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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/07/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2482/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2482/2024 R.G. riservata in decisione in data 8.5.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI VUOLO ROBERTA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Milano viale Stefini, 3
RICORRENTE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Stabilire la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio con il versamento della somma di euro 100,00 mensile onnicomprensiva.
pagina 1 di 3 Con ogni ulteriore conseguenza di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale, tuttavia, è comparsa personalmente all'udienza davanti al Giudice delegato del 12.11.2024, dichiarando di non volersi costituire e di concordare con le domande del ricorrente (v. verbale di udienza).
Nel merito, quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, la stessa va accolta in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate da parte attrice (copia della sentenza del Tribunale di Pavia del 15.2.2012 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti) e la concorde volontà della resistente personalmente presente all'udienza del 12.11.2024, hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori condizioni, in particolare relative all'affido del figlio minore Persona_1
(nato il [...]) nonché inerenti al mantenimento dello stesso e della figlia maggiore (nata il Persona_2
26.6.2003), si reputa corretto confermare le statuizioni già disposte con ordinanza del 18.12.2024 che ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti in udienza.
In particolare, va confermato l'affido esclusivo del figlio minore (nato il [...]) alla Persona_1 madre, la quale pacificamente in questi anni si è occupata in via prevalente della cura e accudimento del predetto e il suo collocamento prevalente presso la resistente, prevedendosi, altresì, che gli incontri con il padre si svolgano liberamente secondo accordi diretti tra loro, considerata l'età del minore prossimo alla maggiore età.
L'ascolto del minore deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In merito, invece, al mantenimento della prole, premesso che la figlia maggiore è pacificamente Persona_2 economicamente indipendente, considerate le precarie condizioni di salute ed economiche del ricorrente, percettore della sola pensione di invalidità di 735,00 euro mensili e senza fissa dimora, e tenuto conto che la resistente già percepisce in via esclusiva l'assegno unico per il figlio di attuali 199,00 euro mensili, si reputa corretto confermare a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio versando alla resistente l'importo mensile proposto, comprensivo di ogni spesa, di euro 100,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, previsto che la madre continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per la prole.
pagina 2 di 3 Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione della resistente alla domanda sullo status proposta da parte attrice e tenuto conto dell'accordo raggiunto in udienza, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico dell'erario, essendo il ricorrente stato ammesso al beneficio del Patrocinio statale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 25.6.2024 così decide:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
2) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Milano il 24/10/2005 tra i coniugi e CP_1
(trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano al n. 1778 Parte I, anno Parte_1
2005);
3) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune suddetto di annotare la presente sentenza, una volta passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e di compiere le ulteriori incombenze di legge;
4) affida il figlio minore (nato il [...]), in via esclusiva alla madre, con collocazione Persona_1 abitativa prevalente presso la stessa e diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le modalità indicate in motivazione;
5) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla resistente un assegno mensile, comprensivo di ogni spesa, a titolo di concorso al mantenimento del figlio di € 100,00;
l'importo dell'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a dicembre 2025;
6) dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla resistente;
7) nulla dispone in positivo sulle spese di lite, che resteranno a carico dell'Erario.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2482/2024 R.G. riservata in decisione in data 8.5.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI VUOLO ROBERTA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Milano viale Stefini, 3
RICORRENTE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Stabilire la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio con il versamento della somma di euro 100,00 mensile onnicomprensiva.
pagina 1 di 3 Con ogni ulteriore conseguenza di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale, tuttavia, è comparsa personalmente all'udienza davanti al Giudice delegato del 12.11.2024, dichiarando di non volersi costituire e di concordare con le domande del ricorrente (v. verbale di udienza).
Nel merito, quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, la stessa va accolta in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate da parte attrice (copia della sentenza del Tribunale di Pavia del 15.2.2012 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti) e la concorde volontà della resistente personalmente presente all'udienza del 12.11.2024, hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori condizioni, in particolare relative all'affido del figlio minore Persona_1
(nato il [...]) nonché inerenti al mantenimento dello stesso e della figlia maggiore (nata il Persona_2
26.6.2003), si reputa corretto confermare le statuizioni già disposte con ordinanza del 18.12.2024 che ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti in udienza.
In particolare, va confermato l'affido esclusivo del figlio minore (nato il [...]) alla Persona_1 madre, la quale pacificamente in questi anni si è occupata in via prevalente della cura e accudimento del predetto e il suo collocamento prevalente presso la resistente, prevedendosi, altresì, che gli incontri con il padre si svolgano liberamente secondo accordi diretti tra loro, considerata l'età del minore prossimo alla maggiore età.
L'ascolto del minore deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In merito, invece, al mantenimento della prole, premesso che la figlia maggiore è pacificamente Persona_2 economicamente indipendente, considerate le precarie condizioni di salute ed economiche del ricorrente, percettore della sola pensione di invalidità di 735,00 euro mensili e senza fissa dimora, e tenuto conto che la resistente già percepisce in via esclusiva l'assegno unico per il figlio di attuali 199,00 euro mensili, si reputa corretto confermare a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio versando alla resistente l'importo mensile proposto, comprensivo di ogni spesa, di euro 100,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, previsto che la madre continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per la prole.
pagina 2 di 3 Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione della resistente alla domanda sullo status proposta da parte attrice e tenuto conto dell'accordo raggiunto in udienza, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico dell'erario, essendo il ricorrente stato ammesso al beneficio del Patrocinio statale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 25.6.2024 così decide:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
2) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Milano il 24/10/2005 tra i coniugi e CP_1
(trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano al n. 1778 Parte I, anno Parte_1
2005);
3) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune suddetto di annotare la presente sentenza, una volta passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e di compiere le ulteriori incombenze di legge;
4) affida il figlio minore (nato il [...]), in via esclusiva alla madre, con collocazione Persona_1 abitativa prevalente presso la stessa e diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le modalità indicate in motivazione;
5) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla resistente un assegno mensile, comprensivo di ogni spesa, a titolo di concorso al mantenimento del figlio di € 100,00;
l'importo dell'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a dicembre 2025;
6) dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla resistente;
7) nulla dispone in positivo sulle spese di lite, che resteranno a carico dell'Erario.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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