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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG 2694/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova – Sezione Unica del Lavoro
in persona del dott. ER OS
all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
contestualmente motivata nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Di Lorenzo, per mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli, come da procura Controparte_1 generale notarile alle liti in atti
CONVENUTO
Conclusioni:
come nei rispettivi atti difensivi e da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il CTU nominato, all'esito della consulenza medico legale, ha concluso per la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario (necessità di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani di vita) legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza giugno 2025 ( ossia dalla valutazione della Dr.ssa Per_1
Le conclusioni, sulla base degli accurati accertamenti eseguiti dal Ctu, logiche, esaustive e ben argomentate, non sono state contestate dalle parti, sicchè vengono poste a base e richiamate integralmente anche a fondamento della presente decisione.
Tenuto conto della decorrenza accertata dal CTU di poco anteriore alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite di entrambe le fasi vengono compensate in misura di un mezzo;
per il residuo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
PQM
Definitivamente pronunciando, Accerta e dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
Compensa in misura di un mezzo tra le parti le spese di lite;
CP_ condanna l' alla rifusione della residua metà di spese di lite che si liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. e rimborso c.u.. con distrazione a favore del difensore antistatario.
Genova, 11/12/2025
Il Giudice
ER OS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova – Sezione Unica del Lavoro
in persona del dott. ER OS
all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
contestualmente motivata nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Di Lorenzo, per mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli, come da procura Controparte_1 generale notarile alle liti in atti
CONVENUTO
Conclusioni:
come nei rispettivi atti difensivi e da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il CTU nominato, all'esito della consulenza medico legale, ha concluso per la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario (necessità di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani di vita) legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza giugno 2025 ( ossia dalla valutazione della Dr.ssa Per_1
Le conclusioni, sulla base degli accurati accertamenti eseguiti dal Ctu, logiche, esaustive e ben argomentate, non sono state contestate dalle parti, sicchè vengono poste a base e richiamate integralmente anche a fondamento della presente decisione.
Tenuto conto della decorrenza accertata dal CTU di poco anteriore alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite di entrambe le fasi vengono compensate in misura di un mezzo;
per il residuo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
PQM
Definitivamente pronunciando, Accerta e dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
Compensa in misura di un mezzo tra le parti le spese di lite;
CP_ condanna l' alla rifusione della residua metà di spese di lite che si liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. e rimborso c.u.. con distrazione a favore del difensore antistatario.
Genova, 11/12/2025
Il Giudice
ER OS