e la conseguente assunzione dei 20 riservisti;
- omesso di annullare tale contratto anche dopo la rinuncia all'inibitoria formulata davanti alla Corte d'appello il 10 luglio 2008, sebbene solo fino alla udienza di discussione sull'inibitoria il legale del avesse ritenuto legittima la permanenza in servizio dei lavoratori CP_1 ordinari, quali l'odierno ricorrente;
- omesso di annullare il rapporto anche dopo la declaratoria di improcedibilità dell'appello, dichiarata nel 2012, nonostante avesse
3 condizionato a tale evento la risoluzione dei contratti. Nonché: - per essersi avvantaggiato illegittimamente della sua prestazione lavorativa fino al 13 novembre
2014 al fine di fronteggiare la cronica carenza di personale.
In definitiva, nella prospettiva del ricorrente, la responsabilità del sarebbe CP_1
configurabile sotto duplice profilo: quale inadempimento contrattuale, per aver esso risolto il contratto, affetto da vizi riconducibili alla condotta colposa e/o dolosa della pubblica amministrazione, senza aver annullato gli atti presupposti;
quale illecito civile, per violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 2043 c.c., per aver abusato del rapporto di lavoro instaurato con lo stesso al solo fine di soddisfare proprie esigenze, ingenerando in lui l'incolpevole e legittimo affidamento sia sulla legittimità della procedura concorsuale che nella stabilità del rapporto e privandolo della possibilità di ricercare altre occasioni di lavoro.
La pretesa risulta priva di fondamento sotto entrambi i profili.
Ai fini della decisione della presente controversia occorre chiarire che fino al 2021 il resistente aveva natura di ente pubblico non economico, sottoposto a CP_1
controllo e vigilanza della Regione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in diversi arresti (v. Cass. S.U. n. 185/2001, Corte Cost. ord. n.
226/2011, pareri C.G.A. Regione Sicilia n. 841/2010 e n. 805/2012 e, di recente,
Cass. ord. n. 3112/2012 sui criteri applicabili per determinare la competenza per territorio).
Pertanto, i rapporti di lavoro instaurati dal CAS soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001 (v. Cass. n.
3558/2021).
Orbene, quanto alla presunta responsabilità contrattuale va, anzitutto, precisato che la nullità del contratto di lavoro concluso tra e il Parte_3 CP_1 CP_1
è stata accertata giudizialmente con Ordinanza n. 6557/15 del Controparte_1
31/03/2015; avverso detta Ordinanza è stata proposta opposizione, dagli altri colleghi del ricorrente, dandosi vita al giudizio scritto al n. 2406/2015 RGAC del Tribunale del Lavoro di Messina, conclusosi con sentenza n. 1785/2015 del 27/10/2015, allegata in atti.
Quest'ultima ha statuito che “nei giudizi ove viene riconosciuto il diritto all'assunzione dei ricorrenti, viene contestualmente accertata la irregolarità dell'assunzione di altri soggetti. In particolare, la verifica circa la violazione di norme sostanziali o procedurali ha effetto estintivo del rapporto di lavoro illegittimo precedentemente instaurato (…) in tale contesto, la pronuncia che accerta la
4 fondatezza della domanda di coloro che chiedono l'assunzione produce contestualmente l'effetto estintivo del rapporto di lavoro avviato in violazione delle norme di legge”.
Ivi si è in particolare rilevato che “la violazione di norme (come quelle che prevedono riserve) volte a regolamentare il reclutamento del personale del pubblico impiego, si pone in contrasto con precetti costituzionali dotati di valenza indubbiamente imperativa. Nella specie, dunque, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato senza il rispetto delle riserve di legge comporta la nullità dei contratti stipulati tra il CAS ed il ricorrente, in quanto l'illegittimità dell'azione amministrativa appare contraria ai principi cogenti di cui all'art. 97 Cost.”.
Il principio è stato più di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che “il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori che di dette quote non abbia tenuto conto e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato con un aspirante all'assunzione non ricompreso nella categoria protetta nei casi in cui il posto di lavoro doveva essere assegnato ad un riservatario”. La Corte ha peraltro specificato che, trattandosi di vizio genetico del contratto, l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, è legittimata a farlo valere unilateralmente, equivalendo tale condotta a quella del contraente “che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale” (v. Cass. n. 17002/2019, resa in fattispecie speculare in cui altro lavoratore aveva impugnato la decisione della Corte d'Appello di Messina che aveva respinto il reclamo avverso la sentenza di questo ufficio che, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 1 della legge n. 92/2012, aveva confermato l'ordinanza resa nella fase sommaria e rigettato la domanda, proposta nei confronti del
[...]
volta ad ottenere la disapplicazione o, comunque, Controparte_1
l'accertamento della nullità, invalidità o inefficacia del provvedimento comunicato il
14 novembre 2014, con il quale era stata disposta la cessazione immediata del rapporto di lavoro, e la conseguente condanna del alla reintegrazione ed al CP_1
risarcimento del danno;
idem in Cass. n. 11951/2019).
Quanto poi alla qualificazione del vizio, la S.C. ha rilevato che esso rientra nella categoria delle nullità ex art. 1418, comma 1, c.c., alla quale vanno attratte “non solo quelle disposizioni che si riferiscono alla struttura ed al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che «in assoluto, oppure in presenza o in difetto di
5 determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto (…) Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo »
(Cass. S.U. n. 26724/2007)” (cfr. anche Cass. n. 14809/2020 secondo cui sicché ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla norme inderogabili, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione dello Stato e degli enti pubblici in generale, anche nel loro ruolo di datori di lavoro nell'impiego pubblico contrattualizzato).
Ciò induce a escludere in radice la possibilità di configurare nella specie una responsabilità contrattuale del datore di lavoro per la risoluzione di un contratto che era invalido ab origine (v. art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che prevede in genere l'automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta la violazione delle norme inerenti l'assunzione) e che, dunque, doveva essere rimosso, palesandosi del tutto priva di fondamento la pretesa del ricorrente volta ad ottenere il risarcimento, ex art. 1218 c.c., del danno subito, in misura pari alle retribuzioni perdute. Si è pure affermato che nel pubblico impiego privatizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma imperativa, il dipendente non può far valere l'affidamento riposto sulla legittimità dell'assunzione per fondare una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ma può esercitare l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c., con onere della prova a suo carico del pregiudizio subito, al fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese sostenute e dal mancato guadagno derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro.
Ma la responsabilità della pubblica amministrazione è esclusa laddove – come nella specie – la nullità del contratto di impiego dipenda dalla violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni, che si presumono conosciute dalla generalità dei cittadini, purché le circostanze di fatto dalle quali dipende l'invalidità dell'assunzione fossero conosciute o conoscibili mediante l'uso della normale diligenza (v. Cass. n. 2316/2020).
Costituisce, poi, ius receptum il principio secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile
6 anche alla P.A.; la normativa, posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, copre unicamente il sinallagma retributivo, nonché i connessi effetti pensionistici e previdenziali che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il loro momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità (v. Cass. n. 32263/2021).
Tra gli effetti fatti salvi dall'art. 2126 c.c. non rientrano, pertanto, il diritto a successive assunzioni ovvero ad eventuali avanzamenti di carriera né tantomeno quello a continuare a svolgere la prestazione (v. Cass. n. 23645/2016); ne consegue che, fermo il diritto del lavoratore alle retribuzioni dovute per la prestazione resa, nonché l'irripetibilità di quelle già corrisposte - in relazione alle quali, tuttavia, il ricorrente nulla ha dedotto, limitando la propria domanda alla sola pretesa risarcitoria per il disposto annullamento – non può tenersi conto ad altri fini del predetto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum”.
Va escluso, altresì, che il comportamento tenuto dal CAS successivamente alla pronuncia del 2008 del Tribunale di Messina (dichiarativa del diritto dei riservisti all'assunzione) possa rilevare a titolo di responsabilità extracontrattuale per lesione di un legittimo affidamento ingenerato nel lavoratore dalla ritardata risoluzione del rapporto.
Anzitutto la P.A. nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato non può agire con gli istituti dell'autotutela, non potendo così trovare applicazione, in mancanza di provvedimenti autoritativi, la l. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo (v. Cass. n. 15444 e n. 16088 del 2016, richiamate più di recente da
Cass. n. 6775/2017).
Ciò comporta, altresì, che la nullità del rapporto di lavoro privatizzato per contrarietà con norme imperative non possa rapportarsi all'ipotesi dell'annullamento o della revoca dell'atto amministrativo illegittimo, con conseguente esclusione della tutela del privato che su quell'atto abbia maturato un legittimo affidamento incolpevole (tutela ammessa, invece, da Cass. S.U. n. 17586/2015, con tutela risarcitoria demandata alla giurisdizione del giudice ordinario, nel diverso caso della lesione dell'affidamento sull'attività della p.a., dipendente dall'annullamento in sede giurisdizionale della concessione di costruzione di un'opera in area demaniale e successiva gestione di un pubblico servizio).
7 L'equiparazione del lavoro pubblico contrattualizzato a quello privato non è però totale, permanendo differenze, seppur attenuate, in ragione della persistenza di una significativa relazione tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, con la conseguenza che i principi di legalità e imparzialità, insieme ai canoni della correttezza e della buona fede, concorrono comunque a conformare la condotta della P.A. e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro (v. Cass. n. 6775/2017 cit.).
La natura privatistica dell'impiego non esclude allora che l'Amministrazione possa legittimamente risolvere il rapporto affetto da nullità insanabile, rispondendo tale agire anche a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale “Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa”.
Il lavoratore potrà, dunque, richiedere unicamente il risarcimento del danno per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, di cui assume l'onere della prova, ma non promuovere l'azione risarcitoria per lesione dell'affidamento incolpevole, che ha come presupposto l'agire autoritativo dell'amministrazione.
Sul punto, già la Corte d'Appello, con la sentenza n. 1123/2016, ha precisato che
“pur potendosi ricavare dalla stessa delibera n. 35/CD del 27 maggio 2008 la volontà
[del ] di “non procedere alla risoluzione del rapporto dei 24 lavoratori CP_1 ordinari almeno fino all'emanazione della sentenza definitiva” (…) è palese che tale comportamento venne adottato non già con la volontà di costituire nuovi rapporti con i lavoratori ordinari, ma per mantenere costoro in servizio fino alla definizione del giudizio, allo scopo di evitare eventuali pretese risarcitorie, che si paventavano per l'ipotesi di riforma della decisione di primo grado, nonché in considerazione della permanente vacanza di posti di ATE (…) né si poteva ritenere sussistente la volontà di mantenerli in servizio di ruolo indefinitivamente”. La Corte ha rilevato, infatti, che Contr non può considerarsi il comportamento del “come un comportamento concludente, utile al fine di riconoscere la volontà dell'ente di estendere le assunzioni di ATE oltre le prospettive programmatiche (…) dovendosi ribadire che in caso di violazione da parte della pa di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione dei lavoratori non possono costituirsi rapporti di lavoro con le medesime amministrazioni in applicazione, ancora una volta, della regola sulla nullità posta dall'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 (…) il perdurare della situazione di esubero dei
8 lavoratori in servizio rispetto a quello programmato e deliberato non può portare dunque al consolidamento dei rapporti irregolari e ne impone la risoluzione”.
E di tale irregolarità era più che consapevole il ricorrente, il quale ha avuto contezza della illegittimità dell'assunzione pressocché contestualmente alla assunzione medesima giacché è stato proposto ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro da parte degli e che hanno dedotto la illegittimità Parte_4 Controparte_3
della Delibera di assunzione del ricorrente e di altri lavoratori, per l'omessa considerazione delle riserve di legge, e lo stesso ricorrente ha avuto modo di seguire il giudizio, conclusosi con l'accertamento della illegittimità dell'assunzione, giudizio che lo ha visto direttamente interessato, e di prendere atto della lamentata illegittimità.
Né ancora possono dirsi violati i principi di buona fede e correttezza e, per l'effetto, ritenersi meritevole di tutela la speranza del ricorrente circa la stabilità del rapporto, atteso che con delibera n. 35/CD del 27 maggio 2008, di “assunzione n. 24 unità lavorative con qualifica di ATE part-time a tempo indeterminato in esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina n. 301/08”, il CP_1
aveva ritenuto opportuno non procedere alla risoluzione dei 24 lavoratori ordinari
“almeno fino all'emanazione della sentenza definitiva” e ciò sia in considerazione delle note carenze di organico, che per evitare di esporsi al rischio di pretese risarcitorie derivanti dall'eventuale accoglimento delle ragioni dei controinteressati, condividendo sul punto le conclusioni del legale dell'ente, secondo il quale “il CAS ha l'obbligo di provvedere all'assunzione dei riservisti (…) di contro si dovrebbe provvedere alla risoluzione del rapporto con i dipendenti sostituiti dai riservisti”.
E' lo stesso ricorrente poi ad ammettere che la sentenza del 2008, che accertava l'illegittimità della procedura, è divenuta definitiva solo nel 2018. Va escluso dunque che la condotta contestata abbia potuto far sorgere in capo al lavoratore un affidamento, legittimo e incolpevole, e che comunque essa sia scorretta.
Il ricorrente infatti era consapevole della precarietà del suo impiego e ben avrebbe potuto, (se non dalla notifica del ricorso proposto nel 2005 dai riservisti, almeno) dal
2008, quando ancora aveva circa 40 anni, attivarsi diligentemente per cercare un'altra occupazione. Egli, invece, ha ritenuto più conveniente proseguire il rapporto, percependo il relativo trattamento economico e retributivo, e quindi ha tratto dapprima dalla illegittimità della procedura e poi dall'inerzia nella risoluzione del contratto un evidente vantaggio e non un danno. La pretesa va, quindi, integralmente respinta, così conformandosi a quanto statuito in fattispecie analoga da altro
9 precedente dell'Ufficio (sentenza n. 1963/2023), che si condivide e si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
La particolarità della vicenda e la controvertibilità della questione giustificano tuttavia la compensazione per metà delle spese del giudizio che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, ma applicando i minimi per la esistenza di altri giudizi analoghi, in 2.315 euro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- rigetta integralmente le domande;
- condanna il ricorrente a rifondere al C.A.S. metà delle spese di lite, che liquida – già ridotte- in € 2.315,00 oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 5288/2021 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento del danno”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Parte_1
Francesca Piccolo;
- RICORRENTE –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Caruso;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.11.2021, adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1
con qualifica di Agente Tecnico Esattore (ATE) in virtù di molteplici
[...]
contratti a tempo determinato, dal 1991 al 30 maggio 2005, e di avere poi partecipato alla selezione pubblica del 24 aprile 2003 (riservata a coloro che avevano prestato
1 servizio per un periodo non inferiore a 90 giorni: i c.d. trimestrali storici) venendo quindi assunto a decorrere dal 1 giugno 2005 con la medesima qualifica in forza di un contratto a tempo parziale (30 ore) e indeterminato, lamentava che in data 13 novembre 2014 senza alcun preavviso detto rapporto era stato annullato dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza n. 301/2008 con la quale questo Ufficio, disapplicate sia la graduatoria del 2003 che la successiva deliberazione del
Commissario Straordinario n. 49/Comm del 12 maggio 2005, ritenute illegittime per mancata applicazione delle riserve di legge, aveva condannato il CAS ad assumere
24 soggetti, tra articolisti e LSU. Deduceva che da quella data si era innescato un aspro contenzioso con il per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, CP_1
ma sia in primo che in secondo grado le istanze del ricorrente erano state rigettate;
i
Giudici di prime e seconde cure, hanno ritenuto che, pur in assenza di una condanna specifica del all'annullamento dei contratti in corso, la sentenza n. CP_1
301/2008, spiegasse nei confronti dei controinteressati, che erano stati chiamati in giudizio, l'automatico effetto dell'annullamento del loro contratto di lavoro
(Sentenza n. 1785-2015 Abbriano ed altri). Riferiva che lo stesso, in presenza di un doppio conforme, non aveva potuto rivolgere le sue doglianze al Supremo Collegio
e, pertanto, la sua situazione si era amaramente consolidata e stante, peraltro, le preclusioni del rito Fornero, non aveva neppure potuto avanzare, in quelle sedi,
Contr domanda di risarcimento del danno. Aggiungeva che il aveva continuato a mantenere in servizio il dipendente fino al 2014 per la carenza cronica di personale, circostanza questa acclarata sia dai bandi per gli interinali (in atti) sia dalla delibera n. 35/2008. Inoltre la sentenza 301/2008, che tanto aveva inciso sulla vita dello stesso, era passata in giudicato solo nel 2018 (Cassazione 8558/2018) e fino a quella data lo stesso aveva in sé la speranza che i giudici della legittimità potessero censurare la sentenza di per la inapplicabilità al CAS della normativa Parte_2
invocata dal primo Giudice. Riferiva che che il nel 2014 aveva licenziato CP_1
24 dei dipendenti assunti nel 2005, ma aveva assunto nel 2008 (alla notifica della sentenza ) solo 20 riservisti: circostanza che era stata appresa dallo stesso, con la notifica, quale controinteressato, di due ricorsi depositati davanti a questa sezione
(RG 632/2013 RG 3234/2015) da altri LSU e ARTICOLISTI volti a ricoprire quei 4 posti rimasti liberi rispetto alla delibera di programmazione di copertura di posti vacanti in pianta organica fatta del 2005 e ciò, purtroppo, solo dopo il rigetto del reclamo . Per_1
2 Contr
Pertanto chiedeva la condanna del al risarcimento di tutti i danni derivatigli dalla lesione del legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto di lavoro
Contr ingenerato dal che aveva continuato a mantenerlo in servizio fino al 2014, avvantaggiandosi della sua prestazione lavorativa vista la carenza cronica di personale, anche dopo la pronuncia del 2008 e la declaratoria di improcedibilità dell'appello del 2012. In particolare chiedeva il ristoro dei danni patrimoniali, quantificati in complessivi € 431.744,04 quali retribuzioni che avrebbe percepito dal dicembre 2014 al 04.07.2032 (raggiungimento del 65.mo anno d'età) ed € 135720,00 quale ratei di pensione da 65 anni fino a 80 anni quale sopravvivenza media al netto della pensione sociale che allo stesso spetterebbe e che presuntivamente viene calcolata in € 780,00 ( 780X13 X15 anni = 152100) ed al netto di altri eventuali redditi conseguiti nelle more del giudizio.
Nella resistenza del convenuto, esperito il tentativo di conciliazione e sostituita l'udienza del 15.04.2025 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
Va preliminarmente rilevato che con le note del 9 ottobre 2023 il ricorrente ha
Contr dedotto di essere stato assunto alle dipendenze del in data 21 giugno 2023 con contratto a tempo indeterminato e parziale al 25%, seppur all'esito del superamento del concorso pubblico per titoli e prova idoneativa per la copertura di n. 105 posti di
Agente Tecnico Esattore, indetto con delibera n. 54/CD del 28 dicembre 2021. Ha chiesto, dunque, di decurtare dal preteso risarcimento le somme percepite con decorrenza dal 21 giugno 2023 e quelle percipiende, insistendo per il resto nella pretesa risarcitoria.
A fondamento della domanda egli ha sostenuto l'illiceità della condotta datoriale per avere il : - dapprima formato illegittimamente una graduatoria senza CP_1
applicazione delle riserve in favore degli LSU e degli Articolisti, ledendo il suo diritto all'espletamento di una procedura concorsuale legittima;
- e poi mantenuto in essere il rapporto di lavoro con lo stesso instaurato, superando le 49 unità programmate con delibera del 2005, anche dopo la condanna ricevuta con sentenza nel 2008 e la conseguente assunzione dei 20 riservisti;
- omesso di annullare tale contratto anche dopo la rinuncia all'inibitoria formulata davanti alla Corte d'appello il 10 luglio 2008, sebbene solo fino alla udienza di discussione sull'inibitoria il legale del avesse ritenuto legittima la permanenza in servizio dei lavoratori CP_1 ordinari, quali l'odierno ricorrente;
- omesso di annullare il rapporto anche dopo la declaratoria di improcedibilità dell'appello, dichiarata nel 2012, nonostante avesse
3 condizionato a tale evento la risoluzione dei contratti. Nonché: - per essersi avvantaggiato illegittimamente della sua prestazione lavorativa fino al 13 novembre
2014 al fine di fronteggiare la cronica carenza di personale.
In definitiva, nella prospettiva del ricorrente, la responsabilità del sarebbe CP_1
configurabile sotto duplice profilo: quale inadempimento contrattuale, per aver esso risolto il contratto, affetto da vizi riconducibili alla condotta colposa e/o dolosa della pubblica amministrazione, senza aver annullato gli atti presupposti;
quale illecito civile, per violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 2043 c.c., per aver abusato del rapporto di lavoro instaurato con lo stesso al solo fine di soddisfare proprie esigenze, ingenerando in lui l'incolpevole e legittimo affidamento sia sulla legittimità della procedura concorsuale che nella stabilità del rapporto e privandolo della possibilità di ricercare altre occasioni di lavoro.
La pretesa risulta priva di fondamento sotto entrambi i profili.
Ai fini della decisione della presente controversia occorre chiarire che fino al 2021 il resistente aveva natura di ente pubblico non economico, sottoposto a CP_1
controllo e vigilanza della Regione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in diversi arresti (v. Cass. S.U. n. 185/2001, Corte Cost. ord. n.
226/2011, pareri C.G.A. Regione Sicilia n. 841/2010 e n. 805/2012 e, di recente,
Cass. ord. n. 3112/2012 sui criteri applicabili per determinare la competenza per territorio).
Pertanto, i rapporti di lavoro instaurati dal CAS soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001 (v. Cass. n.
3558/2021).
Orbene, quanto alla presunta responsabilità contrattuale va, anzitutto, precisato che la nullità del contratto di lavoro concluso tra e il Parte_3 CP_1 CP_1
è stata accertata giudizialmente con Ordinanza n. 6557/15 del Controparte_1
31/03/2015; avverso detta Ordinanza è stata proposta opposizione, dagli altri colleghi del ricorrente, dandosi vita al giudizio scritto al n. 2406/2015 RGAC del Tribunale del Lavoro di Messina, conclusosi con sentenza n. 1785/2015 del 27/10/2015, allegata in atti.
Quest'ultima ha statuito che “nei giudizi ove viene riconosciuto il diritto all'assunzione dei ricorrenti, viene contestualmente accertata la irregolarità dell'assunzione di altri soggetti. In particolare, la verifica circa la violazione di norme sostanziali o procedurali ha effetto estintivo del rapporto di lavoro illegittimo precedentemente instaurato (…) in tale contesto, la pronuncia che accerta la
4 fondatezza della domanda di coloro che chiedono l'assunzione produce contestualmente l'effetto estintivo del rapporto di lavoro avviato in violazione delle norme di legge”.
Ivi si è in particolare rilevato che “la violazione di norme (come quelle che prevedono riserve) volte a regolamentare il reclutamento del personale del pubblico impiego, si pone in contrasto con precetti costituzionali dotati di valenza indubbiamente imperativa. Nella specie, dunque, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato senza il rispetto delle riserve di legge comporta la nullità dei contratti stipulati tra il CAS ed il ricorrente, in quanto l'illegittimità dell'azione amministrativa appare contraria ai principi cogenti di cui all'art. 97 Cost.”.
Il principio è stato più di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che “il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori che di dette quote non abbia tenuto conto e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato con un aspirante all'assunzione non ricompreso nella categoria protetta nei casi in cui il posto di lavoro doveva essere assegnato ad un riservatario”. La Corte ha peraltro specificato che, trattandosi di vizio genetico del contratto, l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, è legittimata a farlo valere unilateralmente, equivalendo tale condotta a quella del contraente “che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale” (v. Cass. n. 17002/2019, resa in fattispecie speculare in cui altro lavoratore aveva impugnato la decisione della Corte d'Appello di Messina che aveva respinto il reclamo avverso la sentenza di questo ufficio che, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 1 della legge n. 92/2012, aveva confermato l'ordinanza resa nella fase sommaria e rigettato la domanda, proposta nei confronti del
[...]
volta ad ottenere la disapplicazione o, comunque, Controparte_1
l'accertamento della nullità, invalidità o inefficacia del provvedimento comunicato il
14 novembre 2014, con il quale era stata disposta la cessazione immediata del rapporto di lavoro, e la conseguente condanna del alla reintegrazione ed al CP_1
risarcimento del danno;
idem in Cass. n. 11951/2019).
Quanto poi alla qualificazione del vizio, la S.C. ha rilevato che esso rientra nella categoria delle nullità ex art. 1418, comma 1, c.c., alla quale vanno attratte “non solo quelle disposizioni che si riferiscono alla struttura ed al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che «in assoluto, oppure in presenza o in difetto di
5 determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto (…) Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo »
(Cass. S.U. n. 26724/2007)” (cfr. anche Cass. n. 14809/2020 secondo cui sicché ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla norme inderogabili, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione dello Stato e degli enti pubblici in generale, anche nel loro ruolo di datori di lavoro nell'impiego pubblico contrattualizzato).
Ciò induce a escludere in radice la possibilità di configurare nella specie una responsabilità contrattuale del datore di lavoro per la risoluzione di un contratto che era invalido ab origine (v. art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che prevede in genere l'automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta la violazione delle norme inerenti l'assunzione) e che, dunque, doveva essere rimosso, palesandosi del tutto priva di fondamento la pretesa del ricorrente volta ad ottenere il risarcimento, ex art. 1218 c.c., del danno subito, in misura pari alle retribuzioni perdute. Si è pure affermato che nel pubblico impiego privatizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma imperativa, il dipendente non può far valere l'affidamento riposto sulla legittimità dell'assunzione per fondare una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ma può esercitare l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c., con onere della prova a suo carico del pregiudizio subito, al fine di ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese sostenute e dal mancato guadagno derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro.
Ma la responsabilità della pubblica amministrazione è esclusa laddove – come nella specie – la nullità del contratto di impiego dipenda dalla violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni, che si presumono conosciute dalla generalità dei cittadini, purché le circostanze di fatto dalle quali dipende l'invalidità dell'assunzione fossero conosciute o conoscibili mediante l'uso della normale diligenza (v. Cass. n. 2316/2020).
Costituisce, poi, ius receptum il principio secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile
6 anche alla P.A.; la normativa, posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, copre unicamente il sinallagma retributivo, nonché i connessi effetti pensionistici e previdenziali che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il loro momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità (v. Cass. n. 32263/2021).
Tra gli effetti fatti salvi dall'art. 2126 c.c. non rientrano, pertanto, il diritto a successive assunzioni ovvero ad eventuali avanzamenti di carriera né tantomeno quello a continuare a svolgere la prestazione (v. Cass. n. 23645/2016); ne consegue che, fermo il diritto del lavoratore alle retribuzioni dovute per la prestazione resa, nonché l'irripetibilità di quelle già corrisposte - in relazione alle quali, tuttavia, il ricorrente nulla ha dedotto, limitando la propria domanda alla sola pretesa risarcitoria per il disposto annullamento – non può tenersi conto ad altri fini del predetto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum”.
Va escluso, altresì, che il comportamento tenuto dal CAS successivamente alla pronuncia del 2008 del Tribunale di Messina (dichiarativa del diritto dei riservisti all'assunzione) possa rilevare a titolo di responsabilità extracontrattuale per lesione di un legittimo affidamento ingenerato nel lavoratore dalla ritardata risoluzione del rapporto.
Anzitutto la P.A. nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato non può agire con gli istituti dell'autotutela, non potendo così trovare applicazione, in mancanza di provvedimenti autoritativi, la l. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo (v. Cass. n. 15444 e n. 16088 del 2016, richiamate più di recente da
Cass. n. 6775/2017).
Ciò comporta, altresì, che la nullità del rapporto di lavoro privatizzato per contrarietà con norme imperative non possa rapportarsi all'ipotesi dell'annullamento o della revoca dell'atto amministrativo illegittimo, con conseguente esclusione della tutela del privato che su quell'atto abbia maturato un legittimo affidamento incolpevole (tutela ammessa, invece, da Cass. S.U. n. 17586/2015, con tutela risarcitoria demandata alla giurisdizione del giudice ordinario, nel diverso caso della lesione dell'affidamento sull'attività della p.a., dipendente dall'annullamento in sede giurisdizionale della concessione di costruzione di un'opera in area demaniale e successiva gestione di un pubblico servizio).
7 L'equiparazione del lavoro pubblico contrattualizzato a quello privato non è però totale, permanendo differenze, seppur attenuate, in ragione della persistenza di una significativa relazione tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, con la conseguenza che i principi di legalità e imparzialità, insieme ai canoni della correttezza e della buona fede, concorrono comunque a conformare la condotta della P.A. e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro (v. Cass. n. 6775/2017 cit.).
La natura privatistica dell'impiego non esclude allora che l'Amministrazione possa legittimamente risolvere il rapporto affetto da nullità insanabile, rispondendo tale agire anche a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale “Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa”.
Il lavoratore potrà, dunque, richiedere unicamente il risarcimento del danno per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, di cui assume l'onere della prova, ma non promuovere l'azione risarcitoria per lesione dell'affidamento incolpevole, che ha come presupposto l'agire autoritativo dell'amministrazione.
Sul punto, già la Corte d'Appello, con la sentenza n. 1123/2016, ha precisato che
“pur potendosi ricavare dalla stessa delibera n. 35/CD del 27 maggio 2008 la volontà
[del ] di “non procedere alla risoluzione del rapporto dei 24 lavoratori CP_1 ordinari almeno fino all'emanazione della sentenza definitiva” (…) è palese che tale comportamento venne adottato non già con la volontà di costituire nuovi rapporti con i lavoratori ordinari, ma per mantenere costoro in servizio fino alla definizione del giudizio, allo scopo di evitare eventuali pretese risarcitorie, che si paventavano per l'ipotesi di riforma della decisione di primo grado, nonché in considerazione della permanente vacanza di posti di ATE (…) né si poteva ritenere sussistente la volontà di mantenerli in servizio di ruolo indefinitivamente”. La Corte ha rilevato, infatti, che Contr non può considerarsi il comportamento del “come un comportamento concludente, utile al fine di riconoscere la volontà dell'ente di estendere le assunzioni di ATE oltre le prospettive programmatiche (…) dovendosi ribadire che in caso di violazione da parte della pa di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione dei lavoratori non possono costituirsi rapporti di lavoro con le medesime amministrazioni in applicazione, ancora una volta, della regola sulla nullità posta dall'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 (…) il perdurare della situazione di esubero dei
8 lavoratori in servizio rispetto a quello programmato e deliberato non può portare dunque al consolidamento dei rapporti irregolari e ne impone la risoluzione”.
E di tale irregolarità era più che consapevole il ricorrente, il quale ha avuto contezza della illegittimità dell'assunzione pressocché contestualmente alla assunzione medesima giacché è stato proposto ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro da parte degli e che hanno dedotto la illegittimità Parte_4 Controparte_3
della Delibera di assunzione del ricorrente e di altri lavoratori, per l'omessa considerazione delle riserve di legge, e lo stesso ricorrente ha avuto modo di seguire il giudizio, conclusosi con l'accertamento della illegittimità dell'assunzione, giudizio che lo ha visto direttamente interessato, e di prendere atto della lamentata illegittimità.
Né ancora possono dirsi violati i principi di buona fede e correttezza e, per l'effetto, ritenersi meritevole di tutela la speranza del ricorrente circa la stabilità del rapporto, atteso che con delibera n. 35/CD del 27 maggio 2008, di “assunzione n. 24 unità lavorative con qualifica di ATE part-time a tempo indeterminato in esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina n. 301/08”, il CP_1
aveva ritenuto opportuno non procedere alla risoluzione dei 24 lavoratori ordinari
“almeno fino all'emanazione della sentenza definitiva” e ciò sia in considerazione delle note carenze di organico, che per evitare di esporsi al rischio di pretese risarcitorie derivanti dall'eventuale accoglimento delle ragioni dei controinteressati, condividendo sul punto le conclusioni del legale dell'ente, secondo il quale “il CAS ha l'obbligo di provvedere all'assunzione dei riservisti (…) di contro si dovrebbe provvedere alla risoluzione del rapporto con i dipendenti sostituiti dai riservisti”.
E' lo stesso ricorrente poi ad ammettere che la sentenza del 2008, che accertava l'illegittimità della procedura, è divenuta definitiva solo nel 2018. Va escluso dunque che la condotta contestata abbia potuto far sorgere in capo al lavoratore un affidamento, legittimo e incolpevole, e che comunque essa sia scorretta.
Il ricorrente infatti era consapevole della precarietà del suo impiego e ben avrebbe potuto, (se non dalla notifica del ricorso proposto nel 2005 dai riservisti, almeno) dal
2008, quando ancora aveva circa 40 anni, attivarsi diligentemente per cercare un'altra occupazione. Egli, invece, ha ritenuto più conveniente proseguire il rapporto, percependo il relativo trattamento economico e retributivo, e quindi ha tratto dapprima dalla illegittimità della procedura e poi dall'inerzia nella risoluzione del contratto un evidente vantaggio e non un danno. La pretesa va, quindi, integralmente respinta, così conformandosi a quanto statuito in fattispecie analoga da altro
9 precedente dell'Ufficio (sentenza n. 1963/2023), che si condivide e si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
La particolarità della vicenda e la controvertibilità della questione giustificano tuttavia la compensazione per metà delle spese del giudizio che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, ma applicando i minimi per la esistenza di altri giudizi analoghi, in 2.315 euro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- rigetta integralmente le domande;
- condanna il ricorrente a rifondere al C.A.S. metà delle spese di lite, che liquida – già ridotte- in € 2.315,00 oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
10