Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo comune relativo all'applicazione della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 e della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, e successivi protocolli, sulla responsabilita' civile dell'esercente nucleare, e del relativo atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988.
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11 maggio 1991
11 maggio 1991