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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/06/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 542/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Sandro PASQUALI e dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Fabio PASQUALI entrambi del foro di L'Aquila nonché dall'avv. Giorgio MICHELETTA del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio del secondo giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ ( p iva ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Rodolfo LUDOVICI del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 106/24 del 28 febbraio
2024 in tema di ripetizione di indebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.Il Tribunale di L'Aquila, all'esito della riassunzione dell'originario giudizio in seguito alla sentenza n.
811/19 con cui questa Corte Territoriale ha riformato la pronunzia di primo grado che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda, pacificamente inquadrabile all'interno dello schema tipico della ripetizione di indebito oggettivo,
1 proposta da (nella qualità di soggetto giuridico subentrato, giusta rogito del 25 giugno 2003, a Pt_1
AM IC SP) nei confronti del ed avente ad oggetto la restituzione della Controparte_1
complessiva somma di £. 454.792.231 (pari ad € 234.880,67) maggiorata, attesa la ritenuta mala fede dell'accipiens, degli interessi dovuti al tasso legale dal pagamento sino al 12 marzo 1998 ed a partire da tale momento sino all'introduzione del giudizio secondo le modalità ravvisandosi in un'ipotesi di maggior danno, di cui all'art. 1224 comma 2° cod civ.
1.1.2.Scendendo nel dettaglio, tale importo è risultato così costituito:
- £. 100.000 quale corrispettivo dell'acquisto dei terreni, dell'estensione complessiva di € 84.03.75, siti nel Comune di , località AM IC di proprietà dell'ente locale, versato alla data Controparte_1 di sottoscrizione dell'atto pubblico risalente al lontano 25 luglio 1973;
- £. 161.019.931 in esecuzione delle obbligazioni assunte dalla società dante causa di quella attrice con la convenzione di lottizzazione del 3 giugno 1983 e segnatamente 30 milioni per la realizzazione di un campo da calcio, 100 milioni quale contributo per opere sportive ed infine £ 31.019.931 pari al 2% degli incassi derivanti dagli impianti di risalita per la stagione invernale 1983-1984;
- £ 148.552.300 per quota INVIM corrisposta nel mese di giugno 1984;
- £. 42.250.000 quale ulteriore quota INVIM pagata però il 20 dicembre 1991;
La domanda attorea si è basata sulla declaratoria di nullità, dichiarata dal Commissario degli Usi Civici con sentenza n. 11/86, passata in giudicato essendo stata confermata all'esito dell'appello (sentenza Corte Appello di Roma del 23 giugno 1988) e del successivo ricorso per cassazione (sentenza n. 4469/92).
In particolare, quindi, venuta meno la ragione giustificativa degli esborsi sopra indicati l'ente locale deve ritenersi obbligato alla restituzione delle somme.
1.2.Si è costituito il eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione, per Controparte_1
decorso del termine decennale, della domanda di ripetizione dovendosi a tal fine assumere a momento di riferimento per l'individuazione del dies a quo, ed in linea con la posizione assunta dalla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, il tempo dell'avvenuto pagamento degli importi menzionati al punto che precede.
Nel merito, tuttavia, la medesima società ha dedotto l'infondatezza della domanda avendo la controparte o meglio per essa ancora una volta AM IC SP assunto l'impegno, tanto nella convenzione di lottizzazione del 1983 che Protocollo d'intesa del 19 giugno 1998, a rinunziare a qualsivoglia pretesa di restituzione di somme di denaro corrisposte in forza degli accordi intercorsi.
1.3. Il percorso logico ed argomentativo della decisione di primo grado può, per ragioni di ordine logico e sistematico, essere distinto in due fasi.
Una prima, ha riguardato l'indispensabile ricostruzione dei momenti salienti della vicenda processuale che ci occupa ed a tal fine merita, in estrema sintesi, aggiungere a ciò sin qui esposto quanto segue.
2 La ragione della nullità del contratto di acquisto del 1973 è derivata, avendo ad oggetto beni gravati da usi civici, dalla mancata assegnazione degli stessi a categoria nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 L. 1776/27
(che prevedeva le seguenti categorie: “…terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
… terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria”) nonostante la firma dell'atto fosse stata preceduta dalla autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 6 febbraio 1973.
Nelle more del contenzioso (proseguito, come anticipato in appello e finanche in cassazione con conferma della sentenza di primo grado), la ha approvato la legge 25/88 che ha previsto la possibilità Parte_2
della sanatoria delle autorizzazioni all'alienazione non precedute dall'assegnazione a categoria dei terreni gravati da usi civici.
Per tale ragione, il ha intrapreso la procedura di regolarizzazione e la Controparte_1 Pt_2
ha convalidato la precedente autorizzazione con deliberazione n. 139/32 del 19.3.1990 del Consiglio
[...]
regionale, approvata dal Co.Re.Co. il 19 aprile 1990.
Il AR ZZ (che peraltro ha anche sollecitato l'intervento della Corte Costituzionale ipotizzando l'illegittimità della normativa regionale) e successivamente il Consiglio di Stato hanno, in accoglimento del ricorso proposto da e da parte di alcuni cittadini, annullato la delibera in questione assumendo CP_2
l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del Commissario per gli usi civici.
La pronunzia del Consiglio di Stato è stata però oggetto di revocazione, ma nonostante l'impugnazione fosse stata accolta la procedura di convalida non è stata portata a termine e l'ulteriore contenzioso amministrativo promosso sempre da AM IC SP è stato rigettato così come esito analogo ha avuto il giudizio di revocazione della sentenza del Commissario del 1986 (introdotto sull'assunto del rinvenimento di un documento di assegnazione a categoria dei terreni in questione rilasciato dal competente ministero addirittura nel lontano 1939).
In punto di stretto diritto, la domanda di stata rigettata essendo stata ritenuta la sua prescrizione. Pt_1
A tal riguardo, il giudice di prime cure ha così argomentato:
- Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di indebito occorre avere riguardo al momento in cui il pagamento effettuato e ritenuto privo di titolo è avvenuto;
- Nella fattispecie, risulta incontroverso che i pagamenti anche relativi agli acconti sono CP_3
intervenuti nel 1973, nel giugno 1983;
- Quelli riferiti agli acconti del giugno 1984 ed infine del dicembre 1991 sono stati ritenuti non CP_3
riconducibili al rapporto contrattuale;
- Gli atti interruttivi della prescrizione (rispettivamente del 20 gennaio 2000, del 23 novembre 2005, del
20 ottobre 2010 ed infine del 7 luglio 2014) sono intercorsi quando oramai il termine di prescrizione era già ampiamente decorso;
3 1.4. La pronunzia del giudice aquilano è stata tempestivamente impugnata da mediante Pt_1
l'articolazione di quattro motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'omessa valutazione della tardività della eccezione di prescrizione.
Secondo, infatti, la prospettazione dell'appellante, il nell'ambito del giudizio in Controparte_1
ordine al quale è stata pronunziata la sentenza, poi annullata sul difetto di giurisdizione, si è costituito soltanto il giorno della prima udienza di comparizione (ovvero il 19 gennaio 2016). A nulla vale, per le caratteristiche della riassunzione disposta ai sensi dell'art. 353 cpc, la circostanza che con la successiva comparsa del 26 novembre 2019 (depositata tempestivamente) vi sia stata la riproposizione della questione sulla prescrizione.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo (chiaramente scrutinabili unicamente nell'ipotesi di mancato accoglimento della prima censura) hanno in comune la violazione, per diversi aspetti, dell'art. 2935 cod civ e quindi l'individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione.
In particolare, l'appellante ha lamentato:
a) L'inconferenza rispetto alla peculiarità del caso di specie, della giurisprudenza di legittimità menzionata nella sentenza impugnata. Essa, difatti, è riferibile al diverso caso in cui l'azione di ripetizione è fatta valere dalla medesima parte con interesse anche alla declaratoria di nullità dell'atto negoziale da cui è scaturito il pagamento. La situazione che, al contrario, connota la vicenda che ci occupa presenta connotati profondamente diversi in quanto l'indebito è stato proposto dalla parte che non aveva alcun interesse alla pronunzia di invalidità e di conseguenza in simili casi occorre considerare, ai fini della decorrenza della prescrizione, il momento in cui il diritto alla restituzione poteva essere fatto valere e quindi al tempo della pronunzia di cassazione che ha confermato la iniziale sentenza del Commissario Usi Civici oppure anche quella del Consiglio di Stato n. 625/96 sulla revocazione;
b) Nella valutazione dei fatti, poi, occorre considerare che la nullità in esame non può essere considerata come originaria, bensì derivata dall'assenza di un'autorizzazione ministeriale all'assegnazione a categoria dei terreni o meglio dalla disapplicazione di quella autorizzazione comunque rilasciata prima della firma dell'atto. In altri termini, la declaratoria di nullità è stata conseguenza di un sopravvenuto mutamento dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (ad iniziar dalla sentenza delle Sezioni
Unite n. 6017/80) che ha escluso, vertendosi in un'ipotesi di acquisto a non domino, la rilevanza della autorizzazione ministeriale difettando il requisito di contro richiesto dall'art. 11 L. 1766/27;
c) Sempre ai fini della corretta individuazione del dies a quo, va tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 237/92 che ha escluso profili di illegittimità della L.R. 25/88 che (all'art. 7 comma
4) ha previsto la sanatoria dell'atto di vendita comunque nullo per le ragioni sopra esposte. La conseguenza che ne deriva è quindi che quanto meno sino alla data della suddetta pronunzia della
Consulta (che ha in definita attribuito alla sanatoria un'efficacia ex tunc) non emergevano valide ragioni per poter esercitare l'azione di ripetizione;
4 Oltre a tali motivi, la società appellante ha riproposto anche alcune questioni riguardanti il merito della lite e segnatamente l'indispensabilità di includere nella somma oggetto di ripetizione anche gli importi corrisposti a titolo di nonché di applicare, almeno dal tempo in cui l'ente locale è rientrato nella disponibilità dei CP_3 terreni, l'ipotesi del maggior danno per comportamento connotato da mala fede.
1.5. Il ha resistito all'interposto gravame prendendo compiuta posizione sulla Controparte_1
questione pregiudiziale della prescrizione (nei termini di cui meglio si dirà nel prosieguo) nonché deducendo l'infondatezza nel merito della domanda.
A tale riguardo, l'appellata ha indicato la convenzione del 1983 (segnatamente l'art. 16 bis) ed il Protocollo
d'Intesa del 19 giugno 1998 quali elementi di prova documentale circa la rinunzia di AM IC SP a qualsiasi pretesa anche di natura restitutoria.
Il giudizio di appello è stato istruito mediate l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Attenendosi alla prospettazione della società appellante, occorre procedere prioritariamente all'esame del tema della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito.
A tale riguardo, deve osservarsi quanto segue.
3.1.1. Come già anticipato (al precedente paragrafo 1.4), l'assunto dell'appellante può essere così sintetizzato:
l'eccezione di prescrizione è stata sollevata tardivamente dal ed il giudice, anche Controparte_1
in grado di appello, ben può rilevare in via officiosa tale circostanza senza quindi essere vincolato al rispetto di particolari preclusioni.
Le doglianze di sono fondate e devono di conseguenza trovare accoglimento per le ragioni di seguito Pt_1
meglio illustrate.
Occorre, non foss'altro per una migliore e più chiara comprensione della vicenda, ricostruire i passaggi essenziali dell'articolato iter processuale.
Si è già detto che il contenzioso fra le odierne parti in causa è risalente all'anno 2015 allorquando cioè l'azione di ripetizione è stata introdotta ed è confluita nel giudizio iscritto al nr. 1598/15 RG.
Dalla disamina degli atti processuali, ma, invero, anche per stessa pacifica ammissione del CP_1 CP_1
, l'eccezione di prescrizione è stata formulata tardivamente rispetto al termine di venti giorni prima
[...]
la data della prima udienza di comparizione trattandosi di eccezione in senso stretto.
Tuttavia, risulta altrettanto incontroverso che nel verbale della suddetta udienza (tenutasi il giorno 19 gennaio
2016) on ha sollevato alcuna contestazione sulla tardività. Pt_1
5 E' poi accaduto che il giudizio è stato trattenuto in decisione unicamente sulla questione del difetto di giurisdizione che il Tribunale di L'Aquila ha in effetti dichiarato.
Tuttavia, questa Corte ha accolto il gravame spiegato da isponendo, nel rispetto di quanto previsto Pt_1 dall'art. 353 cpc, nella formulazione all'epoca vigente, la riassunzione nel termine di tre mesi del giudizio dinanzi al primo giudice per la trattazione nel merito della causa.
A tale giudizio è stato attribuito un nuovo numero di ruolo (2011/2019 RG) e la comparsa di costituzione dell'ente locale (nella quale l'eccezione di prescrizione è stata riproposta) è stata tempestivamente depositata il 26 novembre 2019.
3.1.2. A fronte del quadro in fatto così tratteggiato, conseguono le seguenti considerazioni in punto di diritto.
Anzitutto, per giurisprudenza consolidata “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio” (cfr Cass Civ,
Sez VI, 21.2.2013 n. 4484).
Ne deriva, pertanto, che la comparsa depositata a seguito della prosecuzione non può assumere un'efficacia sanante di eventuali vizi e più nel dettaglio di decadenze già prodottesi nel momento in cui il giudizio è stato instaurato.
Ne discende, quindi, la tardività della eccezione di prescrizione essendovi peraltro ammissione da parte dello stesso che la costituzione nel giudizio iscritto al n. 1598/15 RG è avvenuta Controparte_1
tardivamente ovvero senza rispettare il termine del deposito di venti giorni prima la data dell'udienza di comparizione delle parti.
Risulta altrettanto indubbio, come peraltro già anticipato, che all'udienza del 19 gennaio 2016 non Pt_1
ha sollevato alcuna censura sulla tempestività della eccezione ed il giudice, non rilevando la tardività, ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione.
Sul tema si è pronunziata la giurisprudenza di legittimità nei seguenti due arresti:
- “La tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto” (cfr Cass Civ, Sez III, 21.2.2020 n. 4689);
- Ed ancora, più di recente (anche se nell'ambito di una vicenda riguardante l'opposizione allo stato passivo) “In tema di opposizione allo stato passivo, la decadenza dall'eccezione di prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche se la parte interessata abbia sollevato tardivamente la relativa eccezione. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il tribunale aveva omesso di rilevare la decadenza dall'eccezione di prescrizione formulata dal curatore, che si era tardivamente costituito).” (cfr Cass Civ, Sez I, 28.1.2021 n. 1821); 6 Facendo opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale, pur nelle diversità delle singole fattispecie oggetto delle menzionate pronunzie, è possibile agevolmente affermare che:
- La tardività dell'eccezione di prescrizione può essere rilevata in via officiosa dal giudice del gravame;
- Il rilievo officioso della tardività della eccezione di prescrizione deve costituire, al fine di scongiurare il formarsi sul punto del giudicato (con conseguente intangibilità della decisione), oggetto di specifica censura direttamente in sede di gravame;
- In tal modo, viene superata la deduzione secondo cui vi sarebbe stata un'acquiescenza da parte dell'attore in primo grado;
3.1.3. Tali principi vanno trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Il giudizio di primo grado successivo al rigetto della questione sulla giurisdizione altro non è se non una prosecuzione di quello già introdotto.
La tempestività dell'eccezione di prescrizione doveva avere luogo in quella sede;
Il rilievo della tardività della eccezione di prescrizione in quanto oggetto di specifico motivo di appello sollevato dalla parte che vi abbia interesse (nella specie consente al giudice del gravame il rilievo in Pt_1
deroga al regime delle preclusioni e quindi d'ufficio in quanto non essendosi sul punto formato il giudicato.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, il primo motivo di appello deve trovare accoglimento.
3.2. Dall'accoglimento del primo motivo, consegue che devono ritenersi evidentemente assorbite le restanti censure (contenute nel secondo, terzo e quarto motivo).
Ad ogni buon conto, nell'ipotesi in cui si volesse opinare diversamente rispetto alle conclusioni sopra rassegnate, resta il fatto che la prescrizione non è comunque decorsa.
Sul punto, quindi, non possono essere condivise le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado.
Scendendo nel dettaglio, il giudice di prime cure ha applicato un principio peraltro da ritenersi consolidato in ambito giurisprudenziale, tanto da trovare continuità anche nei più recenti arresti della S.C. (si veda, a titolo meramente esemplificativo, la pronunzia del 16.12.2024 n. 32694) secondo cui, attesa la natura meramente dichiarativa della sentenza che accerta la nullità di un contratto (il cui effetto quindi deve farsi retroagire al tempo della conclusione del negozio), la prescrizione dell'azione di indebito (per la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del suddetto accordo) decorre dal momento del pagamento e non quindi dal passaggio in giudicato della decisione che ha accertato l'invalidità.
Non è possibile procedere alla tralaticia trasposizione di tale principio di diritto al caso di specie che presenta, invero, e come correttamente evidenziato dall'appellante, della sue peculiarità specifiche.
Infatti, l'applicazione di tale orientamento interpretativo al caso di specie, comporterebbe, a rigore di logica, che, essendo il primo pagamento avvenuto il 19 luglio 1973, già al tempo dell'introduzione del giudizio
7 dinanzi al Commissariato per gli usi civici, la prescrizione del diritto alla ripetizione si sarebbe irragionevolmente maturata.
Pertanto, deve ritenersi maggiormente condivisibile, in quanto afferente alla fattispecie che ci occupa,
l'ulteriore approccio ermeneutico (anch'esso, invero, adeguatamente supportato da precedenti giurisprudenziali, come Cass Civ. Sez II, 16.5.2013 n. 11933) in base al quale, ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, occorre applicare il criterio dell'interesse.
In altri termini, si vuol significare che nel caso in cui l'azione di ripetizione è proposta dalla parte che ha interesse anche alla declaratoria di nullità dell'atto, il dies a quo deve coincidere con il momento dell'avvenuto pagamento (e la giurisprudenza menzionata anche dall'appellata risulta orientata in questo senso), mentre, nel diverso caso in cui la domanda di indebito oggettivo è stata avanzata dalla parte che ha un interesse contrario alla pronunzia di invalidità, il dies a quo deve necessariamente individuarsi nel momento in cui il diritto può essere esercitato secondo il principio di ordine generale codificato dall'art. 2935 cod civ.
Tale momento, allora, deve certamente individuarsi nel passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità dell'atto di acquisto del 25 luglio 1973 e pertanto con la sentenza della S.C. del 1992.
Da tale data, vi sono stati atti interruttivi della prescrizione e segnatamente il 20 gennaio 2000, il 23 novembre
2005, il 20 ottobre 2010 ed infine il 7 luglio 2014 sino all'introduzione del giudizio avvenuta nel 2015.
Sulla scorta, quindi, delle considerazioni sin qui svolte, è possibile escludere anche per altra via l'operatività della invocata prescrizione e di conseguenza la controversia deve essere vagliata nel merito.
4.Si tratta, allora di stabilire, non essendovi in effetti dubbi, trattandosi di circostanze documentate per tabulas, sui pagamenti effettuati da AM IC SP, se tra le parti siano intervenuti accordi in forza dei quali la predetta società ha rinunziato a far valere qualsivoglia pretesa restitutoria nei confronti dell'ente locale ed in caso di riscontro negativo, quali, tra i pagamenti effettuati, rientrano nell'ambito dell'azione di ripetizione.
Procedendo, quindi, con ordine merita osservare quanto segue.
4.1. Secondo la prospettazione del Comune di , la prova documentale della intercorsa Controparte_1
rinunzia deve individuarsi nella convenzione del 3 giugno 1986 e nel Protocollo d'intesa del 19 giugno 1998.
Orbene, l'accordo del 1986 (pendente ancora il giudizio commissariale per la natura civica dei terreni acquistati) rappresenta una convenzione urbanistica mediante la quale AM IC SP si è impegnata alla realizzazione di opere nell'area destinata ad eSPnsione turistica ivi comprese quelle di urbanizzazione primaria.
In esecuzione di detta convenzione, la società ha provveduto, come peraltro già anticipato, al pagamento della somma complessiva di £. 161.019.931.
Secondo quanto stabilito dall'art. 16 bis della convenzione la ripetizione di tale importo è stato subordinato alla sussistenza di un non meglio specificato fatto addebitabile al . CP_1 Controparte_1
8 Ciò nondimeno, però, nella nota del 25 luglio 1984 AM IC SP si è riservata il diritto di ripetere le somme pagate all'esito delle iniziative giudiziarie sia dinanzi al Commissario per gli usi civici che presso il giudice amministrativo.
Di contro, il Protocollo d'Intesa del 1998 ha previsto che in caso di riconoscimento della natura demaniale civica dei terreni acquistati da AM IC, l'ente locale si è impegnata a consentire l'utilizzo dell'area denominata Laghetto per l'innevamento delle piste.
In caso contrario (quindi nell'ipotesi di accertamento della natura privata) l'ente locale ha assunto l'impegno a concedere in concessione l'area per la durata di trent'anni e dietro versamento, da parte di AM Parte_3
IC SP, di un indennizzo.
Dalla disamina dell'accordo, invero, è emerso che l'unica rinuncia della suddetta società ha riguardato “ogni eventuale diritto che potesse essere riconosciuto limitatamente all'area segnata in rosso nell'allegata planimetria…e nulla richiederà al a qualsiasi titolo in relazione alla stessa area”. CP_1
4.2. Dalla disamina, allora, della documentazione citata possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
- l'azione di ripetizione di indebito può in effetti riguardare tutti gli importi corrisposti dall'allora AM
IC SP, dante causa di in forza dell'atto pubblico di acquisto di terreni dei quali, però, con Pt_1
conseguente impossibilità a disporne, è stata accertata, nell'ambito del giudizio celebratosi dinanzi al
Commissario, la natura demaniale civica;
- in ordine alla quantificazione di tali importi, deve rilevarsi che certamente va accolta la domanda di restituzione della somma di £ 100.000.000 (€ 51.645,69) corrisposta, come da quietanza rilasciata nell'atto del 25 luglio 1973, da AM IC SP;
- allo stesso tempo, poi, devono ritenersi dovute all'odierna appellante anche le ulteriori somme di € 76.705,36
(pari a £. 148.552.300) e di € 23.369,67 (pari a £. 45.250.000) parimenti corrisposte a titolo di INVIM attesa la stretta relazione con l'atto di vendita di cui è stata dichiarata la nullità;
- è sufficiente a tale riguardo considerare che l (incremento valore immobili) era una particolare tassa, CP_3
introdotta dal DPR 643/72, applicabile per gli acquisti a titolo oneroso nell'orizzonte temporale compreso dal
1 gennaio 1972 al 31 dicembre 2001;
- a non diverse conclusioni, deve pervenirsi anche per quanto concerne la restante somma di £. 161.019.931
(pari ad € 83.159,87) in quanto, come si è visto, essa rappresenta un importo dovuto da AM IC SP in forza della convenzione del 1983 che, seppur non risulti essere stata attinta dalle vicende relative alla natura demaniale civica dei terreni, in ogni caso rappresenta un esborso sostenuto sull'assunto dell'avvenuto trasferimento della titolarità dei terreni;
- peraltro, nell'accordo le parti hanno subordinato l'eventuale restituzione della suddetta somma ad un fatto attribuibile al Comune di e l'avvenuto trasferimento di un bene gravato da uso civico Controparte_1
rappresenta certamente una circostanza idonea a soddisfare tale requisito;
9 - per tale ragione, l'inciso riportato nella nota di AM IC SP circa un proprio diritto alla restituzione delle somme a seguito degli sviluppi dei contenziosi in corso, ben può assumere alcuna valenza decisiva;
- in forza allora di quanto sin qui esposto, non assume alcuna valenza, ai fini di un diverso inquadramento dei fatti, la circostanza ulteriore che nel Protocollo d'Intesa del 1998 è possibile scorgere l'esistenza, come di contro sostenuto dall'ente locale, di una rinunzia alla restituzione di somme di denaro da parte di AM IC SP;
- l'atto, sottoscritto in previsione di un più ampio accordo transattivo, ha soltanto previsto una rinuncia ai diritti su un'area di cui ad una planimetria che, però, non è stata allegata in atti;
4.3. In conclusione, quindi, ed in parziale accoglimento dell'appello, il deve Controparte_1 essere condannato alla restituzione, in favore di della somma complessiva di € 234.880,67. Pt_1
Su tale importo, trattandosi di debito di valuta, devono applicarsi gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
Non possono trovare accoglimento, invece, le richieste sulla mala fede dell'ente locale e del maggior danno.
Se è indubbio che il è rientrato nella disponibilità dei terreni nel 1998, l'esistenza Controparte_1
di un ben più ampio ed articolato rapporto tra le parti, la pendenza di numerosi contenziosi anche successivamente alla definizione di quello in sede commissariale e l'assenza di una prova (anche soltanto a livello meramente allegatorio oppure presuntivo) della mala fede e del maggior danno sofferto devono condurre al rigetto delle richieste dell'odierna appellante.
5.1. L'esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo grado che devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € di € 518 per spese e di € 14.103,00) per compensi professionali attenendosi ai Pt_1
valori medi di liquidazione (valore della controversia da € 52.001,00 ad € 260.000) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
10 5.2. Analogamente, le spese nei limiti medi del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, valore della controversia da € 52.001 ad € 260.000 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta.
6. La cancelleria è tenuta ad effettuare una verifica della correttezza dell'importo del contributo unificato corrisposto da Pt_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n106/24 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) in parziale accoglimento dell'appello e per le causali di cui in motivazione, condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di della somma di € 234.880,67 oltre interessi al tasso
[...] Pt_1
legale dalla domanda sino al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese del primo Controparte_1 Pt_1 grado che liquida in € 518,00 per spese ed in € 14.103,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) condanna alla rifusione, in favore di delle spese del presente Controparte_1 Pt_1 grado che liquida in € 777,00 per spese ed in € 9.991,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) manda alla cancelleria per la verifica del pagamento del contributo unificato da parte dell'appellante.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Barbara Del Bono
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