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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/11/2025, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1539/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1539/2023 R.G. tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Nasti Parte_1
- ricorrente
e
in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.2.2023 parte ricorrente in epigrafe chiedeva di revocare la sospensione della erogazione del reddito di cittadinanza, dichiararsi l'illegittimità della richiesta di restituzione di quanto erogato per l'importo di 17.640,00 (periodo aprile 2020- settembre 2021),
CP_ nonché annullare il provvedimento di revoca n. 2361745 del 2021.
Deduceva che tale provvedimento scaturiva dalla mancata coincidenza tra il Nucleo DSU e la famiglia anagrafica del ricorrente.
Si costituiva in giudizio la resistente chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Quanto al merito, si osserva che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha istituito il “reddito di cittadinanza” quale
1 «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale».
Si tratta, dunque, di una misura di contrasto alla povertà, ma anche di “politica attiva del lavoro”, volta ad accompagnare i beneficiari nel periodo di ricerca di un'occupazione in funzione del perseguimento dell'autonomia economica. La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma
74, ha precisato che il reddito di cittadinanza «… si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile».
Per l'accesso a tale prestazione, il citato d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, prevede requisiti di residenza e soggiorno in capo al richiedente il beneficio, nonché requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare e la mancata sottoposizione dell'interessato a misura cautelare personale e l'assenza di condanne definitive per i delitti indicati all'art. 7, comma
3, del medesimo predetto decreto.
Nello specifico, la normativa in questione prevede la necessaria sussistenza dei seguenti requisiti:
“a) essere cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo o possedere la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza interruzioni;
b) avere un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare fino a 10.000 euro e 1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo e in caso di eventuali disabilità a 5.000 euro in più;
c) avere un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la prima casa;
d) avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di
Cittadinanza e a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto;
e) nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi sei mesi che salgono a 2 anni se >1600 cc. o moto > 250 cc. - eccetto agevolazioni per disabilità”.
L'istituto in esame è stato profondamente modificato dall'art. 1 co. 313 e segg. l. 197/2022 che ha ridotto la durata massima della misura a 7 mesi per l'anno 2023 (salvo le ipotesi eccezionali tassativamente indicate) e la sua abrogazione a partire dall'anno 2024.
Va, poi, precisato che “Avuto riguardo alla sua finalità ed al fatto che esso non si fonda su presupposti contributivi, si può ben dire che il reddito di cittadinanza rientra tra le prestazioni economiche pubbliche di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale. Da ciò consegue che ad esso non può applicarsi la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13
2 della l. n. 412 del 1991: tali disposizioni sono infatti vòlte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico” (Tribunale Cosenza sez. lav., 23/11/2022, n.1942).
Tuttavia, ciò non osta all'applicazione dei principi generali in materia di indebito inerenti all'onere di motivazione dei provvedimenti dell' e a quello della prova in capo alla parte CP_1
ricorrente.
Sussiste, quindi, l'onere probatorio a carico dell'accipiens nel giudizio in cui rivendica l'irripetibilità delle somme riscosse.
La Corte di cassazione, infatti, ha enunciato il principio secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav.
20/01/2011 n. 1228).
Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Tanto premesso in termini generali, e passando all'esame del caso di specie, osserva il giudicante che parte ricorrente ha provato di essere in possesso dei presupposti per beneficiare della prestazione in esame.
Quest'ultima è stata revocata, con conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate da parte dell' , in ragione della Segnalazione da Comune di residenza della mancata coincidenza CP_1 tra nucleo DSU (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER IL CALCOLO DELL'ISEE) e famiglia anagrafica. Dagli atti di causa, tuttavia, si evince che il nucleo familiare risultante dalla dichiarazione sostitutiva per il calcolo ISEE risulta il medesimo previsto dal certificato di stato di famiglia in atti.
A quanto precede consegue che, avendo parte ricorrente fornito la prova del diritto a beneficiare del reddito di cittadinanza e, nello specifico, che il proprio nucleo familiare risulta essere costituito dal ricorrente e dalla sig.ra , risultano infondati sia il provvedimento di revoca Parte_2 dell' sia la conseguente domanda restitutoria. CP_1
Dal canto suo l' si è limitato a dedurre la fondatezza della propria pretesa senza però CP_1
allegare alcuna documentazione a sostegno della stessa.
In conclusione, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a godere del beneficio del reddito di cittadinanza richiesto con domanda del 30.03.2020 e, di conseguenza, non sono dovute dallo stesso le somme richieste dall' . CP_1
3 Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la non debenza da parte del ricorrente della somma CP_ richiesta dall' con la comunicazione di cui è causa, attesa la ricorrenza dei requisiti per godere del reddito di cittadinanza;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.105,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 11.11.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1539/2023 R.G. tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Nasti Parte_1
- ricorrente
e
in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.2.2023 parte ricorrente in epigrafe chiedeva di revocare la sospensione della erogazione del reddito di cittadinanza, dichiararsi l'illegittimità della richiesta di restituzione di quanto erogato per l'importo di 17.640,00 (periodo aprile 2020- settembre 2021),
CP_ nonché annullare il provvedimento di revoca n. 2361745 del 2021.
Deduceva che tale provvedimento scaturiva dalla mancata coincidenza tra il Nucleo DSU e la famiglia anagrafica del ricorrente.
Si costituiva in giudizio la resistente chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Quanto al merito, si osserva che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha istituito il “reddito di cittadinanza” quale
1 «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale».
Si tratta, dunque, di una misura di contrasto alla povertà, ma anche di “politica attiva del lavoro”, volta ad accompagnare i beneficiari nel periodo di ricerca di un'occupazione in funzione del perseguimento dell'autonomia economica. La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma
74, ha precisato che il reddito di cittadinanza «… si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile».
Per l'accesso a tale prestazione, il citato d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, prevede requisiti di residenza e soggiorno in capo al richiedente il beneficio, nonché requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare e la mancata sottoposizione dell'interessato a misura cautelare personale e l'assenza di condanne definitive per i delitti indicati all'art. 7, comma
3, del medesimo predetto decreto.
Nello specifico, la normativa in questione prevede la necessaria sussistenza dei seguenti requisiti:
“a) essere cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo o possedere la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza interruzioni;
b) avere un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare fino a 10.000 euro e 1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo e in caso di eventuali disabilità a 5.000 euro in più;
c) avere un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la prima casa;
d) avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di
Cittadinanza e a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto;
e) nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi sei mesi che salgono a 2 anni se >1600 cc. o moto > 250 cc. - eccetto agevolazioni per disabilità”.
L'istituto in esame è stato profondamente modificato dall'art. 1 co. 313 e segg. l. 197/2022 che ha ridotto la durata massima della misura a 7 mesi per l'anno 2023 (salvo le ipotesi eccezionali tassativamente indicate) e la sua abrogazione a partire dall'anno 2024.
Va, poi, precisato che “Avuto riguardo alla sua finalità ed al fatto che esso non si fonda su presupposti contributivi, si può ben dire che il reddito di cittadinanza rientra tra le prestazioni economiche pubbliche di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale. Da ciò consegue che ad esso non può applicarsi la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13
2 della l. n. 412 del 1991: tali disposizioni sono infatti vòlte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico” (Tribunale Cosenza sez. lav., 23/11/2022, n.1942).
Tuttavia, ciò non osta all'applicazione dei principi generali in materia di indebito inerenti all'onere di motivazione dei provvedimenti dell' e a quello della prova in capo alla parte CP_1
ricorrente.
Sussiste, quindi, l'onere probatorio a carico dell'accipiens nel giudizio in cui rivendica l'irripetibilità delle somme riscosse.
La Corte di cassazione, infatti, ha enunciato il principio secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav.
20/01/2011 n. 1228).
Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Tanto premesso in termini generali, e passando all'esame del caso di specie, osserva il giudicante che parte ricorrente ha provato di essere in possesso dei presupposti per beneficiare della prestazione in esame.
Quest'ultima è stata revocata, con conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate da parte dell' , in ragione della Segnalazione da Comune di residenza della mancata coincidenza CP_1 tra nucleo DSU (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER IL CALCOLO DELL'ISEE) e famiglia anagrafica. Dagli atti di causa, tuttavia, si evince che il nucleo familiare risultante dalla dichiarazione sostitutiva per il calcolo ISEE risulta il medesimo previsto dal certificato di stato di famiglia in atti.
A quanto precede consegue che, avendo parte ricorrente fornito la prova del diritto a beneficiare del reddito di cittadinanza e, nello specifico, che il proprio nucleo familiare risulta essere costituito dal ricorrente e dalla sig.ra , risultano infondati sia il provvedimento di revoca Parte_2 dell' sia la conseguente domanda restitutoria. CP_1
Dal canto suo l' si è limitato a dedurre la fondatezza della propria pretesa senza però CP_1
allegare alcuna documentazione a sostegno della stessa.
In conclusione, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a godere del beneficio del reddito di cittadinanza richiesto con domanda del 30.03.2020 e, di conseguenza, non sono dovute dallo stesso le somme richieste dall' . CP_1
3 Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la non debenza da parte del ricorrente della somma CP_ richiesta dall' con la comunicazione di cui è causa, attesa la ricorrenza dei requisiti per godere del reddito di cittadinanza;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.105,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 11.11.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
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