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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1741/2019 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cristina VELTRI (C.F. C.F._2
) e Pasquale PIRAINO (C.F. ) C.F._3 C.F._4
- attori -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Viviana CP_1 P.IVA_1
VALENTI (C.F. e Amalia BITONTE (C.F. C.F._5
C.F._6
- convenuta -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.11.2019, Parte_1
e suo figlio hanno convenuto la per ottenere la Parte_2 CP_1
risoluzione del contratto di assistenza didattica n. TX269670 sottoscritto dalla prima in favore del secondo, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di €
3.150,00 quale restituzione del corrispettivo effettivamente versato e di € 12.000,00 per danni patrimoniali e di € 5.000,00 per danni morali o delle diverse somme di giustizia.
In particolare, hanno dedotto che:
- in data 28.6.2019, – alletta dalla massiccia pubblicità in Parte_1
merito ai risultati ottenuti dagli studenti che seguivano tale metodo di studio – stipulava con la convenuta contratto di assistenza didattica con la garanzia
“promosso o ripreparato" a beneficio di suo figlio , studente Parte_2 iscritto al corso di laurea in Ingegneria Informatica presso l'Università della
Calabria;
- tale contratto, della durata di dieci mesi dall'agosto 2019, prevedeva, per un corrispettivo complessivo di € 15.150,00, un'assistenza didattica finalizzata alla programmazione e allo studio dell'intero programma universitario coadiuvata dal supporto di tutor di adeguata professionalità, in un'ottica incentrata a garantire la massima preparazione degli esami tramite lo svolgimento di un ciclo di incontri individuali con il supporto di schede didattiche e dispense fornite dalla stessa convenuta;
- nonostante le promesse e gli impegni negoziali assunti, – Parte_2 seppur promosso al primo esame “Basi di dati” nel luglio 2019 – non superava il successivo esame di “Programmazione orientata agli oggetti”, svolto in data
11.9.2019;
- tale risultato negativo era da attribuire alla mancata pianificazione personalizzata del percorso didattico con lo studente, all'assenza di adeguata progettazione dei carichi didattici, alla mancanza di adeguata preparazione del tutor assegnatario
(Ing. , il quale non possedeva dimestichezza della materia Persona_1
2 e dei temi affrontati in sede di esame) ed all'interruzione delle lezioni nel mese di agosto;
- l'attrice, inoltre, si vedeva negare l'applicazione della invocata clausola
“promosso o ripreparato” in quanto, ad avviso della convenuta, tale condizione prevedeva esclusivamente la ripetizione soltanto della parte del programma propedeutica ad un'altra materia da abbinare a quella non superata;
- sfiduciata dal comportamento della convenuta, la in data Parte_1
25.9.2016 comunicava a mezzo PEC la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c..
1.2. – Si è costituita chiedendo di rigettare le domande in quanto CP_1
infondate, atteso che:
- aveva fornito tutte le informazioni preliminari per la comprensione del servizio offerto e delle condizioni contrattuali prima della stipula del contratto;
- la non aveva esercito il diritto di recesso nel 10 giorni previsti Parte_1
dopo la stipula nonostante la lezione di prova fruita dallo studente con il tutor
Ing. ; Persona_1
- quest'ultimo era un tutor esperto;
- il servizio era stato erogato in conformità alle previsioni contrattuali;
- trascorso il periodo di recesso, lo studente aveva effettuato l'incontro preliminare con la dott.ssa (gestore didattico) e la dott.ssa Persona_2
(referente didattica), aveva compilato il Persona_3
questionario MQS ed aveva iniziato le lezioni (in data 29.6.2019) per preparare l'esame “basi di dati”, effettivamente superato il 17.7.2019;
- le lezioni erano continuate con il medesimo tutor (con la sola eccezione di una limitata sospensione nel periodo di Ferragosto), ma lo studente non aveva superato l'esame “programmazione orientata agli oggetti” l'11.9.2019;
- per assecondare le richieste della , veniva assegnato allo studente Parte_1 altro tutor, l'Ing. , ma dopo la prima lezione, la donna recedeva dal Per_4
contratto;
- la mancata attivazione della garanzia e l'insuccesso erano imputabili esclusivamente alla sospensione delle lezioni da parte di quest'ultimo.
3 1.3. – L'attività istruttoria è consistita nell'escussione dei testi Persona_3
e (all'udienza del 9.2.2023),
[...] Testimone_1 Persona_2 Per_1
(all'udienza del 25.5.2023) e (all'udienza del 21.2.2025).
[...] Testimone_2
1.4. – La causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. – Ciò posto, le domande sono infondate in quanto parte convenuta ha assolto al suo onere di dimostrare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali in relazione alle quali gli attori hanno dedotto l'inadempimento.
Invero, il contratto in esame – che prevedeva l'erogazione da parte della convenuta del servizio didattico di assistenza per la preparazione universitaria (CEPU) in favore di per 10 mesi a fronte del pagamento di € 15.150,00 con la garanzia Parte_2
“promosso o ripreparato” – è stato stipulato dalla madre dello predetto studente,
[...]
e dalla responsabile della sede di Cosenza della società convenuta, Parte_1
Testimone_2
Il documento contrattuale, alla prima pagina, prevede un “questionario” finalizzato alla comprensione del contratto, effettivamente compilato dalla . Parte_1
La teste pur non ricordando fisiologicamente, quanto accaduto al Tes_2
momento della sottoscrizione di tale specifico contratto, ha riferito che è solita illustrare il servizio e le condizioni contrattuali con un discorso standard di circa un'ora.
Non vi è ragione per sostenere che, nel caso di specie, tale consueto discorso sia stato omesso.
Del resto, gli attori non hanno formulato specifiche censure in ordine al comportamento precontrattuale della convenuta.
Il servizio di assistenza oggetto del contratto prevedeva, per quanto d'interesse:
- l'incontro propedeutico con il responsabile didattico per la qualificazione e quantificazione dei bisogni formativi e delle potenzialità del Cliente/Beneficiario attraverso la somministrazione del questionario MOS, con specifica collocazione temporale delle singole prove d'esame e della durata del contratto (lett. A);
- per ciascun esame, un ciclo di incontri individuali con il tutor, della durata media di 60 minuti e con cadenza media bisettimanale, nel quale verrà svolto l'intero programma e fornita l'assistenza didattica necessaria al sostenimento
4 dell'esame; detti incontri vengono svolti in orari e giorni da concordare nel rispetto degli orari di apertura della sede (lett. B);
- le schede didattiche e dispense a supporto dell'attività didattica vengono rese disponibili al Beneficiario senza ulteriori oneri a carico del Cliente (lett. C);
L'incontro propedeutico di cui alla lettera A) si è effettivamente svolto tra
[...]
, la dott.ssa (referente didattica) e la dott.ssa (capo Parte_2 Per_3 Per_2
area didattica per la Calabria e la Campania) e, in tale occasione, lo studente ha sottoscritto il suo c.d. progetto didattico, composto dal regolamento d'istituto, dal questionario MQS, dai consigli per lo studio e dal patto formativo ed ha successivamente commentato i risultati del questionario MQS con la dott.ssa
(cfr. deposizioni testimoniali e progetto Per_3 Per_3 Per_2
didattico allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte attrice).
L'iter didattico (allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) documenta non solo la descrizione degli approcci metodologici, ma anche la programmazione e lo svolgimento degli incontri per due esami (“basi di dati” e “programmazione orientata agli oggetti” a cura del medesimo tutor, Ing. ) e lo svolgimento di un solo Per_1 incontro di programmazione per un terzo esame (“sistemi operativi” a cura del tutor
). Persona_5
Le lezioni si sono effettivamente svolte con cadenza bisettimanale, come previsto dalla lettera B del contratto, dal 29.6.2019, dando anticipata esecuzione al contratto, che, invece, prevedeva l'avvio delle lezioni dal successivo mese di agosto.
È verosimile che ciò sia avvenuto per andare incontro alle esigenze dello studente, tenuto conto della programmazione dell'esame “basi di dati” nel mese di luglio (anche se nella relativa scheda non è riportata la data prevista).
Le lezioni sono durate anche oltre l'orario di 60 minuti previsto dal contratto.
Il primo esame (“basi di dati”) è stato, infine, effettivamente sostenuto e superato dallo studente il 17.7.2019.
Non vi sono indici concreti dell'asserita insoddisfazione dello studente rispetto all'assistenza del tutor Ing. in relazione a tale primo esame, tanto che il Per_1 rapporto è proseguito, con lo stesso tutor, per il successivo esame “programmazione orientata agli oggetti”.
5 Il relativo iter didattico documenta la previsione dell'esame universitario nel settembre di quell'anno (“09/19”) la durata delle singole lezioni ben oltre i 60 minuti previsti in contratto (otto lezioni da due ore e sei da un'ora e mezzo) ed il rispetto della loro periodicità bisettimanale, con una sospensione tra le lezioni del 10 ed il 17.8.2019, e, quindi, nella sostanza, per una sola lezione, in corrispondenza della settimana di
Ferragosto (periodo di sospensione anche inferiore a quello ordinariamente seguito dalla convenuta nel mese di agosto, come riferito dalla teste ). Ciò appare in Per_3
linea con la previsione di cui alla lett. B) del contratto – ossia con lo svolgimento degli incontri “in orari e giorni da concordare nel rispetto degli orari di apertura della sede”
–, tenuto conto della mancanza di specifica deduzione (oltre che di prova) di richieste dello studente di proseguire le lezioni anche nella settimana di Ferragosto o comunque di contrasti in ordine a tale breve sospensione. Nulla al riguardo risulta, in particolare, dallo scambio di mail tra studente e tutor allegato all'atto introduttivo.
La convenuta non ha invece dimostrato di avere fornito proprio materiale didattico allo studente. Piuttosto, dalle mail allegate all'atto di citazione si ricava che è stato lo studente a trasmettere materiale didattico ed appunti al tutor.
Tuttavia, come visto, alla lett. C) del contratto, non è prevista l'obbligatoria somministrazione di materiale didattico da parte della convenuta, ma l'assenza di oneri in capo al cliente in caso di effettiva consegna.
Del resto, la teste ha riferito che qualora lo studente disponga di proprio Per_3
materiale didattico universitario normalmente non ne riceveva ulteriore da parte di
Peraltro, dallo scambio di mail prodotto non risultano CP_1
l'insoddisfazione dello studente per il materiale didattico universitario né comunque sue richieste di ulteriore materiale.
Non può, quindi, essere affermato che la mancata consegna di materiale didattico da parte della costituisce un suo inadempimento contrattuale. CP_1
Ancora, non vi sono elementi per ritenere inadeguato il tutor Ing. , laureato Per_1
in Ingegneria informatica ed in possesso di specifica esperienza formativa pluriennale
(indicata dalla teste complessivamente 15 anni, di cui 5 maturati con Tes_1
rapporto di collaborazione presso la presso la quale seguiva i periodi CP_1
corsi di formazione interna, come precisato dalla teste . Per_2
6 A fronte di tali risultanze, restano generiche e prive di confronto specifico con la documentazione prodotta (cc.dd. progetto didattico ed iter didattico per
[...]
, allegati alla comparsa di costituzione e risposta) le censure di mancata Parte_2
pianificazione personalizzata e difetto di adeguata progettazione dei carichi didattici,
In conclusione, quindi, la convenuta ha dimostrato di avere eseguito, con la diligenza professionale richiesta, le prestazioni contrattuali, sicché non le può essere imputato il mancato superamento dell'esame di “programmazione orientata agli oggetti” da parte di in data 11.9.2019. Parte_2
Infine, la garanzia “promosso o ripreparato” doveva essere attivata “entro e non oltre
30 giorni dalla data di scadenza del contratto” e, quindi, solo dopo la sua scadenza, giacché durante la pendenza del termine contrattuale di dieci mesi operava l'ordinario servizio didattico di assistenza anche per gli esami non superati (così chiaramente la teste . Tuttavia, come detto, era la a volere interrompere le Per_2 Parte_1
lezioni.
3. – Al rigetto della domande segue, per la soccombenza, la condanna degli attori al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva ed istruttoria (tenuto conto della semplicità della causa e della concreta attività difensiva svolta, in mancanza di atti compiuti nella fase decisionale) con riferimento ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione – di € 1.689,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta le domande degli attori, condannandoli al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 1.689,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della convenuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 27 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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