TRIB
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/02/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46602/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale in epigrafe, vertente
TRA con sede legale in Benevento, Piazza IV Novembre - P.I. Parte_1
– in persona del legale rappresentante adito, , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Palladino del foro di Salerno ed in uno alla stessa elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carlo Mazzone del foro di
Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 265, in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione
ATTRICE
CONTRO
CO
con sede in Roma, Via Calabria n. 46, in persona
[...]
dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avvocato Nicola Marotta ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Roma, Via Michele Mercati n. 51.
CONVENUTA
pagina1 di 16 OGGETTO: azione di accertamento ed invalidità degli atti di revoca comunicati da con nota prot. 3407 in data 22.10.2010 e della relativa risoluzione contrattuale CP_2 disponendone il loro annullamento ed azione di danni.
CONCLUSIONI per parte attrice in sede di precisazione con note 4-.09.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis: A) in via principale ed istruttoria: revocare l'ordinanza del 16.09.19 ed ammettere i mezzi di prova richiesti da parte attrice, in particolare prova testimoniale e CTU così come articolate nella memoria ex art. 183 VI co. N.2 c.p.c., salvo gravame;
B) In subordine, nella denegata ipotesi in cui non sia revocata l'ordinanza del 16.09.19, di non ammissione dei mezzi istruttori, in diritto, nel merito, previo accertamento in via incidentale (ove ritenuto occorrente):1) che l'atto di liquidazione dell'assicurazione è datato 8.5.2010 e pertanto la somma era già liquida ed esigibile in favore dell'Agenzia alla data dell'8.5.10; 2) che la perfetta funzionalità dell'impianto produttivo della – rectius: gabbie per l'allevamento dei pesci - era Pt_1 indispensabile per la produzione e la successiva vendita dei pesci – oggetto dell'attività finanziata, ovvero che la disfunzionalità dell'impianto a mare ha comportato la paralisi dell'azienda; 3) che l' ha illegittimamente trattenuto la somma liquidata CP_1 dall'assicurazione, quale risarcimento dei danni subiti dall'impianto a mare della , Pt_1 senza ripristinare l'impianto de quo né versare alla tempestivamente la detta Pt_1
somma, e che tale sua illegittima condotta ha comportato la definitiva paralisi della azienda;
ed altresì previo rigetto dell'avversa eccezione di compensazione, siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata per insussistenza dei presupposti e delle condizioni;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dell' per tutte le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, condannare l' CP_1 [...]
, in persona CO
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della , in Parte_1 persona del l.r.p.t., ed a titolo di risarcimento danni – per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale - subiti da quest'ultima, della complessiva somma di E. 3.299.169,13 pari al valore complessivo di tutte le somme impiegate per la realizzazione dell'impianto di maricultura, - così come individuate in narrativa (E. 2.354.794,95 somme erogate da
(fondo perduto + mutuo agevolato), oltre le somme impiegate dai soci ed in CP_2 particolare E. 676.000,00 quale "apporto mezzi propri dei soci" oltre E. 119.000,00 capitale sociale versato dai soci oltre €. 43.000,00 somme per completamento del IV SAL e mai rimborsate da ed oltre €. 106.374,18 spese di ripristino gabbie), nonchè al CP_2 risarcimento del danno per lucro cessante per cagionata impossibilità di consentire l'espletamento e la prosecuzione dell'attività di impresa, come avrebbe dovuto attuarsi per pagina2 di 16 effetto del progetto finanziato, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, ovvero, in subordine, in via equitativa, ed oltre il danno morale e all' immagine;
5) in subordine, qualora l'Esimio giudicante non voglia riconoscere le ulteriori somme impiegate dai soci con proprie risorse per l'attuazione del progetto imprenditoriale e quindi per l'azienda, condannare l' al risarcimento del minor danno subito dalla CP_1
pari al valore del contributo economico concesso dall'Agenzia alla per la Pt_1 Pt_1
realizzazione del progetto de quo e cioè pari ad €. 354.794,95, oltre al risarcimento del danno per lucro cessante per cagionata impossibilità di consentire l'espletamento e la prosecuzione dell'attività di impresa, come avrebbe dovuto attuarsi per effetto del progetto finanziato, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, ovvero, in subordine, in via equitativa. 6) in via ancora più gradata, qualora l' non ritenga provato il danno di cui ai punti precedenti, condannare Controparte_3
l'Agenzia al risarcimento della minor somma corrispondente al valore del lucro cessante sofferto dalla per il primo anno di attività, pari al mancato guadagno di cui al Pt_1 contratto del 29.11.07 e pari ad E. 800.000,00, oltre al mancato guadagno relativo agli anni successivi e di cui al fatturato realizzabile dall'impresa, ove esercitata, in base alle previsioni di cui al progetto finanziato (business plan) nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo CTU, ovvero in subordine in via equitativa;
7) In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della società attrice al risarcimento di ogni danno sia patrimoniale che non patrimoniale subito e subendo per l'inadempimento o comunque per il comportamento tenuto dall' in violazione degli obblighi di correttezza e buona CP_1
fede nell'esecuzione del contratto, o comunque per aver violato il principio del neminem laedere, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ex art. 2043, per l'effetto, condannare l' CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] della , in persona del l.r.p.t., di quella somma diversa, maggiore o minore, che Parte_1 risulterà in corso di causa e/o che il Giudicante riterrà di giustizia e/o anche in via equitativa;
8) Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo. 9) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice antistataria.
Conclusioni come articolate negli atti introduttivi all'esito della rinuncia ai primi motivi operata alle domande di cui alle lettere a,b,c,d, comuni alla causa pregiudicante.
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'invalidità dell'atto di revoca comunicato da con nota CP_2 prot. 34703 in data 22.10.2010 e della relativa risoluzione contrattuale disponendone il loro pagina3 di 16 annullamento per tutti i motivi di cui sopra;
ed ancora, accertare e dichiarare l'inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'
[...] nei confronti della società Controparte_4
per le ragioni tutte addotte in narrativa;
e per l'effetto, condannare l' Pt_1 [...]
al pagamento Controparte_4 in favore della in persona del l.r.p.t., della somma di e 43.000,00 (euro Parte_1
quarantatremila/00) a saldo del IV SAL, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo in adempimento al contratto di finanziamento;
accertare e dichiarare che il danno subito dall'attrice per il ripristino dell'impianto di mare coltura ammontava effettivamente ad € 106.375,18 (euro centoseimilatrecentosettantacinque/18) e, per l'effetto, condannare l' Controparte_4
in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno subito per il medesimo
[...]
importo, in favore della in persona del l.r.p.t., o, in subordine, nell'importo Parte_1 pagato di € 66.000 dalla Compagnia assicuratrice alla stessa e da CP_5 CP_2 questa trattenuto arbitrariamente, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, o eventualmente a titolo restitutorio;
accertare e dichiarare il diritto della società attrice al risarcimento di ogni altro danno subito e subendo per l'inadempimento o comunque per il comportamento non improntato a correttezza e buona fede tenuto da e, per l'effetto, condannare CP_2
l' in Controparte_4 persona del l.r.p.t., in favore della società in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1
della somma di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) o di quella diversa minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: Voglia il Tribunale adito, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta: a) rigettare tutte le domande - anche istruttorie - proposte da con la citazione del 10 Parte_1 giugno 2016, con la memoria del 30 maggio 2017 e con il ricorso in riassunzione del 7 giugno 2024 in quanto inammissibili e comunque del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. e nella comparsa di costituzione nel giudizio riassunto dell'11 luglio 2024 e comunque sfornite di ogni sostegno probatorio;
b) in via meramente subordinata al mancato accoglimento della conclusione sub a) che precede, per la denegata e non creduta ipotesi di condanna della convenuta
[...] al pagamento di una somma Controparte_4 in favore di in accoglimento di tutte o di alcune delle domande risarcitorie ex Parte_1
pagina4 di 16 adverso proposte, accertare e dichiarare estinto per intervenuta compensazione giudiziale l'eventuale credito risarcitorio di con il maggior credito vantato nei suoi Parte_1 confronti dall' Controparte_4
portato dalla sentenza Tribunale di Roma n. 20814/2017 e pari ad €
[...]
2.354.794,95, oltre agli interessi già riconosciuti prima in sede monitoria e da ultimo nella richiamata sentenza dal 10 ottobre 2011 all'effettivo soddisfo, o comunque compensare l'eventuale – e invero non creduta – somma che l' fosse condannata a pagare in CP_1
favore di fino all'importo di € 2.354.794,95 oltre interessi già riconosciuti in Parte_1 sede monitoria dal 10 ottobre 2011 all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del giudizio”.
FATTO E PROCESSO
Con l'atto introduttivo di questo giudizio, debitamente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l' Controparte_6
, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
[...]
Come antecedente fattuale si richiama, per sintesi, l'ammissione (delibera
30.09.2004) della società attrice ai benefici di cui al D.lgs. n. 185/2000 per il sostegno dell'imprenditorialità giovanile, cui era seguito il contratto di finanziamento agevolato
(30.09.2005) per la realizzazione del progettato impianto di acquacoltura nelle acque antistanti il mare di Amendolara.
L'impianto di itticoltura si componeva di due strutture: un impianto di coltivazione avannotti a mare e di una struttura fissa a terra ai fini della loro commercializzazione. Alla società, erano stati riconosciuti ed erogati € 1.041.867,28 a titolo di contributo in conto capitale ed € 1.041.867,28 a titolo di mutuo agevolato e come da bonifici venivano erogate le somme cui la società era stata ammessa.
Come emergeva dalla documentazione allegata il presupposto per l'avvio dell'attività era la piena e perfetta funzionalità delle gabbie a mare, che – nel caso di specie
– era stata effettivamente attestata dagli ispettori nel verbale di sopralluogo del IV SAL, ( vedi l'allegato n. 8), secondo il quale – pag. 6- “….i lavori risultano completamente eseguiti;
le opere ed i macchinari completamente funzionanti, e sono presenti le condizioni per l'inizio dell'attività produttiva;
le attrezzature mobili sono adeguate all'effettiva produzione;
identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'impianto; l'importo dei lavori eseguiti è rispondente alla
pagina5 di 16 documentazione esibita;
la spesa è congrua;
i beni dello stato di avanzamento sono di nuova fabbrica, nel pieno ed esclusivo possesso della società e funzionali alla attività agevolata;
la spesa realizzata e rendicontata è pertinente al programma di investimenti ammesso”.
Venivano quindi presi gli accordi commerciali per la vendita della futura produzione del prodotto aziendale, per la quale commercializzazione la società aveva fatto modo di avvalersi della struttura fissa a terra, rappresentata da opificio attrezzato, e della quale la società aveva ottenuto la giuridica e legittima disponibilità e rappresentato la sua regolarità urbanistica e edilizia.
In estrema sintesi, era accaduto, che nel 2008 l'impianto a mare (cd. gabbie) – probabilmente a causa della pesca a strascico illegalmente effettuata nella zona e già più volte segnalata alla Capitaneria di Porto – veniva gravemente danneggiata, come da denuncia del
18.09.2008; pertanto, a causa di tale evento (avente natura di caso fortuito/forza maggiore) non era stato possibilità di avviare concretamente l'attività imprenditoriale;
l'odierna attrice (contraente della polizza di assicurazione incendio e danni attivava CP_7 tutte le garanzie assicurative gravanti sui beni, al fine di potere ripristinare in tempi rapidi la struttura e, nel contempo, chiedeva ad l'atto di benestare al pagamento, CP_2 richiesta rimasta inevasa – ripetiamo già alla data del 7.03.2009.
Nonostante ciò, , non procedeva neppure alla sospensione delle rate del CP_2
mutuo, pur consapevole della paralisi dell'azienda a causa di forza maggiore (danno alle gabbie) e da ultimo, dopo aver fatto maturare una rilevante debitoria per rate mutuo scadute, in data 7.10.2010 aveva addirittura comunicato alla il provvedimento di Pt_1
revoca delle agevolazioni concesse alla Beneficiaria.
Nelle more, e prima del detto provvedimento di revoca, l'assicurazione procedeva a tutti i controlli di rito e, di poi, con atto di liquidazione datato 8.05.2010 liquidava in favore di (già ), quale beneficiaria della polizza assicurativa, la somma CP_2 Controparte_8 di € 66.000,00 stipulata da a beneficio dell'agenzia, condicio sine qua non Pt_1 dell'ammissione. Somma che invece sarebbe stata necessaria a per riparare Pt_1
l'impianto ma che l'agenzia aveva trattenuto e non aveva voluto corrispondere.
IN , chiedeva a di recuperare le somme Pt_1 CP_2 dell'assicurazione per poter riparare l'impianto. INVITALIA, al contrario, non procedeva a distrarre le somme, né tampoco procedeva in proprio a disporre la riparazione dell'impianto a mare con la cauzione incamerata, costringendo la ad un forzato Pt_1 arresto di ogni attività.
E quindi , nell'estate 2010 (a mezzo le fatture allegate nn. 13 e 14), vi Pt_1 provvedeva con le proprie risorse finanziarie, palesando una chiara volontà di re- avviare pagina6 di 16 l'attività imprenditoriale, esponendosi economicamente ( ed ulteriormente) per la somma complessiva di € 106.374,18.
All'esito di queste evenienze cercava di riprendere i rapporti Pt_1
commerciali, riparando con mezzi e risorse proprie le strutture danneggiate, ma nel 2010
l'impianto a mare veniva nuovamente danneggiato (come da seconda denuncia del
26.11.2010 ( vedasi l'allegato n. 15 prodotto); e quindi l' attrice rimaneva “paralizzata” non potendo far fronte economicamente –di nuovo e con mezzi propri– alle spese necessarie al ripristino delle gabbie, mentre continuava a trattenere la somma liquidata CP_2 dall'assicurazione in data 8.05.2010.
Da questo antecedente fattuale, erano conseguiti due distinti procedimenti civili incardinati dinanzi al Tribunale di Roma: quello – antecedente - pendente dinanzi al
Tribunale di Roma, G.I. Dr. Carlomagno, che si sostanziava essenzialmente di una contestazione creditoria;
aveva ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dall'Agenzia ed emesso a carico della società per ottenere il pagamento della somma di €
2361.900,00 in restituzione delle agevolazioni. Questo giudizio si concludeva con sentenza del Tribunale di Roma n. 20814/2017 con la quale il Tribunale aveva revocato il decreto ottenuto dalla Agenzia ed aveva condannato al pagamento della diversa somma di Pt_1
€ 2.354.794,95 con interessi ed al pagamento delle spese di lite. Questa sentenza aveva in buona sostanza, accertato la pretesa restitutoria di , l'antecedenza CP_2 dell'inadempimento della beneficiaria alla revoca dell'agevolazione, la giustificazione della stessa in quanto non completate le operazioni di realizzazione del programma nel termine di cui al contratto e per il mancato delle rate di finanziamento ( non Pt_1 aveva versato alcuna delle rate previste contrattualmente) la mancata consegna della documentazione contrattuale nei termini previsti. Detta sentenza aveva anche qualificato la legittimità della revoca del beneficio, in quanto giustificata dall'inadempimento di ai sensi del punto tre della medesima sentenza ( ha pagato solo le prime Pt_1 Pt_1 rate di preammortamento ma questo era limitato a quattro rate semestrali con decorrenza
30.06. e 30.12 e da gennaio il mutuo è andato in ammortamento). Pronuncia che era stata poi appellata dinanzi alla Corte di Appello di Roma, ed il relativo giudizio, incardinato al n. di RG 3497/2018, si era concluso con la sentenza n. 2451/2024 emessa in data 14/3-
05/04/2024 – ormai passata in giudicato come da attestazione del cancelliere - con la quale era stato respinto il gravame, e confermata la pronuncia di primo grado, condannando l'appellante società al pagamento delle spese processuali sostenute dall' CP_1
In merito a questa vicenda, inoltre, a seguito della denuncia della Procura Regionale della Corte dei Conti, si era aperto anche procedimento di responsabilità contabile nei pagina7 di 16 confronti della e del suo amministratore unico, dr. , Controparte_9 Parte_2
conclusosi con sentenza 24/2014 e depositata il 5.2.2014, nel quale la giurisdizione speciale, esaminando le contestazioni e le osservazioni svolte aveva – nonostante tutto – deciso di pronunciare la condanna di , nella qualità di amministratore unico e Parte_2
legale rappresentante della in solido, al pagamento della somma di € 2.135.334,56 Pt_1 oltre agli interessi legali dalla data dell'evento, ed alla rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza.
L'incardinazione di un procedimento penale a carico degli amministratori della società per una imputazione di frode si era invece definita con una sentenza di assoluzione 12.12.2014, che il Tribunale di Benevento, in persona del GUP dr. Cusani, aveva ritenuto mandare assolte da ogni imputazione gli accusati con l'ampia formula “ il fatto non sussiste”.
E quindi in questo contesto, ove avesse agito nel rispetto delle CP_2 previsioni contrattuali (oltre che dei più elementari principi di buona fede e correttezza) erogando alla la suddetta somma, acquisita per effetto della riscossione della Pt_1
polizza assicurativa già liquidata in data 08.05.2010, ciò ben avrebbe consentito a Pt_1 di disporre delle risorse necessarie per ripristinare l'impianto, non solo tempestivamente, in occasione del primo dei due sinistri, ma quantomeno successivamente, superando in tal modo la completa paralisi aziendale, ( e quindi la mancanza di liquidità per l'esponente di far fronte al secondo sinistro).
Quindi, nella tesi dell'attrice, la definitiva paralisi aziendale ( causa a sua volta della revoca del beneficio, e della richiesta restituzione delle somme finanziate) era stata a sua volta determinata dal comportamento di , che – non avendo veicolato le CP_2 somme percepite dall'assicurazione per il ripristino della struttura marina, aveva nei fatti definitivamente paralizzato l'azienda, vanificando gli sforzi profusi, in termini di tempo, economici (€ 106.374,18, di capitale sociale versato dai soci, €. 676.000,00 di risorse proprie, oltre alle risorse per ripristino dell'impianto delle gabbie, spese notarili, privilegio, e varie) morali.
Parallelamente al primo era stato proposto il presente giudizio, con una serie di domande e contestazioni comuni a quello come sopra definito, circostanze che avevano indotto il presente Tribunale, dopo una serie di inverse valutazioni, a decidere in ogni caso di sospendere – ex art 295 c.p.c. – il presente giudizio in attesa della definizione, perlomeno in appello, di quello antecedente.
pagina8 di 16 La definizione di quello pendente dinanzi alla sedicesima sezione aveva portato alla proposizione del ricorso in riassunzione all'esito del quale la causa è stata ritenuta di carattere documentale e trattenuta per la decisione.
Per incidens, la rinuncia alle prime domande formulata dalla parte attrice ed il superamento con la sospensione dell'interferenza tra le due cause, impone adesso l'esame delle doglianze fatte valere dalla società in questa sede.
In buona sostanza, diversamente da quello precedentemente deciso, in questo giudizio si discute essenzialmente di violazione degli obblighi di buona fede contrattuale – buona fede in senso oggettivo (art 1375 c.c.) da parte dell'agenzia finanziatrice.
Nella tesi di , - beneficiaria di agevolazioni pubbliche erogate dall' Pt_1 CP_1 per oltre due milioni di euro - il mancato avvio dell'attività agevolata sarebbe da ascriversi, in buona sostanza , a esclusivo fatto e colpa dell' che con il proprio CP_1
comportamento negligente ed inottemperante ai propri obblighi contrattuali avrebbe compromesso l'attività di causandole gravi danni. Pt_1
A dire della difesa della società, l'agenzia avrebbe illegittimamente incassato un indennizzo di € 66.000,00 in forza di una polizza danni vincolata in suo favore senza utilizzare tale somma per ripristinare l'impianto danneggiato. Tale condotta avrebbe quindi definitivamente impedito a di re-avviare la propria attività all'esito dei Pt_1
danneggiamenti, dopo aver realizzato gli investimenti agevolati.
Per tali ragioni la società attrice ritiene che la revoca delle agevolazioni pubbliche ricevute e la relativa richiesta di restituzione delle somme erogate disposta dall' CP_1
nel 2010 debba essere annullata e/o disapplicata, non sussistendo alcun inadempimento di che non avrebbe ricevuto il pagamento di tutte le agevolazioni a suo tempo Pt_1 deliberate in suo favore e che dalle riferite condotte dall' avrebbe subito danni per CP_1
€ 950.000,00 circa dei quali oggi chiede il ristoro. Le conclusioni, specificatamente individuate, sono state rassegnate ed in epigrafe ed in relazione alle stesse viene emesso il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dalla parte attrice non sono fondate e devono essere rigettate.
Preliminarmente si dispone lo stralcio dei documenti depositati dall'attrice con la comparsa conclusionale a distanza di otto anni dalla incardinazione del giudizio, essendo questi tutti antecedenti alla riassunzione con violazione del limite delle preclusioni.
pagina9 di 16 Non si ritiene che l'ordinanza istruttoria di rigetto dei mezzi di prova debba esser revocata.
Deve invece, e preliminarmente, esser necessariamente richiamata la sentenza della
Corte di Appello di Roma del 14 marzo 2024 (passata in giudicato come da attestazione del cancelliere del 17.07.2024) in ragione della quale è stato conclamato e accertato l'inadempimento imputabile del soggetto finanziato, e con la quale la revoca delle agevolazioni a suo tempo disposta dall' è stata definitivamente ritenuta legittima CP_1
e corretta, conseguendone l'effetto di “copertura” del dedotto e deducibile di cui all'art. 2909 c.c.
Ove vi sia ancora uno spazio legittimo non coperto dall'effetto di giudicato della pronuncia del 14.03.2024, richiamati i parametri fondamentali dell'oggetto del contendere di questo giudizio, depurato di tutte le questioni affrontate e risolte nel giudizio parallelo, la premessa concettuale della doglianza proposta dalla difesa della parte attrice la tiene in considerazione, laddove la stessa – replicando alle argomentazioni della difesa della convenuta – evidenzia come “le osservazioni avverse sulla legittimità del provvedimento di revoca sono irrilevanti ed ininfluenti: infatti oggetto dell'odierno giudizio è un diverso comportamento rispetto ad una serie di adempimenti cui era tenuta l'esponente, e per di più ad opera di un diverso soggetto, non più la bensì l' comportamento ritenuto Pt_1 CP_1
dall'esponente illegittimo e produttivo di danni. Ed infatti, anche se la revoca ( per una serie di inadempienze della ) è stata dichiarata legittima, nulla esclude che un altro e diverso Pt_1 comportamento, tenuto dall'Agenzia nei confronti dell'esponente, possa aver cagionato danni a quest'ultima.
Ed in effetti, questo giudizio, nasce in sostanza a cagione del (riconosciuto dalla difesa dell'attrice) mancato tempestivo rilievo ( nella sua sede processuale) di eccezioni che avrebbero potuto esser sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguente necessità di “recupero” delle stesse, con la proposizione di separata domanda, e tentativo di riunione ex art 274 c.p.c. dei due procedimenti, (non andato a buon fine perché non consentita la riunione).
La sintesi definitoria dell'addebito elevato in questa sede si individua, quindi, nella violazione, da parte di degli obblighi del corretto contraente: violazione CP_2 dell'articolo 1375 c.c. buona fede in senso oggettivo.
venuta a conoscenza, in quanto debitamente avvertita dei documentati Pt_3 danneggiamenti subiti dalla start-up finanziata che si era trovata con gli impianti a mare danneggiati, l'agenzia per l'attrazione e lo sviluppo degli investimenti, in luogo dello svolgere i propri compiti – contrattualmente previsti - di supporto ed assistenza della pagina10 di 16 società, (all'epoca composta da ventenni o poco più) si disinteressava del quadro, non offriva tutoraggio alcuno, non suggeriva la richiesta sospensione delle rate di mutuo, e giungeva, finanche, ad escutere la polizza assicurativa di cui era beneficiaria in luogo di istruire la procedura che, viceversa, sarebbe stata certamente più utile alla società per rimettere in funzione le strutture danneggiate, in modo da riprendere l'attività.
Si condivide la premessa fatta propria dalla difesa di parte attrice, laddove evidenzia come l' ha come fine precipuo quello di incentivare l'imprenditoria CP_1
giovanile, non solo mediante la semplice erogazione di fondi, ma – anche – mediante un valido ausilio per i giovani imprenditori che devono iniziare una attività imprenditoriale;
finalità che – nella tesi di – era stata “tradita” dalla Agenzia – dapprima con il suo Pt_1 totale disinteressamento all'occorso sinistro -- poi con l'aver trattenuto la somma liquidata dall'assicurazione senza ripristinare i danni, paralizzando in tal modo l'impianto produttivo.
Gli elementi circostanziali significativi di questo comportamento dell'agenzia contrario agli obblighi del buon contraente, sono individuati dalla difesa della società nei seguenti predicati che solo per sintesi espositiva, vengono richiamati in sequenza.
Quanto all'elemento circostanziale oggettivo disconosciuto/misconosciuto alle varie pronunce che si sono succedute sul punto, e per il vero, incontestabile si evidenzia in contrario avviso:
a) la sentenza del Tribunale di Benevento che ha acclarato il mancato avvio dell'attività a cagione dell'occorso sinistro sull'impianto a mare: recitando testualmente:
“…per quanto riguarda l'altro aspetto…vale a dire di non aver iniziato l'attività di allevamento pesci, va anzitutto rilevato che poco tempo dopo la realizzazione della struttura produttiva, le apparecchiature della immerse a mare, ebbero a ricevere gravi danni probabilmente dalla Pt_1
pesca a strascico effettuata illegittimamente da ignoti, evento che fu denunciato alla locale
Capitaneria di Porto e per il quale, la , avrebbe potuto ricevere un indennizzo dalla Pt_1 compagnia assicurativa. Detto evento ebbe gravi conseguenze sull'allevamento dei pesci, …” con lo iato logico concettuale, prima ancora che giuridico, di addebitare alla società attrice la causa della revoca del finanziamento ( e di tutte le conseguenze) quasi fosse effetto di un atto volontario e non di un'impossibilità sopravvenuta e non imputabile.
b) il macroscopico errore in cui sarebbe incorsa, peraltro, la sentenza della Corte dei conti, affermando che il risarcimento della polizza assicurativa “è stato incassato dalla
, “.. che quindi avrebbe dovuto riparare l'impianto a mare” sintomo evidente, oltre che Pt_1 della diversità di prospettive della giurisdizione speciale, della lettura degli atti che ne costituiva il fondamento decisionale.
pagina11 di 16 c) La circostanza indiziante rappresentata dall'evidenza che l' ha CP_1
incassato il risarcimento di E. 66.000,00 solo in data 10.10.2011 – come affermato molteplici volte – sintomo eloquente dell'incuria e dell'inerzia dell' visto che tale somma era CP_1
liquida ed esigibile già in data 8.06.2010 e quindi ben tre anni prima. Tale completo disinteresse risulta anche dalla circostanza che l' non sarebbe mai attivata in alcun CP_1 modo per l'apertura/istruzione e la liquidazione del danno – come risulta dall'inesistenza di documentazione avversa al riguardo;
a conferma di ciò si legga anche la raccomandata della socia ( attuale procuratrice) a far data dal 20.04 2009 che sollecitava la pronta liquidazione del danno;
d) L'inevitabile, illogica conclusione, ove si ponga mente al quadro fattuale ricostruito dal compendio richiamato, che ”……dei giovani “cerebrolesi” di 26 anni, hanno impiegato 676.000,00 Euro di risorse proprie (giusto art. 5 “obbligazioni della beneficiaria” lettera
c) del contr. di concessione delle agevolazioni (all. n. 1) e art. 5 del contr. di finanziamento (all n.2) oltre E.
2.000.000.000 ricevuti dallo Stato per attuare la loro idea imprenditoriale, impiegando ben otto della loro vita, in una Regione diversa da quella di nascita e di residenza e con tutti i disagi del caso, per realizzare perfettamente il complesso aziendale (finito e rifinito con computer tavoli e sedie come da rilievi fotografici già allegati all 37 – 38- e addirittura i gadget all 39 – che si invita vivamente il Giudicante a visionare e che si allegano nuovamente), per poi all'improvviso, liberamente e volontariamente decidere di buttare tutto all'aria non iniziando l'attività. (n.d.r. conclusionale di parte attrice).
In ordine agli obblighi di assistenza dell' in tesi violati, quale forma di CP_1
contributo esterno funzionale alla migliore realizzazione dello scopo prefisso con l'investimento dalla finanziata, (ove questo profilo di indagine sia ancora percorribile, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 2451/2024 emessa in data 14/3-05/04/2024, in termini di inadempimento e di sua imputabilità), deve per tuziorismo evidenziarsi che la risalenza dei progetti, e dell'ammissione al beneficio, come anche l'estrema povertà contrattuale e della regolamentazione allegata vigente per l'intervento non consentono di fare riferimento, per questa fattispecie concreta, a diverse forme di assistenza e tutoraggio sono parte integrante dei programmi di finanziamento più recenti ( Italia”, ovvero il “Selfiemployment”).
Effettivamente, questi programmi più recenti prevedono un tutoraggio tecnico gestionale per le startup innovative, con l'obbiettivo di rafforzarne le competenze nelle fasi iniziali del progetto, che – a ben vedere – sarebbero stati utili, nella fattispecie, quanto meno a
“suggerire” ai giovani imprenditori la richiesta sospensione delle rate di mutuo, in ragione della sopravvenienza impeditiva.
pagina12 di 16 Ma quanto detto esclude che sia possibile far loro richiamo. Né la difesa di parte attrice ha fatto espresso richiamo a previsioni convenzionali di cui al contratto sottoscritto espressione di un profilo cristallizzabile nei termini riferiti.
Né il richiamo alle vicende che hanno riguardato la mancata erogazione dell'indennizzo possono portare alle conclusioni auspicate essendo vero che: 1) l' CP_1 aveva iscritto privilegio speciale sui beni agevolati acquistati da e la polizza Pt_1
assicurativa era quindi vincolata in suo favore fino all'integrale restituzione del mutuo agevolato, E LA restituzione non è avvenuta. 2) L' non aveva obbligo di utilizzare CP_1 le somme incassate per ripristinare i beni di in quanto la stipula di una polizza Pt_1
era stata imposta al fine di garantire l per la diminuzione del valore dei beni CP_1 vincolati in proprio favore con privilegio speciale.
Quanto all'incameramento dell'indennizzo di cui alla polizza, vero è che la compagnia ha doverosamente erogato alla beneficiaria l'indennizzo, che è stato debitamente compensato sull'esposizione debitoria della finanziata, tanto che il Tribunale ha riconosciuto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto all'esito della detrazione nella ridotta somma di € 2.654.794,95.
L'unica conseguenza di quanto evidenziato è, quindi, l'inquadramento degli addebiti nell'ambito della clausola generale della buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. pura e semplice. Si risparmia l'interprete dell'esegesi della natura, funzione, caratteristiche
– anche integrative – di questa clausola generale, sviluppatasi in tempi più recenti allo scopo di riempire gli “spazi vuoti” della regolamentazione convenzionale nel tentativo di costruire uno statuto del “corretto contraente” che lo spinga ad una condotta improntata ai criteri della “lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse sino ai limiti dell'apprezzabile sacrificio”.
Nella sua dimensione oggettiva invece, la buona fede si atteggia a regola di condotta ed è espressa in una serie di norme del codice civile – quali, ad esempio, quelle previste agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. – che impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta in tutte le fasi del rapporto contrattuale, a partire dal procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione. In sostanza, il dovere generale di buona fede in senso oggettivo comporta ( la possibile) individuazione di obblighi e divieti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e assolve, in questo senso, alla funzione di colmare le inevitabili lacune del diritto convenzionale.
La giurisprudenza di legittimità ha definito, sin dai tempi antichi, la buona fede, nell'accezione oggettiva, come un vero e proprio “dovere giuridico” e ha riconosciuto che essa, intesa in senso etico, come requisito della condotta, rappresenti uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, affermando, quindi, che la sua violazione – anche solo pagina13 di 16 in sé per sé costituisce una possibile fonte di responsabilità e danni (cfr. fra le altre, Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 1986, n. 960; nello stesso senso, Cass. civ., 21 maggio 1973, n. 1460).
E quindi, ultimamente, si suole riconoscere ad opera della giurisprudenza ormai stabilizzata, che i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex art. 1175, 1366 e 1375 c.c, rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi negoziali, sia sul piano del bilanciamento dei contrapposti interessi dei contraenti.
Quanto al primo profilo, essi impongono alle parti di eseguire le obbligazioni anche non espressamente contemplati dal contratto o dalla legge, (siano nel concreto individuabili nel piano concreto e della teleologica dei rapporti) qualora ciò occorra per tutelare gli interessi della controparte;
quanto al secondo profilo, permettono al giudicante di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto negoziale, ove ciò occorra per garantire l'equo contemperamento degli interessi dei contraenti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.
Dunque, la buona fede rileva quale criterio di valutazione delle modalità di esecuzione degli obblighi negoziali, sotto il profilo della reciproca cooperazione delle parti per la tutela dei rispettivi interessi. In particolare, il principio di correttezza e buona fede- che, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere interpretato in senso oggettivo, poiché enuclea un dovere di solidarietà, ormai basato sull'art 2 Cost. che-operando come criterio di reciprocità - esplica la sua rilevanza nell'imporre ad ognuno dei contraenti, l'obbligo di agire in maniera da tutelare gli interessi dell'altra, indipendentemente dalla sussistenza di specifici obblighi negoziali o di quanto espressamente imposto da singole disposizione di legge, cosicché dalla violazione di siffatta norma comportamentale può discendere-anche di per sé - un danno risarcibile ( cfr Cass. Civ. 19.10.2022 n. 30853, Cass. Civ. 2/4/2021 n.
9200 fra le tante).
Detto ciò, occorre calare il paradigma richiamato, nella fattispecie concreta: e la fattispecie concreta impone, in primo luogo, di individuare, sulla base della clausola generale, un obbligo convenzionalmente non previsto a carico del finanziatore a cagione di quello che è definito fatto sopravvenuto non imputabile (ovvero il denunciato, danneggiamento delle gabbie sottomarine da allevamento, presumibilmente a cagione di esercizio illegittimo di pesca di frodo).
Del fatto oggettivo, abbiamo solamente una denuncia, e delle foto sottomarine, ma l'insieme delle circostanze, inducono il presente Tribunale a tenere in considerazione l'evento per quello che è stato rappresentato, evitando di condizionare limitare la pagina14 di 16 decisione sul piano dell'ampiezza dell'obbligo dimostrativo gravante sulla parte che allega.
Sia come sia, gli obblighi contrattuali tipici del contratto di finanziamento sottoscritti dalle parti si risolvono nelle obbligazioni già a suo tempo richiamate nelle pronunce del Tribunale di Roma, e nella conferma di essa operata dalla Corte di Appello, sintetizzate negli obblighi di versamento delle somme e di completamento del progetto, consegna della documentazione, rendicontazione, pagamento dei ratei, tutti obblighi noti e richiamati.
Con il richiamo al concetto di buona fede allora, nella fattispecie si pretende in definitiva che il soggetto finanziatore si gravi del fatto sopravvenuto, in tesi non imputabile, che abbia impedito il debitore di adempiere.
Già in genere, si incontra un ostacolo concettuale nell'individuazione della non imputabilità con riferimento al fatto oggettivo sopravvenuto;
ciò in quanto, in materia di responsabilità contrattuale, l' articolo 1218 del codice civile è oggettivamente strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.
Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto sopravvenuto o per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (c.f.r. Cassazione civile n. 16289 del 12.06.2024 fra le tante). In questa fattispecie, al netto del danneggiamento delle reti da pesca, nulla di più è stato dedotto dal debitore della prestazione circa le richiamate clausole di esonero, richiamate dalla giurisprudenza stabilizzata.
Si intenda: procedendo quindi a valutare come sopravvenienza oggettiva non imputabile un fatto accidentale capitato al debitore della prestazione che, nel quadro di un'obbligazione di risultato – tale è quella che giustifica il finanziamento – si rischia di invertire, per il tramite della richiamata clausola generale, l'obbligo di prestazione gravante sul debitore ponendola a carico del creditore, secondo una latitudine che non può esser confinata allo statuto dei limiti dell'apprezzabile sacrificio di cui si è detto di cui alla dimensione dell'articolo 1375 c.c.
Occorre, però, tenere presente che la violazione della regola della buona fede in senso oggettivo, non può esser interpretata nella sua estensione lata tale da costruire pagina15 di 16 valutazioni di condotta “eticheggianti”, di cui si conosce la scaturigine ma non si può prevedere la conclusione.
Ed inoltre può comportare conseguenze diverse a seconda del momento in cui viene posta in essere, e ciò in quanto lo stesso dovere delle parti, di agire l'una in modo da preservare gli interessi dell'altra, si atteggia differentemente a seconda della fase (del rapporto contrattuale) in cui si verifica. E così, se la violazione della regola di buona fede è stata normativizzata dal codice nella fase delle trattative contrattuali, (1337/1338 c.c.) giustificando l'annullamento del contratto e la sua inefficacia, e se la stessa, può certamente integrare gli estremi di una pretesa risarcitoria laddove la condotta sleale del contraente – già antidoverosa abbia aggravato le condizioni economiche della controparte, molto difficilmente, in piena fase di regolamentazione del rapporto, la sua acritica violazione può legittimare la pretesa ad una condotta specifica non prevista esplicitamente o implicitamente dal regolamento convenzionale tale da invertire il gravame del fatto sopravvenuto non imputabile, a carico di uno o dell'altro contraente.
La conseguenza di queste considerazioni non può che portare, in ogni caso, al rigetto della domanda principale e di quelle consequenziali, richiamate in epigrafe e che ne vengono assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
DM 147/2022 in proporzione al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
46602/2016 tra contro Parte_1 [...]
CO
a) Rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida nella misura di € 29.123,00 oltre rimborso forfettario CP_2 spese generali, nonché IVA e C.p.A.
Così deciso in Roma lì 08.02.2025.
IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale in epigrafe, vertente
TRA con sede legale in Benevento, Piazza IV Novembre - P.I. Parte_1
– in persona del legale rappresentante adito, , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Palladino del foro di Salerno ed in uno alla stessa elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carlo Mazzone del foro di
Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 265, in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione
ATTRICE
CONTRO
CO
con sede in Roma, Via Calabria n. 46, in persona
[...]
dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avvocato Nicola Marotta ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Roma, Via Michele Mercati n. 51.
CONVENUTA
pagina1 di 16 OGGETTO: azione di accertamento ed invalidità degli atti di revoca comunicati da con nota prot. 3407 in data 22.10.2010 e della relativa risoluzione contrattuale CP_2 disponendone il loro annullamento ed azione di danni.
CONCLUSIONI per parte attrice in sede di precisazione con note 4-.09.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis: A) in via principale ed istruttoria: revocare l'ordinanza del 16.09.19 ed ammettere i mezzi di prova richiesti da parte attrice, in particolare prova testimoniale e CTU così come articolate nella memoria ex art. 183 VI co. N.2 c.p.c., salvo gravame;
B) In subordine, nella denegata ipotesi in cui non sia revocata l'ordinanza del 16.09.19, di non ammissione dei mezzi istruttori, in diritto, nel merito, previo accertamento in via incidentale (ove ritenuto occorrente):1) che l'atto di liquidazione dell'assicurazione è datato 8.5.2010 e pertanto la somma era già liquida ed esigibile in favore dell'Agenzia alla data dell'8.5.10; 2) che la perfetta funzionalità dell'impianto produttivo della – rectius: gabbie per l'allevamento dei pesci - era Pt_1 indispensabile per la produzione e la successiva vendita dei pesci – oggetto dell'attività finanziata, ovvero che la disfunzionalità dell'impianto a mare ha comportato la paralisi dell'azienda; 3) che l' ha illegittimamente trattenuto la somma liquidata CP_1 dall'assicurazione, quale risarcimento dei danni subiti dall'impianto a mare della , Pt_1 senza ripristinare l'impianto de quo né versare alla tempestivamente la detta Pt_1
somma, e che tale sua illegittima condotta ha comportato la definitiva paralisi della azienda;
ed altresì previo rigetto dell'avversa eccezione di compensazione, siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata per insussistenza dei presupposti e delle condizioni;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dell' per tutte le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, condannare l' CP_1 [...]
, in persona CO
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della , in Parte_1 persona del l.r.p.t., ed a titolo di risarcimento danni – per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale - subiti da quest'ultima, della complessiva somma di E. 3.299.169,13 pari al valore complessivo di tutte le somme impiegate per la realizzazione dell'impianto di maricultura, - così come individuate in narrativa (E. 2.354.794,95 somme erogate da
(fondo perduto + mutuo agevolato), oltre le somme impiegate dai soci ed in CP_2 particolare E. 676.000,00 quale "apporto mezzi propri dei soci" oltre E. 119.000,00 capitale sociale versato dai soci oltre €. 43.000,00 somme per completamento del IV SAL e mai rimborsate da ed oltre €. 106.374,18 spese di ripristino gabbie), nonchè al CP_2 risarcimento del danno per lucro cessante per cagionata impossibilità di consentire l'espletamento e la prosecuzione dell'attività di impresa, come avrebbe dovuto attuarsi per pagina2 di 16 effetto del progetto finanziato, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, ovvero, in subordine, in via equitativa, ed oltre il danno morale e all' immagine;
5) in subordine, qualora l'Esimio giudicante non voglia riconoscere le ulteriori somme impiegate dai soci con proprie risorse per l'attuazione del progetto imprenditoriale e quindi per l'azienda, condannare l' al risarcimento del minor danno subito dalla CP_1
pari al valore del contributo economico concesso dall'Agenzia alla per la Pt_1 Pt_1
realizzazione del progetto de quo e cioè pari ad €. 354.794,95, oltre al risarcimento del danno per lucro cessante per cagionata impossibilità di consentire l'espletamento e la prosecuzione dell'attività di impresa, come avrebbe dovuto attuarsi per effetto del progetto finanziato, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, ovvero, in subordine, in via equitativa. 6) in via ancora più gradata, qualora l' non ritenga provato il danno di cui ai punti precedenti, condannare Controparte_3
l'Agenzia al risarcimento della minor somma corrispondente al valore del lucro cessante sofferto dalla per il primo anno di attività, pari al mancato guadagno di cui al Pt_1 contratto del 29.11.07 e pari ad E. 800.000,00, oltre al mancato guadagno relativo agli anni successivi e di cui al fatturato realizzabile dall'impresa, ove esercitata, in base alle previsioni di cui al progetto finanziato (business plan) nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche a mezzo CTU, ovvero in subordine in via equitativa;
7) In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della società attrice al risarcimento di ogni danno sia patrimoniale che non patrimoniale subito e subendo per l'inadempimento o comunque per il comportamento tenuto dall' in violazione degli obblighi di correttezza e buona CP_1
fede nell'esecuzione del contratto, o comunque per aver violato il principio del neminem laedere, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ex art. 2043, per l'effetto, condannare l' CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] della , in persona del l.r.p.t., di quella somma diversa, maggiore o minore, che Parte_1 risulterà in corso di causa e/o che il Giudicante riterrà di giustizia e/o anche in via equitativa;
8) Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo. 9) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice antistataria.
Conclusioni come articolate negli atti introduttivi all'esito della rinuncia ai primi motivi operata alle domande di cui alle lettere a,b,c,d, comuni alla causa pregiudicante.
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'invalidità dell'atto di revoca comunicato da con nota CP_2 prot. 34703 in data 22.10.2010 e della relativa risoluzione contrattuale disponendone il loro pagina3 di 16 annullamento per tutti i motivi di cui sopra;
ed ancora, accertare e dichiarare l'inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'
[...] nei confronti della società Controparte_4
per le ragioni tutte addotte in narrativa;
e per l'effetto, condannare l' Pt_1 [...]
al pagamento Controparte_4 in favore della in persona del l.r.p.t., della somma di e 43.000,00 (euro Parte_1
quarantatremila/00) a saldo del IV SAL, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo in adempimento al contratto di finanziamento;
accertare e dichiarare che il danno subito dall'attrice per il ripristino dell'impianto di mare coltura ammontava effettivamente ad € 106.375,18 (euro centoseimilatrecentosettantacinque/18) e, per l'effetto, condannare l' Controparte_4
in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno subito per il medesimo
[...]
importo, in favore della in persona del l.r.p.t., o, in subordine, nell'importo Parte_1 pagato di € 66.000 dalla Compagnia assicuratrice alla stessa e da CP_5 CP_2 questa trattenuto arbitrariamente, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, o eventualmente a titolo restitutorio;
accertare e dichiarare il diritto della società attrice al risarcimento di ogni altro danno subito e subendo per l'inadempimento o comunque per il comportamento non improntato a correttezza e buona fede tenuto da e, per l'effetto, condannare CP_2
l' in Controparte_4 persona del l.r.p.t., in favore della società in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1
della somma di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) o di quella diversa minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: Voglia il Tribunale adito, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta: a) rigettare tutte le domande - anche istruttorie - proposte da con la citazione del 10 Parte_1 giugno 2016, con la memoria del 30 maggio 2017 e con il ricorso in riassunzione del 7 giugno 2024 in quanto inammissibili e comunque del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. e nella comparsa di costituzione nel giudizio riassunto dell'11 luglio 2024 e comunque sfornite di ogni sostegno probatorio;
b) in via meramente subordinata al mancato accoglimento della conclusione sub a) che precede, per la denegata e non creduta ipotesi di condanna della convenuta
[...] al pagamento di una somma Controparte_4 in favore di in accoglimento di tutte o di alcune delle domande risarcitorie ex Parte_1
pagina4 di 16 adverso proposte, accertare e dichiarare estinto per intervenuta compensazione giudiziale l'eventuale credito risarcitorio di con il maggior credito vantato nei suoi Parte_1 confronti dall' Controparte_4
portato dalla sentenza Tribunale di Roma n. 20814/2017 e pari ad €
[...]
2.354.794,95, oltre agli interessi già riconosciuti prima in sede monitoria e da ultimo nella richiamata sentenza dal 10 ottobre 2011 all'effettivo soddisfo, o comunque compensare l'eventuale – e invero non creduta – somma che l' fosse condannata a pagare in CP_1
favore di fino all'importo di € 2.354.794,95 oltre interessi già riconosciuti in Parte_1 sede monitoria dal 10 ottobre 2011 all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del giudizio”.
FATTO E PROCESSO
Con l'atto introduttivo di questo giudizio, debitamente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l' Controparte_6
, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
[...]
Come antecedente fattuale si richiama, per sintesi, l'ammissione (delibera
30.09.2004) della società attrice ai benefici di cui al D.lgs. n. 185/2000 per il sostegno dell'imprenditorialità giovanile, cui era seguito il contratto di finanziamento agevolato
(30.09.2005) per la realizzazione del progettato impianto di acquacoltura nelle acque antistanti il mare di Amendolara.
L'impianto di itticoltura si componeva di due strutture: un impianto di coltivazione avannotti a mare e di una struttura fissa a terra ai fini della loro commercializzazione. Alla società, erano stati riconosciuti ed erogati € 1.041.867,28 a titolo di contributo in conto capitale ed € 1.041.867,28 a titolo di mutuo agevolato e come da bonifici venivano erogate le somme cui la società era stata ammessa.
Come emergeva dalla documentazione allegata il presupposto per l'avvio dell'attività era la piena e perfetta funzionalità delle gabbie a mare, che – nel caso di specie
– era stata effettivamente attestata dagli ispettori nel verbale di sopralluogo del IV SAL, ( vedi l'allegato n. 8), secondo il quale – pag. 6- “….i lavori risultano completamente eseguiti;
le opere ed i macchinari completamente funzionanti, e sono presenti le condizioni per l'inizio dell'attività produttiva;
le attrezzature mobili sono adeguate all'effettiva produzione;
identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'impianto; l'importo dei lavori eseguiti è rispondente alla
pagina5 di 16 documentazione esibita;
la spesa è congrua;
i beni dello stato di avanzamento sono di nuova fabbrica, nel pieno ed esclusivo possesso della società e funzionali alla attività agevolata;
la spesa realizzata e rendicontata è pertinente al programma di investimenti ammesso”.
Venivano quindi presi gli accordi commerciali per la vendita della futura produzione del prodotto aziendale, per la quale commercializzazione la società aveva fatto modo di avvalersi della struttura fissa a terra, rappresentata da opificio attrezzato, e della quale la società aveva ottenuto la giuridica e legittima disponibilità e rappresentato la sua regolarità urbanistica e edilizia.
In estrema sintesi, era accaduto, che nel 2008 l'impianto a mare (cd. gabbie) – probabilmente a causa della pesca a strascico illegalmente effettuata nella zona e già più volte segnalata alla Capitaneria di Porto – veniva gravemente danneggiata, come da denuncia del
18.09.2008; pertanto, a causa di tale evento (avente natura di caso fortuito/forza maggiore) non era stato possibilità di avviare concretamente l'attività imprenditoriale;
l'odierna attrice (contraente della polizza di assicurazione incendio e danni attivava CP_7 tutte le garanzie assicurative gravanti sui beni, al fine di potere ripristinare in tempi rapidi la struttura e, nel contempo, chiedeva ad l'atto di benestare al pagamento, CP_2 richiesta rimasta inevasa – ripetiamo già alla data del 7.03.2009.
Nonostante ciò, , non procedeva neppure alla sospensione delle rate del CP_2
mutuo, pur consapevole della paralisi dell'azienda a causa di forza maggiore (danno alle gabbie) e da ultimo, dopo aver fatto maturare una rilevante debitoria per rate mutuo scadute, in data 7.10.2010 aveva addirittura comunicato alla il provvedimento di Pt_1
revoca delle agevolazioni concesse alla Beneficiaria.
Nelle more, e prima del detto provvedimento di revoca, l'assicurazione procedeva a tutti i controlli di rito e, di poi, con atto di liquidazione datato 8.05.2010 liquidava in favore di (già ), quale beneficiaria della polizza assicurativa, la somma CP_2 Controparte_8 di € 66.000,00 stipulata da a beneficio dell'agenzia, condicio sine qua non Pt_1 dell'ammissione. Somma che invece sarebbe stata necessaria a per riparare Pt_1
l'impianto ma che l'agenzia aveva trattenuto e non aveva voluto corrispondere.
IN , chiedeva a di recuperare le somme Pt_1 CP_2 dell'assicurazione per poter riparare l'impianto. INVITALIA, al contrario, non procedeva a distrarre le somme, né tampoco procedeva in proprio a disporre la riparazione dell'impianto a mare con la cauzione incamerata, costringendo la ad un forzato Pt_1 arresto di ogni attività.
E quindi , nell'estate 2010 (a mezzo le fatture allegate nn. 13 e 14), vi Pt_1 provvedeva con le proprie risorse finanziarie, palesando una chiara volontà di re- avviare pagina6 di 16 l'attività imprenditoriale, esponendosi economicamente ( ed ulteriormente) per la somma complessiva di € 106.374,18.
All'esito di queste evenienze cercava di riprendere i rapporti Pt_1
commerciali, riparando con mezzi e risorse proprie le strutture danneggiate, ma nel 2010
l'impianto a mare veniva nuovamente danneggiato (come da seconda denuncia del
26.11.2010 ( vedasi l'allegato n. 15 prodotto); e quindi l' attrice rimaneva “paralizzata” non potendo far fronte economicamente –di nuovo e con mezzi propri– alle spese necessarie al ripristino delle gabbie, mentre continuava a trattenere la somma liquidata CP_2 dall'assicurazione in data 8.05.2010.
Da questo antecedente fattuale, erano conseguiti due distinti procedimenti civili incardinati dinanzi al Tribunale di Roma: quello – antecedente - pendente dinanzi al
Tribunale di Roma, G.I. Dr. Carlomagno, che si sostanziava essenzialmente di una contestazione creditoria;
aveva ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dall'Agenzia ed emesso a carico della società per ottenere il pagamento della somma di €
2361.900,00 in restituzione delle agevolazioni. Questo giudizio si concludeva con sentenza del Tribunale di Roma n. 20814/2017 con la quale il Tribunale aveva revocato il decreto ottenuto dalla Agenzia ed aveva condannato al pagamento della diversa somma di Pt_1
€ 2.354.794,95 con interessi ed al pagamento delle spese di lite. Questa sentenza aveva in buona sostanza, accertato la pretesa restitutoria di , l'antecedenza CP_2 dell'inadempimento della beneficiaria alla revoca dell'agevolazione, la giustificazione della stessa in quanto non completate le operazioni di realizzazione del programma nel termine di cui al contratto e per il mancato delle rate di finanziamento ( non Pt_1 aveva versato alcuna delle rate previste contrattualmente) la mancata consegna della documentazione contrattuale nei termini previsti. Detta sentenza aveva anche qualificato la legittimità della revoca del beneficio, in quanto giustificata dall'inadempimento di ai sensi del punto tre della medesima sentenza ( ha pagato solo le prime Pt_1 Pt_1 rate di preammortamento ma questo era limitato a quattro rate semestrali con decorrenza
30.06. e 30.12 e da gennaio il mutuo è andato in ammortamento). Pronuncia che era stata poi appellata dinanzi alla Corte di Appello di Roma, ed il relativo giudizio, incardinato al n. di RG 3497/2018, si era concluso con la sentenza n. 2451/2024 emessa in data 14/3-
05/04/2024 – ormai passata in giudicato come da attestazione del cancelliere - con la quale era stato respinto il gravame, e confermata la pronuncia di primo grado, condannando l'appellante società al pagamento delle spese processuali sostenute dall' CP_1
In merito a questa vicenda, inoltre, a seguito della denuncia della Procura Regionale della Corte dei Conti, si era aperto anche procedimento di responsabilità contabile nei pagina7 di 16 confronti della e del suo amministratore unico, dr. , Controparte_9 Parte_2
conclusosi con sentenza 24/2014 e depositata il 5.2.2014, nel quale la giurisdizione speciale, esaminando le contestazioni e le osservazioni svolte aveva – nonostante tutto – deciso di pronunciare la condanna di , nella qualità di amministratore unico e Parte_2
legale rappresentante della in solido, al pagamento della somma di € 2.135.334,56 Pt_1 oltre agli interessi legali dalla data dell'evento, ed alla rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza.
L'incardinazione di un procedimento penale a carico degli amministratori della società per una imputazione di frode si era invece definita con una sentenza di assoluzione 12.12.2014, che il Tribunale di Benevento, in persona del GUP dr. Cusani, aveva ritenuto mandare assolte da ogni imputazione gli accusati con l'ampia formula “ il fatto non sussiste”.
E quindi in questo contesto, ove avesse agito nel rispetto delle CP_2 previsioni contrattuali (oltre che dei più elementari principi di buona fede e correttezza) erogando alla la suddetta somma, acquisita per effetto della riscossione della Pt_1
polizza assicurativa già liquidata in data 08.05.2010, ciò ben avrebbe consentito a Pt_1 di disporre delle risorse necessarie per ripristinare l'impianto, non solo tempestivamente, in occasione del primo dei due sinistri, ma quantomeno successivamente, superando in tal modo la completa paralisi aziendale, ( e quindi la mancanza di liquidità per l'esponente di far fronte al secondo sinistro).
Quindi, nella tesi dell'attrice, la definitiva paralisi aziendale ( causa a sua volta della revoca del beneficio, e della richiesta restituzione delle somme finanziate) era stata a sua volta determinata dal comportamento di , che – non avendo veicolato le CP_2 somme percepite dall'assicurazione per il ripristino della struttura marina, aveva nei fatti definitivamente paralizzato l'azienda, vanificando gli sforzi profusi, in termini di tempo, economici (€ 106.374,18, di capitale sociale versato dai soci, €. 676.000,00 di risorse proprie, oltre alle risorse per ripristino dell'impianto delle gabbie, spese notarili, privilegio, e varie) morali.
Parallelamente al primo era stato proposto il presente giudizio, con una serie di domande e contestazioni comuni a quello come sopra definito, circostanze che avevano indotto il presente Tribunale, dopo una serie di inverse valutazioni, a decidere in ogni caso di sospendere – ex art 295 c.p.c. – il presente giudizio in attesa della definizione, perlomeno in appello, di quello antecedente.
pagina8 di 16 La definizione di quello pendente dinanzi alla sedicesima sezione aveva portato alla proposizione del ricorso in riassunzione all'esito del quale la causa è stata ritenuta di carattere documentale e trattenuta per la decisione.
Per incidens, la rinuncia alle prime domande formulata dalla parte attrice ed il superamento con la sospensione dell'interferenza tra le due cause, impone adesso l'esame delle doglianze fatte valere dalla società in questa sede.
In buona sostanza, diversamente da quello precedentemente deciso, in questo giudizio si discute essenzialmente di violazione degli obblighi di buona fede contrattuale – buona fede in senso oggettivo (art 1375 c.c.) da parte dell'agenzia finanziatrice.
Nella tesi di , - beneficiaria di agevolazioni pubbliche erogate dall' Pt_1 CP_1 per oltre due milioni di euro - il mancato avvio dell'attività agevolata sarebbe da ascriversi, in buona sostanza , a esclusivo fatto e colpa dell' che con il proprio CP_1
comportamento negligente ed inottemperante ai propri obblighi contrattuali avrebbe compromesso l'attività di causandole gravi danni. Pt_1
A dire della difesa della società, l'agenzia avrebbe illegittimamente incassato un indennizzo di € 66.000,00 in forza di una polizza danni vincolata in suo favore senza utilizzare tale somma per ripristinare l'impianto danneggiato. Tale condotta avrebbe quindi definitivamente impedito a di re-avviare la propria attività all'esito dei Pt_1
danneggiamenti, dopo aver realizzato gli investimenti agevolati.
Per tali ragioni la società attrice ritiene che la revoca delle agevolazioni pubbliche ricevute e la relativa richiesta di restituzione delle somme erogate disposta dall' CP_1
nel 2010 debba essere annullata e/o disapplicata, non sussistendo alcun inadempimento di che non avrebbe ricevuto il pagamento di tutte le agevolazioni a suo tempo Pt_1 deliberate in suo favore e che dalle riferite condotte dall' avrebbe subito danni per CP_1
€ 950.000,00 circa dei quali oggi chiede il ristoro. Le conclusioni, specificatamente individuate, sono state rassegnate ed in epigrafe ed in relazione alle stesse viene emesso il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dalla parte attrice non sono fondate e devono essere rigettate.
Preliminarmente si dispone lo stralcio dei documenti depositati dall'attrice con la comparsa conclusionale a distanza di otto anni dalla incardinazione del giudizio, essendo questi tutti antecedenti alla riassunzione con violazione del limite delle preclusioni.
pagina9 di 16 Non si ritiene che l'ordinanza istruttoria di rigetto dei mezzi di prova debba esser revocata.
Deve invece, e preliminarmente, esser necessariamente richiamata la sentenza della
Corte di Appello di Roma del 14 marzo 2024 (passata in giudicato come da attestazione del cancelliere del 17.07.2024) in ragione della quale è stato conclamato e accertato l'inadempimento imputabile del soggetto finanziato, e con la quale la revoca delle agevolazioni a suo tempo disposta dall' è stata definitivamente ritenuta legittima CP_1
e corretta, conseguendone l'effetto di “copertura” del dedotto e deducibile di cui all'art. 2909 c.c.
Ove vi sia ancora uno spazio legittimo non coperto dall'effetto di giudicato della pronuncia del 14.03.2024, richiamati i parametri fondamentali dell'oggetto del contendere di questo giudizio, depurato di tutte le questioni affrontate e risolte nel giudizio parallelo, la premessa concettuale della doglianza proposta dalla difesa della parte attrice la tiene in considerazione, laddove la stessa – replicando alle argomentazioni della difesa della convenuta – evidenzia come “le osservazioni avverse sulla legittimità del provvedimento di revoca sono irrilevanti ed ininfluenti: infatti oggetto dell'odierno giudizio è un diverso comportamento rispetto ad una serie di adempimenti cui era tenuta l'esponente, e per di più ad opera di un diverso soggetto, non più la bensì l' comportamento ritenuto Pt_1 CP_1
dall'esponente illegittimo e produttivo di danni. Ed infatti, anche se la revoca ( per una serie di inadempienze della ) è stata dichiarata legittima, nulla esclude che un altro e diverso Pt_1 comportamento, tenuto dall'Agenzia nei confronti dell'esponente, possa aver cagionato danni a quest'ultima.
Ed in effetti, questo giudizio, nasce in sostanza a cagione del (riconosciuto dalla difesa dell'attrice) mancato tempestivo rilievo ( nella sua sede processuale) di eccezioni che avrebbero potuto esser sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguente necessità di “recupero” delle stesse, con la proposizione di separata domanda, e tentativo di riunione ex art 274 c.p.c. dei due procedimenti, (non andato a buon fine perché non consentita la riunione).
La sintesi definitoria dell'addebito elevato in questa sede si individua, quindi, nella violazione, da parte di degli obblighi del corretto contraente: violazione CP_2 dell'articolo 1375 c.c. buona fede in senso oggettivo.
venuta a conoscenza, in quanto debitamente avvertita dei documentati Pt_3 danneggiamenti subiti dalla start-up finanziata che si era trovata con gli impianti a mare danneggiati, l'agenzia per l'attrazione e lo sviluppo degli investimenti, in luogo dello svolgere i propri compiti – contrattualmente previsti - di supporto ed assistenza della pagina10 di 16 società, (all'epoca composta da ventenni o poco più) si disinteressava del quadro, non offriva tutoraggio alcuno, non suggeriva la richiesta sospensione delle rate di mutuo, e giungeva, finanche, ad escutere la polizza assicurativa di cui era beneficiaria in luogo di istruire la procedura che, viceversa, sarebbe stata certamente più utile alla società per rimettere in funzione le strutture danneggiate, in modo da riprendere l'attività.
Si condivide la premessa fatta propria dalla difesa di parte attrice, laddove evidenzia come l' ha come fine precipuo quello di incentivare l'imprenditoria CP_1
giovanile, non solo mediante la semplice erogazione di fondi, ma – anche – mediante un valido ausilio per i giovani imprenditori che devono iniziare una attività imprenditoriale;
finalità che – nella tesi di – era stata “tradita” dalla Agenzia – dapprima con il suo Pt_1 totale disinteressamento all'occorso sinistro -- poi con l'aver trattenuto la somma liquidata dall'assicurazione senza ripristinare i danni, paralizzando in tal modo l'impianto produttivo.
Gli elementi circostanziali significativi di questo comportamento dell'agenzia contrario agli obblighi del buon contraente, sono individuati dalla difesa della società nei seguenti predicati che solo per sintesi espositiva, vengono richiamati in sequenza.
Quanto all'elemento circostanziale oggettivo disconosciuto/misconosciuto alle varie pronunce che si sono succedute sul punto, e per il vero, incontestabile si evidenzia in contrario avviso:
a) la sentenza del Tribunale di Benevento che ha acclarato il mancato avvio dell'attività a cagione dell'occorso sinistro sull'impianto a mare: recitando testualmente:
“…per quanto riguarda l'altro aspetto…vale a dire di non aver iniziato l'attività di allevamento pesci, va anzitutto rilevato che poco tempo dopo la realizzazione della struttura produttiva, le apparecchiature della immerse a mare, ebbero a ricevere gravi danni probabilmente dalla Pt_1
pesca a strascico effettuata illegittimamente da ignoti, evento che fu denunciato alla locale
Capitaneria di Porto e per il quale, la , avrebbe potuto ricevere un indennizzo dalla Pt_1 compagnia assicurativa. Detto evento ebbe gravi conseguenze sull'allevamento dei pesci, …” con lo iato logico concettuale, prima ancora che giuridico, di addebitare alla società attrice la causa della revoca del finanziamento ( e di tutte le conseguenze) quasi fosse effetto di un atto volontario e non di un'impossibilità sopravvenuta e non imputabile.
b) il macroscopico errore in cui sarebbe incorsa, peraltro, la sentenza della Corte dei conti, affermando che il risarcimento della polizza assicurativa “è stato incassato dalla
, “.. che quindi avrebbe dovuto riparare l'impianto a mare” sintomo evidente, oltre che Pt_1 della diversità di prospettive della giurisdizione speciale, della lettura degli atti che ne costituiva il fondamento decisionale.
pagina11 di 16 c) La circostanza indiziante rappresentata dall'evidenza che l' ha CP_1
incassato il risarcimento di E. 66.000,00 solo in data 10.10.2011 – come affermato molteplici volte – sintomo eloquente dell'incuria e dell'inerzia dell' visto che tale somma era CP_1
liquida ed esigibile già in data 8.06.2010 e quindi ben tre anni prima. Tale completo disinteresse risulta anche dalla circostanza che l' non sarebbe mai attivata in alcun CP_1 modo per l'apertura/istruzione e la liquidazione del danno – come risulta dall'inesistenza di documentazione avversa al riguardo;
a conferma di ciò si legga anche la raccomandata della socia ( attuale procuratrice) a far data dal 20.04 2009 che sollecitava la pronta liquidazione del danno;
d) L'inevitabile, illogica conclusione, ove si ponga mente al quadro fattuale ricostruito dal compendio richiamato, che ”……dei giovani “cerebrolesi” di 26 anni, hanno impiegato 676.000,00 Euro di risorse proprie (giusto art. 5 “obbligazioni della beneficiaria” lettera
c) del contr. di concessione delle agevolazioni (all. n. 1) e art. 5 del contr. di finanziamento (all n.2) oltre E.
2.000.000.000 ricevuti dallo Stato per attuare la loro idea imprenditoriale, impiegando ben otto della loro vita, in una Regione diversa da quella di nascita e di residenza e con tutti i disagi del caso, per realizzare perfettamente il complesso aziendale (finito e rifinito con computer tavoli e sedie come da rilievi fotografici già allegati all 37 – 38- e addirittura i gadget all 39 – che si invita vivamente il Giudicante a visionare e che si allegano nuovamente), per poi all'improvviso, liberamente e volontariamente decidere di buttare tutto all'aria non iniziando l'attività. (n.d.r. conclusionale di parte attrice).
In ordine agli obblighi di assistenza dell' in tesi violati, quale forma di CP_1
contributo esterno funzionale alla migliore realizzazione dello scopo prefisso con l'investimento dalla finanziata, (ove questo profilo di indagine sia ancora percorribile, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 2451/2024 emessa in data 14/3-05/04/2024, in termini di inadempimento e di sua imputabilità), deve per tuziorismo evidenziarsi che la risalenza dei progetti, e dell'ammissione al beneficio, come anche l'estrema povertà contrattuale e della regolamentazione allegata vigente per l'intervento non consentono di fare riferimento, per questa fattispecie concreta, a diverse forme di assistenza e tutoraggio sono parte integrante dei programmi di finanziamento più recenti ( Italia”, ovvero il “Selfiemployment”).
Effettivamente, questi programmi più recenti prevedono un tutoraggio tecnico gestionale per le startup innovative, con l'obbiettivo di rafforzarne le competenze nelle fasi iniziali del progetto, che – a ben vedere – sarebbero stati utili, nella fattispecie, quanto meno a
“suggerire” ai giovani imprenditori la richiesta sospensione delle rate di mutuo, in ragione della sopravvenienza impeditiva.
pagina12 di 16 Ma quanto detto esclude che sia possibile far loro richiamo. Né la difesa di parte attrice ha fatto espresso richiamo a previsioni convenzionali di cui al contratto sottoscritto espressione di un profilo cristallizzabile nei termini riferiti.
Né il richiamo alle vicende che hanno riguardato la mancata erogazione dell'indennizzo possono portare alle conclusioni auspicate essendo vero che: 1) l' CP_1 aveva iscritto privilegio speciale sui beni agevolati acquistati da e la polizza Pt_1
assicurativa era quindi vincolata in suo favore fino all'integrale restituzione del mutuo agevolato, E LA restituzione non è avvenuta. 2) L' non aveva obbligo di utilizzare CP_1 le somme incassate per ripristinare i beni di in quanto la stipula di una polizza Pt_1
era stata imposta al fine di garantire l per la diminuzione del valore dei beni CP_1 vincolati in proprio favore con privilegio speciale.
Quanto all'incameramento dell'indennizzo di cui alla polizza, vero è che la compagnia ha doverosamente erogato alla beneficiaria l'indennizzo, che è stato debitamente compensato sull'esposizione debitoria della finanziata, tanto che il Tribunale ha riconosciuto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto all'esito della detrazione nella ridotta somma di € 2.654.794,95.
L'unica conseguenza di quanto evidenziato è, quindi, l'inquadramento degli addebiti nell'ambito della clausola generale della buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. pura e semplice. Si risparmia l'interprete dell'esegesi della natura, funzione, caratteristiche
– anche integrative – di questa clausola generale, sviluppatasi in tempi più recenti allo scopo di riempire gli “spazi vuoti” della regolamentazione convenzionale nel tentativo di costruire uno statuto del “corretto contraente” che lo spinga ad una condotta improntata ai criteri della “lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse sino ai limiti dell'apprezzabile sacrificio”.
Nella sua dimensione oggettiva invece, la buona fede si atteggia a regola di condotta ed è espressa in una serie di norme del codice civile – quali, ad esempio, quelle previste agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. – che impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta in tutte le fasi del rapporto contrattuale, a partire dal procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione. In sostanza, il dovere generale di buona fede in senso oggettivo comporta ( la possibile) individuazione di obblighi e divieti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e assolve, in questo senso, alla funzione di colmare le inevitabili lacune del diritto convenzionale.
La giurisprudenza di legittimità ha definito, sin dai tempi antichi, la buona fede, nell'accezione oggettiva, come un vero e proprio “dovere giuridico” e ha riconosciuto che essa, intesa in senso etico, come requisito della condotta, rappresenti uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, affermando, quindi, che la sua violazione – anche solo pagina13 di 16 in sé per sé costituisce una possibile fonte di responsabilità e danni (cfr. fra le altre, Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 1986, n. 960; nello stesso senso, Cass. civ., 21 maggio 1973, n. 1460).
E quindi, ultimamente, si suole riconoscere ad opera della giurisprudenza ormai stabilizzata, che i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex art. 1175, 1366 e 1375 c.c, rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi negoziali, sia sul piano del bilanciamento dei contrapposti interessi dei contraenti.
Quanto al primo profilo, essi impongono alle parti di eseguire le obbligazioni anche non espressamente contemplati dal contratto o dalla legge, (siano nel concreto individuabili nel piano concreto e della teleologica dei rapporti) qualora ciò occorra per tutelare gli interessi della controparte;
quanto al secondo profilo, permettono al giudicante di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto negoziale, ove ciò occorra per garantire l'equo contemperamento degli interessi dei contraenti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.
Dunque, la buona fede rileva quale criterio di valutazione delle modalità di esecuzione degli obblighi negoziali, sotto il profilo della reciproca cooperazione delle parti per la tutela dei rispettivi interessi. In particolare, il principio di correttezza e buona fede- che, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere interpretato in senso oggettivo, poiché enuclea un dovere di solidarietà, ormai basato sull'art 2 Cost. che-operando come criterio di reciprocità - esplica la sua rilevanza nell'imporre ad ognuno dei contraenti, l'obbligo di agire in maniera da tutelare gli interessi dell'altra, indipendentemente dalla sussistenza di specifici obblighi negoziali o di quanto espressamente imposto da singole disposizione di legge, cosicché dalla violazione di siffatta norma comportamentale può discendere-anche di per sé - un danno risarcibile ( cfr Cass. Civ. 19.10.2022 n. 30853, Cass. Civ. 2/4/2021 n.
9200 fra le tante).
Detto ciò, occorre calare il paradigma richiamato, nella fattispecie concreta: e la fattispecie concreta impone, in primo luogo, di individuare, sulla base della clausola generale, un obbligo convenzionalmente non previsto a carico del finanziatore a cagione di quello che è definito fatto sopravvenuto non imputabile (ovvero il denunciato, danneggiamento delle gabbie sottomarine da allevamento, presumibilmente a cagione di esercizio illegittimo di pesca di frodo).
Del fatto oggettivo, abbiamo solamente una denuncia, e delle foto sottomarine, ma l'insieme delle circostanze, inducono il presente Tribunale a tenere in considerazione l'evento per quello che è stato rappresentato, evitando di condizionare limitare la pagina14 di 16 decisione sul piano dell'ampiezza dell'obbligo dimostrativo gravante sulla parte che allega.
Sia come sia, gli obblighi contrattuali tipici del contratto di finanziamento sottoscritti dalle parti si risolvono nelle obbligazioni già a suo tempo richiamate nelle pronunce del Tribunale di Roma, e nella conferma di essa operata dalla Corte di Appello, sintetizzate negli obblighi di versamento delle somme e di completamento del progetto, consegna della documentazione, rendicontazione, pagamento dei ratei, tutti obblighi noti e richiamati.
Con il richiamo al concetto di buona fede allora, nella fattispecie si pretende in definitiva che il soggetto finanziatore si gravi del fatto sopravvenuto, in tesi non imputabile, che abbia impedito il debitore di adempiere.
Già in genere, si incontra un ostacolo concettuale nell'individuazione della non imputabilità con riferimento al fatto oggettivo sopravvenuto;
ciò in quanto, in materia di responsabilità contrattuale, l' articolo 1218 del codice civile è oggettivamente strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.
Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto sopravvenuto o per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (c.f.r. Cassazione civile n. 16289 del 12.06.2024 fra le tante). In questa fattispecie, al netto del danneggiamento delle reti da pesca, nulla di più è stato dedotto dal debitore della prestazione circa le richiamate clausole di esonero, richiamate dalla giurisprudenza stabilizzata.
Si intenda: procedendo quindi a valutare come sopravvenienza oggettiva non imputabile un fatto accidentale capitato al debitore della prestazione che, nel quadro di un'obbligazione di risultato – tale è quella che giustifica il finanziamento – si rischia di invertire, per il tramite della richiamata clausola generale, l'obbligo di prestazione gravante sul debitore ponendola a carico del creditore, secondo una latitudine che non può esser confinata allo statuto dei limiti dell'apprezzabile sacrificio di cui si è detto di cui alla dimensione dell'articolo 1375 c.c.
Occorre, però, tenere presente che la violazione della regola della buona fede in senso oggettivo, non può esser interpretata nella sua estensione lata tale da costruire pagina15 di 16 valutazioni di condotta “eticheggianti”, di cui si conosce la scaturigine ma non si può prevedere la conclusione.
Ed inoltre può comportare conseguenze diverse a seconda del momento in cui viene posta in essere, e ciò in quanto lo stesso dovere delle parti, di agire l'una in modo da preservare gli interessi dell'altra, si atteggia differentemente a seconda della fase (del rapporto contrattuale) in cui si verifica. E così, se la violazione della regola di buona fede è stata normativizzata dal codice nella fase delle trattative contrattuali, (1337/1338 c.c.) giustificando l'annullamento del contratto e la sua inefficacia, e se la stessa, può certamente integrare gli estremi di una pretesa risarcitoria laddove la condotta sleale del contraente – già antidoverosa abbia aggravato le condizioni economiche della controparte, molto difficilmente, in piena fase di regolamentazione del rapporto, la sua acritica violazione può legittimare la pretesa ad una condotta specifica non prevista esplicitamente o implicitamente dal regolamento convenzionale tale da invertire il gravame del fatto sopravvenuto non imputabile, a carico di uno o dell'altro contraente.
La conseguenza di queste considerazioni non può che portare, in ogni caso, al rigetto della domanda principale e di quelle consequenziali, richiamate in epigrafe e che ne vengono assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
DM 147/2022 in proporzione al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
46602/2016 tra contro Parte_1 [...]
CO
a) Rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida nella misura di € 29.123,00 oltre rimborso forfettario CP_2 spese generali, nonché IVA e C.p.A.
Così deciso in Roma lì 08.02.2025.
IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina16 di 16