Decreto cautelare 7 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00866/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05733/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5733 del 2022, proposto da
Soc. “Jk S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tiberi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza prot. n. 398 del 22 novembre 2022 notificata in data 30 novembre 2022 con la quale il Comune di Pozzuoli, in persona del Dirigente p.t. della Direzione 7 – Coordinamento attività e sviluppo economico, ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande svolta in Pozzuoli alla Via NA n. 59 a far data dal quinto giorno successivo a quello della notifica dell’ordinanza e sino alla eliminazione dell’occupazione di suolo pubblico e comunque per un periodo non inferiore a 5 giorni per carenza del titolo autorizzativo;
b) della relazione istruttoria dell’Ufficio COSAP pervenuta all’ente – Direzione 7 coordinamento e sviluppo attività commerciale – in data 20/10/2022 con nota prot. N. 88197 citata nel provvedimento di cui al punto a) non conosciuta dalla ricorrente;
c) delle non meglio specificate ordinanze sindacali di numero e date sconosciute indicate nel provvedimento di cui al punto a);
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale comunque lesivo;
nonché per il risarcimento dei danni conseguenti alla disposta sospensione in ragione del danno emergente e del lucro cessante da calcolarsi in ragione dei costi sostenuti e da sostenere per i dipendenti nonché del mancato guadagno da rapportare al guadagno netto giornaliero come da bilanci della società che saranno determinati in caso di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto mediante collegamento a distanza, la dott.ssa RI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza prot. n. 398 del 22 novembre 2022, notificata in data 30 novembre 2022, con la quale il Comune di Pozzuoli ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande svolta in Pozzuoli alla Via NA n. 59 sino all’eliminazione della rilevata occupazione di suolo pubblico e comunque per un periodo non inferiore a 5 giorni, per carenza del necessario titolo autorizzativo.
Di seguito i mezzi di censura articolati in ricorso:
1) si assume, in primo luogo, che difetterebbero i presupposti per l’adozione del provvedimento in commento;
l’ente avrebbe, infatti, dovuto dapprima diffidare l’esercente e solo successivamente all’accertata ulteriore occupazione illegittima procedere alla sospensione, per un periodo in ogni caso non superiore ai tre giorni;
2) l’ente avrebbe, poi, erroneamente applicato la più grave delle sanzioni in ossequio ad una norma - art. 3 comma 16 della l. 944/09 - non applicabile perché non ricorrente il presupposto della recidività della condotta;
3) inoltre, la scelta di applicare la sanzione della sospensione per un periodo non inferiore a 5 giorni non sarebbe sorretta da motivazione alcuna, rendendo palese un vizio di istruttoria non solo rispetto alla tempestiva evasione dell’istanza di autorizzazione presentata in data 28 agosto 2022, ma anche per l’inesistenza di ragione ostative al suo rilascio.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
2. All’udienza straordinaria in data 11 dicembre 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del merito dell’impugnazione.
In ragione di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la natura in rito della presente decisione ne giustifica la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
EL AS Di NA, Presidente
RI AL, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AL | EL AS Di NA |
IL SEGRETARIO