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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2025, n. 33713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33713 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LD VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/01/2025 del Tribunale del riesame di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilià del ricorso;
udito l'avvocato Attilio Francesco Massimiliano Triggiani, che si è riportato ai motividi ricorso;
lette le note difensive, nelle quali si insiste sulla non attualità delle esigenze cautela ri. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'appello di LD VI avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2024 che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere nell'interesse del predetto. LD risulta attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 7 febbraio 2024 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. perché faceva parte di Penale Sent. Sez. 6 Num. 33713 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 04/07/2025 una associazione a delinquere di stampo mafioso denominata, in origine, "clan Parisi", in seguito riconosciuta come "clan Parisi-RM" operante prevalentemente nel quartiere Japigia di Bari dal 2016 all'attualità. In particolare, si contesta al ricorrente di essere stato affiliato - con il ruolo di "terza-sgarro" - al gruppo guidato da DO Milella per poi transitare, a seguito della collaborazione con la giustizia di quest'ultimo, nel gruppo guidato da NI RM, occupandosi prevalentemente di spaccio di sostanze stupefacenti. LD èjf stato attinto anche da ordinanza custodiale per il reato di associazione a fini di spaccio di stupefacente (e reati fine) nell'ambito del sodalizio Parisi- RM, aggravata dal metodo mafioso. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione LD deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere il Tribunale del riesame verificato la resistenza logica e probatoria delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato rispetto alle censure specifiche articolate in sede di gravame. Il G.u.p. aveva rigettato l'istanza difensiva sulla base delle seguenti considerazioni: - la partecipazione del LD ad una spedizione armata;
- il recente fermo, agli inizi del 2024, in compagnia di due soggetti, ON e IA, ritenuti gravitanti nel medesimo contesto delinquenziale;
- l'alterco risalente al 2022 con il titolare dell'impresa che all'epoca si stava occupando della ristrutturazione del B&B familiare dell'imputato. La difesa aveva opposto che: -contrariamente a quanto rilevato dal G.u.p., LD era stato assolto dalle ipotesi di partecipazione alla spedizione armata perché il fatto non sussiste con sentenza irrevocabile;
-con riferimento al fermo del 2024, ON e IA erano stati ritenuti solo erroneamente gravitanti nel medesimo contesto delinquenziale di LD;
anche in questo caso il G.u.p. si era limitato ad accreditare l'erronea impostazione dell'accusa, atteso che ON e IA sono estranei rispetto alla vicenda processuale in esame, sono entrambi incensurati e non gravati da carichi pendenti;
sono entrambi cugini del LD e risultano autorizzati dallo stesso G.u.p. all'espletamento dei colloqui visivi in carcere con il ricorrente;
- con riferimento all'alterco verbale risalente al 2022, risulta che l'impresa che all'epoca si stava occupando della ristrutturazione del B&B, dopo avere incassato la somma di 53.700,00 euro, aveva ingiustificatamente abbandonato il cantiere 2 interrompendo lavori di ristrutturazione mai ultimati. Sicché il B&B danneggiato aveva agito regolarmente in giudizio per tutelare i propri interessi;
in altri termini, la pretesa restitutoria da parte del LD risultava pacificamente legittima e, comunque, trattasi di condotta meramente verbale che si arresta al 2022 e che non può fondare un attuale e concreto pregiudizio di pericolosità. Il Tribunale del riesame avrebbe fondato, invece, la conferma della misura cautelare su altri e diversi assunti, quali la asserita condanna per evasione rispetto alla quale era, invece, intervenuta, già da tempo, una pronuncia di assoluzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Investito dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale adito ha correttamente respinto il ricorso sul presupposto che, essendo stato confermato il titolo coercitivo genetico a seguito di giudizio di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. (il ricorso avverso tale ordinanza è stato, poi, giudicato inammissibile da questa Corte), in assenza di alcun elemento di novità, risulta ormai formato il c.d. giudicato cautelare. 2.1. Nell'addivenire a tale conclusione, il Tribunale ha fatto buon governo dei consolidati principi espressi in materia da questa Corte, secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plurimis Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 26362701; Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009, Bidognetti, Rv. 246026; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato Rv. 235908). 2.2. Né il novum idoneo a consentire una nuova valutazione del quadro cautelare potrebbe individuarsi nel mero decorso del tempo in custodia cautelare. E invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (ex plurimis Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, 3 Rv. 246868). Il decorso del tempo in stato detentivo non è, pertanto, di per sé idoneo a far venir meno i pericula libertatis, incidendo soltanto sul diverso profilo dei termini massimi di durata della restrizione disciplinati dall'art. 303 cod. proc. pen. 2.3. Il Tribunale non ha affrontato la partecipazione del LD ad una spedizione armata, nè il recente fermo agli inizi del 2024 con ON e IA, preferendo riportare testualemente quan4osservato dalla Corte di cassazione sul punto, e cioè «Deve rilevarsi, inoltre, che la circoscrizione temporale che nel ricorso si pretende limitata al 2019 non si confronta adeguatamente con le indicazioni del provvedimento impugnato circa la prosecuzione delle condotte partecipative, là dove l'ordinanza rimarca la rivendicazione della sua partecipazione (e della conseguente protezione che da ciò deriva) anche nel 2022, desumendola in modo logico da conversazioni intercettate il cui contenuto, congruo rispetto alle conclusioni assunte, è parimenti riportato dal Tribunale del riesame. Si dà atto, infatti, delle dichiarazioni di CA (esecutore dei lavori di ristrutturazione del Bed & Breakfast dell'indagato) e della collaboratrice Chiapperini, sui quali, come si evince dai dialoghi intercettati, LD ha esercitato forza di intimidazione evocando la sua appartenenza al clan Parisi. Ciò che la difesa sbrigativamente definisce una controversia di natura civilistica è viceversa una vicenda da cui emergono gravi elementi indiziari a sostegno della consapevolezza partecipativa dell'indagato (allorché evoca "amici e parenti" e si rivolge a CA dicendogli "ogni cantiere che tu c'hai verrò io e qualche amico mio! ...andremo sopra i tuoi cantieri e sfonderemo tutto", "noi siamo gente che 30 anni di carcere ciascuno").» 2.hInfine, il Collegio della cautela, ha motivato puntualmente sulla irrilevanza della circostanza che per il parallelo procedimento ex art. 74 d.P.R. 309/90 siano stati concessi gli arresti domiciliari, evidenziando che trattasi di valutazioni che devono essere tenute distinte. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 4 Il Consigliere est n,s re
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 luglio 2025
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilià del ricorso;
udito l'avvocato Attilio Francesco Massimiliano Triggiani, che si è riportato ai motividi ricorso;
lette le note difensive, nelle quali si insiste sulla non attualità delle esigenze cautela ri. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'appello di LD VI avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2024 che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere nell'interesse del predetto. LD risulta attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 7 febbraio 2024 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. perché faceva parte di Penale Sent. Sez. 6 Num. 33713 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 04/07/2025 una associazione a delinquere di stampo mafioso denominata, in origine, "clan Parisi", in seguito riconosciuta come "clan Parisi-RM" operante prevalentemente nel quartiere Japigia di Bari dal 2016 all'attualità. In particolare, si contesta al ricorrente di essere stato affiliato - con il ruolo di "terza-sgarro" - al gruppo guidato da DO Milella per poi transitare, a seguito della collaborazione con la giustizia di quest'ultimo, nel gruppo guidato da NI RM, occupandosi prevalentemente di spaccio di sostanze stupefacenti. LD èjf stato attinto anche da ordinanza custodiale per il reato di associazione a fini di spaccio di stupefacente (e reati fine) nell'ambito del sodalizio Parisi- RM, aggravata dal metodo mafioso. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione LD deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere il Tribunale del riesame verificato la resistenza logica e probatoria delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato rispetto alle censure specifiche articolate in sede di gravame. Il G.u.p. aveva rigettato l'istanza difensiva sulla base delle seguenti considerazioni: - la partecipazione del LD ad una spedizione armata;
- il recente fermo, agli inizi del 2024, in compagnia di due soggetti, ON e IA, ritenuti gravitanti nel medesimo contesto delinquenziale;
- l'alterco risalente al 2022 con il titolare dell'impresa che all'epoca si stava occupando della ristrutturazione del B&B familiare dell'imputato. La difesa aveva opposto che: -contrariamente a quanto rilevato dal G.u.p., LD era stato assolto dalle ipotesi di partecipazione alla spedizione armata perché il fatto non sussiste con sentenza irrevocabile;
-con riferimento al fermo del 2024, ON e IA erano stati ritenuti solo erroneamente gravitanti nel medesimo contesto delinquenziale di LD;
anche in questo caso il G.u.p. si era limitato ad accreditare l'erronea impostazione dell'accusa, atteso che ON e IA sono estranei rispetto alla vicenda processuale in esame, sono entrambi incensurati e non gravati da carichi pendenti;
sono entrambi cugini del LD e risultano autorizzati dallo stesso G.u.p. all'espletamento dei colloqui visivi in carcere con il ricorrente;
- con riferimento all'alterco verbale risalente al 2022, risulta che l'impresa che all'epoca si stava occupando della ristrutturazione del B&B, dopo avere incassato la somma di 53.700,00 euro, aveva ingiustificatamente abbandonato il cantiere 2 interrompendo lavori di ristrutturazione mai ultimati. Sicché il B&B danneggiato aveva agito regolarmente in giudizio per tutelare i propri interessi;
in altri termini, la pretesa restitutoria da parte del LD risultava pacificamente legittima e, comunque, trattasi di condotta meramente verbale che si arresta al 2022 e che non può fondare un attuale e concreto pregiudizio di pericolosità. Il Tribunale del riesame avrebbe fondato, invece, la conferma della misura cautelare su altri e diversi assunti, quali la asserita condanna per evasione rispetto alla quale era, invece, intervenuta, già da tempo, una pronuncia di assoluzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Investito dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale adito ha correttamente respinto il ricorso sul presupposto che, essendo stato confermato il titolo coercitivo genetico a seguito di giudizio di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. (il ricorso avverso tale ordinanza è stato, poi, giudicato inammissibile da questa Corte), in assenza di alcun elemento di novità, risulta ormai formato il c.d. giudicato cautelare. 2.1. Nell'addivenire a tale conclusione, il Tribunale ha fatto buon governo dei consolidati principi espressi in materia da questa Corte, secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plurimis Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 26362701; Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009, Bidognetti, Rv. 246026; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato Rv. 235908). 2.2. Né il novum idoneo a consentire una nuova valutazione del quadro cautelare potrebbe individuarsi nel mero decorso del tempo in custodia cautelare. E invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (ex plurimis Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, 3 Rv. 246868). Il decorso del tempo in stato detentivo non è, pertanto, di per sé idoneo a far venir meno i pericula libertatis, incidendo soltanto sul diverso profilo dei termini massimi di durata della restrizione disciplinati dall'art. 303 cod. proc. pen. 2.3. Il Tribunale non ha affrontato la partecipazione del LD ad una spedizione armata, nè il recente fermo agli inizi del 2024 con ON e IA, preferendo riportare testualemente quan4osservato dalla Corte di cassazione sul punto, e cioè «Deve rilevarsi, inoltre, che la circoscrizione temporale che nel ricorso si pretende limitata al 2019 non si confronta adeguatamente con le indicazioni del provvedimento impugnato circa la prosecuzione delle condotte partecipative, là dove l'ordinanza rimarca la rivendicazione della sua partecipazione (e della conseguente protezione che da ciò deriva) anche nel 2022, desumendola in modo logico da conversazioni intercettate il cui contenuto, congruo rispetto alle conclusioni assunte, è parimenti riportato dal Tribunale del riesame. Si dà atto, infatti, delle dichiarazioni di CA (esecutore dei lavori di ristrutturazione del Bed & Breakfast dell'indagato) e della collaboratrice Chiapperini, sui quali, come si evince dai dialoghi intercettati, LD ha esercitato forza di intimidazione evocando la sua appartenenza al clan Parisi. Ciò che la difesa sbrigativamente definisce una controversia di natura civilistica è viceversa una vicenda da cui emergono gravi elementi indiziari a sostegno della consapevolezza partecipativa dell'indagato (allorché evoca "amici e parenti" e si rivolge a CA dicendogli "ogni cantiere che tu c'hai verrò io e qualche amico mio! ...andremo sopra i tuoi cantieri e sfonderemo tutto", "noi siamo gente che 30 anni di carcere ciascuno").» 2.hInfine, il Collegio della cautela, ha motivato puntualmente sulla irrilevanza della circostanza che per il parallelo procedimento ex art. 74 d.P.R. 309/90 siano stati concessi gli arresti domiciliari, evidenziando che trattasi di valutazioni che devono essere tenute distinte. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 4 Il Consigliere est n,s re
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 luglio 2025