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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/10/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
P.U. 16-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice delegato
Dott.ssa Benedetta Scarcella Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 26 giugno 2025 da per l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale di (C.F. e P.I.V.A. , con sede in Acqualagna, via Flaminia n. CP_1 P.IVA_1
235/B; rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società resistente è una società commerciale che svolge attività di commercio al dettaglio in sede fissa di stufe e camini;
letti gli artt. 2, 40 e 121 c.c.i.i.; considerato che l'art. 121 c.c.i.i. è sostanzialmente analogo all'art. 1 l.f., in relazione al quale la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha ritenuto che gravasse sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti c.d. dimensionali necessari per la dichiarazione di fallimento (fra le altre,
Cass. 33091/2018 e Cass. 13746/2017), eventualmente anche esibendo i bilanci di esercizio o qualunque altro documento suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 25025/2020); rilevato tuttavia che tali principi non possono trovare compiuta applicazione in relazione al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, posto che l'art. 42 c.c.i.i. prevede che siano acquisiti d'ufficio dati e documenti relativi al debitore e menzionati dall'art. 367 c.c.i.i., al fine di verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la finalità della norma è evidentemente quella di evitare l'apertura di procedure a carico di imprese non in possesso dei requisiti minimi dimensionali, sicché il principio dell'onere della prova affermato dal successivo art. 121 c.c.i.i. è da ritenersi residuale, applicandosi solo nel caso in cui dagli atti acquisiti d'ufficio o offerti dal creditore non emerga già la natura di impresa minore del debitore;
letto altresì l'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., secondo cui è impresa minore quella che, negli ultimi tre esercizi, ha presentato un attivo patrimoniale superiore ad €300.00,00, dei ricavi superiori ad
€200.000,00, ovvero abbia un monte debitorio attuale (e dunque a prescindere da quando questo sia maturato) superiore ad €500.000,00; rilevato che il ricorrente ha dichiarato di essere creditore della somma di €8.700,00, oltre interessi, portata dal decreto ingiuntivo n. 393/2024, emesso dal Giudice di Pace di Fano e divenuto esecutivo in assenza di opposizione ex art. 645 c.p.c. da parte della società ingiunta;
dato inoltre atto che, nel corso dell'istruttoria preliquidatoria è stata acquisita d'ufficio la documentazione ai sensi degli artt. 42 e 367 c.c.i.i., da cui risulta che la società debitrice non ha depositato il bilancio per il 2023 e per il 2024; rilevato quindi che non è stata fornita la prova che la debitrice sia una c.d. impresa minore secondo il postulato dell'art. 2 c.c.i.i., poiché non è stato possibile acquisire il bilancio relativo agli ultimi due esercizi e, in ogni caso, dal bilancio di esercizio del 2022, emerge il superamento delle soglie relativa all'attivo patrimoniale (€1.134.773,00), ai ricavi (€773.467,00) ed al monte debitorio (€670.637,00); considerato inoltre che la società evocata in giudizio, non costituendosi, non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., per qualificarsi quale impresa minore;
ritenuto dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore del ricorrente e dal mancato pagamento del relativo debito, dal pignoramento presso terzi concluso con esito parzialmente negativo (come emerge dalla dichiarazione resa da , versata in atti dalla ricorrente, da cui emerge che ha un saldo di Parte_2 CP_1
€7.164,48 e che sussiste un altro pignoramento da parte del creditore per €7.066,09, sicché Parte_3 la somma residua è pari ad €98,39) e dall'assenza di lavoratori dipendenti nell'anno 2025 (dato questo risultante dalla visura camerale in atti); rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della di far fronte in modo CP_1 regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad €30.000,00 (art. 49, c. 5 c.c.i.i.), posto che la società evocata in giudizio è altresì risultata debitrice, alla data dell'8 ottobre 2025, anche di €173.636,05 verso e, CP_2 alla data del 6 agosto 2024, di €2.598,24 vero l' CP_3
P. Q. M.
visti gli artt. 2, c. 1, lett. b), 121, 27, c. 2, 40, 41 e 49 c.c.i.i.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.I.V.A. ), con sede in CP_1 P.IVA_1
Acqualagna, via Flaminia n. 235/B;
NOMINA
Giudice delegato per la procedura il Dott. Francesco Paolo Grippa;
NOMINA
Curatore il Dott. ; Persona_1
ORDINA
Al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. ed i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i., nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 15 gennaio 2026, ore 12.15 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att.c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 c.c.i.i..
Urbino, 9 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice delegato
Dott.ssa Benedetta Scarcella Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 26 giugno 2025 da per l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale di (C.F. e P.I.V.A. , con sede in Acqualagna, via Flaminia n. CP_1 P.IVA_1
235/B; rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società resistente è una società commerciale che svolge attività di commercio al dettaglio in sede fissa di stufe e camini;
letti gli artt. 2, 40 e 121 c.c.i.i.; considerato che l'art. 121 c.c.i.i. è sostanzialmente analogo all'art. 1 l.f., in relazione al quale la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha ritenuto che gravasse sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti c.d. dimensionali necessari per la dichiarazione di fallimento (fra le altre,
Cass. 33091/2018 e Cass. 13746/2017), eventualmente anche esibendo i bilanci di esercizio o qualunque altro documento suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 25025/2020); rilevato tuttavia che tali principi non possono trovare compiuta applicazione in relazione al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, posto che l'art. 42 c.c.i.i. prevede che siano acquisiti d'ufficio dati e documenti relativi al debitore e menzionati dall'art. 367 c.c.i.i., al fine di verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la finalità della norma è evidentemente quella di evitare l'apertura di procedure a carico di imprese non in possesso dei requisiti minimi dimensionali, sicché il principio dell'onere della prova affermato dal successivo art. 121 c.c.i.i. è da ritenersi residuale, applicandosi solo nel caso in cui dagli atti acquisiti d'ufficio o offerti dal creditore non emerga già la natura di impresa minore del debitore;
letto altresì l'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., secondo cui è impresa minore quella che, negli ultimi tre esercizi, ha presentato un attivo patrimoniale superiore ad €300.00,00, dei ricavi superiori ad
€200.000,00, ovvero abbia un monte debitorio attuale (e dunque a prescindere da quando questo sia maturato) superiore ad €500.000,00; rilevato che il ricorrente ha dichiarato di essere creditore della somma di €8.700,00, oltre interessi, portata dal decreto ingiuntivo n. 393/2024, emesso dal Giudice di Pace di Fano e divenuto esecutivo in assenza di opposizione ex art. 645 c.p.c. da parte della società ingiunta;
dato inoltre atto che, nel corso dell'istruttoria preliquidatoria è stata acquisita d'ufficio la documentazione ai sensi degli artt. 42 e 367 c.c.i.i., da cui risulta che la società debitrice non ha depositato il bilancio per il 2023 e per il 2024; rilevato quindi che non è stata fornita la prova che la debitrice sia una c.d. impresa minore secondo il postulato dell'art. 2 c.c.i.i., poiché non è stato possibile acquisire il bilancio relativo agli ultimi due esercizi e, in ogni caso, dal bilancio di esercizio del 2022, emerge il superamento delle soglie relativa all'attivo patrimoniale (€1.134.773,00), ai ricavi (€773.467,00) ed al monte debitorio (€670.637,00); considerato inoltre che la società evocata in giudizio, non costituendosi, non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., per qualificarsi quale impresa minore;
ritenuto dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore del ricorrente e dal mancato pagamento del relativo debito, dal pignoramento presso terzi concluso con esito parzialmente negativo (come emerge dalla dichiarazione resa da , versata in atti dalla ricorrente, da cui emerge che ha un saldo di Parte_2 CP_1
€7.164,48 e che sussiste un altro pignoramento da parte del creditore per €7.066,09, sicché Parte_3 la somma residua è pari ad €98,39) e dall'assenza di lavoratori dipendenti nell'anno 2025 (dato questo risultante dalla visura camerale in atti); rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della di far fronte in modo CP_1 regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad €30.000,00 (art. 49, c. 5 c.c.i.i.), posto che la società evocata in giudizio è altresì risultata debitrice, alla data dell'8 ottobre 2025, anche di €173.636,05 verso e, CP_2 alla data del 6 agosto 2024, di €2.598,24 vero l' CP_3
P. Q. M.
visti gli artt. 2, c. 1, lett. b), 121, 27, c. 2, 40, 41 e 49 c.c.i.i.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.I.V.A. ), con sede in CP_1 P.IVA_1
Acqualagna, via Flaminia n. 235/B;
NOMINA
Giudice delegato per la procedura il Dott. Francesco Paolo Grippa;
NOMINA
Curatore il Dott. ; Persona_1
ORDINA
Al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. ed i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i., nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 15 gennaio 2026, ore 12.15 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att.c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 c.c.i.i..
Urbino, 9 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone