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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6393/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 4.10.2021 da
(P.I. ), elettivamente domiciliata in CASTELFRANCO Parte_1 P.IVA_1
VENETO, piazza SERENISSIMA 20, presso l'Avv. GIORGIO MASSAROTTO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. ANGELINO MAOLINO, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata in MELEGNANO, via CP_1 P.IVA_2
MARCONI 5, presso gli Avv.ti GUIDO GRIGNANI e ANDREA LORO, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE
A) In via istruttoria:
1) Voglia il Giudice ordinare a ex art. 2711, 2° comma, c.c. la esibizione della fattura CP_1
o delle fatture a supporto della annotazione sul libro giornale di della operazione 24.3.2020 CP_1
n°6711-6712 attestante il ricevuto bonifico di Euro 261.016,56 da parte di RA s.p.a..
2) Disporre C.T.U., all'esito della esibizione, con attribuzione al consulente del potere di ispezionare le scritture contabili della convenuta oltre che del Gruppo RA - Uniflotte s.p.a. al fine di CP_1
accertare l'esatto quantitativo di cestini e relativi servizi forniti da al Gruppo RA - Uniflotte CP_1 a partire dal 2020 con calcolo dell'utile non realizzato dall'attrice a partire dal 2020, alla luce di quanto documentato e provato nel periodo 2015-2019. Cass. 12.6.2012 n°9522 così predica: “In tema di prove documentali e di scritture contabili delle imprese, perché il giudice eserciti legittimamente i suoi poteri officiosi
(tra i quali quello di esibizione previsto dall'art. 2711 c.p.v. c.c. e quello di disporre consulenza tecnica
d'ufficio) occorre che la parte onerata della prova abbia tempestivamente e con sufficiente analiticità allegato
i fatti specifici da munire di prova e che, sempre tempestivamente, abbia fondatamente allegato di non avere altro mezzo per conseguire le prove stesse”.
Gli allegati 1 e 2 all'atto di citazione provano documentalmente la presenza del concordato patto di esclusiva a favore della attrice per la vendita-fornitura, completa di ogni altra attività sussidiaria, Pt_1
di cestini Big Belly Solar al Gruppo RA - Uniflotte s.p.a. (Cliente storica di ). Risulta Pt_1
ugualmente provato, come da congiunta esibizione delle rispettive scritture contabili, che CP_2
nell'anno 2020, ricevette il pagamento di Euro 261.016,56 da Uniflotte s.p.a. a fronte di imprecisate vendite - forniture di pari valore. , invocata Cass. 12.6.2012 n°9522, e ribadito di non avere Pt_1
altro mezzo - come implicitamente evidenziato con il reclamo ex art.177 c.p.c. - per confermare che la fornitura per Euro 261.016,56 riguardò i cestini Big Belly Solar oggetto del patto di esclusiva all'infuori della richiesta ex art. 2711 c.p.v. c.c., confida nell'esercizio dei poteri officiosi del Giudice, come riconosciutogli dall'art.2711 c.c.
B) Nel merito:
1) Dichiarare che ha l'obbligo di rispettare il patto di esclusiva nei confronti dei Clienti CP_1
di indicati nell'accordo 1.11.2015, e per l'effetto riservare all'attrice la vendita, verso tali clienti, Pt_1
di sistemi Big Belly Solar e la prestazione dei servizi di corredo (installazione e attivazione delle unità vendute oltre che di assistenza, manutenzione, personalizzazione e pubblicità grafica).
2) Condannare la convenuta al risarcimento del danno arrecato all'attrice per violazione del patto di esclusiva a partire dal 2020 e sino a quando non sarà ripristinata l'operatività di tale patto, all'uopo indicandosi - salva più precisa indicazione da effettuarsi in corso di causa - la somma di € 200.000,00 e comunque di quella diversa di giustizia.
3) Con vittoria di spese e competenze.
Avendo parte attrice adempiuto tempestivamente alla allegazione dei fatti specifici a base della domanda
(patto di esclusiva, provato documentalmente e avvenuta vendita diretta di a favore di RA CP_1
Uniflotte per oltre Euro 260.000,00, come da documentazione esibita) e non essendoci altro mezzo per confermare che il corrispettivo di Euro 261.016,56 fu erogato a fronte della vendita diretta di cestini Big
Belly Solar con prestazione delle attività sussidiarie, all'infuori della esibizione della fattura e/o delle fatture di riferimento, si ricorre con fiducia ai poteri officiosi del Giudice come da art.1711 c.p.v. c.c., per ottenere la relativa esibizione.
PER IL CONVENUTO
Voglia l 'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.
In via preliminare
1. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità dell'atto di citazione con ogni conseguenza di legge
Nel merito, in via principale
2. respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione degli accordi del 1 novembre 2015, a seguito dell'inadempimento grave ed imputabile di per le motivazioni di cui in premessa;
Parte_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi in conformità al DM 55/2014, con richiesta di distrazione a favore dell'Avv. Guido Grignani che si dichiara antistatario
In via Istruttoria
Si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate negli atti depositati e non accolte dal Giudice
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio esponendo: Parte_1 CP_2
- di avere, nell'anno 2011, importato da Big Belly Solar di Boston il cosiddetto “cestino intelligente alimentato con il fotovoltaico”, compattatore di rifiuti indifferenziati alimentato ad energia solare, sino a quel momento sconosciuto nel mercato italiano;
- di avere quindi diffuso e propagandato il prodotto in Italia, riuscendo ad includere tra i propri clienti RA S.p.a., azienda multiservizi operante, anche nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti, in ben 265 Comuni italiani;
- di essere stata contattata, nell'anno 2015, da società che rappresentava di CP_1
essere divenuta distributore esclusivo per l'Italia di Big Belly Solar di Boston;
- di avere avviato con una collaborazione, poi disciplinata mediante un CP_1
accordo di riservatezza concluso in data 01.11.2015, relativo alle informazioni in possesso di ciascuna società (doc. 1 attoreo): secondo la prospettazione dell'attrice, , da una Pt_1
parte, si impegnò a pubblicizzare i sistemi Big Belly Solar ed quale importatore e CP_1
distributore esclusivo di tali sistemi per l'Italia; , dall'altra, riconobbe, come clienti CP_1
esclusivi di , le ditte indicate nell'allegato all'accordo di riservatezza, comprendente Pt_1
anche il Gruppo RA (doc. 2 attoreo);
- che negli anni seguenti, sino al 2018, il rapporto di collaborazione si svolse regolarmente:
acquistava i prodotti da per venderli alle municipalizzate del Gruppo Pt_1 CP_1
RA, fornendo poi ai soggetti acquirenti anche le attività di supporto;
- che nell'anno 2019, dopo avere appreso da referenti del Gruppo RA che, a breve, sarebbero stati trasmessi rilevanti ordini di acquisto, installazione, manutenzione e grafica personalizzata da parte dei Comuni dove la stessa RA era risultata vincitrice di gare d'appalto proponendo l'impiego di prodotti Big Belly, ne informò per Pt_1 CP_1
consentirle l'adeguato approvvigionamento dei prodotti medesimi;
- di avere, però, successivamente appreso che , valendosi delle informazioni così CP_1
acquisite, aveva contattato autonomamente Gruppo RA e fornito direttamente sia le macchine compattatrici che tutti i servizi ausiliari, così violando l'accordo di riservatezza sopra indicato (dove Gruppo RA era indicato come cliente esclusivo di ). Pt_1
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di di Parte_1 CP_1
rispetto del patto di esclusiva nei confronti dei clienti di indicati nell'accordo Pt_1
01.11.15 (e per l'effetto di riservare alla stessa attrice la vendita, verso i clienti menzionati nell'accordo, di sistemi Big Belly Solar e la prestazione dei servizi di corredo), nonché la condanna della società convenuta al risarcimento del danno, di natura sia contrattuale, per violazione degli obblighi assunti con l'accordo di riservatezza, che extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 n. 3) c.c., per avere la convenuta “abusato delle informazioni di Parte_1
circa prossimi ordini di RA s.p.a. [...], per subentrare, al posto di , nel rapporto di fornitura ed Pt_1
assistenza, assai datato nel tempo, verso il Gruppo RA s.p.a.”, danno quantificato nella misura complessiva di euro 300.000,00. La convenuta si è costituita e ha sollevato, in via preliminare, un'eccezione CP_1
di nullità dell'atto di citazione, già superata con ordinanza resa all'udienza “cartolare” del
21.04.2022, alla cui motivazione integralmente si rinvia.
Nel merito, la convenuta ha contestato, in primo luogo, che fosse stato concluso un contratto di collaborazione tra le due società per la realizzazione e la commercializzazione di prodotti finalizzati alla riduzione di volume degli imballaggi leggeri.
Essa riconosce che furono avviate trattative in questo senso (con l'ipotesi che CP_1
rivestisse il ruolo di “System Integrator TLC” ed il ruolo di azienda produttrice) e Pt_1
deduce che appunto in funzione di tale progetto fu sottoscritto l'accordo di riservatezza richiamato dall'attrice, relativo tuttavia alla sola fase preliminare di confronto tra le due società, che imponeva necessariamente lo scambio di informazioni relative alla clientela.
Le trattative, però, secondo la prospettazione della convenuta, non andarono a buon fine e non sfociarono in un accordo di collaborazione tra le due società, con la conseguenza che non avrebbero mai avuto attuazione l'accordo di riservatezza e la riserva di esclusiva di alcuni clienti , tra cui Gruppo RA, ad esso collegata. Pt_1
deduce di essere stata, in ogni caso, di fatto – essendo unico soggetto importatore CP_1
per l'Italia dei prodotti “Big Belly Solar” – sempre coinvolta da nei rapporti con i Pt_1
potenziali clienti di quest'ultima, ivi compresa, sin dall'anno 2016, RA S.p.a.; di avere nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 fornito ad materiale che questa poi provvedeva Pt_1
a rivendere ai propri clienti;
che vi furono, da parte dell'attrice, gravi inadempimenti nel pagamento delle forniture ricevute da , al punto di rendersi addirittura irreperibile CP_1
a fronte dei solleciti di pagamento ricevuti dalla convenuta.
Fu dunque in tale contesto, dopo che RA S.p.a. aveva manifestato la necessità di una fornitura urgente di prodotti “Big Belly Solar”, che , non riuscendo ad interagire CP_1
con , si determinò a ricevere direttamente da RA l'ordine di acquisto. Pt_1
In conclusione, la convenuta nega che tra le parti fosse stato raggiunto e concluso CP_1
un accordo negoziale di collaborazione, al quale sarebbero stati strumentali ed accessori l'accordo di riservatezza e il patto di esclusiva, privi quindi di effetti giuridici in mancanza del contratto di collaborazione: l'unico rapporto intercorso tra le parti sarebbe consistito, infatti, nell'esecuzione di alcune forniture di prodotti “Big Belly Solar” da parte di CP_1
in favore di . Pt_1
In subordine, nel caso in cui fossero ritenuti esistente l'accordo di collaborazione e quindi efficaci l'accordo di riservatezza ed il patto di esclusiva, a fronte del grave inadempimento da parte di per omesso pagamento di forniture ricevute per oltre 37.000,00 euro, Pt_1
dovrebbero ritenersi risolti per inadempimento sia il rapporto contrattuale principale, che gli obblighi ad esso accessori.
Infine, in via ulteriormente subordinata, la convenuta ha eccepito l'omessa indicazione specifica e, comunque, la mancanza di prova del danno lamentato da . Pt_1
Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con la pronuncia di ordine di esibizione nei riguardi di CP_1
e del terzo RA S.p.a. (ordine del quale si dirà più diffusamente in seguito).
Sono state, invece, respinte le altre istanze istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza in data 23-24.07.2023, qui integralmente richiamata.
Quindi, precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Punto centrale della controversia è la qualificazione dell'accordo di riservatezza in data
01.11.2015 e dell'allegata dichiarazione in pari data, sottoscritta da entrambe le parti (doc.
1 e 2 dell'attrice – doc. 1 e 2 della convenuta).
Dalla lettura dell'accordo non si ricava che sia stato perfezionato, tra e , Pt_1 CP_1
un contratto di collaborazione per l'importazione e la vendita di prodotti “Big Belly Solar”, bensì si evince l'esistenza, tra le due società, di trattative finalizzate alla stipulazione di tale contratto e la conclusione - appunto nel contesto delle trattative - di un patto strumentale allo svolgimento delle stesse, diretto a tutelare la riservatezza delle informazioni, di natura commerciale, che le parti dovevano necessariamente condividere per poter pervenire alla eventuale stipula del contratto di collaborazione.
In tal senso è significativo il testo dell'articolo 9) dell'accordo: “Il presente accordo è valido e vincolante dal momento in cui le prime Informazioni Riservate siano rese disponibili da una delle Parti alle altre Parti ed avrà efficacia anche in epoca successiva la cessazione, per qualsiasi motivo, dei rapporti tra le Parti e così, anche ove le stesse non proseguano nelle trattative [...]”.
Non solo, dunque, l'accordo “di riservatezza” in questione non contiene alcuna clausola da cui possa desumersi la volontà delle parti di obbligarsi a collaborare in maniera stabile e continuativa per lo sviluppo, secondo determinate modalità, di un'attività produttiva e/o commerciale comune (il che, all'evidenza, non esclude che vi siano stati, tra le medesime parti, singoli rapporti di fornitura di prodotti); ma è anzi esplicito, nell'accordo, il riferimento alle “trattative” in corso tra le due società, trattative comportanti lo scambio di informazioni e costituenti la ragione giustificatrice dell'intesa diretta a garantirne la riservatezza.
In quest'ottica va letto e considerato l'articolo 4) dell'accordo, che obbliga ciascuna parte ad “avvisare tempestivamente” l'altra nel caso di contatti con soggetti terzi – indicati in una lista, anch'essa “riservata”, allegata al testo dell'accordo – che possano assumere la veste di
“potenziali clienti o concorrenti” nell'ambito del progetto imprenditoriale (“Business Purpose”) al quale le trattative si riferiscono.
La lista allegata all'accordo è stata prodotta tanto dall'attrice quanto dalla convenuta.
Essa, come detto, è sottoscritta da entrambe le parti e testualmente recita:
«Spett.le Azienda: [...] CP_1
In riferimento all'accordo di riservatezza, la società [...], come previsto dall'art. 4 dell'accordo Parte_1
di riservatezza stesso, è con la presente a informarvi sulle trattative e vendite in corso con le società (Già clienti : Parte_1
HERA S.p.a. / UNIFLOTTE S.p.a. [...]
[...] Controparte_3
[...] CP_4
Per la fornitura di sistemi Big Belly Solar e pertanto sono da considerare “Clienti esclusivi di Pt_1
salvo accordi diversi sulla gestione del cliente”.
[...]
Ora, se è vero che l'accordo 01.11.2015 non costituiva un contratto di collaborazione commerciale, è altrettanto vero che esso, comprensivo anche della lista di clienti prevista dall'articolo 4), era destinato, per espressa volontà delle parti, a conservare efficacia anche in caso di fallimento delle trattative in corso tra le stesse parti: “...avrà efficacia anche in epoca successiva la cessazione, per qualsiasi motivo, dei rapporti tra le Parti e così, anche ove le stesse non proseguano nelle trattative...”.
Pertanto, benché non sia stato poi concluso il contratto di collaborazione cui le trattative tendevano, hanno tuttavia conservato e conservano tuttora effetto tra e Pt_1 CP_1
l'accordo di riservatezza ed il connesso patto che qualifica le società “RA/Uniflotte”,
“Stirano/Egea” e ” come “clienti esclusivi” di per la fornitura di sistemi “Big Pt_1
Belly Solar”.
Né è fondata la tesi, avanzata dalla convenuta in via di subordine - su cui si fonda anche la domanda riconvenzionale di cui al punto 3. delle conclusioni, che va per questo respinta
- secondo cui l'accordo si sarebbe risolto per inadempimento dell'attrice.
Infatti, come già rilevato, l'accordo era finalizzato allo svolgimento di autonome trattative per la conclusione di un contratto di collaborazione commerciale e non era collegato ai pregressi rapporti di fornitura intercorsi tra le parti, sicché il mancato pagamento di precedenti fatture, relative a quei rapporti, non può valere quale causa di risoluzione del distinto accordo di riservatezza, né può giustificare la violazione dello stesso da parte della società convenuta.
Di conseguenza, è fondata la domanda di accertamento proposta dall'attrice, avente ad oggetto l'obbligo di di riservare ad la vendita di sistemi “Big Belly Solar” CP_1 Pt_1
(e dei connessi serivizi accessori) ai clienti RA/Uniflotte, Stirano/Egea e , in quanto clienti esclusivi di . Pt_1
Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno.
Tale domanda si fonda sull'assunto che “nel biennio 2019-2020” abbia effettuato CP_1
una fornitura di sistemi “Big Belly Solar” direttamente a RA S.p.a., “scavalcando” Pt_1
e servendosi delle informazioni da questa ricevute circa l'improvvisa necessità di acquistare una partita di macchinari, sorta in capo alla società cliente (v. atto di citazione, punto 6 e punto 8).
Per gli anni successivi al 2020, invece, la prospettazione dell'attrice, in ordine a vendite dirette concluse da , è formulata in termini puramente ipotetici. CP_1
Ora, ha riconosciuto di avere eseguito una fornitura di prodotti Big Belly Solar CP_1
in favore di RA, giustificandola con l'impossibilità di ottenere un contatto con , Pt_1 morosa nel pagamento di precedenti fatture (circostanza irrilevante, come detto, non essendovi alcun collegamento né rapporto di corrispettività tra i debiti in questione e gli obblighi nascenti dal distinto accordo di riservatezza).
Tuttavia la convenuta non ha offerto alcun riferimento temporale;
né lo ha fornito l'attrice, che si è limitata a fare riferimento al “biennio 2019-2020”.
L'ordine di esibizione domandato dall'attrice ex art. 210 c.p.c. è stato emesso nei limiti segnati dalla richiesta: solo per l'anno 2020 (non essendovi stata richiesta per il 2019: sul punto si rinvia all'ordinanza in data 24.07.2023) e solo per le scritture contabili (non anche per le fatture, che sono documenti fiscali e non rientrano nel novero delle scritture contabili, come si evince dall'art. 2214 c.c. ed anche dall'art. 2711 c.c.: sul punto si rinvia alle ordinanze in data 28-29.01.2024 e in data 13.03.2024).
L'attuazione dell'ordine di esibizione ha, così, permesso di individuare una sola operazione di pagamento da RA ad , per la somma di euro 261.016,56 in data 24.03.2020 CP_1
(si vedano i documenti allegati alle note 28.11.2023 di parte attrice e 27.12.2023 di parte convenuta).
Di questa operazione, però, è del tutto ignota la natura, sicché essa non può assumere alcuna rilevanza a fini di prova.
In tale situazione, pur in presenza di una – generica – ammissione di relativa ad CP_1
una condotta di violazione dell'accordo di riservatezza 01.11.2015, non risulta possibile identificare, sul piano storico, la condotta stessa, né determinare e quantificare il danno, non avendo parte attrice, che ne era onerata, fornito elementi utili al riguardo.
Non può, a tal fine, venire in ausilio la “relazione di stima” prodotta da parte attrice come
“allegato e)” alla memoria istruttoria del 24.06.2022, perché detta relazione contiene valutazioni astratte, per di più fondate su documenti fiscali di acquisto e di vendita non depositati in giudizio.
Ancora, la rilevata carenza di prova non può essere superata con il mezzo istruttorio di cui all'art. 2711 c.c., perché, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, esso ha natura sussidiaria e non può essere esperito ove la parte interessata abbia la possibilità di ottenere i documenti “mediante il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi compresa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.” (Cass. 18152/2020), non essendo perciò consentito porre rimedio, con lo strumento in questione, ad un ordine di esibizione risultato in concreto infruttuoso.
Le precedenti considerazioni impongono, dunque, il rigetto della domanda risarcitoria e valgono sia per la domanda fondata sulla violazione dell'accordo di riservatezza, sia per quella fondata sulla violazione del generale dovere di correttezza di cui all'art. 2598 n. 3)
c.c..
La reciproca soccombenza giustifica, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• accerta e dichiara che, in forza dell'accordo di riservatezza concluso in data
01.11.2015 tra l'attrice e la convenuta ed in forza Parte_1 CP_1
dell'allegata dichiarazione sottoscritta dalle parti, è obbligata a CP_1
riservare ad le vendite di sistemi “Big Belly Solar” e dei connessi servizi Parte_1
accessori in favore dei clienti “HERA S.p.a. / UNIFLOTTE S.p.a.”, CP_3
/ e , in quanto clienti esclusivi di
[...] CP_3 CP_4 Parte_1
• rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione dell'accordo di cui sopra proposta dalla convenuta CP_1
• respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice Parte_1
contro la convenuta CP_1
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Treviso, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6393/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 4.10.2021 da
(P.I. ), elettivamente domiciliata in CASTELFRANCO Parte_1 P.IVA_1
VENETO, piazza SERENISSIMA 20, presso l'Avv. GIORGIO MASSAROTTO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. ANGELINO MAOLINO, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliata in MELEGNANO, via CP_1 P.IVA_2
MARCONI 5, presso gli Avv.ti GUIDO GRIGNANI e ANDREA LORO, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE
A) In via istruttoria:
1) Voglia il Giudice ordinare a ex art. 2711, 2° comma, c.c. la esibizione della fattura CP_1
o delle fatture a supporto della annotazione sul libro giornale di della operazione 24.3.2020 CP_1
n°6711-6712 attestante il ricevuto bonifico di Euro 261.016,56 da parte di RA s.p.a..
2) Disporre C.T.U., all'esito della esibizione, con attribuzione al consulente del potere di ispezionare le scritture contabili della convenuta oltre che del Gruppo RA - Uniflotte s.p.a. al fine di CP_1
accertare l'esatto quantitativo di cestini e relativi servizi forniti da al Gruppo RA - Uniflotte CP_1 a partire dal 2020 con calcolo dell'utile non realizzato dall'attrice a partire dal 2020, alla luce di quanto documentato e provato nel periodo 2015-2019. Cass. 12.6.2012 n°9522 così predica: “In tema di prove documentali e di scritture contabili delle imprese, perché il giudice eserciti legittimamente i suoi poteri officiosi
(tra i quali quello di esibizione previsto dall'art. 2711 c.p.v. c.c. e quello di disporre consulenza tecnica
d'ufficio) occorre che la parte onerata della prova abbia tempestivamente e con sufficiente analiticità allegato
i fatti specifici da munire di prova e che, sempre tempestivamente, abbia fondatamente allegato di non avere altro mezzo per conseguire le prove stesse”.
Gli allegati 1 e 2 all'atto di citazione provano documentalmente la presenza del concordato patto di esclusiva a favore della attrice per la vendita-fornitura, completa di ogni altra attività sussidiaria, Pt_1
di cestini Big Belly Solar al Gruppo RA - Uniflotte s.p.a. (Cliente storica di ). Risulta Pt_1
ugualmente provato, come da congiunta esibizione delle rispettive scritture contabili, che CP_2
nell'anno 2020, ricevette il pagamento di Euro 261.016,56 da Uniflotte s.p.a. a fronte di imprecisate vendite - forniture di pari valore. , invocata Cass. 12.6.2012 n°9522, e ribadito di non avere Pt_1
altro mezzo - come implicitamente evidenziato con il reclamo ex art.177 c.p.c. - per confermare che la fornitura per Euro 261.016,56 riguardò i cestini Big Belly Solar oggetto del patto di esclusiva all'infuori della richiesta ex art. 2711 c.p.v. c.c., confida nell'esercizio dei poteri officiosi del Giudice, come riconosciutogli dall'art.2711 c.c.
B) Nel merito:
1) Dichiarare che ha l'obbligo di rispettare il patto di esclusiva nei confronti dei Clienti CP_1
di indicati nell'accordo 1.11.2015, e per l'effetto riservare all'attrice la vendita, verso tali clienti, Pt_1
di sistemi Big Belly Solar e la prestazione dei servizi di corredo (installazione e attivazione delle unità vendute oltre che di assistenza, manutenzione, personalizzazione e pubblicità grafica).
2) Condannare la convenuta al risarcimento del danno arrecato all'attrice per violazione del patto di esclusiva a partire dal 2020 e sino a quando non sarà ripristinata l'operatività di tale patto, all'uopo indicandosi - salva più precisa indicazione da effettuarsi in corso di causa - la somma di € 200.000,00 e comunque di quella diversa di giustizia.
3) Con vittoria di spese e competenze.
Avendo parte attrice adempiuto tempestivamente alla allegazione dei fatti specifici a base della domanda
(patto di esclusiva, provato documentalmente e avvenuta vendita diretta di a favore di RA CP_1
Uniflotte per oltre Euro 260.000,00, come da documentazione esibita) e non essendoci altro mezzo per confermare che il corrispettivo di Euro 261.016,56 fu erogato a fronte della vendita diretta di cestini Big
Belly Solar con prestazione delle attività sussidiarie, all'infuori della esibizione della fattura e/o delle fatture di riferimento, si ricorre con fiducia ai poteri officiosi del Giudice come da art.1711 c.p.v. c.c., per ottenere la relativa esibizione.
PER IL CONVENUTO
Voglia l 'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.
In via preliminare
1. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità dell'atto di citazione con ogni conseguenza di legge
Nel merito, in via principale
2. respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione degli accordi del 1 novembre 2015, a seguito dell'inadempimento grave ed imputabile di per le motivazioni di cui in premessa;
Parte_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi in conformità al DM 55/2014, con richiesta di distrazione a favore dell'Avv. Guido Grignani che si dichiara antistatario
In via Istruttoria
Si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate negli atti depositati e non accolte dal Giudice
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio esponendo: Parte_1 CP_2
- di avere, nell'anno 2011, importato da Big Belly Solar di Boston il cosiddetto “cestino intelligente alimentato con il fotovoltaico”, compattatore di rifiuti indifferenziati alimentato ad energia solare, sino a quel momento sconosciuto nel mercato italiano;
- di avere quindi diffuso e propagandato il prodotto in Italia, riuscendo ad includere tra i propri clienti RA S.p.a., azienda multiservizi operante, anche nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti, in ben 265 Comuni italiani;
- di essere stata contattata, nell'anno 2015, da società che rappresentava di CP_1
essere divenuta distributore esclusivo per l'Italia di Big Belly Solar di Boston;
- di avere avviato con una collaborazione, poi disciplinata mediante un CP_1
accordo di riservatezza concluso in data 01.11.2015, relativo alle informazioni in possesso di ciascuna società (doc. 1 attoreo): secondo la prospettazione dell'attrice, , da una Pt_1
parte, si impegnò a pubblicizzare i sistemi Big Belly Solar ed quale importatore e CP_1
distributore esclusivo di tali sistemi per l'Italia; , dall'altra, riconobbe, come clienti CP_1
esclusivi di , le ditte indicate nell'allegato all'accordo di riservatezza, comprendente Pt_1
anche il Gruppo RA (doc. 2 attoreo);
- che negli anni seguenti, sino al 2018, il rapporto di collaborazione si svolse regolarmente:
acquistava i prodotti da per venderli alle municipalizzate del Gruppo Pt_1 CP_1
RA, fornendo poi ai soggetti acquirenti anche le attività di supporto;
- che nell'anno 2019, dopo avere appreso da referenti del Gruppo RA che, a breve, sarebbero stati trasmessi rilevanti ordini di acquisto, installazione, manutenzione e grafica personalizzata da parte dei Comuni dove la stessa RA era risultata vincitrice di gare d'appalto proponendo l'impiego di prodotti Big Belly, ne informò per Pt_1 CP_1
consentirle l'adeguato approvvigionamento dei prodotti medesimi;
- di avere, però, successivamente appreso che , valendosi delle informazioni così CP_1
acquisite, aveva contattato autonomamente Gruppo RA e fornito direttamente sia le macchine compattatrici che tutti i servizi ausiliari, così violando l'accordo di riservatezza sopra indicato (dove Gruppo RA era indicato come cliente esclusivo di ). Pt_1
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di di Parte_1 CP_1
rispetto del patto di esclusiva nei confronti dei clienti di indicati nell'accordo Pt_1
01.11.15 (e per l'effetto di riservare alla stessa attrice la vendita, verso i clienti menzionati nell'accordo, di sistemi Big Belly Solar e la prestazione dei servizi di corredo), nonché la condanna della società convenuta al risarcimento del danno, di natura sia contrattuale, per violazione degli obblighi assunti con l'accordo di riservatezza, che extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 n. 3) c.c., per avere la convenuta “abusato delle informazioni di Parte_1
circa prossimi ordini di RA s.p.a. [...], per subentrare, al posto di , nel rapporto di fornitura ed Pt_1
assistenza, assai datato nel tempo, verso il Gruppo RA s.p.a.”, danno quantificato nella misura complessiva di euro 300.000,00. La convenuta si è costituita e ha sollevato, in via preliminare, un'eccezione CP_1
di nullità dell'atto di citazione, già superata con ordinanza resa all'udienza “cartolare” del
21.04.2022, alla cui motivazione integralmente si rinvia.
Nel merito, la convenuta ha contestato, in primo luogo, che fosse stato concluso un contratto di collaborazione tra le due società per la realizzazione e la commercializzazione di prodotti finalizzati alla riduzione di volume degli imballaggi leggeri.
Essa riconosce che furono avviate trattative in questo senso (con l'ipotesi che CP_1
rivestisse il ruolo di “System Integrator TLC” ed il ruolo di azienda produttrice) e Pt_1
deduce che appunto in funzione di tale progetto fu sottoscritto l'accordo di riservatezza richiamato dall'attrice, relativo tuttavia alla sola fase preliminare di confronto tra le due società, che imponeva necessariamente lo scambio di informazioni relative alla clientela.
Le trattative, però, secondo la prospettazione della convenuta, non andarono a buon fine e non sfociarono in un accordo di collaborazione tra le due società, con la conseguenza che non avrebbero mai avuto attuazione l'accordo di riservatezza e la riserva di esclusiva di alcuni clienti , tra cui Gruppo RA, ad esso collegata. Pt_1
deduce di essere stata, in ogni caso, di fatto – essendo unico soggetto importatore CP_1
per l'Italia dei prodotti “Big Belly Solar” – sempre coinvolta da nei rapporti con i Pt_1
potenziali clienti di quest'ultima, ivi compresa, sin dall'anno 2016, RA S.p.a.; di avere nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 fornito ad materiale che questa poi provvedeva Pt_1
a rivendere ai propri clienti;
che vi furono, da parte dell'attrice, gravi inadempimenti nel pagamento delle forniture ricevute da , al punto di rendersi addirittura irreperibile CP_1
a fronte dei solleciti di pagamento ricevuti dalla convenuta.
Fu dunque in tale contesto, dopo che RA S.p.a. aveva manifestato la necessità di una fornitura urgente di prodotti “Big Belly Solar”, che , non riuscendo ad interagire CP_1
con , si determinò a ricevere direttamente da RA l'ordine di acquisto. Pt_1
In conclusione, la convenuta nega che tra le parti fosse stato raggiunto e concluso CP_1
un accordo negoziale di collaborazione, al quale sarebbero stati strumentali ed accessori l'accordo di riservatezza e il patto di esclusiva, privi quindi di effetti giuridici in mancanza del contratto di collaborazione: l'unico rapporto intercorso tra le parti sarebbe consistito, infatti, nell'esecuzione di alcune forniture di prodotti “Big Belly Solar” da parte di CP_1
in favore di . Pt_1
In subordine, nel caso in cui fossero ritenuti esistente l'accordo di collaborazione e quindi efficaci l'accordo di riservatezza ed il patto di esclusiva, a fronte del grave inadempimento da parte di per omesso pagamento di forniture ricevute per oltre 37.000,00 euro, Pt_1
dovrebbero ritenersi risolti per inadempimento sia il rapporto contrattuale principale, che gli obblighi ad esso accessori.
Infine, in via ulteriormente subordinata, la convenuta ha eccepito l'omessa indicazione specifica e, comunque, la mancanza di prova del danno lamentato da . Pt_1
Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con la pronuncia di ordine di esibizione nei riguardi di CP_1
e del terzo RA S.p.a. (ordine del quale si dirà più diffusamente in seguito).
Sono state, invece, respinte le altre istanze istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza in data 23-24.07.2023, qui integralmente richiamata.
Quindi, precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Punto centrale della controversia è la qualificazione dell'accordo di riservatezza in data
01.11.2015 e dell'allegata dichiarazione in pari data, sottoscritta da entrambe le parti (doc.
1 e 2 dell'attrice – doc. 1 e 2 della convenuta).
Dalla lettura dell'accordo non si ricava che sia stato perfezionato, tra e , Pt_1 CP_1
un contratto di collaborazione per l'importazione e la vendita di prodotti “Big Belly Solar”, bensì si evince l'esistenza, tra le due società, di trattative finalizzate alla stipulazione di tale contratto e la conclusione - appunto nel contesto delle trattative - di un patto strumentale allo svolgimento delle stesse, diretto a tutelare la riservatezza delle informazioni, di natura commerciale, che le parti dovevano necessariamente condividere per poter pervenire alla eventuale stipula del contratto di collaborazione.
In tal senso è significativo il testo dell'articolo 9) dell'accordo: “Il presente accordo è valido e vincolante dal momento in cui le prime Informazioni Riservate siano rese disponibili da una delle Parti alle altre Parti ed avrà efficacia anche in epoca successiva la cessazione, per qualsiasi motivo, dei rapporti tra le Parti e così, anche ove le stesse non proseguano nelle trattative [...]”.
Non solo, dunque, l'accordo “di riservatezza” in questione non contiene alcuna clausola da cui possa desumersi la volontà delle parti di obbligarsi a collaborare in maniera stabile e continuativa per lo sviluppo, secondo determinate modalità, di un'attività produttiva e/o commerciale comune (il che, all'evidenza, non esclude che vi siano stati, tra le medesime parti, singoli rapporti di fornitura di prodotti); ma è anzi esplicito, nell'accordo, il riferimento alle “trattative” in corso tra le due società, trattative comportanti lo scambio di informazioni e costituenti la ragione giustificatrice dell'intesa diretta a garantirne la riservatezza.
In quest'ottica va letto e considerato l'articolo 4) dell'accordo, che obbliga ciascuna parte ad “avvisare tempestivamente” l'altra nel caso di contatti con soggetti terzi – indicati in una lista, anch'essa “riservata”, allegata al testo dell'accordo – che possano assumere la veste di
“potenziali clienti o concorrenti” nell'ambito del progetto imprenditoriale (“Business Purpose”) al quale le trattative si riferiscono.
La lista allegata all'accordo è stata prodotta tanto dall'attrice quanto dalla convenuta.
Essa, come detto, è sottoscritta da entrambe le parti e testualmente recita:
«Spett.le Azienda: [...] CP_1
In riferimento all'accordo di riservatezza, la società [...], come previsto dall'art. 4 dell'accordo Parte_1
di riservatezza stesso, è con la presente a informarvi sulle trattative e vendite in corso con le società (Già clienti : Parte_1
HERA S.p.a. / UNIFLOTTE S.p.a. [...]
[...] Controparte_3
[...] CP_4
Per la fornitura di sistemi Big Belly Solar e pertanto sono da considerare “Clienti esclusivi di Pt_1
salvo accordi diversi sulla gestione del cliente”.
[...]
Ora, se è vero che l'accordo 01.11.2015 non costituiva un contratto di collaborazione commerciale, è altrettanto vero che esso, comprensivo anche della lista di clienti prevista dall'articolo 4), era destinato, per espressa volontà delle parti, a conservare efficacia anche in caso di fallimento delle trattative in corso tra le stesse parti: “...avrà efficacia anche in epoca successiva la cessazione, per qualsiasi motivo, dei rapporti tra le Parti e così, anche ove le stesse non proseguano nelle trattative...”.
Pertanto, benché non sia stato poi concluso il contratto di collaborazione cui le trattative tendevano, hanno tuttavia conservato e conservano tuttora effetto tra e Pt_1 CP_1
l'accordo di riservatezza ed il connesso patto che qualifica le società “RA/Uniflotte”,
“Stirano/Egea” e ” come “clienti esclusivi” di per la fornitura di sistemi “Big Pt_1
Belly Solar”.
Né è fondata la tesi, avanzata dalla convenuta in via di subordine - su cui si fonda anche la domanda riconvenzionale di cui al punto 3. delle conclusioni, che va per questo respinta
- secondo cui l'accordo si sarebbe risolto per inadempimento dell'attrice.
Infatti, come già rilevato, l'accordo era finalizzato allo svolgimento di autonome trattative per la conclusione di un contratto di collaborazione commerciale e non era collegato ai pregressi rapporti di fornitura intercorsi tra le parti, sicché il mancato pagamento di precedenti fatture, relative a quei rapporti, non può valere quale causa di risoluzione del distinto accordo di riservatezza, né può giustificare la violazione dello stesso da parte della società convenuta.
Di conseguenza, è fondata la domanda di accertamento proposta dall'attrice, avente ad oggetto l'obbligo di di riservare ad la vendita di sistemi “Big Belly Solar” CP_1 Pt_1
(e dei connessi serivizi accessori) ai clienti RA/Uniflotte, Stirano/Egea e , in quanto clienti esclusivi di . Pt_1
Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno.
Tale domanda si fonda sull'assunto che “nel biennio 2019-2020” abbia effettuato CP_1
una fornitura di sistemi “Big Belly Solar” direttamente a RA S.p.a., “scavalcando” Pt_1
e servendosi delle informazioni da questa ricevute circa l'improvvisa necessità di acquistare una partita di macchinari, sorta in capo alla società cliente (v. atto di citazione, punto 6 e punto 8).
Per gli anni successivi al 2020, invece, la prospettazione dell'attrice, in ordine a vendite dirette concluse da , è formulata in termini puramente ipotetici. CP_1
Ora, ha riconosciuto di avere eseguito una fornitura di prodotti Big Belly Solar CP_1
in favore di RA, giustificandola con l'impossibilità di ottenere un contatto con , Pt_1 morosa nel pagamento di precedenti fatture (circostanza irrilevante, come detto, non essendovi alcun collegamento né rapporto di corrispettività tra i debiti in questione e gli obblighi nascenti dal distinto accordo di riservatezza).
Tuttavia la convenuta non ha offerto alcun riferimento temporale;
né lo ha fornito l'attrice, che si è limitata a fare riferimento al “biennio 2019-2020”.
L'ordine di esibizione domandato dall'attrice ex art. 210 c.p.c. è stato emesso nei limiti segnati dalla richiesta: solo per l'anno 2020 (non essendovi stata richiesta per il 2019: sul punto si rinvia all'ordinanza in data 24.07.2023) e solo per le scritture contabili (non anche per le fatture, che sono documenti fiscali e non rientrano nel novero delle scritture contabili, come si evince dall'art. 2214 c.c. ed anche dall'art. 2711 c.c.: sul punto si rinvia alle ordinanze in data 28-29.01.2024 e in data 13.03.2024).
L'attuazione dell'ordine di esibizione ha, così, permesso di individuare una sola operazione di pagamento da RA ad , per la somma di euro 261.016,56 in data 24.03.2020 CP_1
(si vedano i documenti allegati alle note 28.11.2023 di parte attrice e 27.12.2023 di parte convenuta).
Di questa operazione, però, è del tutto ignota la natura, sicché essa non può assumere alcuna rilevanza a fini di prova.
In tale situazione, pur in presenza di una – generica – ammissione di relativa ad CP_1
una condotta di violazione dell'accordo di riservatezza 01.11.2015, non risulta possibile identificare, sul piano storico, la condotta stessa, né determinare e quantificare il danno, non avendo parte attrice, che ne era onerata, fornito elementi utili al riguardo.
Non può, a tal fine, venire in ausilio la “relazione di stima” prodotta da parte attrice come
“allegato e)” alla memoria istruttoria del 24.06.2022, perché detta relazione contiene valutazioni astratte, per di più fondate su documenti fiscali di acquisto e di vendita non depositati in giudizio.
Ancora, la rilevata carenza di prova non può essere superata con il mezzo istruttorio di cui all'art. 2711 c.c., perché, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, esso ha natura sussidiaria e non può essere esperito ove la parte interessata abbia la possibilità di ottenere i documenti “mediante il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi compresa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.” (Cass. 18152/2020), non essendo perciò consentito porre rimedio, con lo strumento in questione, ad un ordine di esibizione risultato in concreto infruttuoso.
Le precedenti considerazioni impongono, dunque, il rigetto della domanda risarcitoria e valgono sia per la domanda fondata sulla violazione dell'accordo di riservatezza, sia per quella fondata sulla violazione del generale dovere di correttezza di cui all'art. 2598 n. 3)
c.c..
La reciproca soccombenza giustifica, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• accerta e dichiara che, in forza dell'accordo di riservatezza concluso in data
01.11.2015 tra l'attrice e la convenuta ed in forza Parte_1 CP_1
dell'allegata dichiarazione sottoscritta dalle parti, è obbligata a CP_1
riservare ad le vendite di sistemi “Big Belly Solar” e dei connessi servizi Parte_1
accessori in favore dei clienti “HERA S.p.a. / UNIFLOTTE S.p.a.”, CP_3
/ e , in quanto clienti esclusivi di
[...] CP_3 CP_4 Parte_1
• rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione dell'accordo di cui sopra proposta dalla convenuta CP_1
• respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice Parte_1
contro la convenuta CP_1
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Treviso, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon