Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 24/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N . 462/2024 RG Prev.
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 24/03/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
L'Avv. FUSCO in sostituzione dell'Avv. DI VITTORIO MATTEO e Avv. ORSINI
DOMENICO per la parte , si riporta al ricorso chiedendone Parte_1
l'accoglimento e contesta le conclusioni cui perviene il CTU Dott. sulla base delle Per_1
osservazioni del ct di parte ricorrente formulate in relazione alla bozza di ctu.
L'Avv. GIOVANNI GABRIELE , per la parte chiede la decisione della causa in Pt_2
conformità delle risultanze della ctu medico legale .
Si dà quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, così decide .
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 462 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI VITTORIO MATTEO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di Parte_2
Gregorio dell'Avvocatura dell'Istituto
-Resistente
OGGETTO: rendita a superstiti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza dei requisiti per l riconoscimento della rendita a superstiti e per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa prestazione di Pt_2
legge ; con vittoria di spese da distrarsi.
Per l' : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l' Pt_2 CP_1
aveva respinto la domanda volta ad ottenere prestazioni previdenziali per rendita a superstiti Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le Pt_2
conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e va quindi respinto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “ Il sig Per_2
è deceduto per polmonite interstiziale covid relata, insufficienza respiratoria acuta,
[...]
arresto cardiocircolatorio. In vita era affetto da segni di sofferenza miocardica documentata, ingrandimento aia cardiaca lungo l'arto aortico, pause inframezzate da extrasistole, contusione lombare, broncopneumopatia, distorsione ginocchio destro di natura professionale. Le patologie riconosciute di natura professionale non hanno avuto ruolo di concausa nel determinismo del decesso”
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va rigettata.
Considerata la natura della controversia, e l'incertezza sul fondamento della domanda al momento della sua proposizione, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU – già liquidate – restano a carico dell' . Pt_2
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso
DI SIMONE contro Pt_1 Pt_2
così decide: respinge il ricorso compensa tra le parti le spese processuali pone a carico dell' le spese di CTU. Pt_2
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 24.03.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis