Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N.2869 del 19.10.2022
Oggetto: ripetizione indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott.ssa Gennaro Lombardi Consigliere dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 674/2022 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da e , in qualità di eredi di rappresentati e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difesi dall'avv. Paolo Ferreri.
.
APPELLANTI contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore- rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Salvatore Graziuso.
APPELLATO
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27-4-2020 e hanno adito il giudice Parte_1 Parte_2
del lavoro del Tribunale di Lecce e, premesso che la propria dante causa, era Persona_1
stata titolare di pensione SOS n°03989232, hanno dedotto la illegittimità del provvedimento CP_1
( comunicato ai ricorrenti con distinte lettere racc. del 28 gennaio 2020, ricevute il 21 febbraio 2020), avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro 2.497,79 ( richiesta ai ricorrenti pro quota ereditaria) corrispondente ad importi riscossi dalla de cuius per il periodo dal 1-1-2005 al 31-
12-2006 sulla predetta pensione e ritenuti indebiti da parte dell'istituto previdenziale.
nel merito hanno dedotto: l'illegittimità del provvedimento amministrativo di recupero in quanto la normativa in materia ( art. 52 della legge 88/1989 e art. 13 della legge n°412/91) sancisce la irripetibilità delle somme corrisposte per errore dall' a titolo di prestazioni pensionistiche, salvo che l'indebita CP_1 percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nella fattispecie inesistente;
la tardività dell'azione di recupero dell'indebito (art. 13, comma 2°, della legge n°412/91).
Hanno sostenuto inoltre la inestensibilità agli eredi del pensionato del debito restitutorio giusta il disposto dell'art. 1, comma 263, legge n°662/96 e art. 30, comma 10, della legge n°448/2000.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto dichiararsi la irripetibilità della somma predetta, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
L''I. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, rilevando che il termine di CP_2
prescrizione era stato interrotto con due lettere di comunicazione di indebito notificate alla de cuius il 20 ottobre 2007 e il 15 febbraio 2010, con le quali si informava che il recupero sarebbe avvenuto tramite una trattenuta mensile sulla pensione di euro 30,00 a partire da marzo 2010 ( trattenuta che poi effettivamente era stata effettuata come dimostrato dai cedolini di pensione di marzo, aprile e maggio 2010); che il termine di prescrizione era stato poi nuovamente interrotto con lettere raccomandate notificate ai ricorrenti, nella loro qualità di eredi, il 30 gennaio 2020 ( e non il 21 febbraio 2020 come riportato in ricorso). Ha dedotto infine la inapplicabilità nella fattispecie della normativa di cui all'art. 263 della legge n°662/1996.
L' convenuto ha concluso quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria di onorari Controparte_3
e spese di causa.
Con sentenza n°2869/2022 il G.U. del Lavoro del Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda, ritenendo infondata la eccezione di prescrizione nonché la eccezione di tardività dell'azione di recupero (art. 13, comma 2°, della legge n°412/1991.
Con ricorso depositato il 17 novembre 2022 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
tempestivo appello avverso la predetta sentenza. A sostegno dell'appello hanno dedotto che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto la infondatezza della eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito contestato, in quanto la lettera con la quale era stato richiesto ad essi appellanti, nella loro qualità di eredi di il pagamento della somma Persona_1 ritenuta indebita dall' convenuto era stata ricevuta il 20 febbraio 2020 e non il 30 gennaio 2020 CP_3
come sostenuto da controparte e che, pertanto, era stata ricevuta quanto ormai era già estinto il diritto per prescrizione ( unico motivo di appello). Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese ed onorari CP_1
di causa.
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto del formarsi del giudicato interno sulle questioni relative al difetto di motivazione della lettera di contestazione dell'indebito in esame, alla violazione delle norme sulla inestensibilità dell'indebito agli eredi (art. 1, comma 263, della legge n°662/1996 e art. 30, comma
10, della legge n°448/2001) e alla presunta violazione della normativa in materia di irripetibilità dell'indebito previdenziale ( art. 13 della legge n°412/1991 e art. 52 della legge n°88/1989). Le predette questioni sono state oggetto di esame nella sentenza impugnata e non sono stati dedotti, in ordine alle stesse, motivi di appello.
Passando all'esame dell'unico motivo di appello proposto ovvero quello relativo alla eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, eccezione rigettata dal Tribunale, si rileva quanto segue.
Il termine di prescrizione, nella fattispecie, è stato interrotto prima con due lettere di comunicazione di indebito notificate alla de cuius il 20 ottobre 2007 e il 15 febbraio 2010, con le quali si informava che il recupero sarebbe avvenuto tramite una trattenuta mensile sulla pensione di euro 30,00 a partire da marzo 2010 ( trattenuta che poi effettivamente era stata effettuata come dimostrato dai cedolini di pensione di marzo, aprile e maggio 2010). Il termine di prescrizione è stato poi nuovamente interrotto con due lettere raccomandate del 27 gennaio 2020 notificate agli appellanti il 30 gennaio 2020 ( v. copia delle lettere prodotte dall' sia in primo grado che in secondo grado) con le quali si CP_1
comunica a e a nella loro qualità di eredi di Parte_2 Parte_1 [...]
che dal 1 gennaio 2005 al 31 ottobre 2006, “sulla pensione cat. SOS n°03989232 è stata Per_1 corrisposta la somma di euro 2.557,79 non spettante” e che “l'importo residuo di euro 2.497,79 dovrà essere suddiviso tra i due eredi poichè ciascuno è tenuto alla restituzione del debito proporzionalmente alla frazione di eredità spettante. Con successive lettere raccomandate del 28 gennaio 2020 ( ricevute nel febbraio 2020; prodotte da parte appellante), l' ha rettificato CP_1
l'errore materiale contenuto nella prima parte delle prime due lettere ( quelle datate 27 gennaio 2020), errore consistente nella indicazione della somma di euro 2.557,79 anziché di quella minore di euro
2.497,79 effettivamente dovuta e, comunque, correttamente riportata nella successiva parte delle lettere, in cui si precisa che gli eredi sono tenuti alla restituzione in ragione della loro quota ereditaria.
Le prime due lettere di contestazione dell'indebito hanno interrotto il termine di prescrizione, considerata la irrilevanza del predetto errore materiale in quanto la somma richiesta agli appellanti era stata comunque correttamente indicata nelle predette note del 27 gennaio 2020 ricevute il 30 gennaio 2020.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata nella parte in cui è stata rigettata la eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito contestato.
La particolarità della questione induce alla compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 17.11.2022 da Parte_1
e nei confronti dell' avverso la sentenza del 19 ottobre 2022
[...] Parte_2 CP_1
n°2869/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n°115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall'art. 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 9 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Caterina Mainolfi