TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 962/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/09/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 962/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali esercenti la potestà genitoriale sul minore (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. MACCIONE ALESSIA;
C.F._3
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2025 e Parte_1
, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore , premesso Parte_2 Persona_1 di aver presentato domanda amministrativa volta all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di frequenza in favore del figlio minore, hanno esposto che tale requisito non era stato riconosciuto dall , per cui hanno richiesto tale riconoscimento in via giudiziale. CP_2
L' non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo. CP_2
Nelle note di trattazione scritta il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
pagina 1 di 2 In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
La rinuncia agli atti da parte dei ricorrenti, per mezzo del procuratore munito del relativo potere
(come si evince dalla procura in atti), fa venir meno l'interesse alla definizione del giudizio.
Ne consegue che solo sulla refusione delle spese di lite dovrà pronunciarsi questo Giudice.
Secondo il principio della soccombenza virtuale le spese di lite dovrebbero porsi a capo della parte ricorrente.
Tuttavia, non essendo costituita in giudizio la parte resistente, non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
Revoca l'incarico al dott. , essendo venuta meno la necessità Persona_2 dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Persona_1
con ricorso depositato il 30/01/2025 , nella Controparte_1 causa iscritta al n. 962 /2025 R.G.A.C. così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
revoca l'incarico al dott. ; Persona_2 nulla sulle spese.
Foggia, 18/09/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa Antonia De Nicolo', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/09/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 962/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali esercenti la potestà genitoriale sul minore (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. MACCIONE ALESSIA;
C.F._3
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2025 e Parte_1
, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore , premesso Parte_2 Persona_1 di aver presentato domanda amministrativa volta all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di frequenza in favore del figlio minore, hanno esposto che tale requisito non era stato riconosciuto dall , per cui hanno richiesto tale riconoscimento in via giudiziale. CP_2
L' non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo. CP_2
Nelle note di trattazione scritta il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
pagina 1 di 2 In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
La rinuncia agli atti da parte dei ricorrenti, per mezzo del procuratore munito del relativo potere
(come si evince dalla procura in atti), fa venir meno l'interesse alla definizione del giudizio.
Ne consegue che solo sulla refusione delle spese di lite dovrà pronunciarsi questo Giudice.
Secondo il principio della soccombenza virtuale le spese di lite dovrebbero porsi a capo della parte ricorrente.
Tuttavia, non essendo costituita in giudizio la parte resistente, non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
Revoca l'incarico al dott. , essendo venuta meno la necessità Persona_2 dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Persona_1
con ricorso depositato il 30/01/2025 , nella Controparte_1 causa iscritta al n. 962 /2025 R.G.A.C. così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
revoca l'incarico al dott. ; Persona_2 nulla sulle spese.
Foggia, 18/09/2025
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 2 di 2