Art. 101.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte, per competenza e cassa, in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte, per competenza e cassa, in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.