Articolo 309 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 308Articolo 300
Versione
6 maggio 1952
Art. 309.
(Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti)


Il numero d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa.
Tale numero e' preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione, stabilita dal ministro per la marina mercantile.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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