Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01222/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Vinciprova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ASL n. 8 - Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Alberto Sanjust di Teulada, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ
del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso, inoltrata a mezzo PEC, in data 22.8.2025 all’indirizzo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE
in favore dell’odierna ricorrente
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
dell’Amministrazione resistente alla completa ostensione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL n. 8 - Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente espone di aver trasmesso con PEC del 22.8.2025 all’Azienda Socio-Sanitaria Locale
n. 8 di Cagliari un’istanza di accesso al fascicolo vaccinale afferente alla vaccinazione anti SARS - CoV - 2 alla quale si era sottoposta (in data 25.1.2021 - prima dose - ed in data 21.7.2021 - seconda dose - presso l’HUB -OMISSIS-; in data 25.1.2022 - prima dose booster - presso il P.O. Ospedale -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-), con la quale sono stati chiesti i seguenti documenti:
“ A - intero Fascicolo sulle vaccinazioni anti Covid-19, somministrate alla sottoscritta, in data 25/01/2021, in data 21/07/2021 ed in data 25/01/2022, inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:
A.1) Scheda anamnestica redatta in occasione dell’inoculazione della prima dose;
A.2) Modulo di consenso informato sottoscritto in occasione dell’inoculazione della prima dose;
A.3) Foglio illustrativo e/o scheda tecnica del vaccino, mostrato in occasione dell’inoculazione della prima dose;
A.4) Indicazione di legge afferente la sicurezza e la tracciabilità del vaccino somministrato (nome del farmaco, numero di lotto, AIC, documento di trasporto, di consegna, di conservazione, di apertura e di utilizzazione del farmaco somministrato) in occasione della prima dose;
A.5) Prescrizione medica della vaccinazione anti SARS-CoV-2 acquisita in occasione della prima dose;
A.6) Documentazione clinica attestante le prove allergiche eseguite sulla paziente, in relazione ai principi attivi, eccipienti e conservanti contenuti nel tipo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 somministrata ed ogni altra documentazione, prodotta dalla paziente ed acquista in occasione dell’inoculazione della prima dose;
A.7) Documentazione attestante l’identità del medico vaccinatore e/o del personale sanitario intervenuto in occasione della somministrazione della prima dose (generalità, numero di iscrizione all’Albo professionale, numero di convenzione con il SSN, codice fiscale);
A.8) Scheda anamnestica redatta in occasione dell’inoculazione della seconda dose;
A.9) Modulo di consenso informato sottoscritto in occasione dell’inoculazione della seconda dose;
A.10) Foglio illustrativo e/o scheda tecnica del vaccino, mostrato in occasione dell’inoculazione della seconda dose;
A.11) Indicazione di legge afferente la sicurezza e la tracciabilità del vaccino somministrato (nome del farmaco, numero di lotto, AIC, documento di trasporto, di consegna, di conservazione, di apertura e di utilizzazione del farmaco somministrato) in occasione della seconda dose;
A.12) Prescrizione medica della vaccinazione anti SARS-CoV-2 acquisita in occasione della seconda dose;
A.13) Documentazione clinica attestante le prove allergiche eseguite sulla paziente, in relazione ai principi attivi, eccipienti e conservanti contenuti nel tipo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 somministrata ed ogni altra documentazione, prodotta dalla paziente ed acquista in occasione della seconda dose;
A.14) Documentazione attestante l’identità del medico vaccinatore e/o del personale sanitario intervenuto in occasione della somministrazione della seconda dose (generalità, numero di iscrizione all’Albo professionale, numero di convenzione con il SSN, codice fiscale);
A.15) Scheda anamnestica redatta in occasione dell’inoculazione della terza dose;
A.16) Modulo di consenso informato sottoscritto in occasione dell’inoculazione della terza dose;
A.17) Foglio illustrativo e/o scheda tecnica del vaccino, mostrato in occasione dell’inoculazione della terza dose;
A.18) Indicazione di legge afferente la sicurezza e la tracciabilità del vaccino somministrato (nome del farmaco, numero di lotto, AIC, documento di trasporto, di consegna, di conservazione, di apertura e di utilizzazione del farmaco somministrato) in occasione della terza dose;
A.19) Prescrizione medica della vaccinazione anti SARS-CoV-2 acquisita in occasione della terza dose;
A.20) Documentazione clinica attestante le prove allergiche eseguite sulla paziente, in relazione ai principi attivi, eccipienti e conservanti contenuti nel tipo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 somministrata ed ogni altra documentazione, prodotta dalla paziente ed acquista in occasione della terza dose;
A.21) Documentazione attestante l’identità del medicop vaccinatore e/o del personale sanitario intervenuto in occasione della somministrazione della terza dose (generalità, numero di iscrizione all’Albo professionale, numero di convenzione con il SSN, codice fiscale);
B - la documentazione (afferente i vaccini anti SARS-CoV-2/Covid-19), prescritta e prevista dall’art. 7, della Legge n. 210 del 1992 e ss. mm. ii., ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, ovverosia, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:
B.1) i progetti di informazione rivolti alla popolazione ed in particolare alle persone da vaccinare (contro il SARS-CoV-2/Covid-19) e alle persone a contatto sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione, vigenti alla data del 25/01/2021, del 21/07/2021 e del 25/01/2022, incluse le prove di avvenuta pubblicazione e divulgazione;
B.2) i dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, raccolti e trasmessi alla Regione anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione ”.
A fronte del mancato riscontro da parte dell’Amministrazione, la ricorrente ha quindi proposto l’odierno ricorso, lamentando la “ violazione degli articoli 22-26 della Legge 7 agosto 1990, N. 241– Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 COST. e all’art. 3 L. 241/1990 – Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 COST. - VIOLAZIONE DI LEGGE ”.
Deduce, al riguardo, che i documenti su cui si è formato il silenzio-rigetto si riferiscono alle dosi di vaccino ad essa inoculate, con il conseguente suo diritto ad acquisirli per poter valutare l’esperimento delle opportune azioni legali a tutela delle proprie situazioni giuridiche rilevanti.
Insta, quindi, per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio-rigetto e del suo diritto ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta e non trasmessa dall’Amministrazione, con il conseguente ordine a quest’ultima di rilasciare tutta la documentazione indicata nell’istanza di accesso.
1.1. Con memoria depositata il 24 novembre 2025 la ricorrente, dopo aver rappresentato di avere ottenuto in corso di causa dall’Amministrazione solo una parte della documentazione richiesta, ha insistito per la condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione della documentazione rimanente.
1.2. Si è costituita per resistere l’Amministrazione intimata.
1.3. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Alla luce delle risultanze di causa va in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre per il resto il ricorso va respinto.
2.1. Come dichiarato dalla stessa ricorrente e ribadito dall’Amministrazione, quest’ultima ha provveduto all’ostensione di parte della documentazione richiesta, ossia ai moduli di consenso informato per le vaccinazioni del 14.4.2021 e del 7.7.2021, alla scheda anamnestica e al certificato di
vaccinazione ufficiale.
Con riferimento a tale documentazione, deve pertanto ritenersi in parte qua cessata la materia del contendere.
Per la restante documentazione indicata nell’istanza di accesso, invece, il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, alla luce dell’ampiezza della documentazione richiesta, come sopra descritta, verrebbe ad integrarsi un surrettizio tentativo di controllo generalizzato sull’andamento dell’azione amministrativa, precluso dalla legge generale sul procedimento (v., in una vicenda analoga, T.A.R. Sicilia, Sez. I, n. 2668 del 3.12.2025).
Secondo il granitico orientamento giurisprudenziale in materia, “ per effetto del combinato disposto dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241 del 1990 e dell’art. 22, comma 4, della medesima legge, l’oggetto dell’accesso ai documenti amministrativi si compendia nel “diritto” a ricevere una copia di un atto già formato e, quindi esistente e comunque detenuto, nel momento in cui viene posta la richiesta di accesso documentale, dall’Amministrazione destinataria di tale richiesta, senza che quest’ultima (ovvero i suoi uffici) sia tenuta a reperire i documenti presso altre Amministrazioni o soggetti ovvero sia tenuta a svolgere complicate attività istruttorie distinte dal mero recupero nel proprio archivio del documento e dall’attività di riproduzione (ovvero rendendolo disponibile alla visione, laddove lo preferisse l’accedente). L’assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione circa l’irreperibilità ovvero l’inesistenza del documento fatto oggetto della richiesta ostensiva, di per sé non contestabile dal Giudice Amministrativo, esorbitando tale attività (e il presupposto scrutinio) dai poteri giudiziali ad esso attribuiti, esaurisce l’interesse giudiziale della parte interessata all’accesso che ha proposto domanda dinanzi al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 116 c.p.a., determinando la sopravvenuta cessazione di tale interesse ” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 7 aprile 2022, n. 4045); “ l’istanza di accesso documentale deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa. L’istanza di accesso deve, infatti, riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; l’onere della prova anche dell’esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi all’Amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti ” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 2 dicembre 2024, n. 21562).
Ebbene, nel caso di specie l’ASL non può essere chiamata a produrre documentazione che non risulta aver mai detenuto o che non rientra nelle sue competenze istituzionali, né può essere gravata dell’onere di elaborare dati per soddisfare richieste che eccedono la normale attività documentale. Ciò vale, in particolare, per la documentazione dettagliata sui lotti vaccinali, per le informazioni riguardanti “generalità, numero di iscrizione all’Albo professionale, numero di convenzione con il SSN, codice fiscale” del personale vaccinatore, per le prescrizioni mediche individuali per ciascuna dose di vaccino COVID-19, nonché per i “progetti di informazione rivolti alla popolazione” e i “dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino”.
Oltretutto, occorre anche considerare che l’Amministrazione ha dichiarato di non aver reperito ulteriore documentazione rispetto a quella messa a disposizione. Ad impossibilia nemo tenetur .
2.2. In definitiva, con riferimento alla documentazione trasmessa dall’Amministrazione in corso di causa va dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre per la restante documentazione oggetto dell’istanza di accesso il ricorso va respinto.
2.3. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione trasmessa dall’Amministrazione in corso di causa;
- respinge il ricorso con riguardo alla restante documentazione oggetto dell’istanza di accesso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
AR MA, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR MA | Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.