Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 461/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 210/2024 pubblicata in data 27 febbraio
2024 promossa con ricorso depositato in data 23 luglio 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Monselice Padova via A. Main n. 6 presso e nello studio dell'avv. Carlo Canal che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso la pec dell'avv. Caterina Ameno che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: dimissioni
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 06.03.2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del
1
confronti di lo condannava al pagamento a favore della banca Parte_1 dell'importo di euro 135.302,00 oltre accessori dal dovuto al saldo effettivo.
In tale ricorso chiedeva l'accertamento dell'insussistenza Controparte_1
della giusta causa del recesso rassegnato nei suoi confronti da Persona_1 suo agente e la condanna dello stesso al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché alla restituzione di tutte le somme a lui erogate a titolo di provvigione straordinaria anticipata, trattamento economico aggiuntivo e contributo straordinario, oltre premio assicurativo, per un totale complessivo, detratti gli importi dovuti al medesimo, di euro 255.302,00 oltre accessori.
Si costituiva deducendo l'infondatezza del ricorso e Parte_1
rilevando come fosse stata la stessa preponente ad essere gravemente inadempiente ai suoi obblighi, determinando così la legittimità del proprio recesso per giusta causa.
Eccepiva, inoltre, la simulazione dell'imputazione degli importi a titolo di anticipo sulla provvigione straordinaria sostenendo, che, in realtà, la stessa sarebbe stata data per definire ogni controversia relativa al mancato riconoscimento delle provvigioni sui Certificate e al suo demansionamento.
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
In particolare tenuto conto delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti con particolare riferimento alla lettera integrativa del 19 marzo 2018 e dei principi in materia di prova riteneva insussistente la giusta causa di recesso e la sussistenza dei presupposti per la restituzione della somma di euro 12.049,00 data a titolo di provvigione straordinaria e dell'anticipo richiesto di euro
50.000,00 sull'indennità straordinaria e rigettava, per il resto, la domanda reputando che la somma di euro 120.000,00 non fosse da restituire considerato quanto previsto nella lettera integrativa del 19 marzo 2018.
2.Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse errato nel ritenere insussistente la giusta causa ed in particolare nel non tener conto di una serie di inadempimenti e comportamenti vessatori posti in essere dalla consistenti nel mancato riconoscimento delle provvigioni sui CP_2
prodotti finanziari Certificate, nella mancata assegnazione dei tre promotori finanziari e nel rifiuto di collaborare fattivamente in Parte_2 Pt_3 CP_3
2 violazione delle norme di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, nel demansionamento e nel mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che erroneamente il giudice di primo grado avesse ritenuto che dovessero essere restituite dalla stesso la somma di euro 50.000,00 e la somma di euro 12.049,00 imputandole rispettivamente ad anticipo provvigioni e a provvigione straordinaria.
Sosteneva, infatti, che la somma di euro 50.000,00 era stata data per definire ogni pregressa controversia in relazione al mancato riconoscimento delle provvigioni sui Certificate e per il suo demansionamento e che sia tale somma che quella di euro 12.049,00 erano state date per appianare le sue lamentele in relazione al rapporto di agenzia tra le parti.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva omesso di ammettere i mezzi di prova, sostenendo che fossero ammissibili.
Si costituiva con memoria depositata in data 31 gennaio 2025 CP_1 deducendo che l'impugnazione si riduceva ad una mera riproposizione delle
[...]
tesi difensive esposte in primo grado e che, quindi, fosse inammissibile.
Contestava, poi, specificamente i motivi di appello di sostenendo la Pt_1
correttezza della sentenza impugnata in parte qua.
Proponeva, invece, appello incidentale in relazione al capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di restituzione dell'importo di euro 120.000,00 ai sensi dell'art. 6 della lettera integrativa articolando in merito cinque motivi.
Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 115 cpc e 416 cpc per non essersi la sentenza attenuta ai fatti come allegati nei loro elementi costitutivi e non contestati.
Con il secondo motivo deduceva la violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 111 Cost per avere il giudice di prime cure rilevato d'ufficio un fatto impeditivo della domanda della avente ad oggetto la restituzione delle CP_2
somme corrisposte a fronte dell'art. 4 della Lettera Integrativa senza preliminarmente provocare il contraddittorio tra le parti sull'eccezione.
Con il terzo motivo deduceva la violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss c.c. in relazione alla qualificazione del trattamento economico aggiuntivo previsto dall'art. 4 della Lettera Integrativa nei termini di “minimo mensile garantito” anziché di anticipazione provvigionale.
Con il quarto motivo deduceva la violazione degli artt. 1748 c.c. e 2697 c.c in
3 relazione alla decisione di rigettare la domanda della avente ad oggetto la CP_2 restituzione dell'anticipo provvigionale di cui all'art.4 della lettera integrativa.
Con il quinto motivo deduceva erronea e contraddittoria motivazione in relazione alla quantificazione delle somme erogate dalla a fronte dell'art. CP_2
4 della lettera integrativa.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 6 marzo 2025 con lettura del dispositivo.
3. Si ritiene, innanzitutto, che l'appello, seppure in effetti in larga parte si limiti a reiterare le difese esposte in primo grado, sia ammissibile in quanto sono, comunque, individuabili i motivi di impugnazione della sentenza impugnata.
Tanto premesso in relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Il giudice di primo grado, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, ha esaminato dettagliatamente gli inadempimenti dedotti come causa di recesso dalla stessa ritenendoli non atti a giustificare il recesso con motivazione del tutto condivisibile e ciò tanto più che nell'appello si è limitato a indicare Pt_1
nuovamente gli asseriti motivi di recesso, come in primo grado senza specificamente censurare le statuizioni sul punto della sentenza.
In particolare il Tribunale ha così condivisibilmente motivato: “ E' necessario, in via logica, procedere all'esame del recesso dell'agente, rispetto al quale è noto che, al fine di verificare la possibile sussistenza di una giusta causa (che permetterebbe di non dare il preavviso e la conseguente indennità), è necessario applicare i criteri di cui all'art. 2119 c.c. (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
14/02/2011, n. 3595: «Nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata. (Nella specie, il giudice di merito, ad avviso della
Corte, ha correttamente ritenuto l'insussistenza dell'inadempimento dell'agente,
e con essa della giusta causa del recesso, perché l'agente non aveva potuto ampliare la clientela a causa della mancata omologazione del prodotto da parte del preponente)»), con la conseguenza che la valutazione si sposta sulla
4 concreta possibilità o meno di prosecuzione del rapporto di agenzia, sulla base di una serie di criteri, valevoli, peraltro, sia per il recesso del preponente che per quello dell'agente (cfr., Tribunale Napoli, sez. lav., 23/01/2023, n. 6013:
«Per stabilire se il recesso dal contratto di agenzia sia avvenuto per un fatto imputabile al preponente o all'agente, può trovare applicazione il concetto di giusta causa di cui all' art. 2119 c.c., esplicitamente previsto per il lavoro subordinato. Sarà poi il giudice ad accertare la sussistenza di una giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, con valutazione incensurabile in sede di legittimità se sorretta da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto»; cfr., Cassazione civile, sez. lav., 01/02/1999, n. 845:
«Nell'applicare, nell'ambito del rapporto di agenzia, la regola sul recesso per giusta causa dettata dall'art. 2119 c.c. in relazione al rapporto di lavoro,
l'apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto
- deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto della diversa natura dei rapporti e della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello specifico rapporto;
in particolare, mentre l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione corrispettiva da parte del preponente va commisurata in proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti, cosicché, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente medesimo»).
C) Nel caso di specie il resistente nella lettera di risoluzione del marzo 2019
(cfr., doc. 8, fasc. resistente) ha espressamente evidenziato che «con riferimento alla lettera d'incarico del 19 marzo 2018, Vi comunico che solo, dopo la mia richiesta via e-mail del 23 aprile 2018, il mio sollecito del 12 novembre 2018, avete riconosciuto con e-mail in data 18 gennaio l'attribuzione del CF ai CP_3
fini retributivi e non ancora liquidato la relativa remunerazione», con ciò indicando un preciso inadempimento della preponente posto a giustificazione
5 del recesso.
Al contrario, parte ricorrente eccepisce di aver adempiuto ad ogni obbligazione, come dimostrerebbe l'anticipo provvisionale del gennaio 2019 (cfr., doc. 6, fasc. ricorrente), inerente proprio al consulente finanziario indicato Persona_2
nella lettera di dimissioni.
Nella comparsa di costituzione, poi, la difesa dell'agente elenca ulteriori supposti inadempimenti della preponente, che hanno contribuito alla sussistenza della giusta causa.
In particolare, tralasciando i fatti anteriori al marzo 2018 (sorretti da diversi rapporti contrattuali esauriti e sostituiti dalla lettera integrativa del 19 marzo
2018 (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente), secondo la ricostruzione del resistente, la preponente avrebbe iniziato una condotta con l'intento «di osteggiare il lavoro del Sig. e piano piano farlo allontanare da e ». Pt_1 CP_4 CP_5
Ecco che, allora, oltre al ritardo ingiustificato dei pagamenti dei premi relativi ai consulenti finanziari reclutati, la preponete non assegnava i promotori reclutati dal e osteggiava le firme di lettere di intenti con promotori Pt_1
reclutati, opponendosi, dunque, a «tutte le proposte di sviluppo formulate dal resistente».
In via preliminare, occorre specificare che, in ambito di recesso per giusta causa dell'agente e diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di recesso della preponente, l'esame degli inadempimenti non si deve limitare a quanto, eventualmente, contestato nella lettera di recesso, ma può e deve involgere anche le ulteriori condotte poi allegate in sede giudiziale (cfr., Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, n.30063: «Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o del preponente, mentre il recesso per giusta causa
(con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente)»).
6 D) Effettivamente la lettera integrativa del contratto di agenzia stipulato tra le parti (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente), prevedeva all'art. 2 una provvigione straordinaria a favore del pari allo 0,20% o allo 0,10% sulla raccolta Pt_1
netta dei consulenti a seconda che gli stessi fossero presentati direttamente o indirettamente dal resistente.
Detta provvigione straordinaria sarebbe stata versata mensilmente e calcolata sulla raccolta netta gestita dal consulente nei primi 24 mesi del suo rapporto.
Ne deriva che, ovviamente, prima dei 24 mesi, l'agente resistente avrebbe potuto ottenere soltanto somme in via di anticipazione, che poi sarebbero state oggetto evidentemente di conguagli.
Sotto questo aspetto, parte resistente di limita ad evidenziare l'inadempimento relativo alla persona del consulente rispetto al quale, come Persona_2
visto, nel gennaio 2019 (dunque antecedentemente alla data delle dimissioni) la parte ricorrente avrebbe documentato il versamento degli importi relativi oltre alle provvigioni straordinarie maturate per quella mensilità (cfr., doc. 6, fasc. ricorrente).
Peraltro, il resistente nella lettera di recesso farebbe riferimento ad alcuni solleciti non presenti in atti e, in ogni modo, non specificati nel loro contenuto, con la conseguenza che non ci sono elementi per valutare la porta dell'eventuale inadempimento della preponente.
Con riferimento alla questione del mancato inserimento di tre promotori finanziari (i sig.ri. , e , secondo le Controparte_6 Pt_3 Persona_2
allegazioni del gli stessi avrebbero dovuto essere inseriti nella lettera Pt_1
integrativa del 19 marzo 2018, ma di essi non c'è traccia.
Vertendosi su documentazione scritta, anche volendo ammettere la possibilità di provare circostanze per testimoni, anche oltre i limiti previsti dalla Legge sulla prova orale, trattandosi di controversie di lavoro, nel caso di specie le allegazioni (e, dunque, le relative prove per testi richieste) sono estremamente generiche in ordine alle pattuizioni intercorse tra le parti e poi, evidentemente, non formalizzate, così come manca anche un qualsivoglia principio di prova scritta, da cui far discendere una presunzione in senso contrario, quale sarebbe potuta essere, ad esempio, una comunicazione del resistente che chiedesse spiegazioni in ordine alle omissioni nella lettera integrativa, omissioni per la prima volta eccepite in questa sede giudiziale (dunque a distanza di circa cinque
7 anni dall'integrazione).
E) In tale situazione, dunque, vi sono dubbi che un inadempimento imputabile alla resistente vi sia stato, ma, anche volendo ritenere che le somme corrisposte con la mensilità di gennaio 2019 a titolo di anticipo provvisionale straordinario, avessero dovuto essere versate precedentemente, occorrerebbe valutare l'entità del suesposto inadempimento, al fine di verificarne l'importanza ai fini risolutivi.
Esaminando l'assetto contrattuale decorrente dal marzo 2018, emerge come il resistente potesse contare sulle seguenti entrate contrattuali: provvigioni ordinarie;
contributo straordinario mensile di euro 10.000,00; provvigioni straordinarie sulla raccolta netta dei reclutati.
Al limite, solo quest'ultima voce risulterebbe essere stata corrisposta in ritardo, considerando che le ulteriori sono state tutte pagate (cfr., doc. 20, fasc. ricorrente).
Tali valutazioni comportano che, di conseguenza, l'inadempimento, ammesso che ci sia nei termini allegati, non potrebbe assurgere al livello di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto alla luce del complessivo rapporto tra le parti e ciò pur considerando che, contrariamente a quanto normalmente avviene nei rapporti di lavoro subordinato, ai fini della valutazione della gravità della condotta, occorre tener conto che il rapporto di fiducia assume maggiore intensità (cfr., sul punto, Cassazione civile sez. lav.,
11/03/2021: «Va premesso che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata»), con la conseguenza che, ai fini della legittimità del recesso, potrebbe essere sufficiente un fatto di minore consistenza (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
17/07/2009, n. 16772: «In tema di rapporto di agenzia, non integra gli estremi
8 del vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, nel valutare la gravità dell'inadempimento contestato all'agente, ai sensi dell'art. 1751, comma
2, c.c., con riferimento alle obbligazioni fondamentali incombenti anche durante il periodo di preavviso, prima fra tutte la promozione degli affari mediante regolare visita ai clienti, abbia considerato l'elevato scostamento dei risultati raggiunti dall'agente nel periodo di preavviso, comparati alla media nazionale e a quelli raggiunti nell'anno precedente dal medesimo agente, nonché la mancata visita di alcuni clienti, quali elementi obiettivamente significativi del sostanziale disinteresse dell'agente nella cura della zona affidata, ove la parte, nel censurare la motivazione in sede di legittimità, non abbia dedotto e rappresentato i punti della controversia autonomamente dotati di forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o determinare radicali incompatibilità»).
F) Nel caso di specie, allora, il ricorso della preponente risulta fondato nel merito certamente con riferimento al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per un totale di euro 82.309,28, considerando che si tratta di somma non contestata nel suo ammontare dalla parte resistente.”
A fronte di tale ampia e persuasiva motivazione corroborata dalla documentazione in atti e dalla giurisprudenza richiamata parte appellante si è limitata a dire che il Tribunale non ha riconosciuto nei fatti descritti dalla stessa la presenza di giusta causa e che non ha considerato gli inadempimenti dedotti.
Il giudice di prime cure ha, invece, argomentato in modo condivisibile e persuasivo in merito all'insussistenza della giusta causa.
Si aggiunge solo, ad integrazione di detta motivazione, che il dedotto mancato riconoscimento delle provvigioni sui prodotti finanziari c.d. CERTIFICATE risalente al periodo da luglio 2016 a giugno 2017, in relazione al quale non è stata prodotta neppure una lettera di sollecito, quand'anche fosse ritenuto provato non potrebbe giustificare un recesso per giusta causa senza preavviso stante il notevole lasso di tempo intercorso da giugno 2017 al recesso del 4 marzo
2019.
Va, altresì, rilevato che le deduzioni dell'appellante relative al “rifiuto di collaborare fattivamente con il ricorrente in violazione delle norme di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali” e al “demansionamento e mancato rispetto degli obblighi contrattuale” poste alla base del recesso nella presente causa e
9 neppure menzionate nella lettera di recesso sono assolutamente generiche e anche confuse oltre a non essere provate né corroborate da documentazione.
Da quanto sopra esposto deriva che il primo motivo di appello va rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Non vi è alcuna prova che la somma di euro 50.000,00 sia stata versata per un titolo diverso da quello di anticipo provvigionale risultante dalla documentazione in atti e indicato, peraltro, dallo stesso nella mail del Pt_1
30 marzo 2018.
Si legge, infatti, nella mail del 30 marzo 2018 inviata da “Come Pt_1 previsto dagli accordi intercorsi con l'avvio del nuovo accordo del 19us chiedo un anticipo provvigionale di 50.000 Eur a valere sulla Tutela manageriale del punto 5.”
Nella successiva mail del 4 aprile 2018 inviata dalla banca è, poi, scritto: “In relazione alla sua richiesta, le comunichiamo che le verrà erogata la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al lordo della ritenuta applicata, a titolo di anticipo della provvigione straordinaria di cui al punto 5) della nostra lettera del 19/3/2018”
Inoltre non vi è alcuna prova o principio di prova da cui desumere che la somma sia stata data per definire ogni controversia relativa al dedotto e non provato mancato riconoscimento delle provvigioni sui Certificate e per il suo dedotto e non provato demansionamento, peraltro difficilmente configurabile trattandosi di agente.
Si osserva, poi, che parte appellante in relazione alla somma di euro 12.049,00 erogata a titolo di provvigione straordinaria si è limitata a dedurre in maniera ancora più generica che anche la stessa aveva lo scopo di appianare il suo malumore e il suo malcontento, senza neppure indicare un preciso titolo alternativo di dazione rispetto a quella risultante dei documenti e senza nulla, peraltro, provare.
Si ritiene, quindi, che la motivazione sul punto del Tribunale sia condivisibile ed esente da censure.
Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha così motivato sul punto: “Per quanto concerne la somma di euro 12.049,00 a titolo di provvigione straordinaria, la stessa deve sicuramente essere restituita, così come l'anticipo richiesto di euro 50.000,00 sulla indennità straordinaria di cui all'art. 5 della
10 lettera integrativa del 19 marzo 2018.
In relazione a quest'ultima voce, la stessa contrattualmente si pone come un emolumento che va ad integrare le indennità di cessazione del rapporto e si attiva soltanto in casi specifici: cessazione ad opera della preponente (fuori dei casi di giusta causa); cessazione dell'attività del consulente;
quiescenza dell'agente.
Il contratto, infatti, prevedeva la corresponsione di tale indennità in tre tranche a partire dal quattordicesimo mese dopo la cessazione del rapporto e fino al terzo anno dopo la cessazione, subordinando però l'erogazione al rispetto di un patto di non concorrenza.
La cessazione del rapporto per recesso dell'agente non sorretto da giusta causa comporta la perdita del diritto e, quindi, l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto in anticipo per tale titolo.
La ricostruzione operata dalla parte resistente, circa il fatto che l'assetto economico derivante dall'applicazione della normativa fosse una sorta di escamotage aziendale per riconoscergli un trattamento una tantum per chiudere i rapporti fino al marzo 2018 non ha alcuna rilevanza nel giudizio.
Infatti, oltre ai limiti probatori già evidenziati in precedenza, si pone come assolutamente incongruo. Non è chiaro, in particolare, per quali ragioni le parti avrebbero dovuto mascherare una evenienza normale e ordinaria come il riconoscimento di un importo a tacitazione di ogni pretesa pregressa di un agente nei confronti della preponente, sotto le spoglie di una indennità aggiuntiva che pare remunerare piuttosto un obbligo di non concorrenza (altra pattuizione lecita e frequente).
Peraltro, il diverso titolo invocato dalla parte resistente non è nemmeno circostanziato nella sua disciplina giuridica.
Sotto questo profilo, ad esempio, anche volendo ritenere che l'importo di euro
50.000,00 andasse a coprire un incentivo per la sottoscrizione del nuovo rapporto con tacitazione delle pretese, da un lato vi sarebbe dovuta essere almeno una rinuncia espressa dell'agente rispetto al pregresso (rinuncia che manca del tutto), da un altro lato avrebbe potuto comunque essere subordinato ad una certa durata contrattuale, con la conseguenza che, in ogni modo, sarebbe rientrato nelle poste economiche da restituire.”
Risulta infondato anche il terzo motivo di appello in quanto correttamente il
11 giudice di primo grado non ha ammesso le prove orali relative alla dazione della somma di euro 50.000,00 considerato quanto chiaramente emergente dai documenti ed in mancanza di qualsiasi principio di prova di segno contrario.
Del resto, come evidenziato dal Tribunale, ove la somma di euro 50.000,00 fosse stata data effettivamente a titolo transattivo “a tacitazione di rapporti pregressi” sarebbe stato preminente interesse della indicare detto titolo onde evitare CP_2
successivi contenziosi con l'agente.
L'appello proposto da va, quindi, rigettato. Parte_1
Occorre ora esaminare l'appello incidentale relativo al rigetto della domanda di restituzione della somma di euro 120.000,00 proposta dalla banca.
Si deve, quindi, preliminarmente richiamare la motivazione sul punto del
Tribunale.
Nella stessa si legge: “Per quanto concerne l'importo pari ad euro 120.000,00 richiesto in restituzione dalla ricorrente ai sensi dell'art. 6 della lettera integrativa del marzo 2018, occorre evidenziare quanto segue.
L'art. 6 suddetto dispone che «il trattamento aggiuntivo di cui alla presente cesserà esclusivamente a fronte di una Sua rinuncia o in caso di scioglimento del rapporto di agenzia per Suo recesso ovvero per recesso per giusta causa esercitato da F&F. In caso di scioglimento dovuto a Sua iniziativa, nonché in Contr caso di recesso per giusta causa da parte di entro 36 mesi dall'1/3/2018, tutte le somme corrisposte a titolo di provvigione straordinaria e come contributo mensile di cui ai punti 2, 3 e 4, dovranno da Lei essere restituite a titolo di indennizzo».
Contr L'art. 4, in particolare, prevede che «per 24 mesi a partire dall'1/03/2018,
Le riconoscerà un contributo straordinario per un importo mensile pari a Euro
10.000 (diecimila)».
Risulta agi atti che detto importo sia stato effettivamente versato al Pt_1
anche se nel minore importo di euro 9.950,00 mensili, per un totale di euro
119.400,00.
Considerando che il rapporto si è sciolto entro i tre anni dal marzo 2018 per iniziativa dell'agente e senza giusta causa, secondo la ricorrente, parte resistente dovrebbe essere condannato a restituire quanto sopra.
La relativa domanda, così come posta e dimostrata, non può essere accolta.
Infatti, si tratta, per espressa dizione contrattuale, di un «Importo Minimo
12 Mensile», dovendolo interpretare come un contributo (così si esprime peraltro la lettera contrattuale) al fine di raggiungere detta somma.
Nel caso di specie, dunque, parte ricorrente dovrebbe dimostrare di aver versato detto importo in aggiunta alle provvigioni ordinarie spettanti al resistente, ma dalla documentazione in atti non si rinviene tale dato.
Nei cedolini vi è un importo pari a zero per detta voce, ma il dato non può essere ritenuto congruo anche perché poi è la stessa ricorrente a sottrarre dal quantum richiesto la somma di euro 10.000 a titolo di provvigioni per la mensilità di febbraio 2019 (dovute e non ancora versate alla data di recesso), con ciò dimostrando che, evidentemente, provvigioni ordinarie vi fossero.
Al tempo stesso il cedolino di febbraio 2019 indica sempre lo stesso importo di euro 9.950,00 a titolo di minimo mensile e zero per provvigioni ordinarie.
Dunque, dalle allegazioni di parte ricorrente emergerebbe che, per il mese di febbraio 2019 la stessa sottrarrebbe euro 10.000,00 perché di spettanza del richiedendo però il medesimo importo in restituzione ai sensi dell'art. Pt_1
6 della lettera integrativa.
Che però non si tratti dello stesso importo dovrebbe essere evidente in quanto non sarebbe possibile chiedere in restituzione quanto non versato, dovendosi ritenere che la preponente abbia versato il minimo mensile al resistente (e lo chieda indietro), ma non le provvigioni maturate (il cui importo è equivalente peraltro).
In caso contrario si sarebbe limitata a richiedere solo undici mensilità del minimo mensile garantito.
Dunque, mancando la prova di quanto effettivamente avrebbe versato al ricorrente a titolo di provvigioni ordinarie e, quindi, del fatto che il minimo mensile fosse riconosciuto in aggiunta a queste, la domanda deve essere respinta.
Peraltro, la medesima soluzione sarebbe stata raggiunta laddove il minimo mensile fosse l'unica voce provvisionale in favore del in quanto, in Pt_1
detta ipotesi, si perverrebbe alla assurda situazione di un agente che, in conseguenza del recesso contrattuale, avrebbe sostanzialmente lavorato gratis per un anno e, dunque, l'eventuale quantificazione di un simile indennizzo sarebbe assolutamente illegittima e come tale radicalmente nulla.”
Richiamata la suddetta motivazione si ritiene che il primo motivo dell'appello
13 incidentale sia infondato.
Innanzitutto nel ricorso introduttivo era semplicemente indicato che Pt_1 aveva “ricevuto, a decorrere dal mese di marzo 2018 sino al mese di febbraio
2019 (i.e. l'ultimo mese di vigenza del rapporto di agenzia), il contributo straordinario di cui al punto n. 4 della Lettera Integrativa per un importo mensile di Euro 10.000,00, per un ammontare complessivo di Euro 120.000,00 (docc.
19-20)”
Orbene è chiaro che il fatto non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. può essere la dazione della somma non la sua natura giuridica.
Inoltre, comunque, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte ( Cass. lav n. 16028/2023) “Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.”
Parimenti infondato è il secondo motivo dell'appello incidentale relativo alla violazione del diritto di difesa ex art. 111 Costituzione.
Il giudice si è, infatti, limitato, a seguito di un esame approfondito della documentazione, a disattendere la tesi di parte appellante in merito alla qualificazione della somma data e alla sua restituzione.
Non ha, infatti, sollevato alcuna questione rilevabile d'ufficio diversa da quelle già oggetto di causa e, quindi, nel caso di specie la giurisprudenza in relazione alla nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa non è pertinente.
Si osserva, peraltro, che l'appellata non chiede la nullità della sentenza di cui, invece, domanda la parziale conferma con la conseguenza che anche per questa ragione il suddetto motivo di appello così come formulato va rigettato.
Infondato è anche il terzo motivo di appello incidentale
Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe errato e vi sarebbe violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss cc in quanto la lettera integrativa sarebbe chiara nello stabilire che il trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 4 ha natura premiale mentre nel testo contrattuale non si farebbe mai riferimento ad un trattamento “ minimo mensile garantito”.
In realtà il punto 4 della lettera del 19 marzo 2018 è intitolato “importo minimo mensile” e tale titolo indica in maniera estremamente chiara il titolo della
14 dazione a differenza di quanto sostenuto dalla banca.
In relazione al quarto motivo di appello incidentale si ritiene che lo stesso sia infondato.
Dall'esame dei cedolini da marzo 2018 fino alla cessazione del rapporto risulta che è stata sempre erogata a differenza di quanto avveniva prima (cfr. cedolini di gennaio e febbraio 2018) solo la somma lorda di euro 9.950,00 e, cioè, la somma di euro 10.000,00 da cui è stata detratta la donazione AIRC di euro 50 come risulta dall'ultima pagina del cedolino, somma erogata a titolo di
“provvigioni straordinarie”.
Ne consegue, pertanto, che dall'esame di detti cedolini risulta, a seconda dell'interpretazione che si vuole seguire, o che il contributo straordinario non è mai stato erogato essendo state corrisposte solo somme a titolo di provvigioni straordinarie o, più verosimilmente, che lo stesso era un importo minimo mensile provvigionale come indicato nella lettera e che, come tale, è stato erogato sotto la dizione di “provvigioni straordinarie”.
Del resto, come indicato dal giudice di primo grado, quanto sopra detto è confermato dallo stesso conteggio della banca (cfr, doc. n. 10 di parte appellata in primo grado) in cui la somma di euro 10.000,00 viene indicata a credito di e qualificata come provvigioni febbraio 2019. Pt_1
Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che la domanda di restituzione della somma di euro 120.000,00 è stata correttamente rigettata dal giudice di primo grado e che anche questo motivo di appello è infondato.
In relazione al quinto motivo di appello si osserva che effettivamente il giudice di primo grado non ha quantificato esattamente la somma perché non ha tenuto conto della detrazione della donazione AIRC.
Tuttavia detto motivo di appello è irrilevante in quanto si condivide la statuizione di rigetto della domanda di restituzione di euro 120.000,00 fatta dal giudice di primo grado per i motivi dallo stesso esposti e come sopra integrati.
Va, quindi, rigettato l'appello incidentale.
Da quanto sopra esposto deriva che devono essere rigettati appello principale e appello incidentale con conferma della sentenza appellata
Stante la reciproca soccombenza vanno integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico
15 dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 461/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 6 marzo 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
16