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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/08/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
R. G. 518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 27/03/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Sergio Benedetti e Luca Siviero con domicilio eletto presso il loro studio sito in Vicenza, Via Battaglione Fremarin n. 14, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante-appellata incidentale contro
(C.F. e (c.f Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difensi in giudizio dall'avv.to Guido Facciolo, con C.F._3
domicilio eletto presso il suo studio sito in Verona, Via A. Dominutti n. 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellati-appellanti incidentale
*
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 445/2024 pubblicata il 27/2/2024 dal Tribunale di Vicenza – Cause in materia di rapporti societari – società di persone.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“NEL MERITO
-1- In totale riforma dei capi 1, 3 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale di Vicenza nr. 445/2024, pubblicata il 27.2.2024, nr. 520/2024 rep., emessa all'esito del procedimento nr. 2206/2018 R.G.:
1. Respingersi tutte le domande degli attori, perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che sia rinnovata la c.t.u. svolta in I grado, al fine di dare risposta alle osservazioni del C.T.P. di RB che si sono esposte ai parr. (e) ed (f) della citazione in appello.
Si ripropongono integralmente le istanze istruttorie formulate in I grado, contenute nella memoria ex art. 183, VI comma, nr. 2, c.p.c. e nella memoria ex art. 183, VI comma, nr. 3,
c.p.c., da intendersi qui come integralmente richiamate”.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'intestata Corte d'Appello, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare:
1)Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione formulata dagli appellanti, attesa
l'ine-sistenza dei relativi presupposti di cui all'art. 283 c.p.c..
Nel merito in via principale:
2) Rigettarsi l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
445/2024 del Tribunale di Vicenza, Giudice Dott. Francesco Lamagna, pubblicata il
27.02.2024, per le ragioni indicate nella medesima sentenza, in forza dei motivi e delle ragioni tutti esposti nella comparsa di costituzione in appello del 17.06.2024, e – anche per ragioni diverse da quelle indicate in sentenza – confermarsi la suddetta decisione
(fatto salvo quanto sotto richiesto in via di appello incidentale) anche in relazione a tutti i capi della decisione indicati dall'appellante, alle censure ed alle violazioni di legge ex adverso denunziate.
3) Per le ragioni esposte nell'atto di comparsa di costituzione e risposta del 17.06.2024, con-dannare la sig.ra al pagamento in favore dei sigg.ri Parte_1 _1
[...]
[...] e i una somma equitativamente determinata ai sensi e Pt_2 Controparte_2
per gli effetti dell'art. 96, c. 3, c.p.c..
Appello incidentale:
Voglia la Corte d'appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 445/2024 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata il 27.02.2024:
1) condannare la sig.ra a versare ai sigg.ri e Parte_1 Controparte_2
la somma residua di € 4.342,00 del reddito (o utile) spettante per _1
l'esercizio 2013 ai soci accomandanti, sigg.ri e Controparte_2 _1
(eredi del defunto socio accomandante ), oltre interessi legali ex art. Parte_3
1284, c. 1, c.c. dal 31.12.3013 alla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018), nonché oltre agli inte-ressi legali successivi ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. (o, in subordine e salvo gravame, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.) dalla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018) all'effettivo saldo;
2)condannare la sig.ra a versare ai sigg.ri e Parte_1 Controparte_2
gli interessi legali ex art. 1284, c. 1, c.c. dal 31.12.2014 alla data di _1
notifica dell'atto di citazione (26.03.2018) e gli interessi legali successivi ai sensi dell'art.
1284, c. 4, c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018) all'effettivo saldo, interessi tutti da calcolarsi sulla quota spettante ai soci accomandanti CP_2
e dell'utile effettivamente maturato dalla per l'esercizio
[...] _1
2014, pari a € 5.983,12 (somma già accertata nella sentenza del Tribunale - cfr. pagg. 20-
21);
3) condannare la sig.ra a pagare a favore dei sigg.ri Parte_1 Controparte_1
e le ulteriori somme, calcolate su € 13.106,99 (somma accertata dal
[...] CP_2
Tribunale di Vicenza – cfr. pag. 20 sentenza – quale quota di pertinenza dei CP_2
del valore dell'azienda, detratto quanto già ricevuto) e su € 6.899,30 (somma relativa al
60% dell'utile effettivamente maturato dalla per l'anno 2015 – cfr. pagg. 19-20 della sentenza), dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, c. 1,
c.c. dal 03.10.2014 (data di scioglimento della società “ ), con riferimento al CP_4
valore dell'azienda, e dal 31.12.2015, con riferimento all'utile del 2015, alla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018), nonché a titolo di rivalutazione monetaria ed
-3- interessi legali successivi ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. su entrambe le somme dalla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018) all'effettivo saldo;
4) condannare la sig.ra a pagare in favore dei sigg.ri Parte_1 Controparte_1
e la somma di € 7.254,00, oltre al rimborso delle spese generali 15%,
[...] CP_2
cpa e Iva, a titolo di spese di lite per il primo grado del giudizio avanti al Tribunale di
Vicenza;
5) considerata la soccombenza della sig.ra nel giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Vicenza, condannare la sig.ra a pagare a favore dei sigg.ri la Parte_1 CP_2
somma di € 2.537,60 a titolo di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte del
Dott. Sgreva, come da documenti depositati con il foglio di precisazione delle Per_1
conclusioni dell'11.10.2023 (docc. 59.01-59.03).
In via istruttoria
Respingersi la richiesta di rinnovazione di CTU ex adverso esposta, per quanto sopra esposto nella parte motiva della comparsa di costituzione in appello del 17.06.2024.
In ogni caso:
Con integrale rifusione di spese (compresa l'imposta di registro) e compenso del presente grado di giudizio, spese generali 15%, cpa ed Iva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto.-
1. e hanno citato in giudizio Controparte_1 Controparte_2
davanti il tribunale di Vicenza, per chiedere di «accertare e Parte_1
dichiarare che, a far data dal 23.11.2013, i SI.ri e Controparte_2 Controparte_1
quali eredi del SI. hanno acquistato mortis causa ex art.
[...] Parte_3
2322, comma 1, c.c. lo status di soci accomandanti della “ Parte_4
nella complessiva quota già di proprietà del sig.
[...] [...]
Parte_3
- per l'effetto, condannare la sig.ra a versare ai sig.ri a Parte_1 CP_2
somma residua di euro 4.342,00 del reddito netto spettante ai soci accomandanti, SI.ri per l'esercizio 2013, oltre interessi legali dal 31.12.3013 all'effettivo saldo;
CP_2
- per l'effetto, condannare altresì la SI.ra a versare ai sig.ri Parte_1
-4- la somma che verrà determinata nel corso del giudizio, a titolo di quota CP_2
spettante ai soci accomandanti del reddito netto per l'esercizio 2014 e fino alla cancellazione della società (20.01.15), oltre interessi legali dal 20.01.2015 all'effettivo saldo;
-accertare e dichiarare che, successivamente all'acquisto mortis causa ex art. 2322, comma 1, c.c. dello status di soci accomandanti della “ Parte_4 Parte_4
da parte dei sig.ri e la sig.ra
[...] Pt_4 Controparte_1 CP_2
ha illecitamente provveduto allo scioglimento ed alla cancellazione della Parte_1
medesima società;
- per l'effetto, condannare la sig.ra a pagare ai sig.ri Parte_1 CP_2
tutti i danni dagli stessi subiti a causa degli illeciti scioglimento e cancellazione della società ” , danni da quantificarsi nella capital somma di euro 28.932, CP_4
ovvero nella diversa somma, anche maggiore (ed in via subordinata, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.), che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scioglimento della società del 3 ottobre 2014 al saldo effettivo;
CP_4
-condannare la SI.ra al pagamento dei residui canoni di locazione Parte_1
dell'immobile di proprietà dei sig.ri e canoni Controparte_1 CP_2
quantificati in euro 910,85, oltre interessi legali dalla scadenza dell'ultimo canone scaduto (10.04.15) all'effettivo saldo».
1.1. Gli attori hanno dedotto di essere soci di in quanto eredi legittimi del socio CP_3
defunto con subentro automatico nella posizione di socio Parte_3
accomandante a costui spettante nella società. Hanno sostenuto che, in assenza di clausole di scioglimento della la socia convenuta aveva del tutto CP_3
arbitrariamente proceduto …. Hanno pertanto richiesto il pagamento del reddito netto loro dovuto per l'anno 2013 (pari a euro 4.342,00 oltre alla richiesta di quello, da determinarsi, per l'esercizio 2014) nonché della somma di € 28.932,00 a titolo di risarcimento danni causati dallo scioglimento e cancellazione della società, oltre ad €
910,85 per canoni di locazione di due locali di proprietà del de cuius concessi in locazione alla società per uso ufficio e, secondo quanto sostenuto dagli attori, rimasti
-5- impagati.
2. Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande Parte_1
attoree in quanto infondate nell'an e nel quantum e sostenendo l'intrasmissibilità delle quote dei soci accomandanti deceduti agli eredi e, ogni caso, l'assenza di qualsiasi dimostrazione della qualità di eredi da parte degli attori se non successivamente al decorso del termine semestrale di cui all'art. 2323 comma 1, c.c.
2.1. Secondo la convenuta, gli attori non sarebbero mai divenuti soci della CP_3
avendo soltanto diritto alla liquidazione della quota del socio defunto ai sensi dell'art. 2284 c.c., liquidazione alla quale la stessa aveva provveduto, versando loro l'importo di
€ 1.394,08 corrispondente alla partecipazione sociale del socio deceduto.
3. Assunte le prove testimoniali ammesse e svolta l'indagine peritale tecnico contabile, con sentenza n. 445/2024, il tribunale di Vicenza ha accolto le domande svolte dagli eredi nei confronti di , pronunciando il seguente dispositivo: “Il Parte_1
Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa come sopra promossa, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accertato e dichiarato che, a far data dal 23.11.2013, quali eredi Controparte_1 Controparte_2 di hanno acquistato mortis causa ex art. 2322 c.c. lo status di soci accomandanti di Parte_3 [...]
succedendo ex aequo nella quota della medesima società di cui era titolare il de Parte_4 cuius, condanna la convenuta a pagare agli attori la complessiva somma di € 25.989,40 per le Parte_1 causali indicate in parte motiva, da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) rigetta ogni altra domanda ed eccezione proposta in giudizio dalle parti;
3) condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.380,00, di cui € 545,00 per esborsi in senso stretto ed € 4.835,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della C.T.U., come già liquidate in atti”.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello , affidato a cinque Parte_1
motivi. L'appellante sottopone a critica il capo 1 del dispositivo della sentenza e lamenta la violazione degli artt. 2322, comma 1 c.c. , 2323 c.c., 2735 c.c. e dell'art. 2263
c.c. segnatamente laddove il giudice ha: 1) statuito la successione dell'erede dell'accomodante nello status di socio a seguito dell'accettazione dell'eredità, con effetto dall'apertura della successione, basando la sua decisione su una interpretazione a dire dell'appellante distorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 12906 del
18.12.1995; 2) omesso di esprimersi circa la dichiarazione del 13/10/2014 rilasciata
-6- dagli appellati con la quale essi avevano affermato di aver assunto il titolo di eredi (“dal
29 luglio del corrente anno”); 3) valutato in modo erroneo le risultanze della c.t.u., attinente alla determinazione dell'avviamento di all'atto di decesso del socio e conseguentemente del valore della quota;
4) determinato, in modo errato, gli importi attribuiti a titolo di utili per gli esercizi 2014 e 2015; 5) errato nel determinare la ripartizione degli utili, il cui criterio si basa sulla quota di partecipazione dei soci nella s.a.s.
5. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
che hanno contestato la pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato, e svolgendo appello incidentale, basato su quattro motivi.
5.1. Mediante l'appello incidentale i anno contestato sotto più profili la CP_2
sentenza, ritenendola erronea per non essersi il tribunale pronunciato sulla richiesta di riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 1 c.c. dalla maturazione alla data della domanda giudiziale e nella parte in cui ha maggiorato le somme dovute alla degli interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo senza Parte_1
specificare il riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., omettendo altresì di pronunciarsi sulla pur richiesta rivalutazione monetaria. Gli appellanti incidentali si sono doluti, quanto alla liquidazione delle spese, per l'applicazione dello scaglione di valore dei compensi assunto dal tribunale e per la mancata liquidazione delle spese del loro consulente tecnico di parte.
6. Con ordinanza del 16 settembre 2024, questa Corte ha respinto l'istanza di inibitoria, rimettendo la causa in decisione all'udienza del 10 luglio2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha accolto le domande degli attori (divergendo la valutazione del giudice rispetto alle richieste attoree solo sul quantum), ritenendo che la disciplina da applicare sulla questione della trasmissibilità o meno, iure successionis, della qualità di socio accomandante sia quella prevista al Capo IV del
Titolo V dedicato alla società in accomandita semplice e precisamente l'art. 2322,
-7- comma 1 c.c. (e non l'art. 2284 c.c., come sostenuto dalla ). Il tribunale, Parte_1
ritenuta pacifica la qualità di eredi legittimi di n capo agli attori, ha Parte_3
considerato automaticamente acquisito da parte loro lo status di soci accomandanti della alla morte del de cuius (23/11/2013). Parte_4
Il giudice - facendo proprie le risultanze peritali e le risultanze documentali - ha concluso che: 1) il valore della società tenendo conto del valore del CP_4
patrimonio della società e del valore di avviamento al 31/12/2013 era pari ad euro
18.126,34; 2) il corrispondente valore della quota in capo agli attori alla data del
31/12/2013 era di euro 14.501,07 pari all'80% del valore dell'azienda, dal quale andava sottratta la somma di € 1.394,08 corrisposta a ciascun erede dalla a titolo Parte_1
di liquidazione della quota della predetta s.a.s.; 3) l'utile maturato dalla per gli CP_3
anni 2014-2015, tenuto conto della diversa ripartizione pattuita tra i soci originari
(ripartita nella misura del 60% in favore del socio poi defunto e del 40% in favore della socia ), andava riconosciuto ai soci eredi nella limitata percentuale del Parte_1
60% degli importi calcolati all'esito dell'indagine peritale a titolo degli utili della CP_3
per gli anni 2014-2015. Il tribunale ha, pertanto, condannato la “al Parte_1
pagamento in favore degli attori della somma di € 13.106,99 corrispondente all'80% (che era la quota sociale di proprietà del de cuius) del valore dell'azienda, detratto quanto la stessa aveva già corrisposto in precedenza al medesimo titolo”(pag. 20, sentenza impugnata) e “[…] anche della complessiva somma di € 12.882,41, di cui €
5.983,12 pari al 60% dell'utile conseguito dalla società nell'anno 2014 ed € 6.899,29 pari al 60% dell'utile conseguito dalla società nell'anno 2015”.
b.) Motivi di appello.
b.1.) Appello principale
1. Con il primo motivo, parte appellante chiede che il capo 1 del dispositivo venga riformato per avere il tribunale fondato la statuizione “in punto di diritto, su Cass. civ., 18 dicembre 1995, n. 12906 (“che non è stata modificata dalla giurisprudenza successiva”,
p. 16, IV cpv., Sentenza), assumendo che la Corte abbia stabilito che la successione dell'erede dell'accomandante nello status di socio avviene automaticamente per effetto dell'accettazione dell'eredità, con effetto dall'apertura della successione” (pag. 8, appello).
Si sostiene che il giudice abbia “estrapolato” il passo della sentenza, da un contesto più
-8- complesso, concernente la validità di una clausola di continuazione cd. 'automatica' in capo agli eredi dell'accomandante, contenuta nello statuto di una s.a.s. e quindi il richiamo svolto dal tribunale di Vicenza alla frase “l'attribuzione della quota sociale, secondo il significato di tali parole [trasmissibile per causa di morte, n.d.r.] comporta automaticità nell'acquisto dello 'status soci'” fornisce un'interpretazione fuorviante”
(pag. 10, appello).
Secondo l'appellante la possibilità di attribuzione della quota sociale, sulla base della dizione “trasmissibile per causa morte” dell'art. 2232 c.c. determinava la legittimità di una clausola di automaticità nell'acquisto dello stato di socio, ma non l'automaticità dell'acquisto. Quanto appena argomentato, secondo sarebbe poi, Parte_1
confermato: 1) dal fatto che la S.C. avesse appositamente ritenuto valida una clausola statutaria di continuazione automatica della società in capo all'erede non riconoscendo, quindi, l'automaticità dell'art. 2322, comma 1, c.c.; 2) dal tenore letterale della disposizione normativa dell'art. 2322,comma 1, c.c. che nel far uso del termine
“trasmissibile” sottenderebbe la necessità di un quid pluris in capo a chi già è erede cioè la manifestazione della volontà dell'erede di assumere lo status socii seguito dal parere favorevole dei soci superstiti. 3) dall'importanza che riveste, anche nella società in accomandita semplice, il principio dell'intuitus persone che seppur “attenuato” come affermato dalla S.C., non può dirsi inesistente il che precluderebbe una trasmissione iure successionis; 4) da una interpretazione “stretta” ai sensi dell'art. 14 preleggi, della norma ex art. 2322, comma 1 c.c. che «utilizza l'aggettivo “trasmissibile”, il quale indica una possibilità, non un effetto» (pag. 14, appello) e che si conforma all'impianto normativo che regola le società personali;
5) dalla stretta connessione, nel caso di specie, dell'art. 2272 nr. 4, c.c. (che disciplina l'ipotesi del venir meno della pluralità dei soci) con l'art. 2323 c.c. (che regolamenta il venire meno di una categoria dei soci) e della correlazione tra l'art. 2322 c.c. e il successivo art. 2323 c.c., secondo cui per l'assunzione di socio nella s.a.s. è necessario un atto dell'erede, ulteriore e successivo all'accettazione dell'eredità; 6) dall'atto di scioglimento della S.A.W., ove il notaio ha verificato che “l'atto costitutivo della società non prevede l'automatica continuazione della stessa con gli eredi del socio defunto” (doc. 4), con ciò riferendosi alle clausole di
-9- continuazione cd. 'automatica' oggetto del precedente giurisprudenziale sul quale erroneamente poggia la Sentenza” (pag. 17, appello).
Si evidenzia l'importanza di dare risoluzione al nodo interpretativo dell'art. 2322, comma 1, c.c, e si propone l'eventuale rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363- bis
c.p.c.
2. Con il secondo motivo d'appello, censura il capo 1 del dispositivo Parte_1
della sentenza laddove il giudice ha omesso di considerare un documento (doc. 7) mediante il quale i “dal 29 luglio del corrente anno io e mio fratello siamo CP_2
regolarmente e legalmente succeduti, dopo la morte di mio fratello , nella Pt_3
suddetta società…” (doc. 7)] avevano chiaramente dichiarato di essere divenuti eredi soltanto dopo il decorso del termine di sei mesi di cui all'art. 2323, comma 1 c.c.
Secondo l'appellante “Assumendo che non occorra una manifestazione di volontà in ordine all'ingresso nella s.a.s., è indiscutibile, ex art. 2322, I comma, c.c. che occorra
l'accettazione di eredità, la quale dev'essere tempestiva” (pag. 19, appello), accettazione tempestiva che, nel caso di specie non vi sarebbe stata, come desumibile da quella che definiscono come una confessione stragiudiziale diretta alla controparte ex art. 2735 c.c. in ordine alla data di accettazione dell'eredità per fatti concludenti e che “determina una presunzione iuris et de iure di verità del fatto confessato, consentita perché attinente a diritti disponibili” (pag. 20, appello).
Secondo parte appellante “Gli dovevano quindi accettare l'eredità entro il 22.5.2014 per poter subentrare nello status socii. Il 13.10.2014 hanno comunicato di essere diventati eredi “dal 29 luglio del corrente anno” (doc. 7), quindi non tempestivamente e quella data è una verità processuale alla quale il Giudice è vincolato. Ne deriva che costoro non hanno acquisito lo status, ma – ex art. 2289, I comma, c.c. – hanno diritto alla liquidazione del valore della quota all'atto dell'apertura della successione” (pag.22, appello).
3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza laddove il giudice non ha correttamente affrontato la questione dell'avviamento in capo a all'atto di decesso di «mostrando di condividere senza rilievi la Parte_3
relazione del C.T.U., la quale … è limitata alla meccanica applicazione di formule di
-10- dottrina aziendale, senza alcuna valutazione sulla realtà aziendale sottostante, perché la formulazione del quesito (“…tenendo conto del valore del patrimonio della società e del valore di avviamento al 31.12.2013”) secondo l'Ausiliare imponeva la valoriz-zazione dell'avviamento, decisa ex ante del G.I.» (pag. 30,appello). Si lamenta una mancata riposta alle osservazioni alla bozza del consulente tecnico di parte appellante che, in questa sede, vengono riproposte con richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Il quarto motivo di appello, la chiede la riforma della sentenza nel Parte_1
punto in cui il giudice “Si limita a richiamare la quantificazione degli utili formulata dal
C.T.U. e alla condanna per la percentuale corrispondente” (pag. 35, appello) senza considerare che il quesito peritale rivolto al perito nominato (che chiedeva di accertare
“l'utile effettivamente maturato dalla per gli anni 2014-2015, tenendo conto CP_4
della documentazione oggetto della sottostante richiesta di ordine di esibizione e di quanto ivi riferito riguardo la possibilità di “traslazione” dei redditi della società CP_4
in quelli della ditta individuale Sepra di Bastianello AN (ordinanza del 28
[...]
gennaio 2022) era rimasto privo di risposta. Secondo parte appellante l'esperto dell'uffico avrebbe fornito una riposta a una domanda diversa, non formulata e non pertinente che ha determinato una condanna ingiusta.
5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante chiede la riforma della sentenza laddove il giudice determina l'importo del valore della quota sulla base della stima del c.t.u, pari all'80%.
b.2.) Appello incidentale
1. Con il primo motivo di appello incidentale, i hiedono la riforma della CP_2
sentenza laddove il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta avanzata in primo grado relativa agli utili del 2013 [“condannare la sig.ra a Parte_1
versare ai sigg.ri e la somma residua di € 4.342,00 Controparte_2 _1
del reddito netto spettante ai soci accomandanti, sigg.ri e Controparte_2 [...]
per l'esercizio 2013, oltre interessi legali ex art. 1284, c. 1, c.c. dal 31.12.3013 _1
alla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018), nonché oltre agli interessi legali successivi ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. (o, in subordine, ai sensi dell'art. 1284,
-11- comma 1, c.c.) dalla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018) all'effettivo saldo”], chiedendo, in questa sede, alla Corte di condannare la a pagare Parte_1
loro la somma di € 4.342,00 quale reddito utile relativo all'anno 2013 (e quale differenza tra quanto percepito in vita da e quanto dovuto dagli eredi per il Parte_3
reddito relativo all'anno 2013).
Secondo gli appellati il diritto al riconoscimento della somma richiesta è confermato dal commercialista della Dott. che al doc. 6 (e doc. 09 fascicolo CP_3 Per_2
, denominato “ Bilancio al 23 novembre 2013), mai Parte_1 CP_4
contestato e dall'odierna appellata prodotto, “ha indicato e sottoscritto in € 15.225,12 la
“Quota attribuibile ali eredi di )”. Considerato che quest'ultimo Parte_3
aveva prelevato sino al 23.11.2013 € 12.232,39, residuava, per gli utili maturati al
23.11.2013 (e salvi gli utili ulteriori maturati fino alla fine dell'anno, secondo quanto appena più sotto), una differenza, a favore dei suoi eredi, di € 2.992,73” (pag. 57, comparsa di costituzione). Si sostiene che quanto esposto risulta poi confermato, dal modello unico SAW per il periodo 2013, ove “la quota di utili spettanti agli eredi del de cuius per l'intero 2023 è pari a € 16.574,4 (cioè, il 60% del reddito della società di €
27.624: cfr. pag. 3 e 5 del documento)”( pag. 57, comparsa di costituzione).
2. Con il secondo motivo di appello incidentale, gli appellati impugnano la sentenza laddove il nel liquidare le somme in favore dei avrebbbe omesso di CP_2
pronunciarsi sugli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla maturazione alla domanda giudiziale, ha maggiorato le somme dovute degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo senza specificare il riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, (pag. 59, comparsa) e infine, ha omesso di pronunciarsi sulla rivalutazione monetaria.
3. Con il terzo motivo di appello incidentale, gli appellati-appellanti incidentali chiedono la riforma della sentenza del tribunale di Vicenza laddove in punto spese di lite, il giudice ha condannato la “alla rifusione in favore degli attori delle Parte_1
spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.380,00, di cui €
545,00 per esborsi in senso stretto ed € 4.835,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
-12- Secondo gli appellati, al caso di specie, andrebbe applicato lo scaglione superiore delle tabelle ex DM n. 55/2014, che porterebbe a una liquidazione di € 7.524,00 e non €
4.835,00, posto che la somma complessivamente dovuta è pari a “ € 28.000,14 (di cui €
25.989,40 in linea capitale e € 2.010,74 a titolo di interessi legali ex art. 1284, c. 1, dalla domanda giudiziale al 27.02.2024, data di pubblicazione della sentenza), salvo evidentemente l'appello incidentale in punto di rivalutazione monetaria e interessi (v. supra)” (pag. 60, comparsa).
4. Con il quarto motivo di appello incidentale, gli appellati impugnano la sentenza laddove il giudice ha “omesso di pronunciarsi (con conseguente rigetto) sulla domanda dei sigg.ri i liquidare in favore degli stessi anche le spese del proprio CTP, CP_2
Dott. (dello ), quantificate e documentate in € Persona_4 Controparte_6
2.537,60, come da documenti depositati con il foglio di precisazione delle conclusioni dell'11.10.23 (docc. 59.01-59.03)” (pag. 61, comparsa).
c) Disamina dei motivi di appello
c1) Appello principale
1. Il primo motivo è infondato.
La espressa previsione dell'art. 2322 c.c., a tenore del quale “la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte” stabilisce espressamente che tale partecipazione sociale, a differenza delle partecipazioni nelle altre società di persone, per le quali vige il principio stabilito dall'art. 2284 c.c., ossia la regola della liquidazione della quota del socio defunto (ovvero lo scioglimento dell'intera società ovvero ancora la decisione di prosecuzione di essa previo accordo con gli eredi del socio defunto), cadono in successione, non diversamente dalle quote delle società di capitali, in ragione della peculiare posizione del socio accomandante.
L'approdo interpretativo, invero pianamente desumibile dal tenore letterale della richiamata disposizione normativa, è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che, nelle tre sentenze richiamate dal tribunale, si è sempre mossa all'interno di una chiara affermazione di automaticità dell'acquisto dello status di socio accomandate in capo all'erede.
-13- Il tentativo della difesa dell'appellante di limitare la portata dell'insegnamento di Cass.
12906/1995 risulta del tutto vano.
Non solo a fronte della chiara indicazione proveniente dalla già richiamata lettera dell'art. 2322 c.c., ma anche perché la ratio della sentenza n. 12906/1995 si incentra proprio sulla trasmissibilità jure hereditario della quota dell'accomandante. La circostanza che, nel caso esaminato dalla s. Corte, vi fosse anche una clausola di continuazione non toglie che si possa trarre da quella sentenza come, nel caso delle società in accomandita semplice, per la peculiarità tipologica dello status di socio accomandante debba trovare applicazione il principio della automaticità della trasmissione della quota di partecipazione agli eredi.
Si tratta di disciplina pienamente coerente, come detto, con la configurazione della posizione del socio accomandante nella disciplina della s.a.s. La sua responsabilità limitata e l'esclusione dall'amministrazione fanno sì che la partecipazione dell'accomandante non sia caratterizzata da quell'intuitus personae che caratterizza, invece, le altre ipotesi di socio, non venendo il socio accomandatario in considerazione per le sue qualità o condizioni personali, ma unicamente in ragione dell'apporto di capitale conferito. Si tratta di una valutazione che il legislatore ha operato avuto riguardo alla peculiare posizione del socio accomandante per la sua limitata partecipazione alle perdite, per il fatto che lo stesso non partecipa all'amministrazione della società e che, pertanto, la sua posizione rileva solo sotto il profilo dell'apporto di capitale.
Del pari risulta arduo cercare di desumere dall'uso del termine “trasmissibile” in luogo di “trasmessa” per successione che occorra per l'ingresso in società dell'erede di un
“quid pluris” rispetto all'accettazione dell'eredità, vale a dire un “atto giuridico analogo a quello dell'erede del socio di s.n.c. che intenda continuare il vincolo con i soci superstiti” (appello, pag. 11), esaurendosi una tale interpretazione, così come tutta la prospettazione sottesa al motivo in rassegna, nella sostanziale abrogazione della norma contenuta nell'art. 2322, co. 1, c.c., con richiamo di quella previsione generale dell'art. 2284 c.c., disposizione che il legislatore ha - al contrario - chiaramente inteso superare
-14- con riguardo proprio alla posizione del socio accomandante nella s.a.s. con l'introduzione della diversa regola espressa nell'art. 2322.
La chiarezza del testo normativo in uno con una già affermata interpretazione di legittimità rendono del tutto insussistenti i presupposti del rinvio ex art. 363-bis c.p.c.
2. Con il secondo motivo l'appellante deduce che, anche a voler seguire la tesi fatta propria dalla sentenza impugnata, a ritenere, cioè sufficiente l'accettazione dell'eredità per divenire socio, tale accettazione dovrebbe comunque intervenire entro il termine semestrale di cui all'art. 2323 c.c. (nella specie: 22 maggio 2014), nel mentre, per espressa dichiarazione degli stessi essi erano succeduti al fratello dal 29 CP_2
luglio 2014 (doc. 7) e, dunque, successivamente allo spirare del termine semestrale dalla morte di 23-11-2013). In assenza dell'accettazione dell'eredità Parte_3
entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione, secondo l'appellante, la società si scioglie e la quota sociale si trasforma in un diritto di credito all'equivalente monetario all'atto dell'apertura della successione (appello, pag. 21).
Da tale assunto l'appellante crede di poter desumere, in linea prioritaria, il rigetto delle domande degli attori, siccome basate sul loro status di soci senza alcuna domanda diretta alla liquidazione della quota;
in subordine, una quantificazione di quanto spettante agli attori senza la ricomprensione degli utili “posto che solo ai soci spettano gli utili”.
2.1. Il motivo non è fondato, in quanto risulta in causa l'accettazione da parte dei fratelli dell'eredità di in epoca antecedente alla scadenza del Pt_5 Persona_5
semestre di cui all'art. 2323 c.c. sulla base di una molteplice serie di comportamenti.
Va invero ricordato che l'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita (art. 474
c.c.).
Gli eredi di anno allegato e comprovato tutta una serie di condotte, Parte_3
ben anteriori al decorso del termine semestrale di cui all'art. 2323 c.c., neppure sottoposte a specifica contestazione dalla qui appellante, comunque in ogni caso tali da evidenziare in maniera chiara l'accettazione per fatti concludenti dell'eredità del de cuius.
Prima del 22 maggio 2024, risultano in causa le seguenti condotte:
-15- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
b) acquisizione del conto corrente del de cuius presso;
Controparte_7
c) richiesta a del rateo di pensione spettante al de cuius; CP_8
d) effettuazione di un prelievo dal conto corrente intestato al de cuius;
e) pagamento di tributi inerenti alla successione di Parte_3
f) richiesta di rimborso della quota assicurativa spettante a e Parte_3
successiva percezione di essa;
g) presentazione della denuncia di successione.
Si tratta, in particolare quanto alle condotte sub b), c) d) e f), di comportamenti che, rivendicando i - e disponendo dei - beni ereditari, presuppongono l'accettazione dell'eredità.
La tesi della appellante che incentra la sua prospettazione sulla dichiarazione espressa dai irca l'essere divenuti eredi solo a far data dal 29 luglio (doc. 7: “dal 29 Pt_5
luglio del corrente anno io e mio fratello siamo regolarmente e legalmente succeduti, dopo la morte di mio fratello , nella suddetta società…”] oblitera che Pt_3
l'accettazione dell'eredità in via tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale. E, come detto, tale condotta risulta oggettivamente alla stregua delle ricordate risultanze di causa e, una volta verificato, produce ex se i suoi effetti. D'altronde, è noto che il chiamato che abbia accettato l'eredità ha, per ciò solo, definitivamente acquisito la qualità di erede (semel heres semper heres), al di là di dichiarazioni che, non concernendo un fatto ma l'assunzione di uno status giuridico (segnatamente di erede), non possono in alcun modo rivestire valenza confessoria.
3. Il terzo motivo, incentrato sulla ipotizzata erroneità della c.t.u. – i cui esiti sono stati poi recepiti dal tribunale – sulla quantificazione del valore della quota della s.a.s. relativamente all'individuazione dell'avviamento, è del tutto infondato.
È sufficiente compulsare la relazione dell'ausiliare, segnatamente alle pagine da 14 a
24, per avvedersi che l'esperto dell'ufficio, prescelto il metodo di valutazione misto
-16- patrimoniale-reddituale con rendita annua limitata nel tempo, metodo all'interno del quale va tenuto conto del “fattore R” vale a dire del “reddito (o utile) medio atteso”, elemento che, come specificato a pagina 15 della relazione, “riflette le condizioni di redditività attese dell'azienda”. Il c.t.u. è passato quindi a compiere la concreta valutazione dell'azienda al paragrafo n. 4 della relazione e, a tal fine, ha preso in esame i dati contabili e i conti economici degli anni 2011, 2012 e 2013, vale a dire i dati che restituiscono il concreto ed effettivo andamento dell'impresa in epoca successiva alla grave malattia che ha colpito pervenendo alla determinazione di Parte_3
quello che l'esperto definisce “reddito medio normalizzato” (“R”). Combinando tale dato con il patrimonio netto rettificato, il periodo di riferimento, il costo del capitale proprio e il tasso di attualizzazione, l'ausiliario è pervenuto alla determinazione dell'avviamento di € 15.731,78. Non è sostenibile, pertanto, l'assunto della parte appellante - secondo cui “non si legge nella c.t.u. alcunché per spiegare se e per quale motivo un avviamento ci sia” - risultando al contrario quella determinazione dell'avviamento il frutto di una valutazione nella quale viene dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno giustificata.
Del pari prive di pregio sono le ulteriori doglianze che la parte appellante crede di poter muovere all'elaborato dell'ausiliare, in quanto: - come puntualmente evidenziato nella relazione del c.t.u., la condizione di scioglimento non poteva rilevare secondo la
(corretta) prospettiva adottata (ossia ora per allora “as is”: v. relazione, pag. 40); - la composizione e la natura dell'attività prestata dalla società, così come i ricavi, sono stati necessariamente tenuti in considerazione alla stregua dell'indicato criterio di valutazione, come detto basato sul reddito medio normalizzato.
Anche la denunciata mancata presa in considerazione dell'apporto del socio accomandatario si rivela del tutto priva di fondamento, in quanto la c.t.u. ha opportunamente tenuto conto e ampiamente valorizzato tale aspetto, riconoscendo il
“valore direzionale” svolto dalla , osservando che “la remunerazione del Parte_1
titolare per le prestazioni svolte costituisce per l'impresa stessa – seppure figurativo – rilavante ai fini del computo dell'avviamento e deve pertanto essere portato in diminuzione dei ricavi conseguiti” (relazione dott. pag. 15). Per_6
-17- Neppure può avere seguito l'assunto dell'appellante secondo la quale il quesito posto dal giudice al c.t.u. “imponeva la valorizzazione dell'avviamento, decisa ex ante dal g.i.”, in quanto ovviamente era demandato al c.t.u. di verificare se un avviamento esisteva e, in caso positivo, di che valore fosse, ben potendosi dare il caso che, sulla base del criterio adottato dall'esperto dell'ufficio, potesse risultare anche la totale assenza di avviamento.
La consulenza espletata offre, dunque, una motivata e condivisibile risposta a tutti i quesiti sottoposti e rende del tutto superfluo ogni ulteriore accertamento tecnico, che si rivelerebbe inutilmente defatigante.
4. Il quarto motivo denuncia un errore nel quale sarebbe incorso il tribunale, condividendo in proposito quanto esposto dal c.t.u., nella determinazione dei redditi di che risultassero “traslati” in favore di Sepra dalla . CP_4 Parte_1
Il motivo è solo parzialmente fondato.
4.1. Con riferimento all'anno 2014, infatti, l'indagine del c.t.u., che ha accertato il
“passaggio” dei clienti indicati a pag. 30 della relazione dalla alla ditta individuale della , vale a sorreggere un accertamento di indebita “traslazione” dei redditi Parte_1
di pertinenza della . Invero, non solo l'identità dei clienti “passati” alla nuova impresa della , ma la strettissima contiguità temporale emergente dalla Parte_1
vicenda lasciano ragionevolmente convinti che, per l'anno 2014, i redditi indicati dal c.t.u. in € 2.259,87 debbano effettivamente ritenersi relativi a . Va rimarcato, infatti, che la società è stata posta in liquidazione il 3 ottobre 2014, fase liquidatoria conclusasi il 22 dicembre 2014 (con seguente cancellazione dal registro delle imprese in data 20 gennaio 2015). Per converso la nuova impresa individuale della , Parte_1
ditta SEPRA, risulta aver preso inizio in data 7 ottobre 2014 e nel 2014 risulta aver spiccato 20 fatture in totale, delle quali ben 14 riguardano ex clienti . Alla stregua di tale contesto temporale e della preponderante coincidenza dei clienti passati sussistono ragionevoli elementi per ritenere presuntivamente che i redditi relativi alle 14 fatture tratte a carico degli ex clienti riguardassero attività svolte precedentemente quando era ancora operante la .
-18- Né si dica che riconoscendo tale componente si attua una duplicazione risarcitoria, in quanto si tratta degli utili che dovevano essere computati e attribuiti ai soci durante il periodo di attività della e dei quali non si è tenuto conto nell'apprezzare il valore delle quote.
4.2. Per quanto riguarda invece il 2015 non sussistono sufficienti elementi per poter sostenere sic et simpliciter che le fatture spiccate nei confronti di ex clienti si riferiscano ad attività posta in essere nel 2014 e siano state perciò indebitamente
“traslate” sulla ditta della . Non sussistono in proposito dati oggettivi di Parte_1
riscontro a una tale tesi, priva dei necessari conforti probatori, quand'anche presuntivi.
Non basta, in proposito, rilevare l'identità di una parte (77 sulle totali 101 emesse nel
2015) delle fatture emesse dalla per sostenere – come sostengono gli Parte_1
appellati (pag. 53 comparsa di risposta) – che si tratti di utili di spettanza della , atteso il decorso del tempo e la conseguente ragionevole probabilità che si tratti di attività posta in essere dalla ditta individuale nel prosieguo di tempo, quand'anche con riferimento agli ex clienti .
A ben vedere anche il c.t.u. aveva concluso in tal senso, ritenendo “corretto quantificare
l'utile in capo a fino alla data di scioglimento della società” Parte_4
(relazione dott. pag. 36 s.) ed elaborando il computo per l'anno 2015, Per_6
unicamente per fornire al giudicante il relativo elemento di giudizio laddove fosse stato ritenuto rilevante anche tale successivo periodo.
Va dunque ritenuto, in accoglimento per quanto di ragione del motivo di appello in disamina, che i redditi “traslati” da a SEPRA siano esclusivamente quelli del 2014, onde la condanna della va limitata, a tale titolo, a € 5.983,12 (anziché a Parte_1
12.882,41: sentenza appellata, pag. 21).
5. Il quinto motivo lamenta che il tribunale abbia attribuito gli utili agli eredi di
[...]
er una percentuale non coerente con la modificazione delle quote stabilita Per_5
fra le parti, segnatamente prevedendo il 60% in capo a mentre il Parte_3
tribunale avrebbe errato nel riconoscere agli eredi di della quota Parte_3
dell'80%.
Il motivo è del tutto privo di fondamento.
-19- Le parti si accordarono unicamente per una diversa ripartizione degli utili non corrispondente alla quota percentuale delle rispettive quote.
L'art. 2263 c.c. stabilisce unicamente una presunzione di corrispondenza degli utili con i conferimenti (“le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti”), potendo evidentemente le parti stabilire una diversa corrispondenza. E, nel caso di specie, come puntualmente rilevato dal tribunale, le parti convennero una diversa ripartizione degli utili (sentenza appellata, pag. 20: «con scrittura privata denominata “Patto di ripartizione degli utili valido ai fini fiscali” … il sig.
la sig.ra definivano una percentuale di ripartizione degli Parte_3 Parte_1
utili diversa da quella corrispondente alle rispettive quote, accordandosi affinché da lì innanzi gli stessi si sarebbero ripartiti nella misura del 60% in favore del primo e del 40% in favore della seconda, va ritenuta di spettanza attorea la limitata percentuale del 60% degli importi calcolati all'esito dell'indagine peritale a titolo di utili della per gli CP_3
anni 2014 e 2015»).
6. In definitiva, l'appello principale può trovare accoglimento unicamente con riguardo al quarto motivo e limitatamente agli utili “traslati” per l'anno 2015.
c2) Appello incidentale
1. Con il primo motivo di appello incidentale si lamenta che il tribunale non abbia liquidato i redditi relativi all'anno 2013 per € 4.342,00.
La doglianza è fondata, in quanto il tribunale non ha, sul punto, assunto alcuna statuizione, benché la domanda fosse chiaramente diretta al riconoscimento degli utili spettanti per il 2013.
Né può ritenersi che il primo giudice l'abbia disattesa allorquando ha osservato che “Le ulteriori richieste risarcitorie formulate dagli attori devono ritenersi assorbite dalle voci di danno già liquidate supra a titolo di valore della quota di partecipazione all'azienda poi sciolta e cancellata e di utili conseguiti” (sentenza appellata, pag. 21).
Non si tratta, in effetti, di una delle richieste formulate in via risarcitoria [conclusioni sub b) e c)], bensì di una domanda diretta all'adempimento del contratto sociale una volta riconosciuta la qualità di soci degli eredi conclusione sub a)]. CP_2
-20- Ne viene che va riconosciuta in favore degli appellanti incidentali la somma di €
4.342,00 (pacificamente corrispondente alla differenza fra gli utili spettanti agli eredi del de cuius per il 2013, come riportati anche nel modello UNICO SAW per il relativo periodo di imposta, doc. 23 , vale a dire € 16.574,40 – pari al 60% del reddito Parte_1
della società di € 27.624,00 – e quanto corrisposto in vita a vale a Parte_3
dire € 12.232,39).
2. Il secondo motivo denuncia:
2.1. che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di interessi ex art. 1284, co.
1. c.c. “dalla maturazione alla domanda giudiziale”;
2.2. che non siano stati riconosciuti gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., pur richiesti;
2.3. che il tribunale non abbia maggiorato le somme riconosciute della rivalutazione monetaria.
Sub 2.1.
Con riferimento agli utili 2013 la domanda merita accoglimento.
Come noto l'art. 2262 c.c. stabilisce che il diritto agli utili sorge “dopo l'approvazione del rendiconto” e gli utili 2013 risultano dal relativo bilancio prodotto dalla stessa sub doc. 9, dovendosi ritenere che in tale documento vi sia stata Parte_1
l'approvazione del relativo rendiconto ex art. 2262 c.c. tale da rendere liquido ed esigibile il relativo credito dei soci, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 1282, co. 1, c.c., con riguardo ai relativi interessi. Va pertanto stabilito che sulla somma di € 4.342,00 decorrano, come richiesto, gli interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dal 31-12-2013 e sino alla data della domanda (4-4-2018).
Con riguardo agli utili 2014 – come sopra determinati – occorre considerare che si tratta di una domanda di indole risarcitoria, onde gli interessi sono dovuti dal momento del fatto illecito stesso (trattandosi di un'ipotesi di costituzione in mora ex art. 1219 n. 1,
c.c.) che, nel caso di specie, va individuato con riferimento al momento in cui la avrebbe dovuto appostare i redditi in questione, ossia nel bilancio 2014. La Parte_1
domanda chiede il riconoscimento a far data dal 31-12-2014 e sino alla data della domanda giudiziale (da identificarsi nel 4-4-2018) può dunque trovare accoglimento.
Sub 2.2.
-21- La doglianza è fondata.
La richiesta, pacificamente formulata sin dall'atto di citazione (v. pag. 24-26), di riconoscimento degli interessi “legali” comprende senza dubbio anche quelli contemplati dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., espressamente qualificati come tali dalla menzionata disposizione normativa. Il punto è stato poi precisato in sede di assunzione delle definitive conclusioni e, dunque, il tribunale avrebbe dovuto compiere l'accertamento relativo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli interessi previsti dal comma 4 del citato articolo 1284.
Vanno in questa sede positivamente verificati quei presupposti, dovendosi constatare non solo la relativa domanda della parte, ma anche la fonte contrattuale dell'obbligazione (contratto di società), l'insussistenza di accordi fra le parti in ordine al tasso degli interessi (mai neppure adombrato dall'appellante), nonché la data di notificazione dell'atto di citazione di primo grado (recato nell'incipit della motivazione del tribunale, a pag. 7: “04.04.2018” e corrispondente alla data apposta sull'avviso di ricevimento della notificazione).
Non sussistono pertanto motivi per non accogliere la relativa richiesta, con riconoscimento in favore degli appellanti incidentali degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dal 4-4-2018 e sino al saldo.
Sub 2.3. La richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria è stata formulata
“con specifico riferimento, alla quota dell'azienda ed agli utili del 2015”.
La doglianza è priva di pregio.
Con riferimento alla quota societaria è sufficiente osservare, per evidenziarne l'infondatezza, che il debito della società per la liquidazione della quota (Cass.
816/2009), così come quello per la distribuzione degli utili, non sono debiti di valore, ma di valuta, onde non può riconoscersi la rivalutazione quale componente necessaria del danno da ritardo, dovendosi al contrario verificare l'esistenza del “maggior danno” ex art. 1224 c.c., nella specie neppure allegato dagli eredi CP_2
Con riguardo agli utili “traslati”, il motivo limita la richiesta agli utili 2015 che il tribunale aveva determinato in € 6.899,29 (pag. 21).
-22- Tale doglianza, pur astrattamente fondata, in quanto relativa a un'azione di indole risarcitoria, con la quale si è imputato alla di aver illecitamente trasferito gli Parte_1
utili di spettanza della società alla nuova impresa dalla stessa avviata, non può nondimeno trovare accoglimento, atteso quanto sopra ritenuto in merito al quarto motivo dell'appello principale e alla conseguente esclusione del diritto al riconoscimento degli utili “traslati” con riferimento al 2015.
3. Il terzo motivo chiede una nuova liquidazione delle spese con applicazione dello scaglione di valore superiore rispetto a quello considerato dal tribunale (da € 5.201,00 a
€ 26.000,00) in conseguenza del riconoscimento degli interessi, che porta il “decisum” a una somma superiore a € 26.000,00.
3.1. Occorre in proposito considerare sia la decurtazione degli utili del 2015 di cui al punto 4.1. sub c.1) (con una diminuzione della condanna di € 6.899,29), sia il riconoscimento degli utili 2013, come stabilito al superiore punto c2) n. 1 (con un aumento di € 4.342,00).
A fronte di tali statuizioni il credito complessivo spettante agli eredi CP_2
ammonta a € 23.432,11 (25.989,40 – 6.899,29 + 4.342).
Anche con il riconoscimento degli interessi, ma solo di quelli scaduti ai sensi dell'art. 10, co. 3, c.p.c. (non potendosi computare quelli maturati dalla domanda alla data di pubblicazione della sentenza, come preteso dagli appellanti incidentali: comparsa di risposta, pag. 60), non si supera lo scaglione di valore come determinato dal tribunale nella operata liquidazione che sfugge, sul punto, alla critica rivoltale con la doglianza in rassegna. Gli interessi al saggio legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. maturati sull'importo di € 4.342 (utili 2013) come richiesti (dal 31-12-2013 alla data di notificazione della domanda giudiziale) ammontano infatti a € 81,21 e quelli maturati sull'importo di € 5.983,12 (utili 2014) come richiesti (dal 31-12-2014 al 4-4-2018) ammontano a € 52,08, onde, anche sommati al capitale di € 23.432,11 non conducono al superamento del limite superiore dello scaglione indicato dal tribunale.
La doglianza è pertanto infondata e va disattesa.
3.2. Con ulteriore doglianza si lamenta che non si sia provveduto alla liquidazione delle spese per la consulenza tecnica di parte.
-23- Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della s. Corte, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. 26729/2024).
Nel caso di specie, la richiesta di rifusione delle spese per il consulente tecnico di parte risulta ritualmente formulata dalla parte attrice qui appellata. Essa risulta anche documentalmente riscontrata dalla fattura del professionista e dal bonifico relativo (v. docc. sub 59).
Non sussistendo motivi per operare una integrale loro compensazione, la domanda di rifusione di tali spese va pertanto accolta, con conseguente condanna della parte appellante alla rifusione della somma di € 2.080,00 oltre i.v.a. se dovuta.
4. Da ultimo, la parte appellata insta per la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ma non si ravvisano nella valutazione della condotta dei qui appellanti profili di dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, né profili di abusività del ricorso al processo, ma soprattutto in quanto le tesi agitate non sono state neppure integralmente rigettate, il che preclude la sussistenza dell'ipotesi prevista dal terzo comma della disposizione normativa richiamata.
d) Conclusioni e spese.
L'appello principale è fondato limitatamente al quarto motivo nella parte in cui si dirige avverso i redditi “traslati” del 2015, mentre per il resto è infondato e va respinto.
L'appello incidentale può trovare accoglimento con riguardo al mancato riconoscimento degli utili del 2013 (€ 4.342,00), degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla maturazione alla domanda giudiziale (4-4-2018) sulle somme accertate per utili (2013 e 2014) e sulla spettanza della rifusione delle spese del c.t. di parte (€ 2.080,00 oltre i.v.a).
Considerato l'esito complessivo della controversia, le spese di entrambi i gradi, vanno dichiarate compensate per la quota di un terzo, mentre i residui due terzi di esse devono seguire la prevalente soccombenza della parte appellante-appellata incidentale.
-24- Alla liquidazione delle spese si provvede come in dispositivo, nella misura già tassata dal tribunale nella sentenza appellata da maggiorarsi unicamente del compenso per il c.t. di parte come sopra stabilito e, con riguardo al presente grado di appello, con applicazione dei valori medi (tranne che per la fase trattazione-istruttoria da limitarsi ai valori minimi attesa la sua limitata rilevanza in appello) dei compensi previsti dal d.m.
55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 5.000,00 a €
26.000,00) tenuto conto delle attività difensive effettivamente espletate e dato atto del mancato deposito della nota spese.
PER QUESTI MOTIVI
definendo gli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da
[...]
e da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_7 Controparte_2
445/2024 del tribunale di Vicenza, in accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo dell'appello principale e del secondo e quarto motivo dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, così decide:
1.) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_7
della somma di € 23.432,11 (in luogo di quella di € € Controparte_2
25.989,40 stabilita con la sentenza appellata), oltre:
- agli interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c.: con riguardo alla somma di
€ 4.342,00 dal 31-12-2013 al 4-4-2018 e, con riguardo alla somma di € 5.983,12, dal 31-12- 2014 al 4-4-2018;
- agli interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale (4-4-2018) al saldo con riguardo alla somma di € 23.432,11;
2.) dichiara compensate fra le parti le spese processuali per la quota di un terzo;
3.) dichiara tenuta e condanna l'appellante alla rifusione in Parte_1
favore degli appellati-appellanti incidentali dei residui due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, per l'intero:
3.1.) quanto al primo grado, in € 545,00 per esborsi, € 4.835,00 per compenso, €
2.080,00 per rimborso spese di c.t.p.;
3.2.) quanto al presente grado in € 4.888,00 per compenso;
-25- oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.-
Venezia, 10 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-26-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 27/03/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Sergio Benedetti e Luca Siviero con domicilio eletto presso il loro studio sito in Vicenza, Via Battaglione Fremarin n. 14, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante-appellata incidentale contro
(C.F. e (c.f Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difensi in giudizio dall'avv.to Guido Facciolo, con C.F._3
domicilio eletto presso il suo studio sito in Verona, Via A. Dominutti n. 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellati-appellanti incidentale
*
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 445/2024 pubblicata il 27/2/2024 dal Tribunale di Vicenza – Cause in materia di rapporti societari – società di persone.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“NEL MERITO
-1- In totale riforma dei capi 1, 3 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale di Vicenza nr. 445/2024, pubblicata il 27.2.2024, nr. 520/2024 rep., emessa all'esito del procedimento nr. 2206/2018 R.G.:
1. Respingersi tutte le domande degli attori, perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
2. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che sia rinnovata la c.t.u. svolta in I grado, al fine di dare risposta alle osservazioni del C.T.P. di RB che si sono esposte ai parr. (e) ed (f) della citazione in appello.
Si ripropongono integralmente le istanze istruttorie formulate in I grado, contenute nella memoria ex art. 183, VI comma, nr. 2, c.p.c. e nella memoria ex art. 183, VI comma, nr. 3,
c.p.c., da intendersi qui come integralmente richiamate”.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'intestata Corte d'Appello, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare:
1)Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione formulata dagli appellanti, attesa
l'ine-sistenza dei relativi presupposti di cui all'art. 283 c.p.c..
Nel merito in via principale:
2) Rigettarsi l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
445/2024 del Tribunale di Vicenza, Giudice Dott. Francesco Lamagna, pubblicata il
27.02.2024, per le ragioni indicate nella medesima sentenza, in forza dei motivi e delle ragioni tutti esposti nella comparsa di costituzione in appello del 17.06.2024, e – anche per ragioni diverse da quelle indicate in sentenza – confermarsi la suddetta decisione
(fatto salvo quanto sotto richiesto in via di appello incidentale) anche in relazione a tutti i capi della decisione indicati dall'appellante, alle censure ed alle violazioni di legge ex adverso denunziate.
3) Per le ragioni esposte nell'atto di comparsa di costituzione e risposta del 17.06.2024, con-dannare la sig.ra al pagamento in favore dei sigg.ri Parte_1 _1
[...]
[...] e i una somma equitativamente determinata ai sensi e Pt_2 Controparte_2
per gli effetti dell'art. 96, c. 3, c.p.c..
Appello incidentale:
Voglia la Corte d'appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 445/2024 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata il 27.02.2024:
1) condannare la sig.ra a versare ai sigg.ri e Parte_1 Controparte_2
la somma residua di € 4.342,00 del reddito (o utile) spettante per _1
l'esercizio 2013 ai soci accomandanti, sigg.ri e Controparte_2 _1
(eredi del defunto socio accomandante ), oltre interessi legali ex art. Parte_3
1284, c. 1, c.c. dal 31.12.3013 alla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018), nonché oltre agli inte-ressi legali successivi ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. (o, in subordine e salvo gravame, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.) dalla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018) all'effettivo saldo;
2)condannare la sig.ra a versare ai sigg.ri e Parte_1 Controparte_2
gli interessi legali ex art. 1284, c. 1, c.c. dal 31.12.2014 alla data di _1
notifica dell'atto di citazione (26.03.2018) e gli interessi legali successivi ai sensi dell'art.
1284, c. 4, c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018) all'effettivo saldo, interessi tutti da calcolarsi sulla quota spettante ai soci accomandanti CP_2
e dell'utile effettivamente maturato dalla per l'esercizio
[...] _1
2014, pari a € 5.983,12 (somma già accertata nella sentenza del Tribunale - cfr. pagg. 20-
21);
3) condannare la sig.ra a pagare a favore dei sigg.ri Parte_1 Controparte_1
e le ulteriori somme, calcolate su € 13.106,99 (somma accertata dal
[...] CP_2
Tribunale di Vicenza – cfr. pag. 20 sentenza – quale quota di pertinenza dei CP_2
del valore dell'azienda, detratto quanto già ricevuto) e su € 6.899,30 (somma relativa al
60% dell'utile effettivamente maturato dalla per l'anno 2015 – cfr. pagg. 19-20 della sentenza), dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, c. 1,
c.c. dal 03.10.2014 (data di scioglimento della società “ ), con riferimento al CP_4
valore dell'azienda, e dal 31.12.2015, con riferimento all'utile del 2015, alla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018), nonché a titolo di rivalutazione monetaria ed
-3- interessi legali successivi ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. su entrambe le somme dalla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018) all'effettivo saldo;
4) condannare la sig.ra a pagare in favore dei sigg.ri Parte_1 Controparte_1
e la somma di € 7.254,00, oltre al rimborso delle spese generali 15%,
[...] CP_2
cpa e Iva, a titolo di spese di lite per il primo grado del giudizio avanti al Tribunale di
Vicenza;
5) considerata la soccombenza della sig.ra nel giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Vicenza, condannare la sig.ra a pagare a favore dei sigg.ri la Parte_1 CP_2
somma di € 2.537,60 a titolo di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte del
Dott. Sgreva, come da documenti depositati con il foglio di precisazione delle Per_1
conclusioni dell'11.10.2023 (docc. 59.01-59.03).
In via istruttoria
Respingersi la richiesta di rinnovazione di CTU ex adverso esposta, per quanto sopra esposto nella parte motiva della comparsa di costituzione in appello del 17.06.2024.
In ogni caso:
Con integrale rifusione di spese (compresa l'imposta di registro) e compenso del presente grado di giudizio, spese generali 15%, cpa ed Iva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto.-
1. e hanno citato in giudizio Controparte_1 Controparte_2
davanti il tribunale di Vicenza, per chiedere di «accertare e Parte_1
dichiarare che, a far data dal 23.11.2013, i SI.ri e Controparte_2 Controparte_1
quali eredi del SI. hanno acquistato mortis causa ex art.
[...] Parte_3
2322, comma 1, c.c. lo status di soci accomandanti della “ Parte_4
nella complessiva quota già di proprietà del sig.
[...] [...]
Parte_3
- per l'effetto, condannare la sig.ra a versare ai sig.ri a Parte_1 CP_2
somma residua di euro 4.342,00 del reddito netto spettante ai soci accomandanti, SI.ri per l'esercizio 2013, oltre interessi legali dal 31.12.3013 all'effettivo saldo;
CP_2
- per l'effetto, condannare altresì la SI.ra a versare ai sig.ri Parte_1
-4- la somma che verrà determinata nel corso del giudizio, a titolo di quota CP_2
spettante ai soci accomandanti del reddito netto per l'esercizio 2014 e fino alla cancellazione della società (20.01.15), oltre interessi legali dal 20.01.2015 all'effettivo saldo;
-accertare e dichiarare che, successivamente all'acquisto mortis causa ex art. 2322, comma 1, c.c. dello status di soci accomandanti della “ Parte_4 Parte_4
da parte dei sig.ri e la sig.ra
[...] Pt_4 Controparte_1 CP_2
ha illecitamente provveduto allo scioglimento ed alla cancellazione della Parte_1
medesima società;
- per l'effetto, condannare la sig.ra a pagare ai sig.ri Parte_1 CP_2
tutti i danni dagli stessi subiti a causa degli illeciti scioglimento e cancellazione della società ” , danni da quantificarsi nella capital somma di euro 28.932, CP_4
ovvero nella diversa somma, anche maggiore (ed in via subordinata, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.), che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scioglimento della società del 3 ottobre 2014 al saldo effettivo;
CP_4
-condannare la SI.ra al pagamento dei residui canoni di locazione Parte_1
dell'immobile di proprietà dei sig.ri e canoni Controparte_1 CP_2
quantificati in euro 910,85, oltre interessi legali dalla scadenza dell'ultimo canone scaduto (10.04.15) all'effettivo saldo».
1.1. Gli attori hanno dedotto di essere soci di in quanto eredi legittimi del socio CP_3
defunto con subentro automatico nella posizione di socio Parte_3
accomandante a costui spettante nella società. Hanno sostenuto che, in assenza di clausole di scioglimento della la socia convenuta aveva del tutto CP_3
arbitrariamente proceduto …. Hanno pertanto richiesto il pagamento del reddito netto loro dovuto per l'anno 2013 (pari a euro 4.342,00 oltre alla richiesta di quello, da determinarsi, per l'esercizio 2014) nonché della somma di € 28.932,00 a titolo di risarcimento danni causati dallo scioglimento e cancellazione della società, oltre ad €
910,85 per canoni di locazione di due locali di proprietà del de cuius concessi in locazione alla società per uso ufficio e, secondo quanto sostenuto dagli attori, rimasti
-5- impagati.
2. Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande Parte_1
attoree in quanto infondate nell'an e nel quantum e sostenendo l'intrasmissibilità delle quote dei soci accomandanti deceduti agli eredi e, ogni caso, l'assenza di qualsiasi dimostrazione della qualità di eredi da parte degli attori se non successivamente al decorso del termine semestrale di cui all'art. 2323 comma 1, c.c.
2.1. Secondo la convenuta, gli attori non sarebbero mai divenuti soci della CP_3
avendo soltanto diritto alla liquidazione della quota del socio defunto ai sensi dell'art. 2284 c.c., liquidazione alla quale la stessa aveva provveduto, versando loro l'importo di
€ 1.394,08 corrispondente alla partecipazione sociale del socio deceduto.
3. Assunte le prove testimoniali ammesse e svolta l'indagine peritale tecnico contabile, con sentenza n. 445/2024, il tribunale di Vicenza ha accolto le domande svolte dagli eredi nei confronti di , pronunciando il seguente dispositivo: “Il Parte_1
Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa come sopra promossa, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accertato e dichiarato che, a far data dal 23.11.2013, quali eredi Controparte_1 Controparte_2 di hanno acquistato mortis causa ex art. 2322 c.c. lo status di soci accomandanti di Parte_3 [...]
succedendo ex aequo nella quota della medesima società di cui era titolare il de Parte_4 cuius, condanna la convenuta a pagare agli attori la complessiva somma di € 25.989,40 per le Parte_1 causali indicate in parte motiva, da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) rigetta ogni altra domanda ed eccezione proposta in giudizio dalle parti;
3) condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.380,00, di cui € 545,00 per esborsi in senso stretto ed € 4.835,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della C.T.U., come già liquidate in atti”.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello , affidato a cinque Parte_1
motivi. L'appellante sottopone a critica il capo 1 del dispositivo della sentenza e lamenta la violazione degli artt. 2322, comma 1 c.c. , 2323 c.c., 2735 c.c. e dell'art. 2263
c.c. segnatamente laddove il giudice ha: 1) statuito la successione dell'erede dell'accomodante nello status di socio a seguito dell'accettazione dell'eredità, con effetto dall'apertura della successione, basando la sua decisione su una interpretazione a dire dell'appellante distorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 12906 del
18.12.1995; 2) omesso di esprimersi circa la dichiarazione del 13/10/2014 rilasciata
-6- dagli appellati con la quale essi avevano affermato di aver assunto il titolo di eredi (“dal
29 luglio del corrente anno”); 3) valutato in modo erroneo le risultanze della c.t.u., attinente alla determinazione dell'avviamento di all'atto di decesso del socio e conseguentemente del valore della quota;
4) determinato, in modo errato, gli importi attribuiti a titolo di utili per gli esercizi 2014 e 2015; 5) errato nel determinare la ripartizione degli utili, il cui criterio si basa sulla quota di partecipazione dei soci nella s.a.s.
5. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
che hanno contestato la pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato, e svolgendo appello incidentale, basato su quattro motivi.
5.1. Mediante l'appello incidentale i anno contestato sotto più profili la CP_2
sentenza, ritenendola erronea per non essersi il tribunale pronunciato sulla richiesta di riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 1 c.c. dalla maturazione alla data della domanda giudiziale e nella parte in cui ha maggiorato le somme dovute alla degli interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo senza Parte_1
specificare il riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., omettendo altresì di pronunciarsi sulla pur richiesta rivalutazione monetaria. Gli appellanti incidentali si sono doluti, quanto alla liquidazione delle spese, per l'applicazione dello scaglione di valore dei compensi assunto dal tribunale e per la mancata liquidazione delle spese del loro consulente tecnico di parte.
6. Con ordinanza del 16 settembre 2024, questa Corte ha respinto l'istanza di inibitoria, rimettendo la causa in decisione all'udienza del 10 luglio2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha accolto le domande degli attori (divergendo la valutazione del giudice rispetto alle richieste attoree solo sul quantum), ritenendo che la disciplina da applicare sulla questione della trasmissibilità o meno, iure successionis, della qualità di socio accomandante sia quella prevista al Capo IV del
Titolo V dedicato alla società in accomandita semplice e precisamente l'art. 2322,
-7- comma 1 c.c. (e non l'art. 2284 c.c., come sostenuto dalla ). Il tribunale, Parte_1
ritenuta pacifica la qualità di eredi legittimi di n capo agli attori, ha Parte_3
considerato automaticamente acquisito da parte loro lo status di soci accomandanti della alla morte del de cuius (23/11/2013). Parte_4
Il giudice - facendo proprie le risultanze peritali e le risultanze documentali - ha concluso che: 1) il valore della società tenendo conto del valore del CP_4
patrimonio della società e del valore di avviamento al 31/12/2013 era pari ad euro
18.126,34; 2) il corrispondente valore della quota in capo agli attori alla data del
31/12/2013 era di euro 14.501,07 pari all'80% del valore dell'azienda, dal quale andava sottratta la somma di € 1.394,08 corrisposta a ciascun erede dalla a titolo Parte_1
di liquidazione della quota della predetta s.a.s.; 3) l'utile maturato dalla per gli CP_3
anni 2014-2015, tenuto conto della diversa ripartizione pattuita tra i soci originari
(ripartita nella misura del 60% in favore del socio poi defunto e del 40% in favore della socia ), andava riconosciuto ai soci eredi nella limitata percentuale del Parte_1
60% degli importi calcolati all'esito dell'indagine peritale a titolo degli utili della CP_3
per gli anni 2014-2015. Il tribunale ha, pertanto, condannato la “al Parte_1
pagamento in favore degli attori della somma di € 13.106,99 corrispondente all'80% (che era la quota sociale di proprietà del de cuius) del valore dell'azienda, detratto quanto la stessa aveva già corrisposto in precedenza al medesimo titolo”(pag. 20, sentenza impugnata) e “[…] anche della complessiva somma di € 12.882,41, di cui €
5.983,12 pari al 60% dell'utile conseguito dalla società nell'anno 2014 ed € 6.899,29 pari al 60% dell'utile conseguito dalla società nell'anno 2015”.
b.) Motivi di appello.
b.1.) Appello principale
1. Con il primo motivo, parte appellante chiede che il capo 1 del dispositivo venga riformato per avere il tribunale fondato la statuizione “in punto di diritto, su Cass. civ., 18 dicembre 1995, n. 12906 (“che non è stata modificata dalla giurisprudenza successiva”,
p. 16, IV cpv., Sentenza), assumendo che la Corte abbia stabilito che la successione dell'erede dell'accomandante nello status di socio avviene automaticamente per effetto dell'accettazione dell'eredità, con effetto dall'apertura della successione” (pag. 8, appello).
Si sostiene che il giudice abbia “estrapolato” il passo della sentenza, da un contesto più
-8- complesso, concernente la validità di una clausola di continuazione cd. 'automatica' in capo agli eredi dell'accomandante, contenuta nello statuto di una s.a.s. e quindi il richiamo svolto dal tribunale di Vicenza alla frase “l'attribuzione della quota sociale, secondo il significato di tali parole [trasmissibile per causa di morte, n.d.r.] comporta automaticità nell'acquisto dello 'status soci'” fornisce un'interpretazione fuorviante”
(pag. 10, appello).
Secondo l'appellante la possibilità di attribuzione della quota sociale, sulla base della dizione “trasmissibile per causa morte” dell'art. 2232 c.c. determinava la legittimità di una clausola di automaticità nell'acquisto dello stato di socio, ma non l'automaticità dell'acquisto. Quanto appena argomentato, secondo sarebbe poi, Parte_1
confermato: 1) dal fatto che la S.C. avesse appositamente ritenuto valida una clausola statutaria di continuazione automatica della società in capo all'erede non riconoscendo, quindi, l'automaticità dell'art. 2322, comma 1, c.c.; 2) dal tenore letterale della disposizione normativa dell'art. 2322,comma 1, c.c. che nel far uso del termine
“trasmissibile” sottenderebbe la necessità di un quid pluris in capo a chi già è erede cioè la manifestazione della volontà dell'erede di assumere lo status socii seguito dal parere favorevole dei soci superstiti. 3) dall'importanza che riveste, anche nella società in accomandita semplice, il principio dell'intuitus persone che seppur “attenuato” come affermato dalla S.C., non può dirsi inesistente il che precluderebbe una trasmissione iure successionis; 4) da una interpretazione “stretta” ai sensi dell'art. 14 preleggi, della norma ex art. 2322, comma 1 c.c. che «utilizza l'aggettivo “trasmissibile”, il quale indica una possibilità, non un effetto» (pag. 14, appello) e che si conforma all'impianto normativo che regola le società personali;
5) dalla stretta connessione, nel caso di specie, dell'art. 2272 nr. 4, c.c. (che disciplina l'ipotesi del venir meno della pluralità dei soci) con l'art. 2323 c.c. (che regolamenta il venire meno di una categoria dei soci) e della correlazione tra l'art. 2322 c.c. e il successivo art. 2323 c.c., secondo cui per l'assunzione di socio nella s.a.s. è necessario un atto dell'erede, ulteriore e successivo all'accettazione dell'eredità; 6) dall'atto di scioglimento della S.A.W., ove il notaio ha verificato che “l'atto costitutivo della società non prevede l'automatica continuazione della stessa con gli eredi del socio defunto” (doc. 4), con ciò riferendosi alle clausole di
-9- continuazione cd. 'automatica' oggetto del precedente giurisprudenziale sul quale erroneamente poggia la Sentenza” (pag. 17, appello).
Si evidenzia l'importanza di dare risoluzione al nodo interpretativo dell'art. 2322, comma 1, c.c, e si propone l'eventuale rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363- bis
c.p.c.
2. Con il secondo motivo d'appello, censura il capo 1 del dispositivo Parte_1
della sentenza laddove il giudice ha omesso di considerare un documento (doc. 7) mediante il quale i “dal 29 luglio del corrente anno io e mio fratello siamo CP_2
regolarmente e legalmente succeduti, dopo la morte di mio fratello , nella Pt_3
suddetta società…” (doc. 7)] avevano chiaramente dichiarato di essere divenuti eredi soltanto dopo il decorso del termine di sei mesi di cui all'art. 2323, comma 1 c.c.
Secondo l'appellante “Assumendo che non occorra una manifestazione di volontà in ordine all'ingresso nella s.a.s., è indiscutibile, ex art. 2322, I comma, c.c. che occorra
l'accettazione di eredità, la quale dev'essere tempestiva” (pag. 19, appello), accettazione tempestiva che, nel caso di specie non vi sarebbe stata, come desumibile da quella che definiscono come una confessione stragiudiziale diretta alla controparte ex art. 2735 c.c. in ordine alla data di accettazione dell'eredità per fatti concludenti e che “determina una presunzione iuris et de iure di verità del fatto confessato, consentita perché attinente a diritti disponibili” (pag. 20, appello).
Secondo parte appellante “Gli dovevano quindi accettare l'eredità entro il 22.5.2014 per poter subentrare nello status socii. Il 13.10.2014 hanno comunicato di essere diventati eredi “dal 29 luglio del corrente anno” (doc. 7), quindi non tempestivamente e quella data è una verità processuale alla quale il Giudice è vincolato. Ne deriva che costoro non hanno acquisito lo status, ma – ex art. 2289, I comma, c.c. – hanno diritto alla liquidazione del valore della quota all'atto dell'apertura della successione” (pag.22, appello).
3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza laddove il giudice non ha correttamente affrontato la questione dell'avviamento in capo a all'atto di decesso di «mostrando di condividere senza rilievi la Parte_3
relazione del C.T.U., la quale … è limitata alla meccanica applicazione di formule di
-10- dottrina aziendale, senza alcuna valutazione sulla realtà aziendale sottostante, perché la formulazione del quesito (“…tenendo conto del valore del patrimonio della società e del valore di avviamento al 31.12.2013”) secondo l'Ausiliare imponeva la valoriz-zazione dell'avviamento, decisa ex ante del G.I.» (pag. 30,appello). Si lamenta una mancata riposta alle osservazioni alla bozza del consulente tecnico di parte appellante che, in questa sede, vengono riproposte con richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Il quarto motivo di appello, la chiede la riforma della sentenza nel Parte_1
punto in cui il giudice “Si limita a richiamare la quantificazione degli utili formulata dal
C.T.U. e alla condanna per la percentuale corrispondente” (pag. 35, appello) senza considerare che il quesito peritale rivolto al perito nominato (che chiedeva di accertare
“l'utile effettivamente maturato dalla per gli anni 2014-2015, tenendo conto CP_4
della documentazione oggetto della sottostante richiesta di ordine di esibizione e di quanto ivi riferito riguardo la possibilità di “traslazione” dei redditi della società CP_4
in quelli della ditta individuale Sepra di Bastianello AN (ordinanza del 28
[...]
gennaio 2022) era rimasto privo di risposta. Secondo parte appellante l'esperto dell'uffico avrebbe fornito una riposta a una domanda diversa, non formulata e non pertinente che ha determinato una condanna ingiusta.
5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante chiede la riforma della sentenza laddove il giudice determina l'importo del valore della quota sulla base della stima del c.t.u, pari all'80%.
b.2.) Appello incidentale
1. Con il primo motivo di appello incidentale, i hiedono la riforma della CP_2
sentenza laddove il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta avanzata in primo grado relativa agli utili del 2013 [“condannare la sig.ra a Parte_1
versare ai sigg.ri e la somma residua di € 4.342,00 Controparte_2 _1
del reddito netto spettante ai soci accomandanti, sigg.ri e Controparte_2 [...]
per l'esercizio 2013, oltre interessi legali ex art. 1284, c. 1, c.c. dal 31.12.3013 _1
alla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018), nonché oltre agli interessi legali successivi ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. (o, in subordine, ai sensi dell'art. 1284,
-11- comma 1, c.c.) dalla data di notifica dell'atto di citazione (26.03.2018) all'effettivo saldo”], chiedendo, in questa sede, alla Corte di condannare la a pagare Parte_1
loro la somma di € 4.342,00 quale reddito utile relativo all'anno 2013 (e quale differenza tra quanto percepito in vita da e quanto dovuto dagli eredi per il Parte_3
reddito relativo all'anno 2013).
Secondo gli appellati il diritto al riconoscimento della somma richiesta è confermato dal commercialista della Dott. che al doc. 6 (e doc. 09 fascicolo CP_3 Per_2
, denominato “ Bilancio al 23 novembre 2013), mai Parte_1 CP_4
contestato e dall'odierna appellata prodotto, “ha indicato e sottoscritto in € 15.225,12 la
“Quota attribuibile ali eredi di )”. Considerato che quest'ultimo Parte_3
aveva prelevato sino al 23.11.2013 € 12.232,39, residuava, per gli utili maturati al
23.11.2013 (e salvi gli utili ulteriori maturati fino alla fine dell'anno, secondo quanto appena più sotto), una differenza, a favore dei suoi eredi, di € 2.992,73” (pag. 57, comparsa di costituzione). Si sostiene che quanto esposto risulta poi confermato, dal modello unico SAW per il periodo 2013, ove “la quota di utili spettanti agli eredi del de cuius per l'intero 2023 è pari a € 16.574,4 (cioè, il 60% del reddito della società di €
27.624: cfr. pag. 3 e 5 del documento)”( pag. 57, comparsa di costituzione).
2. Con il secondo motivo di appello incidentale, gli appellati impugnano la sentenza laddove il nel liquidare le somme in favore dei avrebbbe omesso di CP_2
pronunciarsi sugli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla maturazione alla domanda giudiziale, ha maggiorato le somme dovute degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo senza specificare il riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, (pag. 59, comparsa) e infine, ha omesso di pronunciarsi sulla rivalutazione monetaria.
3. Con il terzo motivo di appello incidentale, gli appellati-appellanti incidentali chiedono la riforma della sentenza del tribunale di Vicenza laddove in punto spese di lite, il giudice ha condannato la “alla rifusione in favore degli attori delle Parte_1
spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.380,00, di cui €
545,00 per esborsi in senso stretto ed € 4.835,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
-12- Secondo gli appellati, al caso di specie, andrebbe applicato lo scaglione superiore delle tabelle ex DM n. 55/2014, che porterebbe a una liquidazione di € 7.524,00 e non €
4.835,00, posto che la somma complessivamente dovuta è pari a “ € 28.000,14 (di cui €
25.989,40 in linea capitale e € 2.010,74 a titolo di interessi legali ex art. 1284, c. 1, dalla domanda giudiziale al 27.02.2024, data di pubblicazione della sentenza), salvo evidentemente l'appello incidentale in punto di rivalutazione monetaria e interessi (v. supra)” (pag. 60, comparsa).
4. Con il quarto motivo di appello incidentale, gli appellati impugnano la sentenza laddove il giudice ha “omesso di pronunciarsi (con conseguente rigetto) sulla domanda dei sigg.ri i liquidare in favore degli stessi anche le spese del proprio CTP, CP_2
Dott. (dello ), quantificate e documentate in € Persona_4 Controparte_6
2.537,60, come da documenti depositati con il foglio di precisazione delle conclusioni dell'11.10.23 (docc. 59.01-59.03)” (pag. 61, comparsa).
c) Disamina dei motivi di appello
c1) Appello principale
1. Il primo motivo è infondato.
La espressa previsione dell'art. 2322 c.c., a tenore del quale “la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte” stabilisce espressamente che tale partecipazione sociale, a differenza delle partecipazioni nelle altre società di persone, per le quali vige il principio stabilito dall'art. 2284 c.c., ossia la regola della liquidazione della quota del socio defunto (ovvero lo scioglimento dell'intera società ovvero ancora la decisione di prosecuzione di essa previo accordo con gli eredi del socio defunto), cadono in successione, non diversamente dalle quote delle società di capitali, in ragione della peculiare posizione del socio accomandante.
L'approdo interpretativo, invero pianamente desumibile dal tenore letterale della richiamata disposizione normativa, è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che, nelle tre sentenze richiamate dal tribunale, si è sempre mossa all'interno di una chiara affermazione di automaticità dell'acquisto dello status di socio accomandate in capo all'erede.
-13- Il tentativo della difesa dell'appellante di limitare la portata dell'insegnamento di Cass.
12906/1995 risulta del tutto vano.
Non solo a fronte della chiara indicazione proveniente dalla già richiamata lettera dell'art. 2322 c.c., ma anche perché la ratio della sentenza n. 12906/1995 si incentra proprio sulla trasmissibilità jure hereditario della quota dell'accomandante. La circostanza che, nel caso esaminato dalla s. Corte, vi fosse anche una clausola di continuazione non toglie che si possa trarre da quella sentenza come, nel caso delle società in accomandita semplice, per la peculiarità tipologica dello status di socio accomandante debba trovare applicazione il principio della automaticità della trasmissione della quota di partecipazione agli eredi.
Si tratta di disciplina pienamente coerente, come detto, con la configurazione della posizione del socio accomandante nella disciplina della s.a.s. La sua responsabilità limitata e l'esclusione dall'amministrazione fanno sì che la partecipazione dell'accomandante non sia caratterizzata da quell'intuitus personae che caratterizza, invece, le altre ipotesi di socio, non venendo il socio accomandatario in considerazione per le sue qualità o condizioni personali, ma unicamente in ragione dell'apporto di capitale conferito. Si tratta di una valutazione che il legislatore ha operato avuto riguardo alla peculiare posizione del socio accomandante per la sua limitata partecipazione alle perdite, per il fatto che lo stesso non partecipa all'amministrazione della società e che, pertanto, la sua posizione rileva solo sotto il profilo dell'apporto di capitale.
Del pari risulta arduo cercare di desumere dall'uso del termine “trasmissibile” in luogo di “trasmessa” per successione che occorra per l'ingresso in società dell'erede di un
“quid pluris” rispetto all'accettazione dell'eredità, vale a dire un “atto giuridico analogo a quello dell'erede del socio di s.n.c. che intenda continuare il vincolo con i soci superstiti” (appello, pag. 11), esaurendosi una tale interpretazione, così come tutta la prospettazione sottesa al motivo in rassegna, nella sostanziale abrogazione della norma contenuta nell'art. 2322, co. 1, c.c., con richiamo di quella previsione generale dell'art. 2284 c.c., disposizione che il legislatore ha - al contrario - chiaramente inteso superare
-14- con riguardo proprio alla posizione del socio accomandante nella s.a.s. con l'introduzione della diversa regola espressa nell'art. 2322.
La chiarezza del testo normativo in uno con una già affermata interpretazione di legittimità rendono del tutto insussistenti i presupposti del rinvio ex art. 363-bis c.p.c.
2. Con il secondo motivo l'appellante deduce che, anche a voler seguire la tesi fatta propria dalla sentenza impugnata, a ritenere, cioè sufficiente l'accettazione dell'eredità per divenire socio, tale accettazione dovrebbe comunque intervenire entro il termine semestrale di cui all'art. 2323 c.c. (nella specie: 22 maggio 2014), nel mentre, per espressa dichiarazione degli stessi essi erano succeduti al fratello dal 29 CP_2
luglio 2014 (doc. 7) e, dunque, successivamente allo spirare del termine semestrale dalla morte di 23-11-2013). In assenza dell'accettazione dell'eredità Parte_3
entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione, secondo l'appellante, la società si scioglie e la quota sociale si trasforma in un diritto di credito all'equivalente monetario all'atto dell'apertura della successione (appello, pag. 21).
Da tale assunto l'appellante crede di poter desumere, in linea prioritaria, il rigetto delle domande degli attori, siccome basate sul loro status di soci senza alcuna domanda diretta alla liquidazione della quota;
in subordine, una quantificazione di quanto spettante agli attori senza la ricomprensione degli utili “posto che solo ai soci spettano gli utili”.
2.1. Il motivo non è fondato, in quanto risulta in causa l'accettazione da parte dei fratelli dell'eredità di in epoca antecedente alla scadenza del Pt_5 Persona_5
semestre di cui all'art. 2323 c.c. sulla base di una molteplice serie di comportamenti.
Va invero ricordato che l'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita (art. 474
c.c.).
Gli eredi di anno allegato e comprovato tutta una serie di condotte, Parte_3
ben anteriori al decorso del termine semestrale di cui all'art. 2323 c.c., neppure sottoposte a specifica contestazione dalla qui appellante, comunque in ogni caso tali da evidenziare in maniera chiara l'accettazione per fatti concludenti dell'eredità del de cuius.
Prima del 22 maggio 2024, risultano in causa le seguenti condotte:
-15- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
b) acquisizione del conto corrente del de cuius presso;
Controparte_7
c) richiesta a del rateo di pensione spettante al de cuius; CP_8
d) effettuazione di un prelievo dal conto corrente intestato al de cuius;
e) pagamento di tributi inerenti alla successione di Parte_3
f) richiesta di rimborso della quota assicurativa spettante a e Parte_3
successiva percezione di essa;
g) presentazione della denuncia di successione.
Si tratta, in particolare quanto alle condotte sub b), c) d) e f), di comportamenti che, rivendicando i - e disponendo dei - beni ereditari, presuppongono l'accettazione dell'eredità.
La tesi della appellante che incentra la sua prospettazione sulla dichiarazione espressa dai irca l'essere divenuti eredi solo a far data dal 29 luglio (doc. 7: “dal 29 Pt_5
luglio del corrente anno io e mio fratello siamo regolarmente e legalmente succeduti, dopo la morte di mio fratello , nella suddetta società…”] oblitera che Pt_3
l'accettazione dell'eredità in via tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale. E, come detto, tale condotta risulta oggettivamente alla stregua delle ricordate risultanze di causa e, una volta verificato, produce ex se i suoi effetti. D'altronde, è noto che il chiamato che abbia accettato l'eredità ha, per ciò solo, definitivamente acquisito la qualità di erede (semel heres semper heres), al di là di dichiarazioni che, non concernendo un fatto ma l'assunzione di uno status giuridico (segnatamente di erede), non possono in alcun modo rivestire valenza confessoria.
3. Il terzo motivo, incentrato sulla ipotizzata erroneità della c.t.u. – i cui esiti sono stati poi recepiti dal tribunale – sulla quantificazione del valore della quota della s.a.s. relativamente all'individuazione dell'avviamento, è del tutto infondato.
È sufficiente compulsare la relazione dell'ausiliare, segnatamente alle pagine da 14 a
24, per avvedersi che l'esperto dell'ufficio, prescelto il metodo di valutazione misto
-16- patrimoniale-reddituale con rendita annua limitata nel tempo, metodo all'interno del quale va tenuto conto del “fattore R” vale a dire del “reddito (o utile) medio atteso”, elemento che, come specificato a pagina 15 della relazione, “riflette le condizioni di redditività attese dell'azienda”. Il c.t.u. è passato quindi a compiere la concreta valutazione dell'azienda al paragrafo n. 4 della relazione e, a tal fine, ha preso in esame i dati contabili e i conti economici degli anni 2011, 2012 e 2013, vale a dire i dati che restituiscono il concreto ed effettivo andamento dell'impresa in epoca successiva alla grave malattia che ha colpito pervenendo alla determinazione di Parte_3
quello che l'esperto definisce “reddito medio normalizzato” (“R”). Combinando tale dato con il patrimonio netto rettificato, il periodo di riferimento, il costo del capitale proprio e il tasso di attualizzazione, l'ausiliario è pervenuto alla determinazione dell'avviamento di € 15.731,78. Non è sostenibile, pertanto, l'assunto della parte appellante - secondo cui “non si legge nella c.t.u. alcunché per spiegare se e per quale motivo un avviamento ci sia” - risultando al contrario quella determinazione dell'avviamento il frutto di una valutazione nella quale viene dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno giustificata.
Del pari prive di pregio sono le ulteriori doglianze che la parte appellante crede di poter muovere all'elaborato dell'ausiliare, in quanto: - come puntualmente evidenziato nella relazione del c.t.u., la condizione di scioglimento non poteva rilevare secondo la
(corretta) prospettiva adottata (ossia ora per allora “as is”: v. relazione, pag. 40); - la composizione e la natura dell'attività prestata dalla società, così come i ricavi, sono stati necessariamente tenuti in considerazione alla stregua dell'indicato criterio di valutazione, come detto basato sul reddito medio normalizzato.
Anche la denunciata mancata presa in considerazione dell'apporto del socio accomandatario si rivela del tutto priva di fondamento, in quanto la c.t.u. ha opportunamente tenuto conto e ampiamente valorizzato tale aspetto, riconoscendo il
“valore direzionale” svolto dalla , osservando che “la remunerazione del Parte_1
titolare per le prestazioni svolte costituisce per l'impresa stessa – seppure figurativo – rilavante ai fini del computo dell'avviamento e deve pertanto essere portato in diminuzione dei ricavi conseguiti” (relazione dott. pag. 15). Per_6
-17- Neppure può avere seguito l'assunto dell'appellante secondo la quale il quesito posto dal giudice al c.t.u. “imponeva la valorizzazione dell'avviamento, decisa ex ante dal g.i.”, in quanto ovviamente era demandato al c.t.u. di verificare se un avviamento esisteva e, in caso positivo, di che valore fosse, ben potendosi dare il caso che, sulla base del criterio adottato dall'esperto dell'ufficio, potesse risultare anche la totale assenza di avviamento.
La consulenza espletata offre, dunque, una motivata e condivisibile risposta a tutti i quesiti sottoposti e rende del tutto superfluo ogni ulteriore accertamento tecnico, che si rivelerebbe inutilmente defatigante.
4. Il quarto motivo denuncia un errore nel quale sarebbe incorso il tribunale, condividendo in proposito quanto esposto dal c.t.u., nella determinazione dei redditi di che risultassero “traslati” in favore di Sepra dalla . CP_4 Parte_1
Il motivo è solo parzialmente fondato.
4.1. Con riferimento all'anno 2014, infatti, l'indagine del c.t.u., che ha accertato il
“passaggio” dei clienti indicati a pag. 30 della relazione dalla alla ditta individuale della , vale a sorreggere un accertamento di indebita “traslazione” dei redditi Parte_1
di pertinenza della . Invero, non solo l'identità dei clienti “passati” alla nuova impresa della , ma la strettissima contiguità temporale emergente dalla Parte_1
vicenda lasciano ragionevolmente convinti che, per l'anno 2014, i redditi indicati dal c.t.u. in € 2.259,87 debbano effettivamente ritenersi relativi a . Va rimarcato, infatti, che la società è stata posta in liquidazione il 3 ottobre 2014, fase liquidatoria conclusasi il 22 dicembre 2014 (con seguente cancellazione dal registro delle imprese in data 20 gennaio 2015). Per converso la nuova impresa individuale della , Parte_1
ditta SEPRA, risulta aver preso inizio in data 7 ottobre 2014 e nel 2014 risulta aver spiccato 20 fatture in totale, delle quali ben 14 riguardano ex clienti . Alla stregua di tale contesto temporale e della preponderante coincidenza dei clienti passati sussistono ragionevoli elementi per ritenere presuntivamente che i redditi relativi alle 14 fatture tratte a carico degli ex clienti riguardassero attività svolte precedentemente quando era ancora operante la .
-18- Né si dica che riconoscendo tale componente si attua una duplicazione risarcitoria, in quanto si tratta degli utili che dovevano essere computati e attribuiti ai soci durante il periodo di attività della e dei quali non si è tenuto conto nell'apprezzare il valore delle quote.
4.2. Per quanto riguarda invece il 2015 non sussistono sufficienti elementi per poter sostenere sic et simpliciter che le fatture spiccate nei confronti di ex clienti si riferiscano ad attività posta in essere nel 2014 e siano state perciò indebitamente
“traslate” sulla ditta della . Non sussistono in proposito dati oggettivi di Parte_1
riscontro a una tale tesi, priva dei necessari conforti probatori, quand'anche presuntivi.
Non basta, in proposito, rilevare l'identità di una parte (77 sulle totali 101 emesse nel
2015) delle fatture emesse dalla per sostenere – come sostengono gli Parte_1
appellati (pag. 53 comparsa di risposta) – che si tratti di utili di spettanza della , atteso il decorso del tempo e la conseguente ragionevole probabilità che si tratti di attività posta in essere dalla ditta individuale nel prosieguo di tempo, quand'anche con riferimento agli ex clienti .
A ben vedere anche il c.t.u. aveva concluso in tal senso, ritenendo “corretto quantificare
l'utile in capo a fino alla data di scioglimento della società” Parte_4
(relazione dott. pag. 36 s.) ed elaborando il computo per l'anno 2015, Per_6
unicamente per fornire al giudicante il relativo elemento di giudizio laddove fosse stato ritenuto rilevante anche tale successivo periodo.
Va dunque ritenuto, in accoglimento per quanto di ragione del motivo di appello in disamina, che i redditi “traslati” da a SEPRA siano esclusivamente quelli del 2014, onde la condanna della va limitata, a tale titolo, a € 5.983,12 (anziché a Parte_1
12.882,41: sentenza appellata, pag. 21).
5. Il quinto motivo lamenta che il tribunale abbia attribuito gli utili agli eredi di
[...]
er una percentuale non coerente con la modificazione delle quote stabilita Per_5
fra le parti, segnatamente prevedendo il 60% in capo a mentre il Parte_3
tribunale avrebbe errato nel riconoscere agli eredi di della quota Parte_3
dell'80%.
Il motivo è del tutto privo di fondamento.
-19- Le parti si accordarono unicamente per una diversa ripartizione degli utili non corrispondente alla quota percentuale delle rispettive quote.
L'art. 2263 c.c. stabilisce unicamente una presunzione di corrispondenza degli utili con i conferimenti (“le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti”), potendo evidentemente le parti stabilire una diversa corrispondenza. E, nel caso di specie, come puntualmente rilevato dal tribunale, le parti convennero una diversa ripartizione degli utili (sentenza appellata, pag. 20: «con scrittura privata denominata “Patto di ripartizione degli utili valido ai fini fiscali” … il sig.
la sig.ra definivano una percentuale di ripartizione degli Parte_3 Parte_1
utili diversa da quella corrispondente alle rispettive quote, accordandosi affinché da lì innanzi gli stessi si sarebbero ripartiti nella misura del 60% in favore del primo e del 40% in favore della seconda, va ritenuta di spettanza attorea la limitata percentuale del 60% degli importi calcolati all'esito dell'indagine peritale a titolo di utili della per gli CP_3
anni 2014 e 2015»).
6. In definitiva, l'appello principale può trovare accoglimento unicamente con riguardo al quarto motivo e limitatamente agli utili “traslati” per l'anno 2015.
c2) Appello incidentale
1. Con il primo motivo di appello incidentale si lamenta che il tribunale non abbia liquidato i redditi relativi all'anno 2013 per € 4.342,00.
La doglianza è fondata, in quanto il tribunale non ha, sul punto, assunto alcuna statuizione, benché la domanda fosse chiaramente diretta al riconoscimento degli utili spettanti per il 2013.
Né può ritenersi che il primo giudice l'abbia disattesa allorquando ha osservato che “Le ulteriori richieste risarcitorie formulate dagli attori devono ritenersi assorbite dalle voci di danno già liquidate supra a titolo di valore della quota di partecipazione all'azienda poi sciolta e cancellata e di utili conseguiti” (sentenza appellata, pag. 21).
Non si tratta, in effetti, di una delle richieste formulate in via risarcitoria [conclusioni sub b) e c)], bensì di una domanda diretta all'adempimento del contratto sociale una volta riconosciuta la qualità di soci degli eredi conclusione sub a)]. CP_2
-20- Ne viene che va riconosciuta in favore degli appellanti incidentali la somma di €
4.342,00 (pacificamente corrispondente alla differenza fra gli utili spettanti agli eredi del de cuius per il 2013, come riportati anche nel modello UNICO SAW per il relativo periodo di imposta, doc. 23 , vale a dire € 16.574,40 – pari al 60% del reddito Parte_1
della società di € 27.624,00 – e quanto corrisposto in vita a vale a Parte_3
dire € 12.232,39).
2. Il secondo motivo denuncia:
2.1. che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di interessi ex art. 1284, co.
1. c.c. “dalla maturazione alla domanda giudiziale”;
2.2. che non siano stati riconosciuti gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., pur richiesti;
2.3. che il tribunale non abbia maggiorato le somme riconosciute della rivalutazione monetaria.
Sub 2.1.
Con riferimento agli utili 2013 la domanda merita accoglimento.
Come noto l'art. 2262 c.c. stabilisce che il diritto agli utili sorge “dopo l'approvazione del rendiconto” e gli utili 2013 risultano dal relativo bilancio prodotto dalla stessa sub doc. 9, dovendosi ritenere che in tale documento vi sia stata Parte_1
l'approvazione del relativo rendiconto ex art. 2262 c.c. tale da rendere liquido ed esigibile il relativo credito dei soci, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 1282, co. 1, c.c., con riguardo ai relativi interessi. Va pertanto stabilito che sulla somma di € 4.342,00 decorrano, come richiesto, gli interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dal 31-12-2013 e sino alla data della domanda (4-4-2018).
Con riguardo agli utili 2014 – come sopra determinati – occorre considerare che si tratta di una domanda di indole risarcitoria, onde gli interessi sono dovuti dal momento del fatto illecito stesso (trattandosi di un'ipotesi di costituzione in mora ex art. 1219 n. 1,
c.c.) che, nel caso di specie, va individuato con riferimento al momento in cui la avrebbe dovuto appostare i redditi in questione, ossia nel bilancio 2014. La Parte_1
domanda chiede il riconoscimento a far data dal 31-12-2014 e sino alla data della domanda giudiziale (da identificarsi nel 4-4-2018) può dunque trovare accoglimento.
Sub 2.2.
-21- La doglianza è fondata.
La richiesta, pacificamente formulata sin dall'atto di citazione (v. pag. 24-26), di riconoscimento degli interessi “legali” comprende senza dubbio anche quelli contemplati dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., espressamente qualificati come tali dalla menzionata disposizione normativa. Il punto è stato poi precisato in sede di assunzione delle definitive conclusioni e, dunque, il tribunale avrebbe dovuto compiere l'accertamento relativo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli interessi previsti dal comma 4 del citato articolo 1284.
Vanno in questa sede positivamente verificati quei presupposti, dovendosi constatare non solo la relativa domanda della parte, ma anche la fonte contrattuale dell'obbligazione (contratto di società), l'insussistenza di accordi fra le parti in ordine al tasso degli interessi (mai neppure adombrato dall'appellante), nonché la data di notificazione dell'atto di citazione di primo grado (recato nell'incipit della motivazione del tribunale, a pag. 7: “04.04.2018” e corrispondente alla data apposta sull'avviso di ricevimento della notificazione).
Non sussistono pertanto motivi per non accogliere la relativa richiesta, con riconoscimento in favore degli appellanti incidentali degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dal 4-4-2018 e sino al saldo.
Sub 2.3. La richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria è stata formulata
“con specifico riferimento, alla quota dell'azienda ed agli utili del 2015”.
La doglianza è priva di pregio.
Con riferimento alla quota societaria è sufficiente osservare, per evidenziarne l'infondatezza, che il debito della società per la liquidazione della quota (Cass.
816/2009), così come quello per la distribuzione degli utili, non sono debiti di valore, ma di valuta, onde non può riconoscersi la rivalutazione quale componente necessaria del danno da ritardo, dovendosi al contrario verificare l'esistenza del “maggior danno” ex art. 1224 c.c., nella specie neppure allegato dagli eredi CP_2
Con riguardo agli utili “traslati”, il motivo limita la richiesta agli utili 2015 che il tribunale aveva determinato in € 6.899,29 (pag. 21).
-22- Tale doglianza, pur astrattamente fondata, in quanto relativa a un'azione di indole risarcitoria, con la quale si è imputato alla di aver illecitamente trasferito gli Parte_1
utili di spettanza della società alla nuova impresa dalla stessa avviata, non può nondimeno trovare accoglimento, atteso quanto sopra ritenuto in merito al quarto motivo dell'appello principale e alla conseguente esclusione del diritto al riconoscimento degli utili “traslati” con riferimento al 2015.
3. Il terzo motivo chiede una nuova liquidazione delle spese con applicazione dello scaglione di valore superiore rispetto a quello considerato dal tribunale (da € 5.201,00 a
€ 26.000,00) in conseguenza del riconoscimento degli interessi, che porta il “decisum” a una somma superiore a € 26.000,00.
3.1. Occorre in proposito considerare sia la decurtazione degli utili del 2015 di cui al punto 4.1. sub c.1) (con una diminuzione della condanna di € 6.899,29), sia il riconoscimento degli utili 2013, come stabilito al superiore punto c2) n. 1 (con un aumento di € 4.342,00).
A fronte di tali statuizioni il credito complessivo spettante agli eredi CP_2
ammonta a € 23.432,11 (25.989,40 – 6.899,29 + 4.342).
Anche con il riconoscimento degli interessi, ma solo di quelli scaduti ai sensi dell'art. 10, co. 3, c.p.c. (non potendosi computare quelli maturati dalla domanda alla data di pubblicazione della sentenza, come preteso dagli appellanti incidentali: comparsa di risposta, pag. 60), non si supera lo scaglione di valore come determinato dal tribunale nella operata liquidazione che sfugge, sul punto, alla critica rivoltale con la doglianza in rassegna. Gli interessi al saggio legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. maturati sull'importo di € 4.342 (utili 2013) come richiesti (dal 31-12-2013 alla data di notificazione della domanda giudiziale) ammontano infatti a € 81,21 e quelli maturati sull'importo di € 5.983,12 (utili 2014) come richiesti (dal 31-12-2014 al 4-4-2018) ammontano a € 52,08, onde, anche sommati al capitale di € 23.432,11 non conducono al superamento del limite superiore dello scaglione indicato dal tribunale.
La doglianza è pertanto infondata e va disattesa.
3.2. Con ulteriore doglianza si lamenta che non si sia provveduto alla liquidazione delle spese per la consulenza tecnica di parte.
-23- Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della s. Corte, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. 26729/2024).
Nel caso di specie, la richiesta di rifusione delle spese per il consulente tecnico di parte risulta ritualmente formulata dalla parte attrice qui appellata. Essa risulta anche documentalmente riscontrata dalla fattura del professionista e dal bonifico relativo (v. docc. sub 59).
Non sussistendo motivi per operare una integrale loro compensazione, la domanda di rifusione di tali spese va pertanto accolta, con conseguente condanna della parte appellante alla rifusione della somma di € 2.080,00 oltre i.v.a. se dovuta.
4. Da ultimo, la parte appellata insta per la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ma non si ravvisano nella valutazione della condotta dei qui appellanti profili di dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, né profili di abusività del ricorso al processo, ma soprattutto in quanto le tesi agitate non sono state neppure integralmente rigettate, il che preclude la sussistenza dell'ipotesi prevista dal terzo comma della disposizione normativa richiamata.
d) Conclusioni e spese.
L'appello principale è fondato limitatamente al quarto motivo nella parte in cui si dirige avverso i redditi “traslati” del 2015, mentre per il resto è infondato e va respinto.
L'appello incidentale può trovare accoglimento con riguardo al mancato riconoscimento degli utili del 2013 (€ 4.342,00), degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla maturazione alla domanda giudiziale (4-4-2018) sulle somme accertate per utili (2013 e 2014) e sulla spettanza della rifusione delle spese del c.t. di parte (€ 2.080,00 oltre i.v.a).
Considerato l'esito complessivo della controversia, le spese di entrambi i gradi, vanno dichiarate compensate per la quota di un terzo, mentre i residui due terzi di esse devono seguire la prevalente soccombenza della parte appellante-appellata incidentale.
-24- Alla liquidazione delle spese si provvede come in dispositivo, nella misura già tassata dal tribunale nella sentenza appellata da maggiorarsi unicamente del compenso per il c.t. di parte come sopra stabilito e, con riguardo al presente grado di appello, con applicazione dei valori medi (tranne che per la fase trattazione-istruttoria da limitarsi ai valori minimi attesa la sua limitata rilevanza in appello) dei compensi previsti dal d.m.
55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 5.000,00 a €
26.000,00) tenuto conto delle attività difensive effettivamente espletate e dato atto del mancato deposito della nota spese.
PER QUESTI MOTIVI
definendo gli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da
[...]
e da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_7 Controparte_2
445/2024 del tribunale di Vicenza, in accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo dell'appello principale e del secondo e quarto motivo dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, così decide:
1.) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_7
della somma di € 23.432,11 (in luogo di quella di € € Controparte_2
25.989,40 stabilita con la sentenza appellata), oltre:
- agli interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c.: con riguardo alla somma di
€ 4.342,00 dal 31-12-2013 al 4-4-2018 e, con riguardo alla somma di € 5.983,12, dal 31-12- 2014 al 4-4-2018;
- agli interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale (4-4-2018) al saldo con riguardo alla somma di € 23.432,11;
2.) dichiara compensate fra le parti le spese processuali per la quota di un terzo;
3.) dichiara tenuta e condanna l'appellante alla rifusione in Parte_1
favore degli appellati-appellanti incidentali dei residui due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, per l'intero:
3.1.) quanto al primo grado, in € 545,00 per esborsi, € 4.835,00 per compenso, €
2.080,00 per rimborso spese di c.t.p.;
3.2.) quanto al presente grado in € 4.888,00 per compenso;
-25- oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.-
Venezia, 10 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-26-