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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2859/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER NC, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17700/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cicciano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sogert S.p.a. - 05491900634
Difeso da
Dif. Comune - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 205 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2647/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) n. 205 del 5.5.2025 per l'anno d'imposta 2020, notificato dalla Sogert s.p.a. in data 25.6.2025 con raccomandata a/r.
Eccepiva che in relazione alla particella n. 199 del foglio 3, nulla è dovuto in quanto la ricorrente non è più proprietaria dell'area poiché oggetto di esproprio da parte del Comune di Cicciano.
In relazione alle particelle di cui al n. 383 sub 1 e sub 9, foglio n. 3, il Comune di Cicciano è incorso in un chiaro ed evidente errore di duplicazione della tassazione, in quanto oggetto di tassazione è il medesimo locale commerciale, inizialmente identificato con il subalterno 1, ora con il subalterno 9, a seguito di variazione catastale effettuata in data 15.11.2017, come risulta da visura storica per immobile n. T244913 allegata.
In ultimo, anche con riferimento alle particelle nn. 88 e 105, foglio n. 3, l'Ente è incorso in errore di calcolo, avendo effettuato la quantificazione dell'imposta sull'erroneo presupposto che la destinazione urbanistica delle predette particelle fosse tutta area commerciale, mentre trattasi di suolo agricolo, per il terreno di cui alla particella n.105, mentre la particella n.88 risulta in parte suolo agricolo ed in parte area commerciale per 2000 mq, come si evince dal piano regolatore Generale. Eccepisce che il tributo non è dovuto in quanto i terreni in questione sono oggetto di attività agricola in virtù di contratto di comodato di Fondo rustico, stipulato in data 16 aprile 2013 e l'immobile concesso in comodato ad un imprenditore agricolo, come nel caso di cui trattasi, beneficia dell'esenzione IMU in quanto fabbricato rurale.
Rileva che per le medesime motivazioni la ricorrente ha già dovuto proporre ricorso recante n. RG 3031/2025, per l'anno di imposta 2019, che si è concluso, innanzi alla CGT, con sentenza n. 13393/2025 che ha accolto il ricorso della sig.ra Ricorrente_1 sulle suddette eccezioni.
.All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione depositata in atti dalla ricorrente si evince la fondatezza dei motivi di ricorso.
Ci riporta al riguardo a quanto già disposto da questa Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n. 13393/2025 del 22.7.2025 avente ad oggetto la medesima imposta per gli stessi immobili di proprietà della ricorrente con riferimento all'anno di imposta 2019, le cui argomentazioni vengono integralmente condivise trattandosi di giudizio avente analogo oggetto a quello oggetto delle presente impugnativa (solo per la precedente annualità) tra le stesse parti: <dalla documentazione versata in atti emerge che: - la particella n. 199 del foglio 3 non è di proprietà della ricorrente poiché – come dalla perizia stata oggetto esproprio favore comune cicciano virtù decreto emesso dal prefetto napoli il 12 ottobre 1962 e notificato successivo 28 novembre (prot. 71745) per "la sistemazione indirizzo_1-nominativo_1" (attuale s.p.198 indirizzo_2 nova), cui al punto 9) viene segnalata da espropriare alla sig.ra ricorrente_1, 88 mappa (particella appunto frazionata p.lla 199); le particelle 383 sub 1 9, 3, sono di una duplicazione della tassazione, in quanto si tratta del medesimo locale commerciale, inizialmente identificato con il subalterno 1 ed ora con il subalterno 9 a seguito di una variazione catastale effettuata in data 15.11.2017, come risulta dalla visura storica versata in atti;
- la particella n. 105, foglio 3, è un suolo agricolo;
- la particella n. 88, foglio 3, è in parte “area commerciale” ed in parte “suolo agricolo” per 2000 mq. Entrambi detti terreni sono oggetto di attività agricola a seguito di un contratto di comodato di fondo rustico stipulato in data 16 aprile 2013 e, quindi, esenti dall'imposizione giusta art. 4 del regolamento comunale IMU che dispone che “a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, si applica: a) ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); b) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 99, iscritti nella previdenza agricola”, precisando al comma 2 che “l'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n° 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.>>
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese dil lite che liquida in euro
600,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER NC, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17700/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cicciano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sogert S.p.a. - 05491900634
Difeso da
Dif. Comune - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 205 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2647/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) n. 205 del 5.5.2025 per l'anno d'imposta 2020, notificato dalla Sogert s.p.a. in data 25.6.2025 con raccomandata a/r.
Eccepiva che in relazione alla particella n. 199 del foglio 3, nulla è dovuto in quanto la ricorrente non è più proprietaria dell'area poiché oggetto di esproprio da parte del Comune di Cicciano.
In relazione alle particelle di cui al n. 383 sub 1 e sub 9, foglio n. 3, il Comune di Cicciano è incorso in un chiaro ed evidente errore di duplicazione della tassazione, in quanto oggetto di tassazione è il medesimo locale commerciale, inizialmente identificato con il subalterno 1, ora con il subalterno 9, a seguito di variazione catastale effettuata in data 15.11.2017, come risulta da visura storica per immobile n. T244913 allegata.
In ultimo, anche con riferimento alle particelle nn. 88 e 105, foglio n. 3, l'Ente è incorso in errore di calcolo, avendo effettuato la quantificazione dell'imposta sull'erroneo presupposto che la destinazione urbanistica delle predette particelle fosse tutta area commerciale, mentre trattasi di suolo agricolo, per il terreno di cui alla particella n.105, mentre la particella n.88 risulta in parte suolo agricolo ed in parte area commerciale per 2000 mq, come si evince dal piano regolatore Generale. Eccepisce che il tributo non è dovuto in quanto i terreni in questione sono oggetto di attività agricola in virtù di contratto di comodato di Fondo rustico, stipulato in data 16 aprile 2013 e l'immobile concesso in comodato ad un imprenditore agricolo, come nel caso di cui trattasi, beneficia dell'esenzione IMU in quanto fabbricato rurale.
Rileva che per le medesime motivazioni la ricorrente ha già dovuto proporre ricorso recante n. RG 3031/2025, per l'anno di imposta 2019, che si è concluso, innanzi alla CGT, con sentenza n. 13393/2025 che ha accolto il ricorso della sig.ra Ricorrente_1 sulle suddette eccezioni.
.All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione depositata in atti dalla ricorrente si evince la fondatezza dei motivi di ricorso.
Ci riporta al riguardo a quanto già disposto da questa Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n. 13393/2025 del 22.7.2025 avente ad oggetto la medesima imposta per gli stessi immobili di proprietà della ricorrente con riferimento all'anno di imposta 2019, le cui argomentazioni vengono integralmente condivise trattandosi di giudizio avente analogo oggetto a quello oggetto delle presente impugnativa (solo per la precedente annualità) tra le stesse parti: <dalla documentazione versata in atti emerge che: - la particella n. 199 del foglio 3 non è di proprietà della ricorrente poiché – come dalla perizia stata oggetto esproprio favore comune cicciano virtù decreto emesso dal prefetto napoli il 12 ottobre 1962 e notificato successivo 28 novembre (prot. 71745) per "la sistemazione indirizzo_1-nominativo_1" (attuale s.p.198 indirizzo_2 nova), cui al punto 9) viene segnalata da espropriare alla sig.ra ricorrente_1, 88 mappa (particella appunto frazionata p.lla 199); le particelle 383 sub 1 9, 3, sono di una duplicazione della tassazione, in quanto si tratta del medesimo locale commerciale, inizialmente identificato con il subalterno 1 ed ora con il subalterno 9 a seguito di una variazione catastale effettuata in data 15.11.2017, come risulta dalla visura storica versata in atti;
- la particella n. 105, foglio 3, è un suolo agricolo;
- la particella n. 88, foglio 3, è in parte “area commerciale” ed in parte “suolo agricolo” per 2000 mq. Entrambi detti terreni sono oggetto di attività agricola a seguito di un contratto di comodato di fondo rustico stipulato in data 16 aprile 2013 e, quindi, esenti dall'imposizione giusta art. 4 del regolamento comunale IMU che dispone che “a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, si applica: a) ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); b) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 99, iscritti nella previdenza agricola”, precisando al comma 2 che “l'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n° 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.>>
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese dil lite che liquida in euro
600,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.