CASS
Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/06/2024, n. 17357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17357 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6977/2019 R.G. proposto da: HE MARA, HE MA e HE AU, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MONTE SANTO N. 68, presso lo studio dell’avvocato FA NA ([...]), rappresentate e difese dall'avvocato RO DI OR ([...]) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro MP ZI, MP EN e MP UL, Civile Sent. Sez. 2 Num. 17357 Anno 2024 Presidente: ORILIA OR Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 24/06/2024 2 di 17 -intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n.1434/2018 depositata il 23.7.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.4.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA 3 di 17 4 di 17 5 di 17 6 di 17 7 di 17 8 di 17 9 di 17 10 di 17 11 di 17 12 di 17 13 di 17 14 di 17 Il quarto ed il sesto motivo, inerenti alla questione dell'asserita nullità della scrittura privata di vendita dei quattro loculi effettuata dalla titolare della concessione per la costruzione della cappella funeraria, ET NA, coi danti causa delle originarie attrici, ed alla connessa questione della mancata prova da parte delle opponenti del diritto della loro madre, AD NI, di essere seppellita nel loculo in contestazione e del connesso loro diritto di accedere al sepolcro per compiere atti di culto e di pietà verso la salma della stessa, sono esaminabili congiuntamente e risultano infondati. Va premesso che alla pagina 4 l'impugnata sentenza ha ritenuto di prescindere dal profilo della legittimazione alla proposizione dell'opposizione di terzo delle sorelle ET LA, MA e Manuela, presentatesi come mere titolari di un diritto personalissimo di sepolcro secondario, messo a rischio dall'accoglimento della domanda delle attrici di restituzione del loculo nel quale era sepolta la madre delle opponenti, e non del diritto di sepolcro primario nel loculo in questione, assimilabile ad un diritto reale di superficie incompatibile con quello vantato dalle attrici, e che la determinazione sul punto adottata non é stata impugnata in via incidentale da PI UL, ZI e ZO, per cui su tale questione preliminare di legittimazione attiva all'opposizione di terzo questa Corte non può entrare. L'impugnata sentenza ha respinto nel merito l'opposizione di terzo, in quanto ha distinto la cessione del diritto di uso dei loculi del sepolcro, assimilabile a quella di un diritto reale di superficie, essendo demaniale solo l'area di sedime della cappella, ha ritenuto che l'art. 71 del D.P.R. n. 1880/1942, vigente all'epoca della 15 di 17 vendita dei quattro loculi effettuata da ET NA a favore dei danti causa degli originari attori (1.7.1973) - abrogato solo nel 1975 dal D.P.R. n. 803/1975 -, consentisse la cessione totale o parziale del diritto di uso delle sepolture private a terzi per atto tra vivi, o di ultima volontà da parte del concessionario, salvo che la stessa fosse incompatibile col carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali e l'atto di concessione non disponessero altrimenti. La Corte d'Appello, ha poi ritenuto, che le opponenti non abbiano dimostrato che alla data dell'1.7.1973 fosse vigente un regolamento del Comune di Luco dei Marsi contrario alla cessione, e che tale regolamento locale non fosse ricercabile d'ufficio in forza del principio iura novit curia, principio in questa sede non impugnato, ed ha respinto l'opposizione di terzo anche per la ragione che le opponenti non avevano fornito prova che la loro madre, AD NI, avesse diritto di essere tumulata nel loculo in contestazione in quanto mera affine di terzo grado (moglie di ET IU, figlio di ET NT, fratello di ET NA) dell'originaria concessionaria, ET NA, non legata alla stessa da rapporto di coniugio, o di consanguineità, con conseguente mancata prova dell'invocato diritto di sepolcro secondario delle opponenti. Tradizionalmente si distingue tra diritto primario al sepolcro, ossia il diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro, e che taluno ritiene avere natura reale, tale altro personale, diritto che si trasmette solo iure sanguinis o al coniuge del fondatore (Cass. 17.4.2009 n. 9331), ed il diritto di sepolcro secondario, questo però di natura personalissima ed intrasmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia. 16 di 17 Questo diritto secondario è senz'altro, come si è detto, un diritto di natura personale, difettando il potere sulla cosa caratteristico del diritto di sepolcro primario, e consistendo esso piuttosto che nella tutela del godimento o dell'uso di un sepolcro, nella tutela del sentimento del parente verso il defunto (Cass. 10.1.2023 n. 370). In base all'art. 71 del D.P.R. n. 1880/1942, al quale occorre fare riferimento perché vigente alla data della vendita dei loculi dell'1.7.1973, il diritto di uso dei loculi, che non vanno confusi con l'area di sedime della cappella funeraria, essa sì bene demaniale soggetto a concessione, ben poteva essere trasferito a terzi dal concessionario, senza che ciò comportasse una violazione 17 di 17 Il ricorso va quindi respinto e nulla va disposto per le spese, in quanto PI UL, ZI e ZO sono rimasti intimati. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso. Visto l'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. sì deciso nella camera di consiglio dell'11.4.2024 Il Consigliere estensore Il Presidente IN RO NZ IL
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso. Visto l'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. sì deciso nella camera di consiglio dell'11.4.2024 Il Consigliere estensore Il Presidente IN RO NZ IL