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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 6748/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti LUIGI MAINI LO CASTO e ALBERTO
Il Cancelliere
ROMANO ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Dante n.322
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MARCO DI GLORIA ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana, n. 59.
- resistente –
All'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice rigetta l'opposizione e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 5.360,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/07/2022 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620220000701239000, notificato il 15 giugno 2022, per l'importo di € 217.191,00, per contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo agosto 2019 al marzo 2022, deducendone l'inesistenza in conseguenza della nullità e/o inesistenza giuridica della relativa notifica per violazione del procedimento notificatorio di cui all'art.30, d.l.n. 78/2010 e di cui ai messaggi n.18947/2013 e n.168/2010 e la nullità ex CP_1 artt.125 e 480 c.p.c.; segnatamente, osservava la parte opponente che l'avviso di addebito in questione era stato notificato via PEC e, comunque, in formato .pdf senza, tuttavia, l'estensione
“p7m” (in quanto solo il formato “.p7m” sarebbe idoneo a garantire la genuinità del contenuto dell'atto inviato al destinatario), in assenza di alcuna relazione di notificazione, di firma digitale,
1 nonché di attestazione di conformità; eccepiva, inoltre, la decadenza ex art. 25, d.lgs. n. 46/1999, lett. a) e b); soggiungeva, altresì, l'illegittimità dell'avviso in questione per “per difetto di motivazionee/o per indeterminatezza dell'oggetto” e, in particolare, per mancanza della causale del credito;
nel merito, contestava in modo generico la fondatezza della pretesa contributiva.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio l' , preliminarmente, CP_1 eccependo la tardività dell'opposizione con riferimento alle eccezioni attinenti alla regolarità dell'avviso di addebito e della notificazione;
e, nel merito, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Anzitutto, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata in ricorso da parte opponente, giacché, come precisato dalla Suprema TE (cfr. Cass civ. Ord. n.5792 del 23 marzo 2015), il mancato rispetto del termine decadenziale previsto per l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dall'art. 25
d.lgs. n. 46/99, comporta soltanto l'impossibilità per l'istituto previdenziale di avvalersi del titolo esecutivo e, pertanto, non ha effetti sostanziali ma solo processuali e non comporta l'estinzione del credito contributivo.
Parimenti, non può essere accolta l'eccezione dell'opponente d'inesistenza e/o di nullità dell'avviso di addebito in quanto notificato via PEC in violazione delle garanzie previste per legge ex art. 138 e ss del c.p.c.
Invero, l'art. 30 del D.L. n. 78/2010 stabilisce al comma I che “a decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' CP_1
anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” .
Il successivo comma IV dispone, altresì, che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”.
Pertanto, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di tali atti seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che seguono in via generale un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Legittimo, dunque, è il procedimento notificatorio via pec da parte dell' convenuto. CP_2
Né è condivisibile la censura dell'opponente concernente la carenza di sottoscrizione digitale dell'AVA notificato via pec.
Sul punto è recentemente intervenuta anche la Suprema TE a Sezioni Unite (cfr. Sez. U,
Sentenza n. 10266 del 27/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018) precisando che «le
2 firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e devono, quindi essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.».
Occorre rammentare che la busta CAdES è un file con estensione “.p7m”, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di “sbustare” il documento sottoscritto;
tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma presenta lo svantaggio di non consentire di visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione in modo agevole, essendo necessario utilizzare un'applicazione specifica.
La firma digitale in formato PAdES, invece, è un file con estensione “.pdf”, leggibile con i comuni software reader disponibili per questo formato;
questa tipologia di firma, nota come “firma
PDF”, prevede diverse modalità per l'apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni, rende il documento più facilmente accessibile, ma consente di firmare solo documenti di tipo PDF;
il formato PDF consente inoltre di gestire diverse versioni dello stesso documento senza invalidare le firme digitali apposte.
Dunque, con riferimento alle eccezioni sollevate da parte ricorrente d'inesistenza e/o di nullità dell'avviso di addebito in quanto notificato via pec in formato pdf e senza l'estensione “p7m”, va rilevato che detta circostanza, diversamente da quanto argomentato in ricorso, non integra un'ipotesi d'inesistenza dell'atto ma di nullità sanabile, potendo essere valutati altri elementi, i quali consentono di potersi dire raggiunta la conoscenza di quest'ultimo (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord.,
16/02/2018, n. 3805).
Invero, secondo costante giurisprudenza, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
- ipotesi che nel caso di specie pacificamente non ricorrono, nulla essendo stato dedotto in tal senso dalla parte attrice - ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della mera nullità, per la quale, peraltro, la Suprema TE ritiene applicabile la sanatoria - prevista in via generale dall'articolo 156 c.p.c. - se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato in quanto “la
tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce
l'effetto di sanare "ex tunc" la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord. 21-01-2010, n. 1044; Cass. Sez. 6,
Ord. 12-07-2017 n. 17198).
Sul punto recentemente si è espressa anche la locale TE d'Appello (cfr. TE d'Appello
Palermo, Sez. lavoro, Sent., 08/09/2021, n. 906) statuendo che :«[..] l'elaborazione della
3 giurisprudenza della TE di Cassazione in materia di vizi formali del processo di notificazione generati dalle nuove forme di notificazione elettronica ha portato ad arresti miranti ad affermare
l'irrilevanza di quelle irregolarità formali inidonee a inficiare l'obiettivo della conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario. Con particolare riferimento ai vizi della cartella esattoriale, poi, è stato più volte ribadito: - che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma
5, del D.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione
dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c. (Cass. n. 6417 del 5/3/2019; Cass. n. 27561 del 30/10/2018); - che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. [..] (Cass. SS.UU. n. 23620 del 28/9/2018). Trasfusi tali
principi nelle tematiche oggetto della presente controversia deve allora ritenersi che i profili di illegittimità sollevati dal contribuente in relazione al processo di notificazione della cartella impugnata devono ritenersi adeguatamente neutralizzati dall'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non avendo in nessun modo [..] contestato il fatto del prevedimento
nel proprio domicilio digitale della notificazione della cartella esattoriale impugnata nella data certificata dal sistema di posta elettronica digitale.».
Pertanto, come rilevato dalla Suprema TE (cfr. Cass. civ. Sez. VI Ord. del 05/03/2019 n. 6417;
Cass. civ. Sez. V Sent. del 30/10/2018 n. 27561) «La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale» e comporta «in caso d'irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.».
Infine, giova menzionare la recente pronunzia della Suprema TE (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. del 13/12/2021 n. 39513) nella quale è stato statuito che «La notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio PEC un documento informatico - che sia nativo digitale o copia informatica di un atto cartaceo – in formato PDF, non essendovi una norma di legge che
impone che detto documento venga poi sottoscritto con firma digitale».
4 Per quanto concerne l'asserito difetto di motivazione dell'avviso di addebito per mancanza della causale del credito – solo marginalmente posto a fondamento dell'opposizione -, in ragione del quale secondo la parte ricorrente non sarebbe stato consentito “di verificare in concreto l'effettiva sussistenza delle ragioni creditorie, così impedendo, o comunque rendendo estremamente difficoltoso, il relativo diritto di difesa”, occorre rilevare che usando l'ordinaria diligenza, la stessa avrebbe ben potuto consultare il cassetto previdenziale - che permette di consultare online le informazioni relative alla propria situazione (anagrafica, debitoria, versamenti, etc.) - e utilizzare il canale online di Comunicazione bidirezionale con l'Istituto, con il quale inviare domande e ricevere comunicazioni dall' . CP_1
In ogni caso, tale vizio eccepito, in quanto consistente in un'irregolarità formale del procedimento esecutivo, doveva essere dedotto con l'opposizione breve entro venti giorni dalla notificazione.
Il sesto comma dell'art. 24 d.lgs. 46/99 prevede infatti che il giudizio d'opposizione avverso la cartella di pagamento per motivi inerenti il merito sia regolato dagli artt. 442 e seguenti, mentre ai sensi dell'art. art. 29, comma 2° dello stesso testo “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (si tratta di disposizioni applicabili anche all'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 30 co.14 d.l. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122/2010).
In considerazione di ciò, la Suprema TE è costante nell'affermare (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. del 19-01-2016 n. 835; Cass civ. sez. lavoro Ord. n. 15516 del 17/7/2015; Cass civ sez. lavoro Sent. n. 21080 del 19/10/2015; Cass civ sez. lavoro Sent. n. 18691 dell'8.7.2008;
Cass civ sez. lavoro Sent. n. 21863 del 18.11.2004; Cass. civ., Sez. lav. Ord. del 22/03/2021 n. 8003 dove detto principio viene ribadito incidenter tantum) che “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella [..] l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art.29, secondo comma, del d.lgs. n.46 del 1999 che rinvia per la relativa regolamentazione alle forme ordinarie”
Pertanto, con l'opposizione breve dell'avviso si possono far valere i vizi formali, appunto, che violano l'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, per cui la pretesa previdenziale “deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”.
Lo stesso ente previdenziale, nella circ. n. 168/2010, precisa che “l'avviso dovrà riportare tutti gli elementi che consentono l'esatta identificazione della pretesa dell' e, in particolare: la CP_2
5 tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di
CP_ crediti derivanti da atto di accertamento dell' o di altri Enti, l'indicazione degli estremi dell'atto e la relativa data di notifica”, e conseguentemente, l'assenza di tali requisiti, compresa la corretta notificazione, comporta la nullità dell'avviso emesso.
Tuttavia, qualora il termine breve per proporre opposizione agli atti esecutivi dovesse spirare
(come nel caso in esame), il contribuente non perderebbe, comunque, la possibilità di far valere le proprie ragioni inerenti al merito dell'avviso, essendo il termine utile per proporre ricorso di quaranta giorni dalla notifica della pretesa.
Nel caso di specie, le uniche contestazioni afferiscono ai vizi formali dell'avviso impugnato senza che nessuna deduzione né tanto meno allegazione abbia fatto parte ricorrente in ordine al merito della pretesa.
Poiché la tempestività del ricorso è presupposto processuale, l'onere probatorio spetta al debitore giacché la sussistenza dei presupposti processuali va provata da chi agisce in giudizio.
Assorbita ogni altra questione, il ricorso va quindi respinto, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/02/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 6748/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti LUIGI MAINI LO CASTO e ALBERTO
Il Cancelliere
ROMANO ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Dante n.322
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MARCO DI GLORIA ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana, n. 59.
- resistente –
All'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice rigetta l'opposizione e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 5.360,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/07/2022 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620220000701239000, notificato il 15 giugno 2022, per l'importo di € 217.191,00, per contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo agosto 2019 al marzo 2022, deducendone l'inesistenza in conseguenza della nullità e/o inesistenza giuridica della relativa notifica per violazione del procedimento notificatorio di cui all'art.30, d.l.n. 78/2010 e di cui ai messaggi n.18947/2013 e n.168/2010 e la nullità ex CP_1 artt.125 e 480 c.p.c.; segnatamente, osservava la parte opponente che l'avviso di addebito in questione era stato notificato via PEC e, comunque, in formato .pdf senza, tuttavia, l'estensione
“p7m” (in quanto solo il formato “.p7m” sarebbe idoneo a garantire la genuinità del contenuto dell'atto inviato al destinatario), in assenza di alcuna relazione di notificazione, di firma digitale,
1 nonché di attestazione di conformità; eccepiva, inoltre, la decadenza ex art. 25, d.lgs. n. 46/1999, lett. a) e b); soggiungeva, altresì, l'illegittimità dell'avviso in questione per “per difetto di motivazionee/o per indeterminatezza dell'oggetto” e, in particolare, per mancanza della causale del credito;
nel merito, contestava in modo generico la fondatezza della pretesa contributiva.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio l' , preliminarmente, CP_1 eccependo la tardività dell'opposizione con riferimento alle eccezioni attinenti alla regolarità dell'avviso di addebito e della notificazione;
e, nel merito, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Anzitutto, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata in ricorso da parte opponente, giacché, come precisato dalla Suprema TE (cfr. Cass civ. Ord. n.5792 del 23 marzo 2015), il mancato rispetto del termine decadenziale previsto per l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dall'art. 25
d.lgs. n. 46/99, comporta soltanto l'impossibilità per l'istituto previdenziale di avvalersi del titolo esecutivo e, pertanto, non ha effetti sostanziali ma solo processuali e non comporta l'estinzione del credito contributivo.
Parimenti, non può essere accolta l'eccezione dell'opponente d'inesistenza e/o di nullità dell'avviso di addebito in quanto notificato via PEC in violazione delle garanzie previste per legge ex art. 138 e ss del c.p.c.
Invero, l'art. 30 del D.L. n. 78/2010 stabilisce al comma I che “a decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' CP_1
anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” .
Il successivo comma IV dispone, altresì, che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”.
Pertanto, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di tali atti seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che seguono in via generale un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Legittimo, dunque, è il procedimento notificatorio via pec da parte dell' convenuto. CP_2
Né è condivisibile la censura dell'opponente concernente la carenza di sottoscrizione digitale dell'AVA notificato via pec.
Sul punto è recentemente intervenuta anche la Suprema TE a Sezioni Unite (cfr. Sez. U,
Sentenza n. 10266 del 27/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018) precisando che «le
2 firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e devono, quindi essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.».
Occorre rammentare che la busta CAdES è un file con estensione “.p7m”, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di “sbustare” il documento sottoscritto;
tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma presenta lo svantaggio di non consentire di visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione in modo agevole, essendo necessario utilizzare un'applicazione specifica.
La firma digitale in formato PAdES, invece, è un file con estensione “.pdf”, leggibile con i comuni software reader disponibili per questo formato;
questa tipologia di firma, nota come “firma
PDF”, prevede diverse modalità per l'apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni, rende il documento più facilmente accessibile, ma consente di firmare solo documenti di tipo PDF;
il formato PDF consente inoltre di gestire diverse versioni dello stesso documento senza invalidare le firme digitali apposte.
Dunque, con riferimento alle eccezioni sollevate da parte ricorrente d'inesistenza e/o di nullità dell'avviso di addebito in quanto notificato via pec in formato pdf e senza l'estensione “p7m”, va rilevato che detta circostanza, diversamente da quanto argomentato in ricorso, non integra un'ipotesi d'inesistenza dell'atto ma di nullità sanabile, potendo essere valutati altri elementi, i quali consentono di potersi dire raggiunta la conoscenza di quest'ultimo (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord.,
16/02/2018, n. 3805).
Invero, secondo costante giurisprudenza, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
- ipotesi che nel caso di specie pacificamente non ricorrono, nulla essendo stato dedotto in tal senso dalla parte attrice - ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della mera nullità, per la quale, peraltro, la Suprema TE ritiene applicabile la sanatoria - prevista in via generale dall'articolo 156 c.p.c. - se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato in quanto “la
tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce
l'effetto di sanare "ex tunc" la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord. 21-01-2010, n. 1044; Cass. Sez. 6,
Ord. 12-07-2017 n. 17198).
Sul punto recentemente si è espressa anche la locale TE d'Appello (cfr. TE d'Appello
Palermo, Sez. lavoro, Sent., 08/09/2021, n. 906) statuendo che :«[..] l'elaborazione della
3 giurisprudenza della TE di Cassazione in materia di vizi formali del processo di notificazione generati dalle nuove forme di notificazione elettronica ha portato ad arresti miranti ad affermare
l'irrilevanza di quelle irregolarità formali inidonee a inficiare l'obiettivo della conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario. Con particolare riferimento ai vizi della cartella esattoriale, poi, è stato più volte ribadito: - che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma
5, del D.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione
dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c. (Cass. n. 6417 del 5/3/2019; Cass. n. 27561 del 30/10/2018); - che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. [..] (Cass. SS.UU. n. 23620 del 28/9/2018). Trasfusi tali
principi nelle tematiche oggetto della presente controversia deve allora ritenersi che i profili di illegittimità sollevati dal contribuente in relazione al processo di notificazione della cartella impugnata devono ritenersi adeguatamente neutralizzati dall'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non avendo in nessun modo [..] contestato il fatto del prevedimento
nel proprio domicilio digitale della notificazione della cartella esattoriale impugnata nella data certificata dal sistema di posta elettronica digitale.».
Pertanto, come rilevato dalla Suprema TE (cfr. Cass. civ. Sez. VI Ord. del 05/03/2019 n. 6417;
Cass. civ. Sez. V Sent. del 30/10/2018 n. 27561) «La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale» e comporta «in caso d'irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.».
Infine, giova menzionare la recente pronunzia della Suprema TE (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. del 13/12/2021 n. 39513) nella quale è stato statuito che «La notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio PEC un documento informatico - che sia nativo digitale o copia informatica di un atto cartaceo – in formato PDF, non essendovi una norma di legge che
impone che detto documento venga poi sottoscritto con firma digitale».
4 Per quanto concerne l'asserito difetto di motivazione dell'avviso di addebito per mancanza della causale del credito – solo marginalmente posto a fondamento dell'opposizione -, in ragione del quale secondo la parte ricorrente non sarebbe stato consentito “di verificare in concreto l'effettiva sussistenza delle ragioni creditorie, così impedendo, o comunque rendendo estremamente difficoltoso, il relativo diritto di difesa”, occorre rilevare che usando l'ordinaria diligenza, la stessa avrebbe ben potuto consultare il cassetto previdenziale - che permette di consultare online le informazioni relative alla propria situazione (anagrafica, debitoria, versamenti, etc.) - e utilizzare il canale online di Comunicazione bidirezionale con l'Istituto, con il quale inviare domande e ricevere comunicazioni dall' . CP_1
In ogni caso, tale vizio eccepito, in quanto consistente in un'irregolarità formale del procedimento esecutivo, doveva essere dedotto con l'opposizione breve entro venti giorni dalla notificazione.
Il sesto comma dell'art. 24 d.lgs. 46/99 prevede infatti che il giudizio d'opposizione avverso la cartella di pagamento per motivi inerenti il merito sia regolato dagli artt. 442 e seguenti, mentre ai sensi dell'art. art. 29, comma 2° dello stesso testo “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (si tratta di disposizioni applicabili anche all'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 30 co.14 d.l. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122/2010).
In considerazione di ciò, la Suprema TE è costante nell'affermare (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. del 19-01-2016 n. 835; Cass civ. sez. lavoro Ord. n. 15516 del 17/7/2015; Cass civ sez. lavoro Sent. n. 21080 del 19/10/2015; Cass civ sez. lavoro Sent. n. 18691 dell'8.7.2008;
Cass civ sez. lavoro Sent. n. 21863 del 18.11.2004; Cass. civ., Sez. lav. Ord. del 22/03/2021 n. 8003 dove detto principio viene ribadito incidenter tantum) che “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella [..] l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art.29, secondo comma, del d.lgs. n.46 del 1999 che rinvia per la relativa regolamentazione alle forme ordinarie”
Pertanto, con l'opposizione breve dell'avviso si possono far valere i vizi formali, appunto, che violano l'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, per cui la pretesa previdenziale “deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”.
Lo stesso ente previdenziale, nella circ. n. 168/2010, precisa che “l'avviso dovrà riportare tutti gli elementi che consentono l'esatta identificazione della pretesa dell' e, in particolare: la CP_2
5 tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di
CP_ crediti derivanti da atto di accertamento dell' o di altri Enti, l'indicazione degli estremi dell'atto e la relativa data di notifica”, e conseguentemente, l'assenza di tali requisiti, compresa la corretta notificazione, comporta la nullità dell'avviso emesso.
Tuttavia, qualora il termine breve per proporre opposizione agli atti esecutivi dovesse spirare
(come nel caso in esame), il contribuente non perderebbe, comunque, la possibilità di far valere le proprie ragioni inerenti al merito dell'avviso, essendo il termine utile per proporre ricorso di quaranta giorni dalla notifica della pretesa.
Nel caso di specie, le uniche contestazioni afferiscono ai vizi formali dell'avviso impugnato senza che nessuna deduzione né tanto meno allegazione abbia fatto parte ricorrente in ordine al merito della pretesa.
Poiché la tempestività del ricorso è presupposto processuale, l'onere probatorio spetta al debitore giacché la sussistenza dei presupposti processuali va provata da chi agisce in giudizio.
Assorbita ogni altra questione, il ricorso va quindi respinto, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/02/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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