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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6845 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6693/2021 vertente
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Prof. GIADA BERNARDI Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F ), con l'avv. SANDRA AROMOLO Controparte_1 C.F._2
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 17045/2021 resa in data 2.11.2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, notificata in data 4.11.2021.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.- Con ricorso in appello notificato in data 16.12.2021 , ha impugnato la sentenza n. Parte_1
17045 del 2.11.2021, notificata il 4.11.2021, con cui il Tribunale Ordinario di Roma pronunciandosi definitivamente, ha accolto la domanda del ricorrente ed ha condannato all'immediata Parte_1 restituzione del cane razza labrador ad ha rigettato Controparte_2 Controparte_1 tutte le domande formulate dalla resistente e l'ha condannata a rifondere le spese di lite del giudizio per l'importo di € 2.800,00 a favore del ricorrente, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrende.
2.- ha proposto appello avverso la sentenza per i motivi rubricati di seguito Parte_1 enunciati:
1) Violazione dell'art. 132 n° 4 cpc. Difetto d'istruttoria. Difetto di motivazione.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errore del tribunale capitolino che in ragione della domanda di riconsegna del cane di razza Labrador, chiamato Sami, avrebbe basato la propria decisione solo sulla proprietà formale, considerando a favore dell'appellato solo alcuni degli elementi di prova, quale la fattura di acquisto del cane ed il microchip di identificazione a lui intestati che ne attestavano la proprietà, ma non avrebbe considerato ed ignorato di considerare altri elementi ritenuti importanti, quali il benessere ed il profondo legame affettivo che si sarebbe instaurato con l'animale sin dal mese di marzo del 2018 durante il periodo di convivenza con la stessa appellante oltre che con la propria famiglia ed un altro cane di nome , quest'ultimo di Per_1 esclusiva proprietà dell'appellante. L'appellante deduce di aver provveduto ad accudire il cane labrador “Sami” in via quasi esclusiva CP_ dopo il trasferimento del suo proprietario . a Torino nel 2018. CP_1
Assume pertanto che nel suddetto periodo si sarebbe instaurato un inserimento del labrador nel proprio contesto familiare un legame di familiarità ed affettivo divenuto esclusivo dal mese di ottobre del 2019. Lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato di provvedere ad una collocazione ottimale dell'animale, sostenendo che la riconsegna al proprietario ed il trasferimento in altra città avrebbe causato un grave trauma ed un gravissimo pregiudizio al suo benessere in quanto essere senziente e non da considerare come una mera res. Lamenta l'errore giuridico del tribunale che non avrebbe considerato la prassi e il consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui le sentenze del tribunale di Roma del 2016 e quella del tribunale di Lucca del 2020) e l'applicazione in via analogica della normativa in tema di affidamento dei figli minori. In particolare il tribunale avrebbe ignorato un precedente provvedimento del Gip di Roma reso in sede penale tra le stesse parti, che aveva negato la richiesta di sequestro del cane avanzata dal proprietario , sostenendo che il legame instauratosi CP_1 tra il cane labrador e la Dott.ssa non poteva essere reciso senza delle indagini approfondite. Pt_1
Il tribunale avrebbe quindi errato nella decisione ritenendo rilevante ai fini istruttori solo il titolo di proprietà accertato in capo all' senza considerare il benessere reale del cane e del rischio CP_1 di causargli un trauma irrimediabile con la riconsegna al proprietario e il trasferimento dal proprio nucleo familiare in altra e diversa città e in considerazione del fatto che il proprietario non viveva da anni e non conosceva le abitudini e le peculiarità della bestiola.
2) Sull'affido condiviso di animale. Illogicità della decisione. Carenza di motivazione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del Tribunale per non aver tenuto conto della custodia prevalente e della richiesta di affido esclusivo della cagnolina Per_2
2 e anche, anche in via subordinata, della richiesta di un eventuale affido condiviso con la collocazione prevalente presso la stessa appellante in ragione dell'interesse superiore del benessere materiale, spirituale ed affettivo del cane. A sostegno del motivo di appello l'appellante deduce l'applicabilità, in via analogica, della normativa prevista sui figli minori in materia di diritto di famiglia secondo cui alcuni tribunali avrebbero disposto l'affido condiviso in base all'interesse affettivo dell'animale che non sarebbe stato considerato nella sentenza impugnata.
3.- si è costituito in giudizio contestando ed impugnando l'appello Controparte_1 spiegato da sostenendo la correttezza della sentenza impugnata che aveva disposto Parte_1 la restituzione del cane, in quanto bene mobile di sua esclusiva proprietà di cui si era accertata documentalmente la prova. - In via preliminare, l'appellato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, notificato in data 16.12.2021, in quanto l'impugnazione della sentenza avrebbe dovuto proporsi con atto di citazione e non con il ricorso per cui sarebbe stato proposto tardivamente oltre il termine di legge di 30 gg. dalla notifica della sentenza di primo grado al procuratore costituito, avvenuta in data 4 novembre 2011; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
4.- Deve essere preliminarmente esaminata in rito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la sua proposizione tardiva formulata dalla parte appellata . Controparte_1
L'eccezione è fondata.
4.1.- La sentenza del Tribunale di Roma n.17045 del 2021 è stata pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c. in data 2.11.2021 all'esito del giudizio R.G. n. 9229 del 2020.
Nel corso del giudizio, introdotto con ricorso secondo il rito sommario previsto ex art. 702 bis del c.p.c., il G.I. ha disposto con Decreto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, ritenendo di dover procedere ad una istruttoria approfondita in conseguenza delle rispettive domande ed eccezioni formulate dalle parti. La sentenza impugnata è stata pronunciata ad esito del verbale d'udienza del 2.11.2021 ai sensi dell'art. 281 sexies del c.p.c.. Detta sentenza -attestata conforme dal procuratore di è stata notificata in data 4 CP_1 novembre 2021 a mezzo di PEC al procuratore costituito di ai sensi degli artt. 285 e 170 Parte_1 cod. proc. civ.. Il Ricorso in appello di è stato depositato in data 16 novembre 2021 e, successivamente Parte_1 notificato all'appellato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 16 dicembre 2025, quindi oltre il termine di 30 gg. che decorrevano dalla data del 4 novembre 2011 e che dunque scadevano il 4 dicembre 2011.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione in tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena;
pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte. (Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023). Inoltre “L'impugnazione dell'ordinanza ex
3 art. 702 ter c.p.c., conclusiva del giudizio sommario, può essere, infine, proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione (cfr. Cass. n. 24379 del 2019) sicché la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento alla data di notifica dell'atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine perentorio” (Cass. civ. Ordinanza n. 5079 del 16.2.2022).
Nella fattispecie l'appello avverso la sentenza 17045/2021 del Tribunale di Roma avrebbe dovuto essere proposto nelle forme della citazione, in quanto la decisione di primo grado ha seguito il rito ordinario e, comunque l'appello in quanto proposto con Ricorso in luogo della citazione depositato in cancelleria in data 16.11.2011, avrebbe potuto considerarsi tempestivo e perfezionarsi -operandosi la sanatoria e la conversione dell'atto introduttivo nullo- soltanto con la notifica del ricorso alla parte appellata e con la sua effettiva conoscenza entro e non oltre il giorno 4 dicembre 2011 e quindi nel termine perentorio di 30 gg. ex art. 326 c.p.c., decorrenti dalla data di notifica della sentenza al procuratore dell'appellante, eseguita il 4 novembre 2011.
Per tali motivi l'appello di è inammissibile. Parte_1
5.- In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 19062 del 2021 deve essere confermata.
6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6693 del 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.17045/2021 del 2.11.2021, notificata il 4.11.2021:
-dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'appellato, liquidate in Euro Parte_1 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 18 novembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6693/2021 vertente
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Prof. GIADA BERNARDI Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F ), con l'avv. SANDRA AROMOLO Controparte_1 C.F._2
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 17045/2021 resa in data 2.11.2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, notificata in data 4.11.2021.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.- Con ricorso in appello notificato in data 16.12.2021 , ha impugnato la sentenza n. Parte_1
17045 del 2.11.2021, notificata il 4.11.2021, con cui il Tribunale Ordinario di Roma pronunciandosi definitivamente, ha accolto la domanda del ricorrente ed ha condannato all'immediata Parte_1 restituzione del cane razza labrador ad ha rigettato Controparte_2 Controparte_1 tutte le domande formulate dalla resistente e l'ha condannata a rifondere le spese di lite del giudizio per l'importo di € 2.800,00 a favore del ricorrente, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrende.
2.- ha proposto appello avverso la sentenza per i motivi rubricati di seguito Parte_1 enunciati:
1) Violazione dell'art. 132 n° 4 cpc. Difetto d'istruttoria. Difetto di motivazione.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errore del tribunale capitolino che in ragione della domanda di riconsegna del cane di razza Labrador, chiamato Sami, avrebbe basato la propria decisione solo sulla proprietà formale, considerando a favore dell'appellato solo alcuni degli elementi di prova, quale la fattura di acquisto del cane ed il microchip di identificazione a lui intestati che ne attestavano la proprietà, ma non avrebbe considerato ed ignorato di considerare altri elementi ritenuti importanti, quali il benessere ed il profondo legame affettivo che si sarebbe instaurato con l'animale sin dal mese di marzo del 2018 durante il periodo di convivenza con la stessa appellante oltre che con la propria famiglia ed un altro cane di nome , quest'ultimo di Per_1 esclusiva proprietà dell'appellante. L'appellante deduce di aver provveduto ad accudire il cane labrador “Sami” in via quasi esclusiva CP_ dopo il trasferimento del suo proprietario . a Torino nel 2018. CP_1
Assume pertanto che nel suddetto periodo si sarebbe instaurato un inserimento del labrador nel proprio contesto familiare un legame di familiarità ed affettivo divenuto esclusivo dal mese di ottobre del 2019. Lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato di provvedere ad una collocazione ottimale dell'animale, sostenendo che la riconsegna al proprietario ed il trasferimento in altra città avrebbe causato un grave trauma ed un gravissimo pregiudizio al suo benessere in quanto essere senziente e non da considerare come una mera res. Lamenta l'errore giuridico del tribunale che non avrebbe considerato la prassi e il consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui le sentenze del tribunale di Roma del 2016 e quella del tribunale di Lucca del 2020) e l'applicazione in via analogica della normativa in tema di affidamento dei figli minori. In particolare il tribunale avrebbe ignorato un precedente provvedimento del Gip di Roma reso in sede penale tra le stesse parti, che aveva negato la richiesta di sequestro del cane avanzata dal proprietario , sostenendo che il legame instauratosi CP_1 tra il cane labrador e la Dott.ssa non poteva essere reciso senza delle indagini approfondite. Pt_1
Il tribunale avrebbe quindi errato nella decisione ritenendo rilevante ai fini istruttori solo il titolo di proprietà accertato in capo all' senza considerare il benessere reale del cane e del rischio CP_1 di causargli un trauma irrimediabile con la riconsegna al proprietario e il trasferimento dal proprio nucleo familiare in altra e diversa città e in considerazione del fatto che il proprietario non viveva da anni e non conosceva le abitudini e le peculiarità della bestiola.
2) Sull'affido condiviso di animale. Illogicità della decisione. Carenza di motivazione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione del Tribunale per non aver tenuto conto della custodia prevalente e della richiesta di affido esclusivo della cagnolina Per_2
2 e anche, anche in via subordinata, della richiesta di un eventuale affido condiviso con la collocazione prevalente presso la stessa appellante in ragione dell'interesse superiore del benessere materiale, spirituale ed affettivo del cane. A sostegno del motivo di appello l'appellante deduce l'applicabilità, in via analogica, della normativa prevista sui figli minori in materia di diritto di famiglia secondo cui alcuni tribunali avrebbero disposto l'affido condiviso in base all'interesse affettivo dell'animale che non sarebbe stato considerato nella sentenza impugnata.
3.- si è costituito in giudizio contestando ed impugnando l'appello Controparte_1 spiegato da sostenendo la correttezza della sentenza impugnata che aveva disposto Parte_1 la restituzione del cane, in quanto bene mobile di sua esclusiva proprietà di cui si era accertata documentalmente la prova. - In via preliminare, l'appellato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, notificato in data 16.12.2021, in quanto l'impugnazione della sentenza avrebbe dovuto proporsi con atto di citazione e non con il ricorso per cui sarebbe stato proposto tardivamente oltre il termine di legge di 30 gg. dalla notifica della sentenza di primo grado al procuratore costituito, avvenuta in data 4 novembre 2011; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
4.- Deve essere preliminarmente esaminata in rito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la sua proposizione tardiva formulata dalla parte appellata . Controparte_1
L'eccezione è fondata.
4.1.- La sentenza del Tribunale di Roma n.17045 del 2021 è stata pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c. in data 2.11.2021 all'esito del giudizio R.G. n. 9229 del 2020.
Nel corso del giudizio, introdotto con ricorso secondo il rito sommario previsto ex art. 702 bis del c.p.c., il G.I. ha disposto con Decreto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, ritenendo di dover procedere ad una istruttoria approfondita in conseguenza delle rispettive domande ed eccezioni formulate dalle parti. La sentenza impugnata è stata pronunciata ad esito del verbale d'udienza del 2.11.2021 ai sensi dell'art. 281 sexies del c.p.c.. Detta sentenza -attestata conforme dal procuratore di è stata notificata in data 4 CP_1 novembre 2021 a mezzo di PEC al procuratore costituito di ai sensi degli artt. 285 e 170 Parte_1 cod. proc. civ.. Il Ricorso in appello di è stato depositato in data 16 novembre 2021 e, successivamente Parte_1 notificato all'appellato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 16 dicembre 2025, quindi oltre il termine di 30 gg. che decorrevano dalla data del 4 novembre 2011 e che dunque scadevano il 4 dicembre 2011.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione in tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena;
pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte. (Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023). Inoltre “L'impugnazione dell'ordinanza ex
3 art. 702 ter c.p.c., conclusiva del giudizio sommario, può essere, infine, proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione (cfr. Cass. n. 24379 del 2019) sicché la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento alla data di notifica dell'atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine perentorio” (Cass. civ. Ordinanza n. 5079 del 16.2.2022).
Nella fattispecie l'appello avverso la sentenza 17045/2021 del Tribunale di Roma avrebbe dovuto essere proposto nelle forme della citazione, in quanto la decisione di primo grado ha seguito il rito ordinario e, comunque l'appello in quanto proposto con Ricorso in luogo della citazione depositato in cancelleria in data 16.11.2011, avrebbe potuto considerarsi tempestivo e perfezionarsi -operandosi la sanatoria e la conversione dell'atto introduttivo nullo- soltanto con la notifica del ricorso alla parte appellata e con la sua effettiva conoscenza entro e non oltre il giorno 4 dicembre 2011 e quindi nel termine perentorio di 30 gg. ex art. 326 c.p.c., decorrenti dalla data di notifica della sentenza al procuratore dell'appellante, eseguita il 4 novembre 2011.
Per tali motivi l'appello di è inammissibile. Parte_1
5.- In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 19062 del 2021 deve essere confermata.
6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6693 del 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.17045/2021 del 2.11.2021, notificata il 4.11.2021:
-dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'appellato, liquidate in Euro Parte_1 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 18 novembre 2025
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