TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/09/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 10 settembre 2025, innanzi alla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, in funzione di giudice monocratico, nella causa civile iscritta al n. 131/2020 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 558/2019 emesso dal Tribunale di Patti in data 31 ottobre 2019, promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catania, via D'Annunzio n. 62, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cariola che lo rappresenta e difende attore in opposizione, contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratto di somministrazione;
sono presenti parte opponente, , l'avv. Walter Mangano, Parte_1 in sostituzione dell'Avv. CARIOLA SALVATORE e per l'opposto,
[...]
, l'avv. Segreto, in sostituzione dell'Avv. CAMILLERI Controparte_1
VITTORIO.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e insistono in tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito anche nei verbali ed, in particolare, l'avv. Mangano insiste in quanto dedotto nelle note conclusive.
I procuratori delle parti chiedono la decisione.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 558/2019 emesso dal Tribunale di Patti in data 31 ottobre 2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di euro 25.377,44, oltre interessi e spese di procedura, a fronte di
[...] una fattura emessa in data 19 gennaio 2018.
L'opponente ha premesso l'insussistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica a corredo della fattura emessa e, di conseguenza, la mancanza della prova del credito, nonché la violazione della delibera AEEGSI n. 200/99 per non avere dato notizia al consumatore della ricostruzione dei consumi.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto di revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, di dichiarare che nessuna somma è dovuta in favore dell'opposta, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta, la convenuta in opposizione, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare improcedibile l'opposizione per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi del Testo Integrato di Conciliazione (“TICO”); in subordine, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di causa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed escussi i testimoni, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza odierna la causa viene decisa.
L'eccezione preliminare di improcedibilità dell'opposta è infondata.
Il tentativo di conciliazione preventivo, previsto dalla delibera n. 209/2016 CP_2 non costituisce, in mancanza di espressa previsione in tal senso, condizione di procedibilità dell'azione intentata dal fornitore nei confronti dell'utente. Difatti, il
“Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – testo integrato conciliazione” (cd. TICO) nel dettare la concreta disciplina del procedimento di conciliazione, fa esclusivo riferimento all'ipotesi, diversa da quella di specie, in cui sia l'utente ad agire nei confronti del fornitore e non già il contrario, prevedendo espressamente quale condizione di ammissibilità della domanda di conciliazione la preventiva proposizione, ovviamente da parte dell'utente, di apposito reclamo alla società somministrante e dando in tal modo per presupposto che sia soltanto l'utente e non già il gestore a dover esperire in via preventiva ed obbligatoria il procedimento conciliativo de quo (“Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo” art. 6.1; “La domanda di conciliazione è inammissibile ed è archiviata” … “quando è presentata senza il previo reclamo all'Operatore o Gestore” art.
7.2 lett. b). D'altronde l'interpretazione qui proposta risulta, invero, assolutamente coerente con la funzione del procedimento conciliativo in parola quale emerge dall'intero sistema delineato dalla delibera su menzionata, che è quella di dotare, ovviamente in chiave deflattiva, l'utente di uno strumento che sia potenzialmente idoneo alla risoluzione delle controversie eventualmente sorte nel corso del rapporto contrattuale con il fornitore senza doversi sobbarcare i costi connessi alla tutela giurisdizionale. A ciò si aggiunga, infine, che una diversa soluzione ermeneutica contrasterebbe irrimediabilmente, dato il tenore testuale delle disposizioni sopra riportate, con l'esigenza imposta dall'art. 24 Cost. di interpretare in senso restrittivo le norme che, come in questo caso, producono l'effetto di limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (così testualmente, Trib. Milano, n. 1254/2022).
Fermo restando quanto sopra, si soggiunga che, nel caso di specie, difetta anche il presupposto di applicazione del TICO, la cui operatività presuppone la redazione di un contratto di somministrazione (cfr. artt. 1 e 2 dell'Allegato A, deliberazione n. 209/2016 ARERA) qui non sussistente.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Occorre premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03).
L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Nel caso di specie, grava, pertanto, sulla società convenuta (attrice in senso sostanziale) provare la fonte del proprio credito per cui si è chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, con allegazione e/o produzione del contratto di somministrazione.
Ebbene l'opposta, già nella comparsa di costituzione e risposta, ha dato atto dell'assenza di un contratto di somministrazione, stante che il credito ingiunto deriverebbe non tanto da un rapporto contrattuale, quanto da un allaccio abusivo realizzato dall'opponente ai danni della società convenuta.
La fonte del credito qui reclamato non è dunque negoziale.
Né trattasi, come dedotto dall'opposta in seno alla comparsa di risposta, di una obbligazione ex lege in regime di salvaguardia, stante che il regime di salvaguardia consente di individuare il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato (cfr. Allegato A deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL e successive modifiche e integrazioni, richiamata dall'opposta); ne deriva che l'operatività del regime di salvaguardia presuppone in ogni caso l'assenza di un fornitore di energia nel mercato libero.
Nel caso di specie, l'opponente non ha usufruito dell'energia elettrica per assenza di una scelta nel mercato libero e concorrenziale, bensì ne avrebbe goduto per via di un allaccio abusivo: ne consegue che l'importo di energia erogata potrebbe, al più, essere fonte di danni extracontrattuali derivanti da illecito e non anche oggetto di un'azione manutentiva a scopo conservativo di una eventuale obbligazione ex lege qui non sussistente.
Dalla documentazione in atti deriva che il titolo dal quale trae origine il credito è il fatto illecito costituito dall'accertamento condotto in data 02.11.2017 dai tecnici di E- Distribuzione S.p.A., incaricati di pubblico servizio, congiuntamente ai Carabinieri della Stazione di Centuripe, presso il punto di prelievo ubicato nel territorio del predetto Comune di Centuripe (EN), in Contrada Leto snc, contraddistinto con il n. POD IT001E97409264, associato alla fornitura di energia elettrica utilizzata di fatto dal sig. , come attestato in seno al verbale di verifica n. Parte_1
167/2017.
Al predetto atto va riconosciuta fede privilegiata, poiché proveniente da soggetto che in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore - ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. (cfr. Cass. pen. n. 7566/20). Per tali ragioni, deve ritenersi provato - fino a querela di falso - l'allaccio abusivo alla rete elettrica, atteso l'esito della suddetta verifica effettuata dai tecnici di Enel " (cfr. TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, Sentenza n. 1611/2024 del 11-11-2024)
Ciò posto, va tuttavia evidenziato che la prova del quantum del credito qui reclamato gravante sulla società opposta non può ritenersi raggiunta.
Non può costituire prova dell'importo dovuto la tabella di ricostruzione dei consumi elaborata e trasmessa dal Distributore, che ha provveduto ad emettere la fattura n. 86261113010518A emessa in data 19.01.2018 indicante il periodo “novembre 2012 – novembre 2017”, azionata in sede monitoria
In primis la fattura commerciale in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib. Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101).
La ricostruzione presuntiva dei consumi operata dal distributore di energia elettrica, inerendo ad attività valutativa, non è coperta da pubblica fede e deve fondarsi su elementi probatori che consentano di ritenere ragionevole l'utilizzo continuativo di energia elettrica alla potenza massima tecnicamente prelevabile, non potendo basarsi su un criterio puramente induttivo e sanzionatorio. ..." (cfr. TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, Sentenza n. 1611/2024 del 11-11-2024).
La quantificazione dell'importo dovuto non può nemmeno ricavarsi sotto forma di danno sofferto dalla società fornitrice appare, infatti opportuno brevemente evidenziare, che “la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (cfr. Cass. 13605/2009).
Tanto chiarito, la ricostruzione offerta dall'opposta non può essere condivisa. Ogni altra eccezione va considerata assorbita dall'accoglimento della domanda principale dell'attore, secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14).
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), seguono la soccombenza dell'opposta.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 131/2020 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 558/2019 emesso dal Tribunale di Patti in data 31 ottobre 2019, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'opposta;
- accoglie la domanda dell'opponente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 558/2019 emesso dal Tribunale di Patti in data 31 ottobre 2019;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed euro 827,34 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Patti, il 10 settembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Elisabetta Artino Innaria)